Circolari

Circ. n. 1/2024

LEGGE BILANCIO 2024 PROFILI GIUSLAVORISTICI E PREVIDENZIALI

Esaminiamo le principali novità in materia giuslavoristica e previdenziale contenute nella legge di bilancio, rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo-Legale-Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento, nonché alle comunicazioni settoriali delle Federazioni.

La legge di bilancio 2024 si caratterizza in particolare per:

  1. Conferma della tassazione agevolata al 5% applicabile ai premi di produttività erogati nel 2024 trattamento, come noto, applicabile anche ai ristorni distribuiti ai soci di cooperativa.
  2. Riformulazione del regime per i fringe benefits con, rispetto al 2023, un limite ridotto da 3 a 2 mila euro per lavoratori con figli a carico e una soglia innalzata da 258,23 a 1.000 euro per gli altri lavoratori.
  3. Conferma per il 2024 del taglio della contribuzione dovuta dai dipendenti con redditi medio-bassi per un 7% in favore di lavoratori con redditi fino a 25 mila € anno e per un 6% per quelli con retribuzioni basse tra 25 e 35 mila € anno.
  4. Estensione al primo semestre 2024 del sostegno economico, esente fiscalmente e già riconosciuto temporaneamente lo scorso anno (1° giugno-21 settembre 2023), in favore di lavoratori sotto 40 mila € di reddito occupati nel comparto turistico, ivi inclusi gli stabilimenti termali, pari al 15% delle retribuzioni percepite dagli stessi soggetti in relazione a lavoro notturno o lavoro straordinario festivo.
  5. Modifiche in materia previdenziale: proroga Quota 103, APE sociale, Opzione donna, ma con l’inserimento di nuove condizioni penalizzanti o che comportino un ulteriore restringimento del loro potenziale bacino applicativo. Riformulazione per il 2024 del meccanismo di indicizzazione dei trattamenti, sempre scalettato in funzione degli importi secondo principi di progressività. Altre marginali modifiche che non alterano gli equilibri di fondo in favore dei lavoratori ai quali si applica interamente il sistema contributivo.
  6. Messa a regime indennità ISCRO (indennità straordinaria di continuità reddituale) per lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS e ampliamento del relativo ambito applicativo.
  7. Per coloro che terminano di fruire del periodo di maternità o paternità obbligatorio nel 2024, riconoscimento di un ulteriore mese di congedo parentale facoltativo fruibile fino al sesto anno di vita del bambino retribuito non più al 30% della retribuzione, ma per il 2024 all’80% e poi a regime al 60%.
  8. Per il triennio 2024-2026 nuovo sgravio totale dei contributi a loro carico (circa 9%) per lavoratrici madri con 3 figli nel limite massimo di 3.000 euro/anno fino a 18 anni del più piccolo, beneficio applicabile solo nel 2024 per le lavoratrici madri con 2 figli fino all’età di 10 anni del più piccolo.
  9. Proroga per il 2024, nel limite complessivo di 30 milioni, dell’indennità giornaliera di 30 € riconoscibile ai soci lavoratori delle cooperative di pesca a fronte di situazioni di sospensione dell’attività per fermo pesca obbligatorio e non.
  10. Per il triennio 2024-2026, con una dotazione di risorse per ciascun anno pari a 700 mila €, proroga del trattamento di sostegno al reddito riconoscibile per un massimo di 12 mesi nel triennio in favore dei lavoratori sospesi o impiegati a orario ridotto dipendenti di aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria.

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Decontribuzione per dipendenti con retribuzioni medio-basse (art. 1, c. 15)

A vantaggio dei lavoratori, quale forma di sostegno per soggetti con retribuzioni medio-basse, si conferma per l’anno 2024 l’esonero contributivo già in vigore nel secondo semestre 2023(1) che, senza aver alcun effetto sulla 13-esima, determina  una riduzione complessiva dell’aliquota dei lavoratori (pari in via ordinaria al 9,19%):

  • del 7% per i dipendenti con redditi fino a 25 mila euro/anno;
  • del 6% per i dipendenti con redditi compresi tra 25 e 35 mila euro/anno.

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Riformulazione regime fringe benefits per anno 2024 (art. 1, cc. 16-17)

Limitatamente al periodo di imposta 2024, nuova riformulazione del regime dei fringe benefits con, rispetto all’anno 2023 e alle regole vigente per l’anno passato per effetto del D.L. n. 48/2023(2), una nuova disciplina così articolata:

  1. per dipendenti con figli a carico, riduzione della soglia da 3 a 2 mila euro;
  2. per dipendenti senza figli a carico, innalzamento della soglia da 258,34 € a 1.000 €;
  3. ammissibilità per tutti, nell’ambito di tali soglie, anche delle somme erogate o rimborsate ai lavoratori per le spese riconducibili nel caso di prima casa ad affitti o per gli interessi sul mutuo.

