Circolari

Circ. n. 1/2020

Manovra 2020

La presente circolare ripercorre i contenuti del DECRETO LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124, Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, in G.U. 24/12/2019, n. 301) [all. 1] e della LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (in GU n.304 del 30-12-2019 – S.O. 45) [all. 2].

I suddetti provvedimenti compongono nel loro complesso la

 

MANOVRA DI BILANCIO PER IL 2020

 

Alcune delle questioni trattate e risolte dai citati provvedimenti sono state elaborate o promosse dall’Alleanza delle Cooperative e da Confcooperative, come sarà rimarcato nel prosieguo (vedi in particolare testo in evidenza).

Molti temi sono stati già illustrati e commentati in altre comunicazioni, alle quali si rinvia per tutti gli approfondimenti; segnatamente:

  • la CIRCOLARE N. 1 DI CONFCOOPERATIVE HABITAT 8 GENNAIO 2020, PROT. N. 14/AP;

  • la CIRCOLARE DI CONFCOOPERATIVE FEDAGRIPESCA 8 GENNAIO 2019, PROT. N. 9/MM/is;

  • ICN, NEWSLETTER N. 17/2018, SPECIALE LEGGE 27.12.19, N. 160;

  • ICN, NEWSLETTER N. 1/2020, SPECIALE LEGGE 27.12.19, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO 2020).

    Quanto ai temi non approfonditi in questa sede, si rinvia alle successive comunicazioni di questo Dipartimento ovvero alle comunicazioni degli altri Dipartimenti e Servizi e delle Federazioni di settore.

    Si ricorda infine che, sia in sede di esame del Collegato fiscale, sia in occasione dell’iter di approvazione del d.d.l. di Bilancio, l’Alleanza delle Cooperative è stata audita innanzi alle Commissioni parlamentari e ha rassegnato per iscritto osservazioni e proposte (v. Osservazioni depositate[1]).

     

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I.                   SERVIZIO LEGISLATIVO LEGALE FISCALE

 

  1. Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti e reverse charge (art. 4 del decreto fiscale)

    L’articolo 4 del decreto fiscale “collegato alla manovra” contiene una serie di misure in materia di contrasto all’omesso versamento delle ritenute ed è stato interamente sostituito durante l'esame parlamentare, anche sulla scorta di forti critiche espresse dall’Alleanza delle Cooperative che hanno condotto ad un discreto alleggerimento burocratico dei carichi sulle imprese e ad una più precisa delimitazione della fattispecie. Nondimeno, l’istituto resta, dal punto di vista delle imprese, molto discutibile e di incerta applicazione.

    Le disposizioni che si vanno ora ad esaminare sono entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

    In particolare, si prevede che i soggetti obbligati ad operare le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi sono obbligati – ma solo a date condizioni – a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute trattenute ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

    L’obbligo in parola scatta se, e solo se:

  • le opere o i servizi sono di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000[2];

  • l’affidamento avviene mediante la stipula di contratti di appalto, subappalto, affidamento a consorziati, o contratti comunque denominati;

  • gli affidamenti sono caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera[3];

  • l’utilizzo della manodopera avviene presso le sedi di attività del committente;

  • lo svolgimento dell’attività contempla l'utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.

    Come vedremo più avanti, pur sussistendo tutti i presupposti, gli obblighi previsti per il committente e l’impresa appaltatrice non si applicano qualora le imprese trasmettano al committente una certificazione della sussistenza di alcuni requisiti, fra i quali il fatto che l’impresa risulti in attività da almeno tre anni.

    Il versamento delle ritenute è effettuato dall'impresa appaltatrice o affidataria e dall'impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione[4].

    Il committente dovrà controllare l'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese. A tal fine, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento delle ritenute, l'impresa appaltatrice trasmetterà al committente le deleghe di pagamento (i), un elenco nominativo di tutti i lavoratori impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente (ii), con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato (iii), l'ammontare della retribuzione corrisposta (iv) e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore (v), con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente (vi).

    Nel caso in cui l'impresa appaltatrice non abbia trasmesso le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati ovvero abbia omesso anche parzialmente il versamento delle ritenute, il committente ha l’obbligo di:

  • sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati sino a concorrenza del 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio ovvero per un importo pari all'ammontare delle ritenute non versate (in tali casi, è preclusa all'impresa appaltatrice ogni azione esecutiva per il mancato pagamento del corrispettivo);

  • darne comunicazione entro novanta giorni all'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

    In caso di inottemperanza agli obblighi previsti, il committente è obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata all'impresa appaltatrice per la violazione degli obblighi di determinazione delle ritenute, esecuzione e versamento, senza possibilità di compensazione.

    L’Agenzia delle entrate ha già diramato i primi, sommari chiarimenti, nelle more della definitiva approvazione della legge di conversione, stabilendo che “la quantificazione dei versamenti distinti per ciascun committente (e quindi della retribuzione corrisposta al dipendente in esecuzione della specifica opera o servizio affidatogli e conseguentemente della relativa ritenuta operata), vada effettuata sulla base di parametri oggettivi (come ad esempio sulla base del numero di ore impiegate in esecuzione della specifica commessa)”; e, “con riferimento (…) alla decorrenza degli obblighi (…) che la previsione normativa trovi applicazione con riferimento alle ritenute operate a decorrere dal mese di gennaio 2020 (e, quindi, relativamente ai versamenti eseguiti nel mese di febbraio 2020), anche con riguardo ai contratti di appalto, affidamento o subappalto stipulati in un momento antecedente al 1° gennaio 2020” (così Agenzia delle Entrate, risoluzione 23 Dicembre 2019, n. 108[5]).

    Come dicevamo, gli obblighi previsti per il committente e l’impresa appaltatrice non si applicano qualora le imprese appaltatrici (o affidatarie o subappaltatrici) trasmettano al committente una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate della sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza per il pagamento delle ritenute, dei seguenti requisiti[6]:

  • che le imprese risultino in attività da almeno tre anni;

  • siano in regola con gli obblighi dichiarativi;

  • abbiano eseguito nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime[7];

  • non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'Irap, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000 (per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione o piani di rateazione).

    Per le imprese appaltatrici o affidatarie e per le imprese subappaltatrici per le quali trovano applicazione le norme appena esaminate è anche previsto il divieto di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti impiegati nelle opere e nei servizi rientranti nell’ambito di applicazione del nuovo istituto.

    Le disposizioni appena esaminate, come detto, sono entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.

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    [Reverse charge] L’articolo in esame, al comma 3, contiene anche una misura mirante al contrasto all’evasione dell’Iva nelle medesime fattispecie. Più precisamente, si prevede l’estensione del meccanismo dell'inversione contabile in materia di Iva, cd reverse charge[8], alle prestazioni effettuate mediante contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati (i), che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (ii) presso le sedi di attività del committente (iii) con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili (iv). La norma pertanto aggiunge le prestazioni d'opera alle operazioni per cui è già prevista l’applicazione dell’inversione contabile, quali le prestazioni di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento degli edifici, i subappalti in edilizia[9].

    Nondimeno, la descritta estensione del reverse charge, a differenza delle nuove disposizioni sulle ritenute, non è immediatamente operativa, essendo la sua efficacia subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

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  1. Agevolazione fiscale della liquidazione anticipata della NASpI per la sottoscrizione del capitale in cooperative (c. 12 della legge di bilancio)

    Viene definitivamente accolta una proposta dell’Alleanza delle cooperative che prevede la non imponibilità della liquidazione anticipata della Nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. Si tratta in particolare delle cooperative costituite dai lavoratori delle aziende in crisi (cd workers buyout o WBO).

    Come noto, l’articolo 8, comma 1, del D. Lgs. 22/2015 riconosce al lavoratore avente diritto alla NASpI la possibilità di richiederne, con riferimento agli importi non ancora erogati, la liquidazione anticipata, in unica soluzione, al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo o in forma di impresa individuale o di associarsi in cooperativa. In tale ultima ipotesi l’indennità è volta alla sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte del socio. La misura in esame, quindi, dispone che tale liquidazione anticipata si considera non imponibile ai fini Irpef.

    Viene, inoltre, demandato ad apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate – da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame – la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della norma, anche al fine di definire le opportune comunicazioni volte a consentire la predetta esenzione fiscale, nonché ad attestare, nei confronti dell’INPS quale soggetto erogatore dell’indennità, l’effettiva destinazione dell’importo anticipato al capitale sociale della cooperativa interessata.

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  2. Ripristino dell’ACE (c. 287, legge di bilancio)

    Fra le richieste principali di Confcooperative e dell’Alleanza delle cooperative accolte in sede di approvazione della legge di bilancio vi è il ripristino, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (in sostanza, dal 2019), dell'applicazione del cd. meccanismo fiscale di Aiuto alla crescita economica - ACE, istituito dall’articolo 1 del decreto legge n. 201 del 2011 e abrogato dalla legge di bilancio 2019. La disciplina viene dunque ripristinata attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni che avevano soppresso la disciplina dell'ACE, per sostituirla con diverse misure di incentivo alle imprese, legato al reinvestimento degli utili (cd Mini-Ires).

    Come noto, l’ACE spetta alle imprese il cui capitale proprio viene incrementato mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva (incluse le società cooperative per gli utili accantonati a riserva indivisibile). In sostanza, l'ACE consente di dedurre dal reddito un importo che corrisponde al rendimento figurativo degli incrementi di capitale. Il calcolo dell'importo deducibile si effettua a partire dalla sommatoria dei componenti che hanno inciso positivamente (conferimenti, utili accantonati) e negativamente (riduzioni di patrimonio con attribuzione ai soci, acquisti di partecipazioni in società controllate, acquisti di aziende o rami di aziende) sul capitale. Il risultato viene confrontato con il patrimonio netto contabile risultante dal bilancio di esercizio, determinando l'incremento patrimoniale che costituisce la base di calcolo dell'ACE. L’importo deducibile viene quindi individuato moltiplicando tale base per un’aliquota percentuale, che viene ora fissata all'1,3 per cento.

