Circolari

Circ. n. 1/2026

DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2025, N. 200 (C.D. MILLEPROROGHE)

È stato pubblicato in G.U. il DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2025, N. 200, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” con cui sono prorogati, revisionati e abrogati una serie di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché per l’adozione di misure organizzative essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'attività delle pubbliche amministrazioni.

 

 

DECRETO LEGGE 31 DICEMBRE 2025, N. 200

(C.D. MILLEPROROGHE)


 
Il provvedimento, in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione in G.U., cioè il 31 dicembre 2025, è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il testo integrale dello stesso è disponibile al seguente link:

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2025-12-31&atto.codiceRedazionale=25G00213&elenco30giorni=true

Di seguito l’esame delle principali disposizioni rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri Servizi, delle Federazioni interessate e di ICN S.p.a..

[Si veda sin d’ora la Circolare del Servizio Ambiente ed Energia n. 02/2026 del 15 gennaio u.s., Prot. n. 73; la Newsletter n. 2/2026- Area Contabile Fiscale-ICN S.p.a.].

 

 

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LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI E DATI FISCALI

 
Articolo 1. [Proroga di termini nelle materie di interesse delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri]
[Comma 1]. La disposizione differisce (dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2026, il termine riguardante l’attività istruttoria relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dei connessi costi e fabbisogni standard, ad oggi svolta nell’ambito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, ex articolo 16, D.L. n. 202/2024[1].
[Comma 8]. La disposizione novella l’articolo 3, D.L. n. 39/2024, in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente in connessione con il realizzarsi di eventi eccezionali[2].
Si rinvia, per i dovuti approfondimenti, alla Circolare del Servizio Ambiente ed Energia di cui sopra.

 

 
IMMIGRAZIONE – CENTRI DI ACCOGLIENZA 

 
Articolo 2. [Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno e di personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco]
[Comma 4]. La disposizione proroga (dal 31 dicembre 2025), al 31 dicembre 2026, la facoltà di derogare alla normativa vigente (ad eccezione delle disposizioni di carattere penale, della normativa antimafia e dell’Unione europea) ai fini della creazione di nuovi punti di crisi (cd hotspot) e centri governativi di prima accoglienza dei migranti.
Trattasi delle deroghe vigenti per la realizzazione dei centri di permanenza e rimpatrio (CPR), richiamate dall’articolo 10 del D.L. 20/2023 stesso.
Con la disposizione in esame, pertanto, si concede la proroga della deroga, (già, peraltro adottata per i CPR, ex articolo 10 sopra citato), anche per la creazione degli hotspot e per i centri di prima accoglienza.

 

 
FISCO, TRASFERIMENTO IMMOBILI PUBBLICI E ASSEMBLEE SOCIETARIE

 
Articolo 4.  [Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze]
[Commi 1-5]. È differita, (dal 1° gennaio 2026) al 1° gennaio 2027, l’entrata in vigore di una serie di testi unici in materia tributaria adottati in attuazione dell’articolo 21 della Legge n. 111/2023 (c.d. Legge delega riforma fiscale) e, cioè:
  • testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali;
  •  testo unico dei tributi erariali minori;
  •  testo unico della giustizia tributaria;
  •  testo unico in materia di versamenti e di riscossione;
  •  testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.
[Comma 8]. La disposizione proroga, al 31 dicembre 2026 (dal 31 dicembre 2025) il termine entro cui le Regioni, i Comuni, le Province e le Città metropolitane possono presentare richiesta motivata all’Agenzia del demanio per ottenere il trasferimento a loro vantaggio, a titolo gratuito, della proprietà di talune categorie di beni immobili (del demanio storico-artistico ovvero del patrimonio disponibile dello Stato, interessati da progetti di riqualificazione e finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR, PNC o PNIEC) in gestione all’Agenzia medesima (articolo 15-bis, comma 1, del D.L. n. 13/2023).

[Comma 11]. Proroga di termini in materia di assemblee societarie (ex articolo 106, D.L. n. 18/2020, c.d. Decreto “Cura Italia”).