Come noto, i fringe benefit sono riconoscibili esentasse da parte dei rispettivi datori di lavoro in relazione a beni ceduti o servizi prestati ai medesimi lavoratori, incluse le somme loro erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

È confermata la procedura secondo cui i datori di lavoro eventualmente interessati dovranno informare preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti, oltre che ricevere una dichiarazione del lavoratore beneficiario con figli a carico, con indicazione del codice fiscale degli stessi.

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Conferma tassazione agevolata premi produttività e ristorni (art. 1, c. 18)

Si tratta di una conferma fortemente auspicata da Confcooperative dal duplice scopo di potenziare ulteriormente la contrattazione di secondo livello e di contenere in parte l’impatto significativo dell’inflazione sui redditi dei lavoratori.

La misura si concretizza nell’estendere anche alle erogazioni effettuate nel 2024 una tassazione separata al 5% (è stato già così nel 2023) sui premi di produttività concessi a fronte di accordi sindacali di secondo livello.

Nulla cambia sul piano normativo per cui in termini operativi devono considerarsi sempre valide le regole finora in uso tra cui, in particolare, l’applicazione di tale regime entro il limite di 3.000 euro/anno a tutti i lavoratori subordinati del settore privato che nell’anno precedente abbiano avuto un reddito fino a 80 mila euro.

Nel ricordare che le ultime indicazioni di natura generale da parte dell’Agenzia Entrate risalgono al 2018 e più precisamente alla Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018(3), che ha utilmente fornito una panoramica sulla disciplina vigente, aggiornata in particolare rispetto alle modifiche normative intervenute negli anni 2017 e 2018, ci preme richiamare l’applicazione del medesimo regime di tassazione agevolata ai RISTORNI erogati ai soci-lavoratori, equiparati ai premi di produttività dei dipendenti.

Anzi, come più recentemente ribadito dall’Agenzia delle Entrate nella riposta ad interpello n. 284 del 5 aprile u.s.(4), occorre evidenziare come la sua applicazione ai ristorni distribuiti ai prescinda dalla verifica di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione cui la disciplina vigente obbliga invece nel caso dei premi di produttività.

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Conferma bonus lavoro notturno e festivo comparto turistico (art. 1, cc. 21-25)

In favore dei lavoratori del comparto turistico (stabilimenti termali inclusi), ma – novità di quest’anno - a beneficio anche di quelli operanti negli esercizi che somministrano alimenti e bevande di cui articolo 5 della legge n. 287/1991, si estende per il primo semestre 2024 l’incentivo già riconosciuto temporaneamente nel 2023 (periodo 1° giugno-21 settembre u.s.) ai sensi del D.L. n. 48/2023, convertito con modifiche dalla Legge n. 85/2023(5).

L’incentivo prevede, per coloro che non superino 40 mila euro di reddito nel 2023, il riconoscimento di una somma non tassata a titolo di trattamento integrativo speciale pari al 15% delle retribuzioni lorde loro corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi.

Le somme sono a carico dello Stato per una spesa valutata in 81,1 milioni di euro per il 2024, ma sono anticipate dai datori di lavoro in qualità di sostituti di imposta in presenza di una richiesta del lavoratore che attesti per iscritto di rientrare nel parametro reddituale indicato (anno 2023). A loro volta le imprese utilizzeranno in compensazione il credito d’imposta conseguentemente maturato ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo n. 241/1997.

La misura, che ha come obiettivo quello di sopperire alla mancanza di manodopera in questo settore, vuole parzialmente incentivare le prestazioni svolte nel settore nei fine settimana e durante l’orario notturno. Il bonus si aggiunge, ovviamente, a quanto il lavoratore percepisce a titolo di lavoro notturno e di lavoro festivo in applicazione della contrattazione collettiva.

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Pacchetto pensionistico (art. 1, cc. 125-141 e 157-163)

Confermando per il 2024 gli strumenti di flessibilità in uscita se ne modificano alcune parti.