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  3. Ridefinizione degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0 (cc. 184 ess., legge di bilancio)

    Fra le altre misure di politica economica rispondenti a richieste specifiche di Confcooperative e dell’Alleanza delle cooperative, assume un’importanza particolare la ridefinizione degli incentivi fiscali previsti dal Piano Impresa 4.0. Nella sostanza, gli istituti vigenti sono tutti convertiti in crediti di imposta, rendendo più amplia la platea dei soggetti in grado di valutare l’opportunità degli investimenti e godere delle agevolazioni e, in tal modo, sostenendo più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale.

    In particolare, la manovra introduce un nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (i); un nuovo credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, a sua volta sostitutivo del vigente credito di imposta in R&S (ii); e proroga il credito d’imposta formazione 4.0 (iii).

  1. Quanto al nuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali, esso spetta alle imprese[10] che a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020[11] effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure stabilite. Sono in particolare agevolabili tutti gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, salvo alcune eccezioni[12], e gli investimenti in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa, individuati all'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205: si tratta di beni immateriali, software, funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0).

    Il credito d’imposta è riconosciuto in misura differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento[13] ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali[14]. Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi[15].

    Viene anche previsto un regime transitorio applicabile ad alcuni investimenti in beni strumentali effettuati nel 2020, al fine di evitare la sovrapposizione dell’agevolazione introdotta con la disciplina di superammortamento e iperammortamento. 

  2. Quanto al credito d’imposta per investimenti in R&S, è introdotta la disciplina del credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese. La nuova disciplina opera per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2019 (si rinvia al testo di legge)e si sostituisce a quella del credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del D.L. n. 145/2015, il cui periodo di operatività viene anticipatamente cessato all’anno 2019 (rispetto alla disciplina vigente che ne prevede invece l’operatività fino al 2020).

  3. Quanto alla proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0, il beneficio in parola è prorogato al 2020 e sono rimodulati i limiti massimi annuali del credito medesimo ed eliminato l’obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

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  1. Imposta sul consumo delle bevanda edulcorate, cd Sugar tax (cc. 661-676, legge di bilancio)

    La legge di bilancio istituisce un'imposta sul consumo di bevande analcoliche, denominate «bevande edulcorate»[16].

    L'obbligazione tributaria sorge e diviene esigibile all'atto della cessione a consumatori (o a ditte nazionali che ne effettuano la rivendita) di bevande edulcorate da parte del fabbricante nazionale (o, se diverso, del soggetto nazionale che provvede al condizionamento, a consumatori nel territorio dello Stato)[17]. L'imposta non si applica alle bevande edulcorate cedute direttamente dal fabbricante nazionale per il consumo in altri Paesi dell'Unione europea ovvero destinate, dallo stesso soggetto, ad essere esportate.

    Sono obbligati al pagamento dell'imposta il fabbricante nazionale ovvero il soggetto nazionale che provvede al condizionamento (nonché l'acquirente o l'importatore per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'UE ovvero all'atto dell'importazione definitiva le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'UE).

    L'imposta è fissata nelle misure di:

  1. euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;

  2. euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.

    Sono esenti dall'imposta le bevande edulcorate il cui contenuto complessivo di edulcoranti sia inferiore o uguale, rispettivamente, a 25 grammi per litro, per i prodotti finiti, e a 125 grammi per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione[18].

    L'imposta dovuta è determinata sulla base degli elementi indicati nella dichiarazione mensile che il soggetto obbligato deve presentare, ai fini dell'accertamento, entro il mese successivo a quello cui la dichiarazione si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il versamento dell'imposta dovuta[19].

    Il mancato pagamento dell'imposta è punito con la sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a euro 500. In caso di ritardato pagamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell'imposta dovuta, non inferiore comunque a euro 250. Per la tardiva presentazione della dichiarazione e per ogni altra violazione delle disposizioni e delle relative modalità di applicazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 5.000[20].

    Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da pubblicare entro il mese di agosto dell'anno 2020 nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le modalità di attuazione dell’imposta, con particolare riguardo al contenuto della dichiarazione, alle modalità per il versamento, agli adempimenti contabili a carico dei soggetti obbligati, alle modalità per la trasmissione, anche per via telematica, dei dati di contabilità, alle modalità per la notifica degli avvisi di pagamento. Con il medesimo decreto possono essere stabilite disposizioni specifiche in materia di documentazione di accompagnamento dei prodotti sottoposti all'imposta ed in materia di installazione di strumenti di misura dei quantitativi di bevande edulcorate prodotti o condizionati. Le disposizioni sulla sugar tax hanno effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del citato decreto interministeriale.

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  1. Fatturazione elettronica, pagamenti elettronici, limiti all’uso del contante, tracciabilità (artt. 14, 15, 17, 18, 21, 22 del decreto fiscale; cc. 288-290, 679-680, legge di bilancio)

    In tema di fatturazione elettronica, anzitutto viene consentito alla Guardia di Finanza e all’Agenzia delle entrate, per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali ovvero nell’assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria, l’utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche (prevedendosi in particolare che i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, superando gli ordinari termini di accertamento pari a 5 o 7 anni).

    È quindi esteso al periodo d’imposta 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, già previsto dalla normativa vigente per il periodo d’imposta 2019, in relazione alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche. Si stabilisce inoltre che, a decorrere dal 1° luglio 2020, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema TS adempiono all’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi esclusivamente mediante memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema TS.

    Viene poi introdotta una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche (v. art. 17).

    Si stabilisce inoltre che gli esercenti che svolgono attività di commercio al minuto o attività assimilate, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, possano assolvere agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri mediante i sistemi di incasso che utilizzino mezzi di pagamento elettronico, quali carte di credito o di debito (art. 21).

    È poi introdotto un credito d'imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con carte di pagamento a decorrere dal 1° luglio 2020, riconosciuto ai soli esercenti i cui ricavi e compensi riferiti all'anno d'imposta precedente non eccedano l'importo di 400.000 euro.

    Non sono invece più previste le sanzioni per la mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito (come originariamente previsto all’art. 23 del decreto).

    Quanto al regime dell’utilizzo del contante (art. 18 del decreto fiscale), viene nuovamente modificato il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante, pari a 3.000 euro nella legislazione previgente ed ora ridotto a 2.000 euro a decorrere dal 1° luglio 2020 (per ridursi ulteriormente a 1.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2022).

    La legge di bilancio (cc. 288-290) stanzia poi ben 3 miliardi di euro per gli anni 2021 e 2022 per l'attribuzione di rimborsi in denaro a favore di soggetti che fanno uso di strumenti di pagamento elettronici. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanarsi entro il 30 aprile 2020, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione in esame.  

    Si dispone infine che, ai fini Irpef, la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 % delle spese cd detraibili spetta a condizione che l'onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili (cc. 679-680, legge di bilancio).

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  2. Lotteria degli scontrini (art. 20 del decreto fiscale)

    L'articolo 20 del decreto legge in esame è stato integralmente sostituito in sede di esame parlamentare, in particolare su sollecitazione dell’Alleanza delle cooperative, e sono state eliminate le sanzioni previste dal testo vigente che vengono sostituite da un sistema di segnalazioni, ai sensi del quale il consumatore può segnalare nella sezione dedicata dell'apposito Portale Lotteria la circostanza che l'esercente al momento dell'acquisto ha rifiutato di acquisire il codice lotteria. Tali segnalazioni saranno poi utilizzate dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

    Sempre in accoglimento delle istanze delle associazioni e dell’Alleanza delle cooperative, il Parlamento ha altresì approvato la proposta di posticipare dal 1° gennaio al 1° luglio 2020 la data a decorrere dalla quale sarà possibile partecipare alla lotteria degli scontrini, intervenendo sui termini previsti dalla legge di bilancio 2017.

    Viene inoltre previsto che i contribuenti, per partecipare all'estrazione, al momento dell'acquisto debbano comunicare all'esercente uno specifico codice lotteria invece del proprio codice fiscale. Il codice lotteria verrà concretamente individuato nel provvedimento attuativo della lotteria degli scontrini.

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  3. Regime Iva delle prestazioni didattiche (art. 32 del decreto fiscale)

    Su proposta dell’Alleanza delle cooperative, raccolta in sede di esame parlamentare, l'articolo 32 è stato riscritto ed è stata quindi modificata la disposizione che definiva le prestazioni didattiche esenti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA). L’attuale diposizione non esclude più le prestazioni didattiche di ogni genere e diverse dalle prestazioni di insegnamento scolastico e universitario dall’ambito di applicazione dell’esenzione, ma ora si limita a precisare che è escluso dall’esenzione il solo insegnamento finalizzato a conseguire le patenti di guida delle categorie B e C1[21].

    In forza delle modifiche proposte dall’Alleanza ed accolte dal Parlamento, rimane dunque impregiudicato il regime di esenzione Iva (e, se le prestazioni sono rese da cooperative sociali a soggetti svantaggiati, il regime dell’aliquota agevolata del 5 per cento) delle prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale.

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  4. Riforma del diritto penale tributario (art. 39 del decreto fiscale)

    Il decreto in esame, con il dichiarato intento di inasprire la lotta all’evasione fiscale, procede anzitutto ad una significativa modifica di gran parte delle fattispecie penali previste dal decreto legislativo n. 74 del 2000, recante Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205, introducendo per giunta una nuova disciplina della confisca penale.

    Si interviene anzitutto sul delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti[22]:

  • anzitutto elevando la pena, con la previsione della reclusione da 4 a 8 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 6 anni);

  • tuttavia, mantenendo la pena attuale (reclusione da un anno e sei mesi a 6 anni) quando l’ammontare del passivo fittizio è inferiore a 100 mila euro.

    Simmetricamente viene modificato anche il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti[23], con l’elevazione della pena in misura analoga a quanto previsto per il parallelo delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (reclusione da 4 a 8 anni; da un anno e sei mesi a 6 anni quando l’ammontare del passivo fittizio è inferiore a 100 mila euro).

    Quanto al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici[24], viene elevata la pena, con la previsione della reclusione da 3 a 8 anni (anziché da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).