La disposizione in esame, di principale interesse per le cooperative, contiene l’ennesima proroga, al 30 settembre 2026 delle disposizioni di cui all’articolo 106, del D.L. n. 18/2020 (di seguito c.d. Cura Italia), recante norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti (comprese le associazioni e le fondazioni)[3].

Si ricorda, che l’articolo 106 del decreto-legge “CuraItalia” per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti consente il ricorso a mezzi alternativi alla presenza fisica, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Pertanto, le S.p.A., le società in accomandita per azioni (S.A.P.A.), le S.R.L., le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:

  • il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza;
  • l’intervento all’assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
  • l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi degli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, Codice civile.

A tali strumenti, come noto, si aggiunge la possibilità di nomina del rappresentante designato di cui all’articolo 135-undecies del D.lgs. n. 58/98 (TUF).

Il comma 6, dell’articolo 106, come noto, prevede che le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, in deroga alle disposizioni legislative e statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possano designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF. Le stesse società possono, inoltre, prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il menzionato rappresentante designato.

È però esclusa l’applicazione del comma 5 dell’articolo 135-undecies del TUF: quindi, è esclusa la possibilità di esprimere un voto difforme rispetto alle istruzioni impartite dal delegante.

Il termine per il conferimento della delega è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.

Conseguentemente, le modalità alternative previste dall’articolo 106 per lo svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie delle società, comprese le società cooperative, continueranno a poter essere utilizzate, salvo ulteriori proroghe, per le assemblee sociali tenute fino al 30 SETTEMBRE 2026, anche se non previste nello statuto.


 

 
SANITÀ, ANZIANI, RESPONSABILITA’ DEL PERSONALE SANITARIO ED ESERCIZIO PROFESSIONI SANITARIE 

 
Articolo 5. [Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute]
[Comma 1]. La disposizione apporta modifiche al D.lgs. n. 29/2024 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane) e, precisamente, ai commi 7, 8-bis e 8-ter, dell’articolo 27 (Valutazione multidimensionale unificata), dilatando i termini ivi previsti.
In dettaglio:
  • con riferimento al comma 7, viene ampliato il termine (dai precedenti 18 mesi) a 36 mesi, dalla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 29/2024 (19 marzo 2024), entro cui deve essere adottato il decreto del Ministro della salute, (di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, con il supporto dell’Istituto superiore di sanità, dell’Agenas e della componente tecnica della Rete della protezione e dell’inclusione sociale, sentito l’INPS e previa intesa in sede di Conferenza unificata) ai fini della determinazione dei criteri per l’individuazione delle priorità di accesso ai PUA (Punti unici di accesso), la composizione e le modalità di funzionamento delle UVM (Unità di valutazione multidimensionale), lo strumento della valutazione multidimensionale unificata per l’accertamento della non autosufficienza e per la definizione del PAI (progetto individualizzato di assistenza integrata), nonché le eventuali modalità di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilità attuativa della Legge n. 227/2021;
  • al comma 8-bis, è differito (dal 30 novembre 2025) al 30 novembre 2026, il termine per l’adozione del decreto del Ministro della salute, (di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata), ai fini della definizione delle modalità e dei territori coinvolti per la prima sperimentazione (che avrà la durata di 12 mesi) relativamente alle disposizioni sulla valutazione multidimensionale unificata (VMU) previste dall’articolo 27 già menzionato. Pertanto, viene, altresì, differita la data di inizio della fase sperimentale (dal 1° gennaio 2026) al 1° gennaio 2027;
  • al comma 8-ter, infine, conseguentemente alle modifiche temporali apportate ai commi precedenti, viene differito, come detto, (dal 1° gennaio 2026) al 1° gennaio 2027 il termine iniziale da cui si applicano le disposizioni previste dal già menzionato comma 7 nei territori coinvolti nella sperimentazione prevista dal comma 8-bis e (dal 1° gennaio 2027) al 1° gennaio 2028 il termine di decorrenza dell’applicazione delle già menzionate disposizioni sulla restante parte del territorio nazionale.
[Comma 3, lettera b). La disposizione proroga ulteriormente, (dal 31 dicembre 2025), al 31 dicembre 2026 e, quindi, ancora in via del tutto transitoria, la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave, per la fattispecie di omicidio colposo (art. 589 c.p.)  e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.), qualora il fatto sia stato commesso, nell'esercizio di una professione sanitaria, in situazioni di grave carenza di personale sanitario (articolo 4, comma 8-septies, D.L. n. 215/2023)[4].
[Comma 7]. E’ differito (dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2026 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria introdotta dall’articolo 3-quater, D.L. n. 127/2021, (Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening), che consente lo svolgimento, da parte del personale (non dirigenziale) rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica nonché nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, inquadrato nel comparto contrattuale pubblico della Sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio[5].