    1. Ai commi 139-140, QUOTA 103 (62 anni di età e 41 anni di contributi), ma con alcune penalizzazioni per chi ne beneficia rappresentate da:
  • un ricalcolo dell’assegno con sistema contributivo;
  • un limite nell’importo dell’assegno pari a 4 volte il trattamento minimo (2.394 € circa), in luogo delle 5 volte previste nel 2023, fino a che il lavoratore non raggiunga i requisiti di vecchiaia generali previsti in via ordinaria;
  • lo slittamento da 3 a 7 mesi della decorrenza degli assegni dalla maturazione del diritto per quelli che lo conseguono nel 2024. Ricordiamo che resta analogamente in vigore l’ulteriore facoltà per i lavoratori che maturassero i requisiti di Quota 103 di non andare in pensione e, a fronte di tale scelta, di percepire in busta paga la quota di contribuzione INPS a loro carico (come noto circa il 9%) a partire dal momento in cui esercitassero tale opzione, restando al contrario ovviamente in capo al datore di lavoro la contribuzione a proprio carico riferibile al medesimo rapporto di lavoro.
    1. Al comma 138 viene confermata OPZIONE DONNA con un ulteriore ridimensionamento della platea, innalzando da 60 a 61 anni il vincolo anagrafico, riducibile tuttavia sempre di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 e fermi gli ulteriori requisiti con cui è possibile andare in pensione con questo strumento che – ricordiamo – comporta sempre un regime di calcolo esclusivamente contributivo. Pertanto, per il 2024 oltre al requisito anagrafico di cui sopra, Opzione Donna sarà praticabile da coloro che entro il 2023 abbiano maturato almeno 35 anni di contributi sempreché si tratti di lavoratrici che si trovino in determinate condizioni: i) essere da almeno 6 mesi caregiver di soggetti con handicap grave; ii) avere una riduzione della capacità lavorativa accertata di almeno il 74%; iii) o essere licenziata/dipendente di imprese per cui è attivo un tavolo di crisi, situazione  che legittima di fruire dello strumento anche con un età di 59 anni prescindendo dall’esistenza e dal numero di figli.
    2. Ai commi 136-137 APE SOCIALE con una tendenziale conferma della disciplina prevista per  questa indennità a carico dello Stato in vigore già da anni per traghettare prima alla pensione soggetti con determinate condizioni, fatto salvo l’innalzamento da 63 a 63 anni e 5 mesi della soglia di accesso e un esplicito chiarimento circa l’incumulabilità per chi ne beneficia con un reddito superiore a 5 mila euro annui, eccezion fatta per i proventi derivanti da lavoro autonomo occasionale.
  1. Per i lavoratori cui si applica interamente il sistema contributivo, vale a dire per i lavoratori il cui primo accredito contributivo sia successivo al 31 dicembre 1995:
    • come previsto dal comma 125, possibilità di andare in pensione anche se l’assegno spettante sia inferiore a 1,5 volte la pensione sociale, ma in caso di accesso con pensione anticipata possibilità di uscita a 64 anni purché l’assegno spettante sia superiore a 3 volte (non più 2,8) della pensione sociale, limite ricondotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e ridotto a 2,6 per donne con almeno 2 figli e comunque, per tutti, con un nuovo tetto all’assegno pensionistico fino a 5 volte il trattamento minimo fintanto che il lavoratore non raggiunga i requisiti di vecchiaia previsti dall’ordinamento oltre che con una finestra di decorrenza non immediata, ma trascorsi 3 mesi dalla maturazione del diritto al pensionamento;
    • come previsto dai commi 126-130, per il solo biennio 2024/2025 possibilità di riscatto ai fini contributivi di periodi passati non lavorati, fino a un massimo di 5 anni, anche tramite rateizzazione o versamento da parte del datore di lavoro con destinazione a tal fine del premio spettante al lavoratore che diventa conseguentemente esente fiscalmente per il beneficiario e deducibile dal reddito di impresa.
  2. Inoltre, come previsto dai commi 134-135, per l’anno 2024 troverà applicazione una nuova disciplina in materia di indicizzazione dei trattamenti pensionistici, più restrittiva unicamente per importi che siano superiori a 10 volte il trattamento minimo (vale a dire a circa 5.680€). Per il resto vengono infatti confermate le regole in uso nel 2023 con uno schema così articolato: rivalutazione piena e riconosciuta al 100% della variazione dell’indice del costo della vita, già individuato con apposito decreto nella misura del 5,4%, salvo conguaglio, per importi che non superino 4 volte il trattamento minimo (2.271 € circa); negli altri casi aggiornamento al nuovo costo della vista riconosciuto solo parzialmente con un décalage articolato per fasce (85% per importi compresi tra 4 e 5 volte il minimo; 53% per importi superiori a 5 volte il minimo; 47% per importi superiori a 6 volte il minimo; 37% per importi superiori a 8 volte il minimo; 22%, in luogo del precedente 32%, per importi superiori a 10 volte il minimo). Ricordiamo che per il 2024 rimane in vigore, quale ulteriore forma di aiuto da riconoscere in via eccezionale ai pensionati più poveri, un incremento del solo trattamento minimo (che non esplica alcun effetto in termini di ricalcolo dei trattamenti superiori) nella misura del 2,7%, valore superiore all’1,5% di incremento riconosciuto nel 2023 ma che per gli over 75 era eccezionalmente innalzato nell’anno appena trascorso al 6,4%.
  3. Infine, seppur di minore attenzione per il sistema cooperativo, viene disposta la proroga (comma 141) di una disciplina transitoria per i lavoratori poligrafici di determinate imprese che abbiano già presentato piano di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale di accedere al trattamento pensionistico con un’anzianità contributiva di almeno 35 anni, in deroga ai requisiti generali di prepensionamento già previsti per la categoria, nonché un adeguamento (commi 157-163) delle aliquote di rendimento delle gestioni previdenziali per alcune categorie di lavoratori, tra cui sanitari iscritti alla Cassa Pensione Sanitari (CPS) e insegnanti asili e scuole parificate iscritti alla Cassa Pensione Insegnanti (CPI).

