Circolari

Circ. n. 1/2021

Legge 18 dicembre 2020, n. 176 di conversione

Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale per una disamina generale del provvedimento, commentiamo alcune novità in materia di lavoro introdotte in sede di conversione ai diversi provvedimenti Ristori emanati nei mesi scorsi.

Formalmente l’iter di conversione riguarda il primo decreto Ristori, vale a dire il D.L. n. 137/2020(1), ma nello stesso provvedimento sono stati assorbiti anche i successivi decreti-legge adottati e precisamente il D.L. 149/2020(2) , il D.L. 154/2020 e D.L. 157/2020(3).

Nel merito:

  • Art. 1-septies: ESTENSIONE anche ALLE IMPRESE SOCIALI della possibilità di stipulare convenzioni quadro a livello territoriale aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati con i servizi competenti per il collocamento obbligatorio mirato ex lege 68/1999 (istituto già disciplinato dall’art. 14 del decreto legislativo 276/2003 con riferimento alle cooperative sociali di tipo B);

  • Art. 12, comma 16-bis: PROROGA nel limite di 1 milione di € degli SGRAVI CONTRIBUTIVI, già disciplinati in passato, in favore delle COOPERATIVE SOCIALI per ASSUNZIONI effettuate nel 2021 DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE;

  • Art.15-bis, comma 12: PROROGA SGRAVI CONTRIBUTIVI per ASSUNZIONI effettuate nel 2021 di APPRENDISTI di PRIMO LIVELLO da parte di datori di lavoro fino a 9 addetti.

Esamineremo di seguito più approfonditamente tali profili, cui si aggiungono ulteriori parziali integrazioni qui sinteticamente richiamate:

  • Art. 10-bis: chiarimento per esenzione fiscale relativamente a contributi, indennità e su ogni altra misura legati all’emergenza Covid-19 che siano erogati in favore di imprese e lavoratori autonomi;

  • Art, 12 comma 15, ultimo periodo: possibilità di accedere alle nuove 6 settimane di ammortizzatori-COVID nel periodo 16 novembre-31 gennaio 2021 rinunciando al beneficio di esonero contributivo alternativo già richiesto anche solo per una frazione di lavoratori interessati dal beneficio in questione (restando pertanto tale esonero fruibile per la restante parte dei lavoratori).

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  1. CONVENZIONI QUADRO A LIVELLO TERRITORIALE PER INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI E DISABILI PRATICABILI ANCHE NELLE IMPRESE SOCIALI

L’art. 1-septies riformula l’art. 14 del decreto legislativo n. 276/2003 andando ad inserire le imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017 nel novero dei soggetti con i quali i servizi di collocamento obbligatorio mirato di cui alla legge 68/1999 possono stipulare a livello territoriale convenzioni quadro al fine di favorire l’inserimento lavorativo (assunzione) di lavoratori svantaggiati o disabili.

Ciò, come noto, facendo leva sul conferimento di commesse di lavoro da parte di imprese - c.d. conferenti - che in tal modo, qualora si tratti di lavoratori disabili con particolari difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario e sulla base dell’esclusiva valutazione dei servizi per il collocamento obbligatorio, possono considerare entro determinati limiti l’inserimento lavorativo  di questi soggetti nelle cooperative sociali e ora anche nelle imprese sociali utile ai fini della copertura della quota di riserva per l’assunzione obbligatoria di categorie protette ex art. 3 della legge 68/1999.

Si ribadisce - parte non modificata della norma - come tali convenzioni possano essere stipulate dagli uffici del collocamento mirato solo dopo aver sentito il c.d. Tavolo tecnico, composto, tra gli altri, da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e sempreché siano validate a livello regionale.

Allo stesso tempo viene confermata la disciplina attualmente vigente circa il contenuto di tali convenzioni fino ad oggi praticabili unicamente per l’inserimento lavorativo in cooperative sociali e loro consorzi.

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  1. PROROGA SGRAVI CONTRIBUTIVI IN FAVORE DI COOPERATIVE SOCIALI PER ASSUNZIONI DI DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE EFFETTUATE NEL 2021

L’art. 12, comma 16-bis estende al 2021, per un periodo massimo di 12 mesi ed entro il limite di spesa di 1 milione di euro, il beneficio già previsto sul triennio 2018-2020 in favore delle cooperative sociali sotto forma di sgravio contributivo relativamente alle nuove assunzioni a tempo indeterminato delle donne vittime di violenza di genere aventi decorrenza dal 1° gennaio 2021 e stipulate non oltre il 31 dicembre 2020.

Si tratta di una misura introdotta nella Legge di Bilancio 2018 e su cui abbiamo dovuto attendere prima l’emanazione del decreto attuativo (DM Lavoro 11 maggio 2018 con cui è stata individuata una somma di esonero mensile pari a 350 €) e poi le istruzioni dell’INPS, arrivate a distanza di tempo solo quest’anno, per l’effettiva fruizione a fronte di presentazione di apposita domanda (Circolare INPS n. 53 del 15 aprile 2020).

Nell’immaginare che tali indicazioni risultino valide anche per il godimento del beneficio nel prossimo anno, perché trattasi di mera proroga che non altera minimamente l’impianto regolatorio(4), ricordiamo che lo sgravio spetta per un massimo di 36 mesi e solo in relazione a vittime di violenza di genere inserite in percorsi di protezione debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case-rifugio ex lege 119/2013.

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  1. PROROGA SGRAVI CONTRIBUTIVI IN FAVORE DI DATORI DI LAVORO FINO A 9 ADDETTI PER ASSUNZIONI DI APPRENDISTI DI PRIMO LIVELLO EFFETTUATE NEL 2021

L’art. 15-bis, comma 12 proroga per il 2021 lo sgravio contributivo totale al 100% (INPS e INAIL) per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati nel medesimo anno, riconosciuto per i primi 3 anni di contratto in favore dei datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Ci preme ricordare che per gli anni di contratto successivi al terzo, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.

In questo modo proroga una misura reintrodotta con la Legge di Bilancio 2020 (art. 1, comma 8) tesa ad incentivare la stipula di contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

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Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento fosse necessario.




(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 82 del 2 novembre 2020 - prot. n. 3546.

(2) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 84 del 12 novembre 2020 - prot. n. 3737.

(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 88 del 2 dicembre 2020 – prot. n. 3892.

(4) Da ultimo si veda circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 32 del 15 aprile 2020 – prot. n. 1449.

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