 

 
ABILITAZIONI TITOLI ESTERI

 
Articolo 6. [Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’istruzione e del merito]
[Comma 1]. La disposizione in esame estende, anche al triennio 2026-2028, la disciplina di cui all’articolo 5, D.L. n. 44/2023, che riconosce al Ministro dell’istruzione e del merito la facoltà di giovarsi, in base ad una convenzione triennale, del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA), per tutte le attività correlate al riconoscimento di titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno che siano stati conseguiti all'estero.
Per tali finalità, è autorizzata la spesa di € 1.460.000, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CULTURA E SICUREZZA

 
Articolo 8. [Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della cultura]
[Comma 3]. La disposizione differisce, fino al 31 dicembre 2026, il termine entro cui le amministrazioni pubbliche (Ministero della cultura e gli altri Ministeri che hanno in uso gli immobili di cui all’articolo 1, comma 566, Legge n. 145/2018, nonché gli enti territoriali proprietari di istituti e luoghi della cultura 
sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio- D.lgs. n. 42/2004) debbono adeguarsi alla normativa di prevenzione degli incendi.
Pertanto, le P.P.A.A. sopra menzionate, le quali abbiano in gestione o in possesso istituti e luoghi della cultura[6], devono perfezionare gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli incendi qualora, al 31 dicembre 2024, non abbiano completato l’iter procedurale per l’ottenimento del certificato di prevenzione incendi. 
[Commi 4 e 5]. La disposizione interviene sulla disciplina relativa alla Soprintendenza speciale PNRR, (istituita presso il Ministero della cultura) di cui all’articolo 20, D.L. n. 13/2023 (cd D.L. PNRR-3)[7] e, in particolare, sulla durata degli incarichi conferiti agli esperti della Segreteria tecnica della Soprintendenza speciale PNRR.
A tal fine si dispone che gli stessi incarichi possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2026 e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di € 1.848.777, per l'anno 2026.

 

 
SANZIONI CODICE DELLA STRADA

 
Articolo 9. [Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti]

[Comma 1]. È prorogata ulteriormente, al 2026, la sospensione, (già disposta per il biennio 2023/2024 dalla L. di Bilancio 2023-L. n. 197/2022 e poi estesa anche al 2025 dal D.L. n. 202/2024, articolo 7, comma 4)[8], dell’operatività dell’articolo 195, comma 3, del Codice della strada/D.lgs. n. 285/1992, riguardante l’aggiornamento biennale dell’importo delle sanzioni amministrative.

Pertanto, si prevede che il DM che statuisce i nuovi limiti delle sanzioni che saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2027, sarà adottato entro il 1° dicembre 2026 e che l’entità delle sanzioni deve essere aggiornata in base all’andamento inflattivo relativo al biennio 2025-2026.

[Comma 3]. Prorogato (dal 31 dicembre 2025) al 31 marzo 2026, il termine entro il quale va adeguato, agli incrementi della dotazione organica previsti, il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 

 

FONDO DI GARANZIA PMI

 

Articolo 14. [Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero delle imprese e del made in Italy]

L’articolo in esame estende, per un altro anno, (dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2026, l’efficacia operativa della disciplina speciale del Fondo di cui all’articolo 15-bis, del D.L. n. 145/2023, ossia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese-PMI.

