Circolari

Circ. n. 1 - 2026

Legge di Bilancio 2026 – disposizioni in materia di ambiente e di energia

mercoledì 14 gennaio 2026

Nel Supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale del 30 dicembre 2025 è stata pubblicata la legge di Bilancio 2026 (legge n.199 del 2025 – reperibile all’indirizzo https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2025;199).

In materia ambientale, tra le novità di maggiore rilievo, si segnala che, anche a seguito di reiterate richieste formulate da Confcooperative al Ministero dell’ambiente e sui tavoli istituzionali, è stato disposto l’esonero dalla iscrizione al Registro elettronico della tracciabilità di rifiuti (RENTRI) per alcuni soggetti, tra cui, in particolare, le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice-civile. 

Si segnalano, ancora, l’intervenuto rinvio della applicazione della plastic tax e della sugar tax ed il mantenimento, in conformità allo scorso anno, dei bonus edilizi.

Si riportano di seguito le principali novità introdotte in materia ambientale e dell’energia.

 

BONUS EDILIZI

Rif. art. 1, comma 22 (Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

Il comma 22 proroga per tutto l’anno 2026 il regime fiscale più favorevole, previsto fino all’anno 2025 dalla legge di bilancio 2025, con riferimento agli interventi edilizi finalizzati al risparmio energetico (ecobonus) agli interventi di ristrutturazione edilizia ed a quelli in materia antisismica (sismabonus). Viene inoltre prorogato per l’anno 2026, alle medesime condizioni dell’anno 2025, il cosiddetto bonus mobili.

 

INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA

Rif. art.1, comma 23 (Interventi di rigenerazione urbana)

Il comma 23 modifica l’art. 5, comma 10, del DL n. 70/2011 al fine di ammettere gli interventi di rigenerazione o riqualificazione urbana di cui al comma 9 del medesimo articolo non solo per gli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio in sanatoria, ma anche per quelli per i quali il titolo in sanatoria sia stato “conseguito” anche a seguito di condono edilizio (ai sensi delle leggi 28 febbraio 1985, n. 47, 23 dicembre 1994, n. 724 e 24 novembre 2003, n. 326, leggi sul condono edilizio).

 

PLASTIC TAX E SUGAR TAX

Rif. art. 1, comma 125 (Differimento dell’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax)

Il comma 125 differisce l’entrata in vigore della plastic tax e della sugar tax al 1° gennaio 2027. L’articolo 1, comma 125, interviene sulla decorrenza dell’efficacia delle due imposte introdotte dalla legge di bilancio 2020: l’imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI), comunemente detta plastic tax e l’imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate, comunemente detta sugar tax.

In particolare, al comma 125, lettera a), si dispone il differimento dell’entrata in vigore di sei mesi della plastic tax, spostandone la decorrenza dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027.      

FONTI RINNOVABILI – POTENZIAMENTO IMPIANTI

Rif. art. 1, comma 467 (Misure in materia di rinnovamento e potenziamento degli impianti da fonti rinnovabili)

Il comma 467 inserisce nel cd. Testo unico FER (articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190), una disposizione che prevede, per gli interventi di revisione della potenza degli impianti a fonti rinnovabili esistenti su aree di demanio civico, la preventiva sdemanializzazione delle stesse. Tali interventi devono avvalersi delle migliori tecnologie disponibili, senza incremento di consumo di suolo, ed è prevista la corresponsione della relativa indennità di esproprio al comune titolare dei diritti. È, inoltre, fatto salvo il rispetto dei vincoli paesaggistici e culturali.

 

GESTIONE DI MACERIE, RIFIUTI DA COSTRUZIONE

Rif. art.1, commi 581-582 (Gestione di macerie, rifiuti da costruzione e materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 in Italia centrale)

I commi in esame prorogano di un anno, dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, alcuni termini previsti per la gestione delle macerie, dei rifiuti da costruzione e demolizione e dei materiali da scavo nei territori colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale. Il comma 581 proroga di un anno - dal 31 dicembre 2025 fino al 31 dicembre 2026  in relazione alle macerie derivanti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 in Italia centrale, nonché ai materiali da scavo provenienti dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative di emergenza o di altre opere provvisionali connesse all'emergenza nei territori medesimi – i termini relativi:

  • alla possibilità di individuare e autorizzare ulteriori siti adibiti a deposito temporaneo delle macerie;
  • alla possibilità di incrementare (in deroga alle autorizzazioni vigenti) le quantità e le tipologie di macerie conferibili agli impianti di trattamento;
  • al regime giuridico speciale previsto per i materiali da scavo.

 

CRISI IDRICA E SICCITÀ

Rif. art. 1, commi 608-611 (Disposizioni per il contrasto della crisi idrica).

 I commi 608 e 609 recano una serie di modifiche alla disciplina del Commissario straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica (c.d. Commissario per la siccità).