    Quanto ai casi evasione non fraudolenta, si interviene anzitutto sul delitto di dichiarazione infedele[25]:

  • innalzando la pena, con la previsione della reclusione da 2 a 4 anni e 6 sei mesi[26] (anziché da 1 a 3 anni);

  • abbassando la soglia di punibilità del reato relativa al valore dell’imposta evasa (da 150 mila a 100 mila euro);

  • abbassando la soglia di punibilità relativa agli elementi attivi sottratti a imposizione (da 3 a 2 milioni di euro);

  • modificando la disposizione che esclude la punibilità quando le valutazioni differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette (comma 1-ter), stabilendosi che l’esclusione di punibilità opera solo quando le valutazioni complessivamente considerate (e non singolarmente considerate) differiscono da quelle corrette in misura inferiore al 10%.

    Quanto al delitto di omessa dichiarazione[27], viene innalzata la pena, prevedendosi la reclusione da 2 a 5 anni (anziché da un anno e 6 mesi a 4 anni) per entrambe le fattispecie di omessa dichiarazione del contribuente e omessa dichiarazione del sostituto d’imposta[28].

    Quanto al delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili[29], la pena viene innalzata anche in questo caso, stabilendosi la reclusione da 3 a 7 anni (anziché da 1 anno e 6 mesi a 6 anni).

    Non vengono invece modificati i delitti di omesso versamento di ritenute dovute o certificate[30], omesso versamento di IVA[31], indebita compensazione[32], sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte[33].

    La riforma, inoltre, contiene anche altre modifiche al diritto penale tributario, segnatamente:

  • l’introduzione della cd confisca allargata[34] di cui all’art. 240-bis del codice penale e, dunque, la possibilità di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito[35]. Più precisamente la confisca allargata è ora consentita anche con riferimento alla materia penale tributaria, ma solo in relazione a delitti caratterizzati da condotte fraudolente e quindi soltanto in caso di condanna (o patteggiamento di pena) per i seguenti delitti e in presenza di specifici presupposti:

      • dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. n. 74/2000), quando l’ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 200.000 euro (i);

      • dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. n. 74/2000), quando l’imposta evasa è superiore a 100.000 euro (ii);

      • emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. n. 74/2000) quando l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture è superiore a 200.000 euro (iii);

      • sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. n. 74 del 2000) quando l’ammontare delle imposte, delle sanzioni e interessi è superiore a 100.000 euro ovvero quando l’ammontare degli elementi attivi o passivi fittizi è superiore all’ammontare effettivo di oltre 200.000 euro (iv).

        Infine, è stabilito che la confisca allargata potrà essere applicata solo in relazione a fatti commessi dopo l’entrata in vigore della riforma;

  • la modifica della causa di non punibilità collegata al pagamento del debito tributario (art. 13, decreto legislativo 74/2000), aggiungendo – ai reati che si estinguono con l’integrale pagamento del debito tributario prima che l’interessato abbia notizia dell’apertura del procedimento a suo carico – il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del d.lgs. n. 74/2000) e il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del d.lgs. n. 74/2000);

  • l’introduzione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex decreto legislativo n. 231 del 2001[36]. Come noto, all'ente ritenuto responsabile sono applicabili sanzioni pecuniarie[37] e interdittive[38]. In particolare, si applicheranno le seguenti sanzioni pecuniarie: per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (i); per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con passivi fittizi inferiori a 100.000 mila euro, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote (ii); per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (iii); per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, la sanzione pecuniaria fino a 500 quote (iv); per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con passivi fittizi inferiori a 100.000 euro, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote (v); per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote (vi); per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, la sanzione pecuniaria fino a 400 quote. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

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  1. Valutazione dell’impatto e criteri premiali nei contratti pubblici (art. 49, c. 1-bis, del decreto fiscale)

    Il decreto fiscale modifica altresì il Codice dei contratti pubblici al fine di introdurre criteri premiali per le società benefit e per le imprese diverse dalle società benefit che nondimeno effettuano la cd “valutazione dell’impatto generato”.

    Più precisamente, viene anzitutto introdotta tra i criteri premiali relativi al rating di impresa (disciplinato all’art. 83, comma 10, del codice, ma non ancora istituito) la cd valutazione dell’impatto generato[39]; e ciò anche qualora l’offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit.

    In secondo luogo, è introdotta l’indicazione del suddetto criterio premiale della valutazione dell’impatto nel bando di gara, nell’avviso o nell’invito, da parte della stazione appaltante (con una novella all’art. 95 del Codice dei contratti pubblici, dedicato ai criteri di aggiudicazione dell'appalto, segnatamente con la sostituzione del comma 13, che individua i criteri premiali che le stazioni appaltanti intendono applicare alla valutazione dell'offerta). Si stabilisce in particolare che “le amministrazioni aggiudicatrici indicano nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito i criteri premiali che intendono applicare alla valutazione dell'offerta in relazione al maggiore rating di legalità e di impresa, alla valutazione dell'impatto generato (…), anche qualora l'offerente sia un soggetto diverso dalle società benefit, nonché per agevolare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, dei giovani professionisti e delle imprese di nuova costituzione alle procedure di affidamento. Indicano altresì il maggiore punteggio relativo all'offerta concernente beni, lavori o servizi che presentano un minore impatto sulla salute e sull'ambiente, ivi compresi i beni o i prodotti da filiera corta o a chilometro zero”.

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  2. Tentativo di rafforzamento della clausola investimenti 34% al Mezzogiorno. Altre disposizioni per il Mezzogiorno, le Aree interne e le Zone montane (cc. 310-326, legge di bilancio) 

    In parziale risposta alle preoccupazioni sollevate dall’Alleanza delle cooperative sul Mezzogiorno, la legge di bilancio interviene sulle modalità di definizione della c.d. “clausola del 34%” ai fini della destinazione alle regioni del Mezzogiorno delle risorse ordinarie in conto capitale, in proporzione alla popolazione di riferimento.

    In particolare, viene soppressa la previsione dell’adozione di un apposito d.P.C.M. che avrebbe dovuto stabilire le modalità per verificare l’attuazione della clausola ed eliminate anche le attività di verifica e monitoraggio nei confronti del contratto di programma 2016-2020 tra il MIT e l'ANAS Spa (delibera CIPE n. 65/2017 del 7 agosto 2017), e del contratto di programma 2017-2021 tra il MIT e la Rete ferroviaria italiana Spa (delibera CIPE n. 66/2017 del 7 agosto 2017). Infine viene differito dal 28 febbraio al 30 giugno di ogni anno il termine entro il quale le amministrazioni centrali trasmettono al Ministro per il Sud e al MEF l'elenco dei programmi di spesa ordinaria in conto capitale interessati dalla norma.

    È inoltre assegnato ai comuni situati nel territorio delle regioni del Mezzogiorno un contributo complessivo di 300 milioni per il quadriennio 2020-2023 da destinare a investimenti in infrastrutture sociali. Le modalità attuative saranno definita con d.P.C.M. da emanare entro il 31 marzo 2020.

    È poi istituito un Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, nell’ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne. Inoltre, sono a loro volta incrementate di 200 milioni, di cui 60 milioni per il 2021 e 70 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, le risorse nazionali destinate alla Strategia nazionale per lo sviluppo delle Aree interne a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie.

    È inoltre prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

    Si interviene altresì anche sulla misura in favore dei giovani imprenditori nel Mezzogiorno, denominata «Resto al Sud», stabilendo che, per l’anno 2019 e per l’anno 2020, il requisito del limite di età, come modificato dalla legge di bilancio 2019 (compreso tra i 18 e i 45 anni), si intende soddisfatto se posseduto al 1° gennaio 2019.

    Infine, è istituito il «Fondo cresci al Sud» a sostegno delle p.m.i. aventi sede legale e attività produttiva nelle regioni del Mezzogiorno, con durata di 12 anni e dotazione di 150 milioni nel 2020 e 100 milioni nel 20121. Il fondo opererà investendo nel capitale delle imprese, unitamente e contestualmente a investitori privati indipendenti.

    Quanto ai Comuni montani vengono raddoppiati i finanziamenti destinati al Fondo nazionale integrativo per i comuni montani, prevedendo che dal 2020 le risorse destinate al Fondo siano pari a 10 milioni di euro, ed incrementate le risorse del Fondo di solidarietà comunale per i comuni montani di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022.

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  3. Revisione della disciplina dei tributi locali (cc. 738-847, legge di bilancio)

    Anche questa manovra di bilancio dedica attenzione al sistema dei tributi locali, procedendo all’ennesima risistemazione.

    È anzitutto disposta l’unificazione dell’IMU e della TASI (commi da 738 a 783 della legge di bilancio) con la riforma dell’assetto dell’imposizione immobiliare locale nell’ottica dell’unificazione delle due vigenti forme di prelievo (vale a dire l’Imposta comunale sugli immobili, IMU, e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo. In particolare:

  • l’aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento e potrà essere manovrata dai comuni a determinate condizioni;

  • l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono ridurla fino all’azzeramento (comma 750);

  • si conferma l’equiparazione all’abitazione principale delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica, nonché dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;

  • per i terreni agricoli, l'aliquota di base è fissata nella misura dello 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino allo 1,06 per cento o diminuirla fino all’azzeramento;

  • sono esenti dall'imposta i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 99 del 2004), indipendentemente dalla loro ubicazione; quelli a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; e quelli ubicati nei comuni delle isole minori o ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993[40].

  • anche per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l’aliquota di base è determinata dalla somma delle aliquote IMU e TASI (0,76 IMU e 0,1 TASI), pari allo 0,86 per cento;

  • sono introdotte modalità di pagamento telematiche.

    Relativamente agli immobili strumentali, è anche stabilita la deducibilità dell’IMU dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni (diversamente da quanto accade per l’IRAP, imposta rispetto alla quale il tributo locale risulta, invece, indeducibile). In via transitoria, tuttavia, si stabilisce che la deduzione si applica nella misura del 60 per cento per gli anni 2020 e 2021 (ovvero per i periodi d’imposta successivi a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020), mentre l'intera deducibilità dell’IMU ha effetto a decorrere dal 2022.

    È poi prevista la riforma complessiva della riscossione delle entrate degli Enti locali (commi 784-815 della legge di bilancio), con particolare riferimento agli strumenti per l’esercizio della potestà impositiva, fermo restando l’attuale assetto dei soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali. È in particolare introdotto anche per gli enti locali l’istituto dell’accertamento esecutivo, sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali (cd. ruolo), che consente di emettere un unico atto di accertamento avente i requisiti del titolo esecutivo (senza la necessità di un successivo atto di messa in mora o cartella di pagamento o atto di ingiunzione). In assenza di regolamentazione da parte degli enti, si disciplinano puntualmente le modalità di dilazione del pagamento delle somme dovute e sono modificate le condizioni alle quali si decade automaticamente dal beneficio della rateazione.