Come noto, il Fondo è stato istituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a., ex articolo 2, comma 100, lett. a), Legge n. 662/1996.

L’articolo 15-bis, comma 1, del D.L. n. 145/2023[9], ha previsto che, dal 1° gennaio 2024 fino al 31 dicembre 2024, il Fondo di garanzia per le PMI, fermo restando il limite massimo di impegni annualmente assumibile fissato dalla legge di bilancio, avrebbe operato in base a peculiari modalità, in parte derogatorie della disciplina ordinaria.

Orbene, il già menzionato termine del 31 dicembre 2024 per l’innanzi disposto, è stato prorogato al 31 dicembre 2025 dalla Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 450, L. n. 207/2024).

Con la disposizione in commento, pertanto, si proroga il termine di un ulteriore anno e, cioè, fino al 31 dicembre 2026.

Si rammenta, altresì, quanto disposto al comma 1, lettera d) dell’articolo 15-bis già menzionato, secondo cui soggetti legittimati ad accedere alla garanzia del Fondo, sono anche gli enti del Terzo settore (ETS) purché iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) nonché nel Repertorio economico amministrativo (REA) presso il Registro delle imprese, con riguardo ad operazioni finanziarie di importo non superiore a 60 mila € e senza l'applicazione del modello di valutazione prescritto dalla normativa vigente[10]

 

ASSICURAZIONE CALAMITA’ NATURALI-EVENTI CATASTROFALI NEL SETTORE DELLA PESCA E RECUPERO AIUTI DI STATO

 

Articolo 15. [Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste]

[Comma 2]. La disposizione, di interesse per le nostre cooperative del settore, proroga, fino al 31 marzo 2026, il termine, (già fissato ab origine al 31 dicembre 2024, poi prorogato al 31 marzo 2025 e, per ultimo, al 31 dicembre 2025), di cui all’articolo 1, comma 101, Legge n. 213/2023 (Legge di Bilancio 2024), ai fini dell’adempimento dell’obbligo assicurativo, da parte delle imprese della pesca e dell’acquacoltura, per la copertura  dei danni ai beni materiali causati da calamità naturali ed eventi catastrofali (terremoti, alluvioni, frane e inondazioni).

[Per tutti gli approfondimenti, si rinvia alla Circolare del Servizio Ambiente ed Energia già menzionata]

[Comma 3]. La disposizione, che apporta modifiche all’articolo 3, comma 6, D.L. n. 215/2023[11], proroga, al 31 dicembre 2027, il termine per la notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici per cui le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi[12].


 

 
TURISMO E RICETTIVITÀ: ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI CATASTROFALI- CALAMITÀ NATURALI E AGGIORNAMENTI CATASTALI STRUTTURE RICETTIVE ALL’APERTO

 
Articolo 16. [Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del turismo]
[Comma 2]. La disposizione differisce, al 31 marzo 2026 (dal 31 dicembre 2025), il termine di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), D.L. n. 39/2025, per l’adempimento degli obblighi assicurativi per la copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali, derivanti da rischi catastrofali e calamità naturali, da parte di piccole e microimprese che esercitano attività di somministrazione di alimenti e bevande (articolo 5, L. n. 287/1991) e per quelle turistico-ricettive. 
In entrambi i settori sopra richiamati, chiaramente, sono ricomprese anche le società cooperative.
Per il dettaglio, si rinvia alla Circolare del Servizio Ambiente ed Energia, sopra citata.
[Comma 3]. La disposizione modifica l’articolo 7-quinquies, commi 3 e 6, D.L. n. 113/2024, differendo (dal 15 dicembre 2025) al 15 dicembre 2026, i termini per la presentazione, da parte degli intestatari catastali di strutture ricettive all’aperto, di atti di aggiornamento di mappe catastali e del Catasto fabbricati.
In dettaglio, si prevede che gli intestatari catastali delle già menzionate strutture ricettive, a decorrere dal 1° gennaio 2025 presentino, entro il 15 dicembre 2026:
  • gli atti di aggiornamento geometrico, di cui all’articolo 8, Legge n. 679/1969, ai fini dell’aggiornamento della mappa catastale;
  •  gli atti di aggiornamento dovuti, ai sensi del decreto MEF 19 aprile 1994, n. 701, ai fini dell’aggiornamento del Catasto fabbricati.

