Circolari

Circ. n. 1/2021

DL “Milleproroghe” - Proroga termini etichettatura ambientale imballaggi ed altre disposizioni di interesse ambientale (Decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183,

Con il decreto legge 31 dicembre 2020, n.183 (in G.U. 31 dicembre 2020, n.323 – in Allegato 1), sono state approvate diverse disposizioni di proroga di termini, alcuni delle quali di interesse per il settore ambientale.

Nel rinviare alla lettura del provvedimento nella versione integrale, si segnalano, in particolare:

 

1) SOSPENSIONE OBBLIGO ETICHETTATURA AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI

All’articolo 15, comma 6 del decreto legge, è disposta la sospensione dell’applicazione degli obblighi in materia di etichettatura ambientale degli imballaggi di cui all’articolo articolo 219, comma 5, primo periodo, del codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sollecitata anche da Confcooperative, unitamente ad altre organizzazioni, in considerazione della ristrettezza dei tempi di entrata in vigore dell’obbligo, nonché della totale incertezza sulle indicazioni da fornire e sulle disposizioni di riferimento.

Al riguardo si ricorda che la norma citata (per l’analisi della quale si rinvia alla lettura della circolare di questo Servizio 37/2020 del 25 novembre 2020) è stata introdotta con il decreto legislativo n.116 del 2020. La modifica dell’articolo 219, in particolare, prevede che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.”  Sulla base della disposizione originale, a partire dal 26 settembre 2020, tutti gli imballaggi sarebbero dovuti essere opportunamente etichettati, secondo le modalità stabilite dalle norme UNI applicabili, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi. Tale obbligo risulta quindi sospeso dall’articolo 15, comma 6 del decreto legge in analisi.

L’articolo 219, comma 5 citato prevede anche l’obbligatoria l’identificazione del materiale di composizione dell’imballaggio sulla base della Decisione 97/129/CE. Tale obbligo non risulta essere stato sospeso, in quanto la sospensione riguarda solo il primo periodo dell’articolo 219, comma 5.  Perciò, fatte salve eventuali diverse previsioni che dovessero essere approvate nell’ambito della legge di conversione, attualmente risulta vigente l’obbligo di indicare il materiale di composizione dell’imballaggio sulla base della Decisione 97/129/CE.

 

2) PROROGA TERMINI PER LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER IL GRUPPO DI LAVORO IN MATERIA DI END OF WASTE

L’articolo 15 del decreto legge sposta al periodo 2021-2015 l’autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 14-bis, comma 5, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, per le attività del gruppo di lavoro ministeriale in materia di end of waste.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 14-bis citato, nell’apportare modifiche all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di end of waste, ha previsto, tra l’altro, al comma 5, l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente, di un apposito gruppo di lavoro, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istruttorie concernenti l'adozione dei decreti previsti dal comma 2 del medesimo articolo 184-ter. In tale contesto, è stata autorizzata una spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 che ora slitta al periodo 2021-2025.

 

3) MISURE URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLO STABILIMENTO STOPPANI   

L’articolo 15, comma 3 del decreto legge n.183, cit. proroga al 31 dicembre 2021 l’efficacia degli atti adottati sulla base dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006,  con cui, tra l’altro, è stata aperta contabilità speciale presso la tesoreria statale per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, secondo quanto disposto all’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.

L’articolo 12, citato, in particolare, disciplina le misure urgenti finalizzate ad assicurare il completamento degli interventi necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova (ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e successive modificazioni).

 

4) SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU MATERIALI, O PRODOTTI SEMILAVORATI METALLICI O PRODOTTI IN METALLO

L’articolo 12 del decreto legge in analisi proroga al 30 aprile 2021 il regime transitorio disposto dall’articolo 72, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 72 citato prevede che i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo e viene disposto su specifica richiesta delle Autorità competenti. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non effettuano operazioni doganali.

Il comma 3 del citato articolo, quindi, rinvia ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità esecutive della sorveglianza radiometrica, dell’elenco dei prodotti semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, dei contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento delle specifiche mansioni, nonché delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità doganali.

Il comma 4 dell’articolo 72, quindi, prevede l’applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100 in via transitoria, nelle more dell'approvazione del decreto ministeriale. Tale regime transitorio, inizialmente previsto fino a non oltre la scadenza del centoventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo, ora è previsto, comunque, fino al 30 aprile 2021.