    Infine viene istituito il Canone Unico Enti locali (commi 816-847, legge di bilancio) dal 2021, più precisamente denominato canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per riunire in una sola forma di prelievo le entrate relative all’occupazione di aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari. Tale canone è destinato a sostituire la vigente disciplina della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni (ICPDPA), nonché del canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP) e del canone per l’occupazione delle strade.

    È altresì istituito il canone unico patrimoniale di concessione per l’occupazione nei mercati, che dal 2021 sostituirà la TOSAP, il COSAP e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, anche la TARI.

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  1. Altre disposizioni

    (Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise, cc. 2 e 3, legge di bilancio) È prevista la sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA e accise (cd. clausole di salvaguardia).

    (Accollo del debito d’imposta altrui e divieto di compensazione, art. 1 del decreto fiscale) È disciplinato l’accollo del debito di imposta altrui, previsto dallo Statuto del contribuente. In particolare, le norme vietano esplicitamente il pagamento del debito accollato mediante compensazione. Nel caso di violazione del divieto, il pagamento si considera non avvenuto e sono irrogate sanzioni differenziate per l’accollante e l’accollato.

    (Cessazione partita IVA ed inibizione compensazione, art. 2 del decreto fiscale) In materia di compensazione dei crediti, è stabilita l’esclusione dei destinatari di provvedimenti di cessazione della partita IVA dalla possibilità di avvalersi della compensazione dei crediti.

    (Contrasto alle indebite compensazioni, art. 3 del decreto fiscale) Sono dunque rinforzati gli strumenti di contrasto delle indebite compensazioni di crediti effettuate tramite modello F24, consentendosi di compensare per importi superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito (i); estendendosi l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche a tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione (ii); introducendosi una specifica disciplina sanzionatoria (iii).

    (Contrasto alle frodi in alcuni settori, artt. 5, 6 e 7 del decreto fiscale) Si introducono alcune disposizioni di modifica al Testo Unico Accise – TUA (D.Lgs. 504/1995), volte nel complesso a prevenire e reprimere le frodi nel settore delle accise; inoltre vengono modificate le norme della legge di bilancio 2018 per la prevenzione e il contrasto delle frodi IVA nel settore della vendita di carburanti; si introducono, quindi, disposizioni volte a contrastare l’uso fraudolento di taluni prodotti, classificabili come oli lubrificanti, illecitamente venduti e utilizzati come carburanti per autotrazione o combustibili per riscaldamento, allo scopo di evadere il pagamento dell’accisa.

    (Accisa sul gasolio commerciale, art. 8 del decreto fiscale; c. 630, legge di bilancio) È fissato un importo massimo agevolabile dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante, in favore di alcuni esercenti attività di trasporto merci e passeggeri. È in particolare stabilito un limite massimo all’importo rimborsabile, parametrato in un litro di gasolio, consumato da ciascuno dei veicoli che possono beneficiare dell’agevolazione di accisa, per ogni chilometro percorso.

    È poi prevista l’esclusione dall’accisa agevolata dei veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori, a decorrere dal 1°ottobre 2020. A partire dal 1° gennaio 2021 l’esclusione riguarderà anche i veicoli appartenenti alla categoria euro 4 o inferiori.

    (Fringe benefit auto aziendali, cc. 632-633, legge di bilancio) È modificata la percentuale di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali, differenziandola in ragione dei relativi valori di emissione di anidride carbonica per cui all'aumentare delle stesse aumenta anche il reddito di lavoro e, a parità di condizioni, la relativa imposta.

    (Modifica deduzioni buoni pasto mense aziendali, c. 677, legge di bilancio) Si interviene sul regime fiscale dei “buoni pasto”, elevando da 7 a 8 euro la quota non sottoposta a imposizione ove siano erogati in formato elettronico e, allo stesso tempo, riducendo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro, ove siano erogati in formato diverso da quello elettronico. Per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione viene mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro.

    (Estensione del ravvedimento operoso, art. 10-bis del decreto fiscale) Viene ampliato l’ambito operativo del cd. ravvedimento operoso[41], estendendosi a tutti i tributi, inclusi quelli regionali e locali, le riduzioni sanzionatorie in precedenza riservate ai casi di ravvedimento operoso esperito per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per i tributi doganali e per le accise.

    (Precompilata IVA, art. 16 del decreto fiscale) È spostata alla data del 1° luglio 2020 l’avvio della predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate, per i soggetti passivi dell'IVA residenti e stabiliti in Italia, delle bozze precompilate dei registri IVA nonché delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. La bozza della dichiarazione annuale dell’IVA è invece messa a disposizione a partire dalle operazioni IVA 2021. 

    (Assistenza fiscale, art. 16-bis del decreto fiscale) Viene differito (dal 23 luglio) al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730, e vengono rimodulati i termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all'Agenzia delle entrate.

    (Acconti Ires e Irap, art. 58 del decreto fiscale) Viene modificata la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell’acconto Irpef, Ires e Irap per i soggetti ISA e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale, prevedendo due rate di pari importo da versare nei termini ordinari.

    (Deducibilità interessi passivi delle società di progetto, art. 35 del decreto fiscale) Viene ampliato l’ambito operativo delle norme che consentono la deducibilità IRES senza i limiti di legge (articolo 96 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi - TUIR) degli interessi passivi sui prestiti utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine[42].

    (Riapertura termini prima rata definizione agevolata 2019, art. 37 del decreto fiscale) È posticipato dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per il versamento di somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione-ter delle cartelle esattoriali), disciplinata dal decreto-legge n. 119 del 2018.

    (Compensazione debiti tributari e interessi, art. 37 del decreto fiscale) Viene estesa al 2019 e al 2020 la possibilità di opporre in compensazione ai debiti risultanti da cartelle esattoriali i crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente, con riferimento ai carichi affidati agli Agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.

    (Modifiche alla disciplina della TARI e bonus sociale rifiuti, art. 57-bis del decreto fiscale) È prorogata la modalità di misurazione della Tari da parte dei Comuni sulla base di un criterio medio-ordinario e non sull’effettiva quantità di rifiuti prodotti; viene poi fissato al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe Tari per l’anno 2020; e sono infine introdotte delle misure di sostegno per gli utenti in condizioni disagiate[43].

    (Estromissione dei beni immobili imprese individuali, c. 690, legge di bilancio) Viene riproposto il regime opzionale di tassazione con imposta sostitutiva dell'8 per cento − originariamente previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 208/2015 − dei beni immobili strumentali posseduti alla data del 31 ottobre 2019.

    (Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni, c. 693, legge di bilancio) Viene prorogata la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva, con un'unica aliquota all'11 per cento. È invece aumentata dal 20 al 26 per cento l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito applicabile sulle plusvalenze realizzate in caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. È quindi prevista, a favore di imprese ed enti che non adottano i principi contabili internazionali, anche la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12 per cento per i beni ammortizzabili e del 10 per cento per i beni non ammortizzabili (per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è invece prevista un'imposta sostitutiva del 10 per cento).

    (Differimenti nella deduzione di componenti negative IRES, cc. 712 a 715) Sono poi introdotte alcune disposizioni fiscali di interesse per le banche che dispongono il differimento delle percentuali di deducibilità, a fini IRES e IRAP, previste da alcune norme di legge[44].

    (Fondo di garanzia PMI, art. 41, c.1 del decreto fiscale) È disposto il rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per 670 milioni di euro per l'anno 2019.

    (Fondo di garanzia PMI e investimenti Fondi pensione, art. 58-bis del decreto fiscale) È istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia PMI per far fronte alla concessione delle garanzie richieste dai Fondi pensione che, a partire dal 1° gennaio 2020, intendano investire risorse per la capitalizzazione e la patrimonializzazione delle micro, piccole e medie imprese. La sezione speciale avrà una dotazione pari a 12 milioni di euro dal 2020 al 2034.

    (Rifinanziamento Fondo di garanzia per la prima casa e del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, cc. 233 e 234, legge di bilancio) Sono assegnati 10 milioni di euro per l’anno 2020 al Fondo di garanzia per la prima casa e 50 milioni per ciascuno degli anni 2020-2022 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Viene altresì ridotta - dall'8 per cento al 6,5 per cento - la percentuale minima del finanziamento da accantonare a copertura del rischio.

    (Contratti di sviluppo, c. 231, legge di bilancio) Si autorizza la spesa di 100 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per la concessione delle agevolazioni previste nell’ambito dei “contratti di sviluppo”, di cui all’articolo 43 del D.L. n. 112/2008.

    (Fiscalità regionale e locale, art. 46 del decreto fiscale) È rinviata di un anno, dal 2020 al 2021, l’entrata in vigore dei meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali diretti ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario. Si permette inoltre ai comuni capoluogo di provincia che hanno avuto un alto numero di presenze turistiche di applicare l’imposta di soggiorno nella misura dell’importo massimo di 10 euro per notte.

    (Incentivi autotrasporto, art. 53 del decreto fiscale) Sono stanziate per l’anno 2019 ulteriori risorse per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al Registro elettronico nazionale e all’Albo nazionale degli autotrasportatori[45].

    (Abolizione del superticket sulle prestazioni sanitarie, commi 446-448, legge di bilancio) Viene abolita, a decorrere dal 1° settembre 2020, la quota di compartecipazione al costo in misura fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (cd. superticket), in attesa della revisione del sistema di compartecipazione alla spesa sanitaria.

    (Apparecchiature sanitarie dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, commi 449 e 450, legge di bilancio) È destinata, in favore dell'utilizzo di apparecchiature sanitarie da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, una quota delle risorse statali per gli interventi in materia di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

    (Nuovi servizi resi dalle farmacie, cc. 461 e 462, legge di bilancio) Viene prorogata al biennio 2021-2022 ed estesa a tutte le regioni a statuto ordinario[46] la sperimentazione in materia dei nuovi servizi resi dalle farmacie, con l’autorizzazione di 25,3 milioni di spesa per ciascun anno del biennio 2021-2022. Viene infine prevista la possibilità di usufruire presso le farmacie, in attuazione del piano nazionale della cronicità, di un servizio di accesso personalizzato ai farmaci, mediante forme di collaborazione tra farmacie prescelte dal paziente e medici di medicina generale e pediatra di libera scelta.