 

 

 

[1]  In sintesi, la proroga in parola garantisce l’applicazione, per un altro anno, delle previsioni contenute nel comma 2, articolo 16, già menzionato, relativamente al contingente di personale già individuato e delle risorse già stanziate per il suo funzionamento dalla Legge di bilancio 2023 (L. n. 197/2022, articolo 1, commi da 791 a 801-bis).

La novella, pertanto, si giustifica tenuto conto della incontrovertibile necessità di garantire la prosecuzione delle attività istruttorie e ricognitive preliminari alla determinazione dei LEP che tale personale, già formato illo tempore in vigenza della Legge di Bilancio 2023, sta continuando a svolgere in base al sopraggiunto articolo 16, D.L. n. 202/2024, sopra citato.

Si tenga conto, inoltre, che l’esigenza di continuità sopra enunciata, deriva soprattutto dalla necessità di perseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con specifico riferimento alla Missione 1 – Componente 1 – Riforma 1.14, riguardante la riforma del quadro fiscale infra-nazionale, che richiede il completamento del federalismo fiscale (Legge n. 42/2009), previa determinazione dei LEP in alcune specifiche materie.

Inoltre, in base alla recente decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione europea del 25 novembre 2025 (che novella la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all’approvazione della valutazione del PNRR dell’Italia), l’attuazione del federalismo fiscale richiede, quale conditio sine qua non, l’entrata in vigore di atti normativi che definiscano i livelli essenziali delle prestazioni per il federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario in almeno due settori di intervento e va concretizzata entro il secondo trimestre 2026.

Contribuiscono all’attuazione degli obiettivi del PNRR nei termini sopra enunciati, anche le disposizioni sulla definizione dei LEP inserite nella Legge di bilancio 2026 (L. n. 199/2025) e la proroga della delega al Governo per la riforma del sistema tributario e l’attuazione del federalismo fiscale, concessa con la L. n. 120/2025.

La garanzia della prosecuzione dell’attività istruttoria svolta dal contingente di personale di cui alla proroga in parola, è necessaria , altresì, per attuare l’articolo 37, comma 1, D.lgs. n. 62/2024, in base al quale il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri deve coordinarsi con la Segreteria tecnica del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie allo scopo di prospettare i livelli essenziali delle prestazioni in favore delle persone con disabilità.

In tale quadro, vale la pena evidenziare che, in data 11 agosto 2025, è stato presentato in Parlamento il DDL di iniziativa Governativa (AS 1623) recante: “Delega al Governo per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni”, attualmente all’esame, in sede referente, della I Commissione (Affari cost.li) del Senato.

Come si legge nella Relazione governativa: “si intende dare completa attuazione all’articolo 117, secondo comma, lett. m), della Costituzione, attraverso un processo organico di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

 In tal modo si intende finalmente porre rimedio al perdurante ritardo dello Stato, più volte stigmatizzato dalla Corte costituzionale (cfr. sentenza n. 220/2021) nella determinazione dei LEP ovvero di quei livelli che «indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali»“.

L’esistenza anche del DDL menzionato, diretto a determinare i livelli essenziali delle prestazioni, è la dimostrazione che è imprescindibile e fondamentale l’attività istruttoria realizzata dal personale del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, di cui alla proroga in commento.