Il comma 608, lettera a), inserisce un nuovo comma 5-bis all’art. 1 del D.L. 39/2023 che prevede che il c.d. Commissario per la siccità – in coerenza con le iniziative formulate, nelle relazioni presentate alla Cabina di regia per la crisi idrica ai sensi del comma 11 dell’art. 1 del medesimo decreto-legge, da una serie di commissari, compreso il Commissario per la siccità – individua, con apposito provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2026, gli interventi urgenti da realizzare. Per la realizzazione di tali interventi è autorizzata la spesa di 41 milioni di euro per l’anno 2026, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario medesimo.

 

MISURE IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

Rif. art. 1, commi 772-773 (Fondo per l'attuazione di misure in favore degli enti locali e per la realizzazione di interventi in materia economica, sociale e sociosanitaria assistenziale, di infrastrutture, sport e cultura nonché di investimenti in materia di infrastrutture, mobilità e riqualificazione ambientale

I commi 772 e 773 recano l’istituzione di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF), finalizzato all'attuazione di misure per gli enti locali e alla realizzazione di interventi in materia economica, sociale e socio-sanitaria assistenziale, di infrastrutture, di sport e di cultura nonché alla realizzazione di investimenti in materia di infrastrutture, di mobilità e di riqualificazione ambientale, con una dotazione pari a 68,7 milioni di euro per l’anno 2026 e di 67,75 milioni per l’anno 2027.  All'assegnazione delle risorse del fondo si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, a favore di soggetti e finalità individuati con uno o più atti di indirizzo delle Camere.

 

FONDO SOCIALE PER IL CLIMA

Rif. art.1, commi 774-782 (Fondo sociale per il clima)

I commi 774-782, modificati dal Senato, disciplinano la gestione contabile (comma 774), nonché l’assegnazione alle amministrazioni responsabili degli interventi (commi 775-777), delle risorse destinate all’attuazione del Piano sociale per il clima (PSC).

Sono altresì previsti specifici obblighi in capo alle amministrazioni per l’attuazione del PSC (commi 778-781) ed individuati i possibili utilizzi delle risorse del medesimo Piano (comma 782).

 

ESONERO REGISTRO TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI (RENTRI)

Rif. art. 1, comma 789 (Misure in materia di economia circolare)

Il comma 789, introdotto dal Senato, modifica il novero dei soggetti tenuti all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI), escludendo alcuni consorzi, sistemi di gestione o produttori di rifiuti.

Il comma in esame sostituisce integralmente l’articolo 188-bis, comma 3-bis, del d.lgs. 152/2006, c.d. Codice ambientale, che individua i soggetti tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI). Rispetto al testo vigente sono apportate le seguenti modificazioni:

- viene soppresso il riferimento, tra i soggetti tenuti all’iscrizione, ai consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;

- vengono esonerati dall’obbligo di iscrizione i soggetti che possono adempiere alla tenuta del registro cronologico di carico e scarico con la modalità semplificata della conservazione in ordine cronologico dei formulari di trasporto.

In particolare, si ricorda che l’articolo 190, commi 5 e 6, del codice ambientale individua i soggetti:

a) che sono esonerati dall’obbligo di tenuta del registro cronologico di carico e scarico di rifiuti (comma 5), quali: gli imprenditori agricoli con volume di affari annuo non superiore a 8000 euro; le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi; le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno non più di 10 dipendenti.

b) che, quando obbligate alla tenuta del registro, possono adempiere l’obbligo con modalità semplificate (comma 6), quali: gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi; i soggetti esercenti particolari attività (parrucchieri, istituti di bellezza, manicure/pedicure, tatuaggi/piercing) che producono taluni rifiuti pericolosi.

I soggetti indicati sono quindi esonerati dall’iscrizione al registro elettronico di tracciabilità RENTRI e, conseguentemente, dagli obblighi di trasmissione dei relativi dati e di utilizzo del formulario in formato digitale. Si segnala che, con riferimento alle procedure di cancellazione di imprese che, eventualmente, già risultino iscritte al Registro, è in corso una interlocuzione con il Ministero dell’ambiente per semplificare al massimo le procedure di cancellazione ed assicurare che la cancellazione abbia effetti immediati anche per l’anno in corso, già iniziato.

 

TERRE E ROCCE DA SCAVO

Rif. art.1, comma 829 (Misure in materia di gestione delle terre e rocce da scavo)

Il comma 829 amplia l’ambito di applicazione del nuovo regolamento di semplificazione della gestione delle terre e delle rocce da scavo previsto dal decreto-legge 13/2023, ma non ancora emanato. Il comma in esame integra il disposto dell’art. 48, comma 1, del D.L. 13/2023, al fine di stabilire che il regolamento in questione dovrà fare particolare riferimento, oltre a quanto già previsto dal testo vigente, anche ai residui di lavorazione di materiali lapidei, alle terre e rocce da scavo provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto e ai sedimenti escavati negli alvei dei corpi idrici superficiali e del reticolo idrografico, in zone golenali di corsi d'acqua, di spiagge, di fondali lacustri e di invasi artificiali, nonché di fondali marini e portuali, derivanti da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera (nuova lettera d-bis) del comma 1, del succitato art. 48).