    (Proroga del riconoscimento dell’equipollenza dei corsi regionali triennali per educatori professionali, c. 465, legge di bilancio) Viene fissato al 2012 (non più al 2005) il termine entro cui occorre aver conseguito i diplomi e gli attestati relativi al profilo di educatore professionale, ottenuti a seguito di corsi regionali o di formazione specifica iniziati tra il 1997 e il 2000, ai fini del riconoscimento dell’equipollenza al diploma universitario per educatore professionale socio-sanitario.

    (Fondo per edifici destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia, cc. 59-61, legge di bilancio) È istituito un fondo per il finanziamento di interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e centri polifunzionali per i servizi alla famiglia. Il fondo avrà una dotazione pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e di 200 milioni di euro annui per il periodo 2024-2034. Viene stabilita una priorità, nell'ambito degli interventi summenzionati, per le strutture ubicate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane.

    (Disposizioni a favore della famiglia, cc.  339-341 e 343-344, legge di bilancio) Viene anzitutto istituito il “Fondo assegno universale e servizi alla famiglia” con una dotazione pari a 1.044 milioni di euro per il 2021 e a 1.244 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Le risorse del Fondo sono indirizzate all’attuazione di interventi in materia di sostegno e valorizzazione della famiglia nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alle famiglie con figli. Il Bonus bebè è rinnovato per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 ed è riconosciuto soltanto per la durata di un anno. Il Bonus diviene una prestazione ad accesso universale (attualmente spetta a condizione che il nucleo familiare sia in possesso di un ISEE minorenni non superiore a 25.000 euro) modulata su tre fasce ISEE[47].  Anche il Bonus asilo nido viene rimodulato su soglie ISEE differenziate.

    (Violenza di genere, c. 353, legge di bilancio). È incrementato di 4 milioni di euro, per il triennio 2000-2022, il Fondo per le Pari opportunità, al fine di finanziare il Piano d’azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere.

    (Fondo nazionale per il servizio civile) Vengono destinati ulteriori 10 milioni per l'anno 2020 al Fondo nazionale per il servizio civile.

    (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza, c. 330, legge di bilancio) È al fine istituito un fondo a carattere strutturale denominato “Fondo per la disabilità e la non autosufficienza”, con una dotazione di 29 milioni di euro per il 2020, di 200 milioni di euro per il 2021, di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. È altresì incrementato il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di 5 milioni di euro per il 2020 ed incrementato di € 12,5 mln per il 2020 il contributo destinato alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità.

    (Cooperative sociali destinatarie di beni confiscati, c. 454, legge di bilancio) È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 al fine di incentivare e supportare la gestione e la conduzione dei beni confiscati, nonché di sostenere e favorire le cooperative sociali che risultino dal 1°gennaio 2020, nuove assegnatarie dei beni.

    (Cinque per mille IRPEF, c. 720, legge di bilancio) Viene incrementata la dotazione delle risorse destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille Irpef, nell’importo di 10 milioni per il 2020, di 20 milioni per il 2021 e di 25 milioni a decorrere dal 2022.

    (Fondo minori stranieri non accompagnati, cc. 882 e 883, legge di bilancio) È previsto un incremento di 1 milione annuo a decorrere dal 2020, per il Fondo minori stranieri non accompagnati. 

    (Sport bonus, cc. 177-180, legge di bilancio) È estesa al 2020 la possibilità di usufruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali destinate ad interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

    (Nuova Sabatini, investimenti SUD ed investimenti eco-sostenibili delle PMI, cc. 226-229, legge di bilancio) Vedi infra sezione Ambiente territorio energia

    (Piano straordinario per la promozione del Made in Italy, c. 297-c.300, legge di bilancio) È autorizzata la spesa di 44,895 milioni di euro per il 2020 e di 40,290 milioni di euro per il 2021 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia. È altresì prorogato al 2020 il credito d’imposta, concesso alle p.m.i. italiane attualmente per il solo 2019, per le spese sostenute per la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali di settore.

    (Plastic tax) Vedi infra sezione Ambiente territorio energia

    (Ristrutturazione edilizia ed efficientamento energetico, c. 175 e c. 219) Vedi infra sezione Ambiente territorio energia

    (Sconto in fattura e detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, c. 70 e c. 176, legge di bilancio) Anche su sollecitazione dell’Alleanza delle cooperative, viene sostituito il comma 3.1 dell’articolo 14 del D.L. n. 63/2013, che prevedeva il cd “sconto in fattura per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello” di cui alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici (D.M. 26 giugno 2015); in particolare, il meccanismo dello sconto rimane in vigore ma solo per le parti comuni degli edifici condominiali con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro. Vedi infra e più diffusamente sezione Ambiente territorio energia

    (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare, commi 437-444, legge di bilancio) Vedi infra sezione Ambiente territorio energia

    (Contributi all’autotrasporto per rinnovo veicoli, cc. 113-117, legge di bilancio) Vedi infra sezione Ambiente territorio energia

    (Piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni, cc. 402-403, legge di bilancio) È affidata alla Presidenza del Consiglio lo sviluppo di una piattaforma digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese. Per la realizzazione della piattaforma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.

    (Interventi a favore dell'agricoltura, cc. 503-511, 513-514, 520-522, legge di bilancio) Tra le misure per l’agricoltura si segnalano la concessione di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate allo sviluppo o al consolidamento di aziende agricole condotte da imprenditrici attraverso investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; l’istituzione del Fondo per la competitività delle filiere agricole finalizzato a sostenere lo sviluppo e gli investimenti delle filiere; la ridefinizione dell’ambito oggettivo delle campagne di promozione previste dal Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy, prevedendo che esse abbiano riguardo ai prodotti agroalimentari sottoposti ad aumenti dei dazi; l’estensione, dal 1° gennaio 2020, alle attività di oleoturismo le disposizioni della legge di bilancio 2018 relative all’attività di enoturismo; la concessione alle imprese agricole di un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile e mutui agevolati di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile per il finanziamento di iniziative finalizzate allo sviluppo di processi produttivi innovativi e dell'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti con tecnologie blockchain, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato al settore agricolo; l’istituzione del Fondo per l'agricoltura biologica, con una dotazione pari a 4 mln di euro per il 2020 e a 5 mln di euro annui a decorrere dal 2021.

     

    *

     

II.                 SERVIZIO AMBIENTE ED ENERGIA

 

La manovra contiene diverse disposizioni in materia ambientale, tra cui l’istituzione della nuova imposta sulla plastica monouso, cd plastic tax (i) ed altre finalizzate alla promozione ed allo sviluppo di investimenti nel settore ambientale e delle energie rinnovabili e per lo sviluppo di un Green New Deal italiano (ii).

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  1. Imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego e incentivi per le aziende produttrici di manufatti in plastica biodegradabile e compostabile (cd PLASTIC TAX, articolo 1, commi 634-658, legge di bilancio)

    I commi 634-658 istituiscono e disciplinano l'applicazione di un'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.

    La previsione, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa del disegno di legge chiarisce che la norma si inserisce nell’ambito della strategia europea finalizzata ad arginare la crescente produzione di imballaggi e contenitori monouso di materie plastiche e la conseguente dispersione degli stessi nell’ambiente (cfr. direttiva del 5 giugno 2019 n. 2019/904/UE).

    Confcooperative, con Alleanza delle cooperative ed altre organizzazioni di rappresentanza dei settori produttivi, durante la fase di discussione del disegno di legge, hanno sottoscritto un manifesto per esplicitare la propria contrarietà alla plastic tax, evidenziando chiaramente le principali criticità ed incongruenze di questa misura così come delineata nel disegno di legge di Bilancio.

    E’ stato osservato, in particolare, come sulla base dei criteri dell’attuale proposta, la plastic tax non rappresenti concretamente uno strumento di prevenzione in grado di orientare produzioni e consumo.  Al contrario, in alcuni casi l’imposta potrebbe avere effetti distorsivi spingendo verso la produzione ed acquisto MACSI multimateriale con performances ambientali peggiori di quelli di alcune plastiche.

    Le organizzazioni hanno quindi osservato come sarebbe più coerente agire in maniera mirata su quei prodotti su cui il potenziale di sostituibilità sia effettivamente più alto (basti pensare che nessuna riflessione è stata fatta, ad esempio, rispetto alla grande difficoltà del settore alimentare di utilizzare materiali diversi dalla plastica, per ragioni di sicurezza e qualità dei prodotti alimentari).

    Inoltre, la plastic tax, presentata come strumento per anticipare prima della scadenza il recepimento della Strategia Europea sulla plastica monouso, non risulta in alcun modo coordinata con tale Strategia. 

    E’ stato, quindi, ulteriormente osservato come sia particolarmente delicata la criticità riguardante la sovrapposizione della plastic tax con altri contributi ambientali che gravano sugli imballaggi.

    Tra le varie proposte formulate, il settore cooperativo ha richiesto una completa revisione del regime delle esclusioni, in modo da limitarne il campo di applicazione a poche e strette eccezioni effettivamente coerenti con la finalità e le caratteristiche della misura in modo da assicurare l’applicazione della tassa ordinaria su una platea di imprese più ampia e con un carico molto più ridotto.

    Sono stati quindi richiesti specifici correttivi per evitare di impattare pesantemente sui settori che non hanno opzioni alternative (ad esempio il settore alimentare che deve rispettare stringenti requisiti per gli imballaggi a contatto con gli alimenti, anche con riferimento ai limiti normativi all’impiego di plastica riciclata negli imballaggi ed alla mancanza di alternative e alla non sostituibilità di alcune tipologie di imballaggio in plastica).

Di seguito una tabella di sintesi del funzionamento della plastic tax, come disciplinata nella legge di Bilancio.