Per il dettaglio sull’AS 1623: https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01472339.pdf

[2] In dettaglio, si proroga al 2026 l’obbligo di trasmissione di informazioni utili ai fini del monitoraggio della spesa relativa a interventi edilizi agevolabili secondo la disciplina del Superbonus. 
Da una parte, quindi, si prevede, anche per l’anno 2026, l’obbligo di trasmissione all’ENEA dell’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente al 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 39 sopra citato).
Tale proroga all’anno 2026, però, è circoscritta agli interventi di cui all’articolo 2, comma 3-ter.1, del D.L. n. 11/2023, vale a dire quelli eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e dal 24 agosto 2016.
Contestualmente, con un’altra modifica al medesimo D.L. n. 39/2024 già menzionato, si proroga sempre all’anno 2026, l’obbligo di trasmissione al Portale nazionale delle classificazioni sismiche (gestito dal Dipartimento Casa Italia) dell’ammontare delle spese che con molta probabilità saranno sostenute dopo il 30 marzo 2024, concernenti gli interventi antisismici agevolabili. 
Anche questa proroga è limitata agli interventi di cui all’articolo 2, comma 3-ter.1, già menzionato, vale a dire quelli effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e dal 24 agosto 2016.

 

[3] L’applicazione delle disposizioni sopra citate è stata già oggetto di diverse proroghe (dal 31 dicembre 2020 al 31 luglio 2021 (D.L. n. 183/2020); al 31 dicembre 2021 (D.L. n. 105/2021); al 31 luglio 2022 (D.L. n. 228/2021), al 31 luglio 2023 (D.L. n. 198/2022); al 30 aprile 2024 (D.L. n. 215/2023) e al 31 dicembre 2024 (L. n. 21/2024); al 31 dicembre 2025 (D.L. n. 202/2024).

[Circolari del Servizio Legislativo e Legale n. 7, 29 e 38/2021; n. 12/2022; n. 5/2023, n. 6/2024; n. 3 e 7/2025].

[4] Si rammenta che la limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave è stata introdotta durante il periodo emergenziale da Covid-19 dall’articolo 3-bis, D.L. n. 44/2021. Con l’articolo 4, commi 8-septies e 8-octies, D.L. n. 215/2023, si è estesa la limitazione della punibilità per le due fattispecie sopra citate (artt. 589 e 590 c.p.) ai soli casi di colpa grave, al ricorrere del presupposto della grave carenza di personale sanitario. [Circolari del Servizio Legislativo e Legale n. 6/2024, n. 3 e n. 7/2025].

[5] Restano ferme le condizioni e le modalità prescritte dalla disciplina transitoria per lo svolgimento delle attività esterne come, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la  previa autorizzazione del vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale, in sede di rilascio del nullaosta, dovrà verificare sia la compatibilità con le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale e con l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, che il rispetto della normativa sull'orario di lavoro.

[6] Secondo il Codice dei beni culturali e del paesaggio, sono considerati istituti e luoghi della cultura: i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali (articolo 101, D.lgs. n. 42/2004).

Qualora gli stessi appartengano a soggetti pubblici, sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.

I complessi espositivi e di consultazione nonché i luoghi della cultura appartenenti a soggetti privati, aperti al pubblico, espletano un servizio privato di utilità sociale.

[7] [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 10/2023]

[8]  [Circolari del Servizio Legislativo e Legale n. 3 e n. 7/2025].

[9] [Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 33/2023].

[10] Come noto, fermo restando quanto sopra previsto per gli ETS, quelli non iscritti al REA e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, possono accedere alla garanzia del Fondo, se rilasciata interamente a valere su apposita sezione speciale a tale scopo istituita mediante accordo stipulato tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze che parrebbe essere diincipiente sottoscrizione”.

Inoltre, con l’articolo 5, comma 7, D.L. n. 95/2025, alla sezione speciale del Fondo, per garantirne l’operatività, è stata assegnata una dotazione pari a € 10 milioni.

Ne deriva, pertanto, che la proroga al 31 dicembre 2026, con la disposizione in commento, garantisce agli ETS non iscritti al REA e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, di poter beneficiare della relativa garanzia per tutto l’anno 2026.

[11] [Circolari del Servizio Legislativo e Legale n. 5 e n. 6/2024].

[12] Come già evidenziato più volte, scopo della previsione è garantire il recupero delle somme inerenti gli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all’emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, ma il cui quantum non è determinabile nei menzionati provvedimenti, bensì solo dopo la presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati e per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc (articolo 10, comma 6, del regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115).