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Messa a regime e ampliamento campo applicativo ISCRO (art. 1, cc. 142-155)

A decorrere dal 2024, è confermata l’istituzione della Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (ISCRO), introdotta a titolo sperimentale con la legge di bilancio 2021(6) e in vigore nel passato triennio a beneficio di soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall’esercizio di imprese commerciali, compreso l’esercizio in forma associata di arti e professioni (ex articolo 53, c. 1, del D.P.R. 917/1986).

Oltre a una stabilizzazione dell’istituto l’intervento normativo comporta un, seppur leggero, ampliamento del relativo ambito applicativo, frutto di alcune modifiche che comportano un parziale allentamento di alcuni vincoli posti al richiedente che ne fa domanda all’INPS e che, come qui di seguito indicato:

  • non deve beneficiare dell’Assegno di Inclusione;
  • deve aver conseguito, nell’anno precedente alla richiesta, un reddito da lavoro autonomo inferiore al 70% rispetto alla media dei due anni precedenti (prima era 50%);
  • deve aver dichiarato, nell’anno precedente alla richiesta, un reddito da lavoro autonomo non superiore a 12 mila euro (prima erano 10 mila euro).

Per il resto l’indennità non potrà superare gli euro 800, né essere inferiore agli euro 250 euro mensili, concorrerà alla formazione del reddito da lavoro autonomo e non potrà essere riconosciuta nel biennio successivo all’apertura della partita IVA. Gli importi previsti dalla normativa si intendono annualmente rivalutati in base all’inflazione.

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Proroga indennità settore pesca sospensione attività (art. 1, comma 169)

Con una dotazione di risorse pari a 30 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, viene prorogata per il 2024 l’indennità giornaliera di 30 € da riconoscere come sostegno al reddito per i lavoratori, inclusi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, coinvolti in periodi di sospensione dell’attività a causa dell’arresto temporaneo obbligatorio (fermo pesca) e non obbligatorio.  

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Sostegno per lavoratori imprese sequestrate e confiscate (art. 1, comma 171)

A valere sul Fondo sociale occupazione e formazione viene prorogato, per il triennio 2024-2026, il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, previsto dalla normativa vigente (art. 1, c. 1, D. Lgs. 72/2018) in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria. La proroga del trattamento viene concessa alle medesime condizioni previste dalla richiamata normativa vigente, vale a dire per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio e nel limite di spesa di 700 mila euro per ciascun anno quando non sia più possibile ricorrere ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa generale di cui al D. Lgs. 148/2015 per superamento dei limiti soggettivi e oggettivi previsti o per difetto delle condizioni di applicabilità.