PLASTIC TAX

art.1, commi 634-658

 

DISCIPLINA

CHIARIMENTI ED OSSERVAZIONI

RIFERIMENTO

QUANTO SI PAGA

O,45 euro/KG di materia plastica contenuta nel MACSI

 

Art.1, comma 640

 

CHI LA PAGA

·         FABBRICANTE, per MACSI realizzati nel territorio nazionale

·         ACQUIRENTE nell’esercizio di attività economica, per MACSI che provengono da altro Paese UE

·         CEDENTE, per MACSI acquistati da consumatore privato

·         IMPORTATORE, per MACSI provenienti da Paesi terzi

FABBRICANTE: non è considerato fabbricante chi produce MACSI usando come materia prima o semilavorati altri MACSI sui quali sia dovuta l’imposta da altro soggetto, senza aggiunta di ulteriori materie plastiche

Art.1, comma 637

 

Art.1, comma 638

 

SU COSA SI PAGA

MANUFATTI CON SINGOLO IMPIEGO  (MACSI)  che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione e consegna di merci o prodotti alimentari

REALIZZATI CON IMPIEGO ANCHE PARZIALE DI MATERIE PLASTICHE costituite da polimeri organici di origine sintetica

 

 

RIENTRANO:

·         Dispositivi realizzati con impiego anche parziale di materie plastiche che consentono chiusura, commercializzazione o presentazione dei MACSI o di manufatti costituiti da materiali diversi dalle stesse materie plastiche

·         Prodotti semilavorati realizzati con impiego anche parziale di materie plastiche impiegati nella produzione di MACSI

 

SINGOLO IMPIEGO:

Manufatti non ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per i quali sono stati ideati

 

MATERIE PLASTICHE:

polimeri organici di origine sintetica

 

 

DISPOSITIVI INCLUSI:

la norma sembra riferita a tutti gli imballaggi in  plastica

 

 

 

 

 

 

Art.1, comma 634

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.1, comma 635

ESCLUSIONI

·         MACSI Compostabili (UNI EN 13432:2002)

·         Dispositivi medici (classificati da Commissione Unica art.57 L.289/2002)

·         MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali

·         Esportazione (cessione diretta dal fabbricante per il consumo in altri Paesi UE o esportazione fuori UE)

·         Plastica che proviene da riciclo

·         Importo da versare < di 10 euro

·         MACSI per i quali sia stata già versata imposta da soggetto diverso da quello che effettua la cessione per il consumo in altri Paesi UE o per esportazione (l’imposta eventualmente pagata è rimborsata al cedente o all’esportatore)

·         MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell’ambito di applicazione delle franchigie doganali (Regolamento 1186/2009)

 

Art.1, comma 634

 

Art.1, comma 642

(esportazione e riciclata)

 

Art.1, comma 643 (imposta <10 €)

 

Art.1, comma 646 (MACSI importati da Paesi extra UE)

 

 

 

 

QUANDO SI PAGA

Al momento della:

·         PRODUZIONE

·         IMPORTAZIONE definitiva nel territorio nazionale

·         INTRODUZIONE da altri Paesi UE

 

L’imposta diventa ESIGIBILE all’atto dell’immissione al consumo

IMMISSIONE AL CONSUMO:

 

·         all’atto della CESSIONE ad altri soggetti nazionali, per MACSI realizzati nel territorio nazionale

·         all’atto dell’ACQUISTO nel territorio nazionale, per MACSI provenienti da altro Paese UE

·         all’atto della CESSIONE al consumatore privato, per MACSI provenienti da altro Paese UE

·         all’atto dell’IMPORTAZIONE DEFINITIVA, per MACSI provenienti da Paesi extra UE

Art.1, comma 636

 

Art.1, comma 639 (immissione al consumo)

DECORRENZA

Dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane che definisce modalità di attuazione e di funzionamento

Il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane va pubblicato entro maggio 2020

Art.1, comma 652

 

COME FUNZIONA

E’ imposta SUL CONSUMO

 

DICHIARAZIONI TRIMESTRALI all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre

 

Per MACSI provenienti da Paesi UE acquistati da consumatore privato il cedente presenta la dichiarazione attraverso il RAPPRESENTANTE FISCALE

 

PAGAMENTO: tramite versamento unitario (art.17 d.lgs. 241/97) con possibilità di compensazione con altre imposte

RAPPRESENTANTE FISCALE: al fine del pagamento dell’imposta, i non residenti in Italia nominano un rappresentante fiscale

 

MACSI importati da Paesi extra UE:

imposta accertata e riscossa da Agenzia dogane e monopoli con modalità previste per diritti di confine.

Art.1, comma 641

 

Art.1, comma 645 (modalità di pagamento e rappresentante fiscale)

 

Art.1, comma 646 (MACSI importati da Paesi extra UE)

RISCOSSIONE COATTIVA, CONTROLLI E SANZIONI

RISCOSSIONE COATTIVA: d.lgs.112/99, previo avviso di pagamento con termine di 30 giorni per pagare. Non si iscrive a ruolo se ammontare dovuto comprensivo di sanzioni e interessi è < di 10€

 

CONTROLLO: funzionari Agenzia delle dogane e Guardia di finanza, con facoltà accesso agli impianti di produzione

 

SANZIONI:

·         mancato pagamento: sanzione amministrativa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore a 500€

 

·         ritardato pagamento: sanzione amministrativa pari al 30% dell’imposta, non inferiore a 250€

 

·         tardiva presentazione della dichiarazione ed altre violazioni alle modalità di applicazione: sanzione amministrativa da 500€ a 5000€

 

Art.1, comma 647 (controlli)

 

Art.1, comma 648 (riscossione coattiva)

 

Art.1, comma 650

(sanzioni)

RIALLOCAZIONE INANZIAMENTI

CREDITO IMPOSTA:

·         10% spese sostenute da 1/1/2020 a 31/12/2020 per adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili (max 20000 € a beneficiario e 30 milioni per l’anno 2021)

·         Spese di formazione per acquisire o consolidare conoscenze connesse ad adeguamento tecnologico (si applica disciplina su credito imposta per formazione personale dipendente)

 

Art.1, commi 651 - 657

 

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

·        Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane per definizione modalità di attuazione e funzionamento

 

·        Decreto Ministero ambiente, di concerto con Ministro Economia e Sviluppo economico: disposizioni applicative per verificare la documentazione richiesta e modalità di controllo su spese sostenute e corrispondenza ad adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili

Provvedimento da pubblicare entro maggio 2020

 

 

Art.1, comma 651

 

Art.1, comma 658

 

 

*

  1. Promozione e sviluppo di investimenti nel settore ambientale e delle energie rinnovabili e per lo sviluppo di un Green New Deal italiano

    Tra le altre disposizioni in materia ambientale ed energetica si segnalano:

     

  • Articolo 1, commi 14-15, 24-25 – Istituzione Fondo per l’economia circolare e la sostenibilità

    I commi indicati disciplinano l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo  - con una dotazione di 435 milioni di euro per l'anno 2020, di 880 milioni di euro per l'anno 2021, di 934 milioni di euro per l'anno 2022, di 1.045 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.061 milioni di euro per l'anno 2024, di 1.512 milioni di euro per l'anno 2025, di 1.513 milioni di euro per l'anno 2026, di 1.672 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032 e di 1.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2033 e 2034 -  finalizzato al rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato ed allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.

    Il fondo è ripartito con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sulla base di programmi settoriali presentati dalle Amministrazioni centrali dello Stato per le materie di competenza.

    Ai fini del monitoraggio degli interventi finanziati ciascun Ministero illustra lo stato dei rispettivi investimenti e dell'utilizzo dei finanziamenti con indicazione delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.

     

  • Articolo 1, commi 29-37 - Efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

    Nei commi indicati sono disciplinate le modalità di assegnazione ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di:

    a)  efficientamento energetico (inclusi interventi di efficientamento dell'illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché di installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili);

    b)  sviluppo territoriale sostenibile (inclusi interventi in materia di mobilità sostenibile, interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche).

    I contributi sono attribuiti ai Comuni sulla base della popolazione residente con decreto del Ministero dell'interno. Il comune beneficiario può finanziare uno o più lavori pubblici, a condizione che gli stessi lavori non siano già integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto ai lavori da avviare nella prima annualità dei programmi triennali di lavori pubblici.

    Al riguardo, si segnala che nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio u.s. è stato pubblicato l’Avviso  relativo  al  decreto  del  14  gennaio   2020,   concernente l'attribuzione ai comuni dei contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico  e  sviluppo territoriale sostenibile, per l'anno 2020, per un importo complessivo pari a 497.220.000,00 euro.

    Il testo integrale del decreto con i relativi allegati (decreto del Capo del Dipartimento per gli affari interni e  territoriali  del Ministero dell'interno, del 14 gennaio 2020, recante: «Attribuzione ai  comuni  dei  contributi  per  investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per  l'anno  2020»,  adottato  ai sensi dell'art. 1, comma 29 della legge 27 dicembre 2019,  n.  160 - legge di bilancio 2020) è reperibile nel sito Dait - Direzione centrale della  finanza locale, alla pagina  https://dait.interno.gov.it/finanza-locale  alla voce «I Decreti».

     

  • Articolo 1, comma 38 - Contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio

    Il comma 38, intervenendo sulla disciplina fissata dalla legge di bilancio 2019, relativa alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio (art.1, comma 139 e seguenti della legge n.145 del 2018), definisce un incremento degli stanziamenti per la concessione dei contributi ed include l’efficientamento energetico degli edifici tra le opere finanziabili. Sono quindi modificati i termini di affidamento dei lavori e le modalità di assegnazione dei contributi.

     

  • Articolo 1, commi 42 e 43 - Contributi ai Comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana

    I commi 42 e 43, per gli anni dal 2021 al 2034, prevedono l’assegnazione di contributi ai Comuni (per complessivi 8,5 miliardi di euro) per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.

    I criteri e le modalità di riparto dei contributi, di monitoraggio, rendicontazione e verifica e di recupero e eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate sono demandati ad un DPCM, da adottare entro il 31 gennaio 2020.

     

  • Articolo 1, commi 44-46 - Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei Comuni

    I commi 44-46 istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’interno e disciplinano un fondo, per investimenti a favore dei Comuni, con una dotazione di 400 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034, nei settori dell’edilizia pubblica, della viabilità, del dissesto idrogeologico, della prevenzione del rischio sismico e dei beni culturali e ambientali.

