Circolari

Circ. n. 1/2022

GARANZIA OCCUPABILITA’ DEI LAVORATORI (GOL) PROGRAMMA NAZIONALE E RIPARTO PRIME RISORSE

Riteniamo opportuno e particolarmente interessante per le articolazioni territoriali segnalare il decreto in oggetto con cui il Ministero del Lavoro, di concerto con il MEF, adotta il Programma Nazionale per la Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Allegato A) e DESTINA ALLE REGIONI LE PRIME RISORSE CHE ANDRANNO A FINANZIARE I LORO INTERVENTI DI POLITICA ATTIVA DEL LAVORO NELL’AMBITO DEI PROPRI PIANI REGIONALI PER L’ATTUAZIONE DEL GOL.

Il programma, la cui attivazione era stata prevista originariamente nella legge di bilancio 2021(1),  rappresenta oggi l’architrave con cui il Governo, in linea con l’impegno di riforma assunto nel PNRR (Missione 5, Componente 1), intende provvedere ad un rilancio delle POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO e si caratterizza per un orizzonte temporale quinquennale (2021-2025) e una dotazione di risorse complessiva pari a poco meno di 5 miliardi di euro.

Ciò detto, alla luce delle prerogative in termini di competenze affidate come noto su questa materia nel nostro ordinamento a Regioni e Province Autonome, il programma nazionale è la cornice di riferimento per l’adozione nelle prossime settimane di appositi piani regionali, previa possibilmente consultazione delle parti sociali, da sottoporre in seguito all’esame dell’ANPAL per una valutazione di coerenza con le indicazioni nazionali.   

 

Secondo un meccanismo per cui il finanziamento è concesso progressivamente al raggiungimento di determinati obiettivi, il decreto ripartisce in realtà i primi 880 milioni (20% circa delle risorse nazionali disponibili in totale), attribuendo a ogni Regione/P.A. un set di risorse derivante dalla media ponderata di una serie di indicatori occupazionali.

Nel rimandare alla Tabella 1 dell’Allegato B per un dettaglio della ripartizione, le risorse saranno erogate al 75% all’approvazione definitiva del Piano regionale e per la restante quota a fronte di specifica rendicontazione sull’utilizzo di tali fondi.

L’algoritmo utilizzato per la ripartizione delle risorse in sede di prima applicazione verrà quindi superato per i successivi riparti, da effettuarsi annualmente, in funzione della distribuzione territoriale dei beneficiari del programma GOL e delle misure avviate.

Nella definizione e nella successiva attuazione dei loro piani le Regioni dovranno tener conto di una serie di scadenze e obiettivi (milestones e target), primo tra tutti il numero dei beneficiari di GOL da raggiungere già entro fine 2022 privilegiando, peraltro, per questi soggetti determinati percorsi di formazione come, ad esempio, il loro coinvolgimento in attività formative per il rafforzamento delle competenze digitali (cfr. Tabella 2 Allegato B).

Senza entrare nei dettagli del Programma Nazionale - a cui è dedicato qui di seguito un sintetico e specifico box esplicativo con alcuni passaggi attinti da questo corposo documento  – ci preme richiamare che in termini di governance il ruolo di vigilanza sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi a livello regionale è attribuito all’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) che, in una logica di garanzia di determinati livelli essenziali delle prestazioni, sarà tenuta ad attivarsi in caso di ritardi dando vita ad un percorso di assistenza/tutoraggio verso Regioni con particolari criticità.

Contestualmente, nelle more dell’erogazione delle prime risorse GOL e andando anticipatamente a finanziare interventi che dal punto di vista del contenuto possano prefigurare già le linee di azione contenute nel programma, con il medesimo decreto interministeriale (art. 5) si ripartiscono geograficamente anche le risorse del Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione professionale, fondo istituito nei mesi scorsi(2) presso il Ministero del Lavoro con complessivi 50 milioni di € assegnati sul 2021 a Regioni e P.A. per la realizzazione di progetti formativi rivolti a percettori di NASpI o a LAVORATORI IN CASSA INTEGRAZIONE PER I QUALI È PROGRAMMATA UNA RIDUZIONE DELL’ORARIO SUPERIORE AL 30% CALCOLATA IN UN PERIODO DI 12 MESI.

Rimandando alla Tabella 3 dell’Allegato B per un dettaglio della ripartizione, evidenziamo come la stessa sia stata elaborata in funzione del numero di beneficiari NASpI (anno 2019) e dei lavoratori in CIGS (media anni 2017-2019) registrati nei diversi territori.

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BOX - PROGRAMMA NAZIONALE GARANZIA DI OCCUPABILITA’ DEI LAVORATORI  (GOL)

 

Obiettivi

v Centralità dei livelli essenziali delle prestazioni

v Prossimità dei servizi per l’impiego (servizi digitali e presenza fisica)

v Integrazione con le politiche attive regionali

v Integrazione con le politiche della formazione

v Rete territoriale dei servizi per l’impiego

v Cooperazione tra sistema pubblico e privato

v Personalizzazione degli interventi

v Coinvolgimento delle imprese e del territorio

v Rafforzamento delle capacità analitiche di lettura dei mercati del lavoro locali

v Innovazione, sperimentazione, valutazione

v Programmazione orientata ai risultati

v Sistema informativo unitario e monitoraggio capillare

 

