Con il decreto legge
31 dicembre 2020, n.183 (in G.U. 31 dicembre 2020, n.323 – in Allegato 1), sono
state approvate diverse disposizioni di proroga di termini, alcuni delle quali
di interesse per il settore ambientale.
Nel rinviare alla
lettura del provvedimento nella versione integrale, si segnalano, in
particolare:
1) SOSPENSIONE OBBLIGO ETICHETTATURA
AMBIENTALE DEGLI IMBALLAGGI
All’articolo 15, comma 6 del decreto legge, è disposta la sospensione
dell’applicazione degli obblighi in materia di etichettatura
ambientale degli imballaggi di cui all’articolo articolo 219,
comma 5, primo periodo, del codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152), sollecitata anche da Confcooperative, unitamente ad altre
organizzazioni, in considerazione della ristrettezza dei tempi di entrata in
vigore dell’obbligo, nonché della totale incertezza sulle indicazioni da
fornire e sulle disposizioni di riferimento.
Al riguardo si ricorda
che la norma citata (per l’analisi della quale si rinvia alla lettura della
circolare di questo Servizio 37/2020 del 25 novembre 2020) è stata introdotta
con il decreto legislativo n.116 del 2020. La modifica dell’articolo 219, in
particolare, prevede che tutti gli imballaggi siano “opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme
tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla
Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il
recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta
informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. I
produttori hanno, altresì, l’obbligo di indicare, ai fini della identificazione
e classificazione dell’imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio
utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione.” Sulla base della disposizione originale, a
partire dal 26 settembre 2020, tutti gli imballaggi sarebbero dovuti essere
opportunamente etichettati, secondo le modalità stabilite dalle norme UNI
applicabili, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il
riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai
consumatori sulla destinazione finale degli imballaggi. Tale obbligo risulta quindi sospeso
dall’articolo 15, comma 6 del decreto legge in analisi.
L’articolo 219, comma
5 citato prevede anche l’obbligatoria l’identificazione del materiale di
composizione dell’imballaggio sulla base della Decisione 97/129/CE. Tale obbligo
non risulta essere stato sospeso, in quanto la sospensione riguarda
solo il primo periodo dell’articolo 219, comma 5. Perciò, fatte salve eventuali diverse
previsioni che dovessero essere approvate nell’ambito della legge di
conversione, attualmente risulta vigente l’obbligo di indicare il materiale di
composizione dell’imballaggio sulla base della Decisione 97/129/CE.
2) PROROGA TERMINI PER LE AUTORIZZAZIONI
DI SPESA PER IL GRUPPO DI LAVORO IN MATERIA DI END OF WASTE
L’articolo 15 del
decreto legge sposta al periodo 2021-2015 l’autorizzazione di spesa prevista dall'articolo
14-bis, comma 5, del decreto-legge 3
settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre
2019, n. 128, per le attività del gruppo di lavoro ministeriale in materia di end of waste.
Al riguardo, si
ricorda che l’articolo 14-bis citato,
nell’apportare modifiche all'articolo 184-ter
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di end of waste, ha previsto, tra l’altro,
al comma 5, l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente, di un apposito
gruppo di lavoro, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività
istruttorie concernenti l'adozione dei decreti previsti dal comma 2 del
medesimo articolo 184-ter. In tale contesto, è stata autorizzata una spesa di
200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024 che ora slitta al
periodo 2021-2025.
3) MISURE URGENTI PER LA MESSA IN
SICUREZZA DELLO STABILIMENTO STOPPANI
L’articolo 15, comma 3 del decreto
legge n.183, cit. proroga al 31
dicembre 2021 l’efficacia degli atti adottati sulla base dell’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, con cui, tra l’altro, è stata aperta
contabilità speciale presso la tesoreria statale per la realizzazione degli
interventi di messa in sicurezza dello stabilimento Stoppani, secondo quanto
disposto all’articolo 12, comma 5, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44.
L’articolo 12, citato, in
particolare, disciplina le misure urgenti finalizzate ad assicurare il completamento
degli interventi necessari per risolvere la grave situazione tuttora in essere
nello stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova
(ordinanza del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 e
successive modificazioni).
4) SORVEGLIANZA RADIOMETRICA SU MATERIALI, O PRODOTTI
SEMILAVORATI METALLICI O PRODOTTI IN METALLO
L’articolo 12 del decreto legge in
analisi proroga al 30 aprile 2021 il
regime transitorio disposto dall’articolo 72, comma 4,
del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, in materia di
sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o
prodotti in metallo.
Al riguardo, si
ricorda che l’articolo 72 citato prevede che i soggetti che a scopo industriale
o commerciale esercitano attività di importazione, raccolta, deposito o che
esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di
risulta, hanno l'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui
predetti materiali, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di
radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, per garantire la protezione
sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi che possono comportare
esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare la contaminazione
dell'ambiente. Lo stesso obbligo si applica ai soggetti che, in grandi centri
di importazione di metallo o presso i principali nodi di transito, esercitano
attività a scopo industriale o commerciale di importazione di prodotti
semilavorati metallici o prodotti in metallo e viene disposto su specifica
richiesta delle Autorità competenti. La disposizione non si applica ai soggetti
che svolgono attività che comportano esclusivamente il trasporto e non
effettuano operazioni doganali.
Il comma 3 del citato
articolo, quindi, rinvia ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità
esecutive della sorveglianza radiometrica, dell’elenco dei prodotti
semilavorati metallici e dei prodotti in metallo oggetto della sorveglianza, dei
contenuti della formazione da impartire al personale dipendente per il
riconoscimento delle più comuni tipologie di sorgenti radioattive ed al
personale addetto alla sorveglianza radiometrica, per l'ottimale svolgimento
delle specifiche mansioni, nonché delle condizioni di riconoscimento delle certificazioni
dei controlli radiometrici rilasciati dai paesi terzi per i quali esistono
equivalenti livelli di protezione, ai fini dell'espletamento delle formalità
doganali.
Il comma 4
dell’articolo 72, quindi, prevede l’applicazione dell'articolo 2 del decreto
legislativo 1 giugno 2011, n. 100 in via transitoria, nelle more
dell'approvazione del decreto ministeriale. Tale regime transitorio,
inizialmente previsto fino a non oltre la scadenza del centoventesimo giorno
successivo all'entrata in vigore del decreto legislativo, ora è previsto,
comunque, fino al 30 aprile 2021.