     

  • Articolo 1, commi 51-58 - Contributi agli enti locali per progettazione definitiva ed esecutiva per la messa in sicurezza del territorio

    I commi 51-58 prevedono l’assegnazione agli enti locali di contributi destinati alla spesa di progettazione definitiva ed esecutiva per interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

    I contributi sono previsti nel limite delle seguenti risorse: 85 milioni di euro per l’anno 2020, 128 milioni di euro nell’anno 2021, 170 milioni di euro per l’anno 2022 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.

    Per la modalità di certificazione per l'assegnazione del contributo, per l’anno 2020 è stato approvato il decreto direttoriale del Ministero dell’interno 31 dicembre 2019, recante “Approvazione della modalità di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza”.  Il decreto, in particolare, precisa che hanno facoltà di richiedere il contributo, i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni, presentando apposita domanda al Ministero dell'interno - Direzione centrale della finanza locale, con le modalità ed i termini indicati nel decreto stesso. Il contributo è soggetto a rendicontazione a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa alle tipologie di intervento indicate dalla norma.

     

  • Articolo 1, commi 62-64 - Contributi per investimenti a province e città metropolitane

    I commi 62-64 autorizzano la concessione di contributi, per 6,1 miliardi di euro (aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente) per il periodo 2020-2034, per il finanziamento di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, nonché degli interventi relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza delle strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole di province e città metropolitane.

     

  • Articolo 1, comma 65 – Incentivo per l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili

    Al fine di incentivare l'utilizzazione dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e fornire un sostegno alle fasce sociali più disagiate, il comma 65 integra l’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, estendendo la possibilità, per gli enti pubblici strumentali e non delle regioni, che si occupano di edilizia residenziale pubblica convenzionata, agevolata e sovvenzionata, di usufruire del regime dello scambio sul posto dell’energia elettrica prodotta, ove applicabile, dagli impianti di cui sono proprietari, senza alcun limite di potenza degli impianti stessi, a copertura dei consumi di proprie utenze e delle utenze dei propri inquilini, senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete e fermo il pagamento, nella misura massima del 30 per cento dell'intero importo, degli oneri di sistema.

     

  • Articolo 1, comma 66 - Risorse alle Regioni ordinarie per la messa in sicurezza del territorio, la viabilità, rigenerazione urbana, riconversione energetica e infrastrutture sociali

    Il comma 66, modificando l’articolo 1, comma 134, della legge di bilancio per il 2019, incrementa le risorse dirette alle Regioni a statuto ordinario per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nonché per interventi relativi alla viabilità, alla rigenerazione urbana, alla riconversione energetica e alle infrastrutture sociali.

    Nello specifico, i contributi sono finalizzati alla realizzazione di:

    • opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio;

    • interventi di viabilità  messa in sicurezza e sviluppo di sistemi di trasporto pubblico, anche con la finalità di ridurre l’inquinamento ambientale;

    • interventi di rigenerazione urbana e riconversione energetica verso fonti rinnovabili;

    • infrastrutture sociali;

    • bonifiche ambientali dei siti inquinati.

       

  • Articolo 1 - comma 74 - Primi interventi di supporto agli investimenti per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino della Regione autonoma Valle d'Aosta

    Il comma 74 prevede un contributo straordinario di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 per il finanziamento di spese di investimento per la salvaguardia e la tutela dell'ambiente alpino dai rischi idrogeologici della Regione Valle d'Aosta.

     

  • Articolo 1, commi 85-100 - Green new deal

    I commi 85-99 introducono strumenti e misure finalizzati alo sviluppo di un piano di investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green new deal italiano, istituendo un Fondo - alimentato con i proventi della messa in vendita delle quote di emissione di CO2 -  con dotazione di 470 milioni di euro per l'anno 2020, 930 milioni di euro per l'anno 2021, 1.420 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Parte di tale dotazione - per una quota non inferiore a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 – è destinata ad interventi volti alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

    A valere sulle disponibilità del fondo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad intervenire attraverso la concessione di una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento, al fine di sostenere programmi specifici di investimento e operazioni, anche in partenariato pubblico-privato, finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che abbiano come obiettivo la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, il supporto all'imprenditoria giovanile e femminile, la riduzione dell'uso della plastica e la sostituzione della plastica con materiali alternativi, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile, l'adattamento e la mitigazione dei rischi sul territorio derivanti dal cambiamento climatico e, in generale, programmi di investimento e progetti a carattere innovativo e ad elevata sostenibilità ambientale e che tengano conto degli impatti sociali

    Si definisce quindi la disciplina per l'attuazione dei suddetti interventi rinviando a decreti di natura non regolamentare.

    Le disposizioni indicate prevedono che per le finalità indicate possono essere destinate le risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI).

    Il comma 91 istituisce nell’ambito del Fondo di garanzia per la prima casa una sezione speciale per la concessione, a titolo oneroso, di garanzie, a prima richiesta, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, ai condomìni, connessi ad interventi di ristrutturazione per accrescimento dell'efficienza energetica.

    Il comma 92 prevede che possa essere inserita dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’ambito dell’emissione di titoli di Stato (cosiddetti Green Bond) la quota di interventi finanziata con risorse statali nell’ambito delle misure previste per il Green new deal, nonché in generale degli interventi finanziati dalle Amministrazioni Centrali dello Stato a sostegno dei programmi di spesa orientati al contrasto ai cambiamenti climatici, alla riconversione energetica, all’economia circolare, alla protezione dell’ambiente e alla coesione sociale e territoriale.

    Il comma 96 assicura la partecipazione dell'Italia alla ricostituzione del "Green climate Fund" (Fondo verde per il clima, GCF), istituito alla Conferenza sul clima di Cancún (COP 16) nel 2010 e previsto dalla legge 4 novembre 2016, n. 204, autorizzando una spesa di 33 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 e di 66 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028.

    Il Green climate fund svolge un ruolo centrale per convogliare le risorse finanziarie verso i paesi in via di sviluppo e catalizzare i finanziamenti privati per il clima. L'Ue e gli Stati membri si sono impegnati a fornire quasi la metà delle risorse del fondo, circa 4,7 miliardi di dollari.

    Si segnalano, quindi, i commi 98-100 che disciplinano l’istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 31 gennaio 2020, di una Commissione per lo studio, le proposte per la transizione ecologica e per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l’anno 2020.

    Al riguardo, si ricorda che l’articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato ambientale) ha previsto la predisposizione da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cadenza annuale, di un “Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli” (rispettivamente SAD e SAF).  I sussidi sono intesi nella loro definizione più ampia e comprendono, tra gli altri, gli incentivi, le agevolazioni, i finanziamenti agevolati e le esenzioni. La Direzione generale per lo Sviluppo sostenibile del Ministero dell’ambiente- con l’assistenza tecnica della Sogesid S.p.A. - provvede alla redazione del Catalogo.

     

  • Articolo 1, commi 107 e seguenti - Green Mobility

    Nei commi 107 e 109 si dispone in ordine agli autoveicoli delle pubbliche amministrazioni, prescrivendo che il rinnovo della loro dotazione avvenga per almeno la metà mediante acquisto o noleggio di veicoli ad energia elettrica o ibrida.

    Il comma 111 prevede che per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale (articolo 1, comma 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021.

    Il comma 113, quindi, prevede che al fine di accrescere la sicurezza del trasporto su strada e di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto passeggeri su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione per gli investimenti da parte delle imprese di autotrasporto, sono stanziate ulteriori risorse, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale.

    I contributi indicati sono destinati a finanziare, nel caso di veicoli adibiti al trasporto passeggeri, gli investimenti avviati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge fino al 30 settembre 2020 e finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli, nuovi di fabbrica, adibiti ai predetti servizi di trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3, a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (GNL), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica e conformi alla normativa euro VI.

     

  • Articolo 1, commi 119-122 - Centro studio Cambiamenti climatici a Venezia

    Per  assicurare la piena adesione dell'Italia nel contrasto ai cambiamenti climatici e favorire lo sviluppo sostenibile viene istituito il Centro di Studio e di ricerca Internazionale sui Cambiamenti Climatici, con sede a Venezia, per il cui avvio e funzionamento viene autorizzata la spesa di 500 mila euro a decorrere dall'anno 2020. Viene altresì autorizzata la spesa di 60 milioni di euro, per l'anno 2020, per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia previsti dalla Legge n. 798 del 1984.

     

  • Articolo 1, comma 175 - Proroga detrazione per le spese di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia (c.d. ecobonus)

    Il comma 175 ridefinisce per l’anno 2020 il sistema delle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, la cui disciplina è contenuta negli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, disponendo la proroga delle agevolazioni e ridefinendo alcuni valori ed esclusioni disciplinate nel terzo, quarto e quinto periodo del comma 2, lettera b-bis), dell’articolo 14, del decreto legge citato, abrogando la relativa disposizione.

     

    Agevolazione per la riqualificazione energetica degli edifici: la misura, più volte prorogata, consiste nel riconoscimento di detrazioni d’imposta (inizialmente fissata al 55 per cento, poi elevata al 65 per cento, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo) delle spese sostenute entro un limite massimo diverso in relazione a ciascuno degli interventi previsti.

    La riduzione opera su Irpef e Ires con riferimento a spese effettuate per:

    • riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;

    • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione;

    • realizzazione di interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti coperture e pavimenti, finestre comprensive di infissi;

    • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (articolo 1, commi da 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296);

    • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria (articolo 1, comma 48, legge 13 dicembre 2010, n. 220);

    • acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311 del 2006 (articolo 14, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63).

      La lettera a), n.2, proroga la detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 per l'acquisto e la posa in opera di microcogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e dispone inoltre la soppressione del terzo, quarto e quinto periodo del comma 2, lettera b-bis), dell’articolo 14, che stabilivano rispettivamente:

    • la riduzione della detrazione al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2019, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A;

    • l’esclusione dalla detrazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente;

    • l’applicazione della detrazione nella misura del 65 per cento per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con sistemi di termoregolazione evoluti, impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione.

      La lettera a), n.3, proroga per l’anno 2020 la detrazione, nella misura del 50 per cento, per spese sostenute per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (comma 2-bis dell’articolo 14, D.L. 63/2013).