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Misure per lavoratori con figli (art. 1, commi 179-182)

  1. Comma 179. Limitatamente a quei genitori che terminano il periodo di maternità/paternità obbligatoria a partire dal nuovo anno, per il 2024 viene stabilito il riconoscimento fino a 6 anni vita del bambino di un secondo mese di congedo parentale facoltativo indennizzato all’80% della retribuzione (in luogo del 30%). Nel ricordare che già la precedente legge di bilancio(7) aveva introdotto il riconoscimento di una indennità pari all’80% della retribuzione per un mese entro il sesto anno di vita del bambino, evidenziamo un’elevazione dell’indennità all’80% per il secondo mese unicamente per l’anno 2024, scendendo la stessa al 60% a partire dal 2025 (per il primo mese resta sempre all’80%).
  2. Commi 180-182. Per il triennio 2024-2026, a vantaggio delle dipendenti madri a tempo indeterminato con 3 o più figli e fino al compimento di 18 anni da parte del più piccolo, eccezion fatta per il lavoro domestico, si introduce una decontribuzione al 100% dei contributi previdenziali a loro carico (pari a circa il 9%) nel limite massimo di 3 mila euro/anno, riparametrato su base mensile. In via sperimentale, lo stesso beneficio è riconosciuto per il solo 2024 anche alle dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

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Altre misure degne di attenzione

  1. Art. 1, commi 94-98: nell’ambito di una più complessiva operazione di rivisitazione delle procedure legate alla compensazione di crediti fiscali e contributivi, finalizzata a prevenire abusi e a contrastare l’utilizzo di crediti inesistenti, vengono riformulate alcune tempistiche per beneficiare della compensazione di crediti INPS e, soprattutto, si prevede che a decorrere dal 1 luglio 2024 i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti di INPS e INAIL potranno essere compensati esclusivamente mediante servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche che saranno definite dalla stessa di concerto con INPS e INAIL.
  2. Art. 1, comma 156: viene modificata la misura dell’indennità di malattia fondamentale e complementare per i lavoratori marittimi, prevedendo, per gli eventi insorti a partire dal 1 gennaio 2024, che l’indennità giornaliera: i) sia commisurata al 60% della retribuzione, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto al soggetto di lavorare; ii) si calcoli sulla base della retribuzione media globale giornaliera percepita dall’assicurato nel mese immediatamente precedente a quello in cui si è verificato l’evento di malattia, fatto salvo che in caso di evento occorso nei primi 30 giorni del rapporto di lavoro il calcolo si sostanzi nella divisione dell’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.
  3. Art. 1, comma 170: per il 2024 si stanziano ulteriori 70 milioni di euro a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione per la prosecuzione dei trattamenti di CIGS riconosciuti in deroga ai limiti generali di durata vigenti in materia di ammortizzatori sociali a beneficio dei lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa (risorse da ripartire a livello territoriale con decreto Lavoro-MEF).
  4. Art. 1, comma 172: sempre per il 2024, nel limite di spesa di 50 milioni a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione, è prorogato al ricorrere di determinate condizioni l’accesso per le imprese che cessano l’attività produttiva a trattamenti di CIGS per un periodo di 12 mesi, da riconoscersi in deroga ai limiti generali di durata vigenti in materia di ammortizzatori sociali.
  5. Art. 1, comma 191-193: entro determinati limiti di spesa individuati per gli anni 2024-2028, introduzione di uno sgravio contributivo al 100% (premi INAIL esclusi) nel limite massimo di 8 mila euro/annuo in presenza di assunzioni nel triennio 2024-2026 di donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del reddito di libertà (anche nel corso del 2023) e fruibile dai datori di lavoro per una durata di 24 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato, per una durata di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato e per 18 mesi se il contratto determinato viene trasformato a tempo indeterminato.
  6. Art. 1, comma 202: per l’anno 2024, con un incremento per 50 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e lavoro, passano da 125 a 175 milioni le risorse destinate al finanziamento dei percorsi formativi sull’apprendistato di primo livello - per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore - e dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (cosiddetti percorsi di alternanza scuola-lavoro).
  7. Art. 1, commi 395-396: nel prorogare a tutto il 2024 la validità dei permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023 rilasciati ai profughi provenienti dall’Ucraina in conseguenza al riconoscimento agli stessi da parte dell’Unione europea della protezione temporanea, si prevede contestualmente la possibilità che gli stessi possano essere convertiti in permessi di soggiorno per lavoro.

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Nel rimanere a disposizione per qualsiasi chiarimento, rinviamo a successive comunicazioni nel corso dell’anno trattandosi, in molti casi, di misure che richiedono disposizioni attuative o comunque specifiche indicazioni operative amministrative, come testimonia l’emanazione della Circolare INPS n. 4 del 5 gennaio 2024 – qui allegata – recante una prima sintesi delle principali disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, di sostegno al reddito e alle famiglie.

 

(1)