Beneficiari

v Beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro (ad oggi, ai sensi dell’art. 22 del decreto legislativo n. 150/2015, si considerano quelli con una riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro, calcolato in un periodo di 12 mesi, ma la platea di riferimento potrà cambiare in funzione della riforma degli ammortizzatori sociali in vigore dal prossimo anno).

v Beneficiari di ammortizzatori in assenza di rapporto di lavoro (es. percettori di NASpI e DIS-COLL).

v Beneficiari di sostegno al reddito di natura assistenziale per i quali sia prevista condizionalità all’erogazione del beneficio (es. percettori del Reddito di Cittadinanza).

v Lavoratori fragili o vulnerabili, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito (es. giovani NEET, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità, lavoratori maturi over 55).

v Altri disoccupati con minori opportunità occupazionali, indipendentemente dalla presenza di un sostegno al reddito (es. disoccupati di lunga durata).

v Lavoratori con redditi molto bassi (sotto la soglia dell’incapienza secondo la disciplina fiscale che determina peraltro il mantenimento dello stato di disoccupazione).

 

Condizionalità

v Gli interventi in favore dei percettori di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito per cui sia prevista la condizionalità – vale a dire l’obbligatoria adesione a percorsi di politica attiva - dovranno essere attivati entro 4 mesi dall’avvio della fruizione della prestazione economica.

Azioni

Sulla base di un’analisi approfondita circa le competenze del lavoratore, i suoi fabbisogni formativi, il suo profilo di occupabilità (tutte informazioni che a regime, grazie alla piena interoperabilità dei sistemi informativi, dovrebbero andare ad alimentare il fascicolo elettronico personale), ma anche in funzione delle concrete opportunità offerte nel mercato e dal sistema delle imprese locali, per il beneficiario di GOL sarà individuato, senza automatismi, un percorso riconducibile a quelli tipizzati dal programma:

v reinserimento lavorativo - destinato a coloro che risultano essere più vicini al mercato del lavoro e più facilmente occupabili, il cui bisogno principale risiede in un indirizzamento e in un’assistenza più o meno intensiva nella ricerca del posto di lavoro;

v aggiornamento (upskilling) - interventi formativi prevalentemente di breve durata e da contenuti e finalità prevalentemente professionalizzanti, richiedendosi un’attività meno intensa per il necessario adeguamento delle competenze;

v riqualificazione (reskilling) - robusta attività formativa per avvicinare la persona in cerca di occupazione ai profili richiesti dal mercato declinabile sia in interventi professionalizzanti generalmente caratterizzati da un innalzamento dei livelli di qualificazione/EQF rispetto al livello di istruzione sia in interventi funzionali al rafforzamento delle competenze di base e trasversali;

v lavoro ed inclusione – attivazione di un’equipe multidisciplinare partendo dal presupposto che le politiche attive del lavoro da sole non sono sufficienti a migliorare l’occupabilità del lavoratore, essendo presenti ostacoli e barriere di natura molto diversa che vanno oltre la dimensione lavorativa e che implicano la necessaria collaborazione con altri servizi del territorio (es. educativi, sociali, sanitari e di conciliazione);

v ricollocazione collettiva – valutazione dei profili di occupabilità per gruppi di lavoratori e non per singoli (come ad esempio in presenza di situazioni di crisi aziendali dove i lavoratori risultano ancora formalmente occupati) e precoce attivazione di strumenti di gruppo che favoriscano non un generale riposizionamento dei singoli sul mercato del lavoro ma una soluzione tesa al loro reimpiego collettivo.

NB: “Le singole concrete misure di politica attiva sono demandate alle Regioni, sulla base degli standard già fissati al livello nazionale nell’ambito della Garanzia Giovani e che andranno aggiornati sulla base degli obiettivi di GOL”.

 

Cooperazione pubblico-privato e coinvolgimento delle imprese

v Possibilità per gli operatori privati (agenzie per il lavoro, soggetti accreditati per la formazione professionale, privato sociale, etc.) di essere parte integrante del sistema, con regole chiare sulle attività che potranno essere remunerate “a processo”, accanto a quelle legate invece al “risultato” occupazionale e cioè, in particolare, al collocamento al lavoro delle persone con minori opportunità.

v Possibile coinvolgimento delle imprese nell’erogazione stessa della formazione o nella definizione del suo contenuto, da un lato, individuando percorsi sia di aggiornamento che di riqualificazione in modalità duale, dall’altro, finanziando percorsi di formazione specifica richiesti, condizionati all’assunzione, ovvero coprendo i costi sostenuti per il percorso formativo, a seguito dell’assunzione medesima (esperienze già realizzate in alcuni ambiti territoriali).

v Potenziale coinvolgimento dei fondi interprofessionali, oggi impegnati soprattutto nella formazione continua, che con opportuno intervento formativo potrebbero operare nella formazione dei disoccupati e dei lavoratori in transizione.

 

Patti territoriali

Eventuali accordi quadro tra Regione e Ministero del Lavoro, con la partecipazione attiva anche delle parti sociali, focalizzati su specifici settori o filiere produttive territorialmente localizzate e finalizzati all’ottimizzazione del rapporto tra i sistemi del lavoro, dell’istruzione e formazione e dell’imprenditoria per garantire opportunità occupazionali e il soddisfacimento dei fabbisogni di competenze delle imprese anche in relazione ai processi di innovazione, riconversione e trasformazione industriale.



(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 3 del 13 gennaio 2021 - prot. n. 41

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 49 del 1 luglio 2021 - prot. n. 2677.