       

      Interventi di ristrutturazione edilizia: la lettera b), n.1) della norma in esame proroga al 31 dicembre 2020 la misura della detrazione al 50 per cento, fino ad una spesa massima di 96.000 euro, per gli interventi di ristrutturazione edilizia indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, del TUIR, vale a dire interventi di:

    • manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni di edifici residenziali), straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (sulle parti comuni di edificio residenziale e sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale);

    • ricostruzione o ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;

    • realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali;

    • eliminazione delle barriere architettoniche;

    • prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi;

    • cablatura degli edifici e al contenimento dell'inquinamento acustico;

    • risparmio energetico con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

    • adozione di misure antisismiche;

    • bonifica dall'amianto e opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

       

      Detrazioni fiscali per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici: la lettera b), n. 2) proroga al 2020 la detrazione al 50 per cento (ripartita in dieci quote annuali di pari importo e calcolata su un importo massimo di 10.000 euro) prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

       

  • Articolo 1, comma 176 - Abrogazione del meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica

    Il comma 176 prevede l’abrogazione dei commi 1,2,3 e 3-ter dell’articolo 10 del D.L. n. 34/2019, i quali hanno introdotto il meccanismo dello sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaici).

    La disposizione va letta in combinato con il comma 70 del provvedimento in esame che sostituisce il comma 3.1. dell’articolo 14 del D.L. 63 del 2013 e ridefinisce le modalità dello sconto in fattura.

     

  • Articolo 1, commi 198–206 - Credito di imposta per investimenti in ricerca, sviluppo, transizione ecologica ed innovazione tecnologica

    Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, è riconosciuto un credito d'imposta a cui possono accedere tutte le imprese che effettuano investimenti in una delle attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

     

  • Articolo 1, commi da 219-224 - Bonus facciate

    I commi da 219 a 224 stabiliscono la detraibilità dall'imposta lorda del 90 per cento delle spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati in specifiche zone.

     

  • Articolo 1, commi 226 e 227 - Acquisto di impianti e macchinari a basso impatto ambientale

    È previsto il rifinanziamento di 105 milioni di euro per l’anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l’anno 2025 della cd. Nuova Sabatini (misura di sostegno volta alla concessione alle micro, piccole e medie imprese di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature). Sulle somme autorizzate è mantenuta la riserva del 30% delle risorse e la maggiorazione del contributo statale del 30% per gli investimenti in beni strumentali cd. “Industria 4.0”.

    La maggiorazione del contributo statale per investimenti “Industria 4.0” è del 100% per gli investimenti realizzati nel Mezzogiorno. Anche per tali operazioni opera una maggiorazione del contributo statale (maggiorato del 30% rispetto al contributo ordinario). Sui finanziamenti concessi, la garanzia del Fondo di garanzia PMI, è concessa a titolo gratuito.

    In particolare, il comma 226 prevede che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, è integrata di 105 milioni di euro per l'anno 2020, di 97 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 e di 47 milioni di euro per l'anno 2025.

    La norma citata, in particolare, nel disciplinare i finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese prevede che al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le micro, piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.

    Il comma 227, quindi, prevede che una quota pari al 25 per cento delle risorse di cui al comma 226 è destinata in favore delle micro, piccole e medie imprese a fronte dell'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell'ambito di programmi finalizzati a migliorare l'ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi. 

    Ai fini dell'ammissione ai benefìci, la rispondenza degli interventi agevolabili rispetto alle finalità della disposizione, nonché la quantificazione del relativo impatto, devono essere certificate dal fornitore dei beni e dei servizi o da un professionista indipendente.

     

  • Articolo 1, commi 437-444 - Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare

    I commi 437-444 promuovono un Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (per ridurre il disagio abitativo, con particolare riferimento alle periferie, favorendo lo scambio tra le varie realtà regionali. Sono disciplinate le modalità di presentazione e valutazione delle proposte da inserire nel Programma, che sono valutate da un’Alta Commissione istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nello stato di previsione del quale è istituito un fondo denominato “Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, con una dotazione complessiva pari a 853,81 milioni euro per gli anni 2020-2033.

     

  • Articolo 1, commi 524 – 527 – Incentivi per piccoli impianti di biogas ed impiego del digestato

    I commi indicati definiscono alcune disposizioni di incentivo per piccoli impianti di biogas e l’equiparazione di alcune tipologie di digestato ai concimi chimici.

    In particolare, è previsto che agli impianti di produzione di energia elettrica esistenti alimentati a biogas, realizzati da imprenditori agricoli singoli o associati, anche in forma consortile, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007 e che non godano di altri incentivi pubblici sulla produzione di energia, la cui produzione di energia elettrica risponda ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001, con l'obbligo di utilizzo di almeno il 40 per cento in peso di effluenti zootecnici, e che riconvertano la loro produzione giornaliera, definita come il prodotto della potenza installata prima della conversione per ventiquattro ore, secondo un regime programmabile alle condizioni definite annualmente da Terna Spa a partire dal 30 giugno 2020, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire di un incentivo sull'energia elettrica prodotta. L’incentivo è erogato unicamente in riferimento all'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili per un periodo di quindici anni.

    La definizione dell’incentivo è rimessa d un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto anche degli elementi necessari alla verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato.

    Il comma 527, quindi, modificando la disciplina del decreto in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti e del digestato (DM 25 febbraio 2016) introduce nel testo la definizione di  "digestato equiparato" come prodotto ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali indicati nel decreto medesimo e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola che, conformemente alle disposizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto rispetti i requisiti e le caratteristiche stabiliti per i prodotti ad azione sul suolo di origine chimica.

    La disposizione, quindi, introduce nel decreto un articolo (31-bis) che individua le seguenti condizioni di equiparabilità del digestato ai prodotti ad azione sul suolo di origine chimica:

    a) una percentuale di azoto ammoniacale su azoto totale superiore al 70 per cento;

    b) un livello di efficienza di impiego superiore all'80 per cento rispetto alle condizioni di utilizzo;

    c) un'idonea copertura dei contenitori di stoccaggio e della frazione liquida ottenuta dalla separazione;

    d) una distribuzione in campo con sistemi a bassa emissività;

    e) un utilizzo di sistemi di tracciabilità della distribuzione con sistemi GPS.

    Vengono quindi introdotti nel medesimo decreto ministeriale l’articolo 31-ter e 31 – quater che definiscono le modalità di utilizzo del digestato equiparato.

     

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III.     SERVIZIO SINDACALE GIUSLAVORISTICO

 

In termini generali, una misura particolarmente significativa è rappresentata (art. 1, comma 7), dalla costituzione del “FONDO PER LA RIDUZIONE DEL CARICO FISCALE SUI LAVORATORI DIPENDENTI” con una dotazione di risorse di 3 miliardi di euro per il 2020 e di 5 miliardi a decorrere dal 2021. Si tratta tuttavia di una norma che andrà ad impattare, restringendolo, sul cuneo fiscale solo dal punto di vista del singolo lavoratore - non direttamente per l’impresa - e oltretutto non immediatamente operativa, visto che necessita di appositi provvedimenti attuativi attesi nei prossimi mesi (non viene indicato alcun termine). Saranno gli stessi provvedimenti attuativi a stabilire entità e platea di tale riduzione del carico fiscale prospettata per una parte dei lavoratori.

 

Ciò detto, la nuova legge di Bilancio non introduce altre particolari novità in materia lavoristica e pensionistica, contenendo piuttosto DIVERSE CONFERME PER STRUMENTI GIA’ PRESENTI NEL NOSTRO ORDINAMENTO CHE VENGONO IN ALCUNI CASI OPPORTUNAMENTE RIMODULATI.

 

  • Sgravi e risorse per apprendisti di primo livello (Art. 1, cc. 8 e 494)

    Da un lato – comma 8 – viene reintrodotto in favore dei datori di lavoro fino a 9 addetti uno sgravio contributivo totale al 100% (INPS e INAIL) per 3 anni in relazione ad assunzioni di giovani effettuate nel 2020 con contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (per gli anni di contratto successivi al terzo resta ferma l’aliquota contributiva del 10%).

    Dall’altro – comma 494limitatamente al 2020 sono previsti 46,7 milioni di euro aggiuntivi per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all’apprendistato di primo livello e per l’alternanza scuola-lavoro, somme da considerare insieme allo stanziamento ordinario – stabile – di 75 milioni di euro destinati allo stesso scopo dalla legge 205/2017.

     

  • Tariffe INAIL oggi in vigore applicabili anche per il 2022 (Art. 1, c. 9)

    La revisione delle tariffe INAIL introdotta in via sperimentale dal 2019 con la precedente legge di bilancio e subito portata a regime con l’art. 3-sexies della legge 58/2019 aveva suscitato qualche perplessità, visto che il combinato disposto delle norme implicava sostanzialmente solo per il 2022 il ritorno ai valori applicabili in precedenza (la sperimentazione riguardava unicamente il triennio 2019-2021 e la messa a regime era disciplinata dal 2023 in avanti). LA NUOVA DISPOSIZIONE PONE ORA FINE A TALE INCERTEZZA RENDENDO APPLICABILI ANCHE PER IL 2022 LE TARIFFE INAIL GIÀ IN USO NELL’ANNO APPENA TRASCORSO.

     

  • Armonizzazione norme bonus occupazionale giovani (Art. 1, c. 10)

    Lo sgravio contributivo del 50% per 3 anni (premi INAIL da pagare comunque) praticabile fino ad un massimo di 3.000 euro su base annua che era stato introdotto e valido nel 2018 per i datori di lavoro a fronte di assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 viene ora esteso anche al 2019 e 2020. In realtà la norma in esame non rappresenta la mera proroga di una misura precedente, quanto piuttosto un utile chiarimento rispetto ad alcune ambiguità e sovrapposizioni sorte con l’art.1-bis della legge 96/2018 di conversione del D.L. “Dignità” che aveva istituito un analogo incentivo sempre in favore di assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 effettuate nel 2019 e nel 2020 – tuttavia non ancora reso operativo.

    Il chiarimento normativo serve quindi a fare un po’ di ordine su questo strumento, che a partire dal 2021 riguarderà invece non più gli under 35, ma solo gli under 30.

    Contestualmente ricordiamo che anche per quest’anno sarà potenzialmente fruibile - come per l’anno appena trascorso si deve prima attendere un’apposita determinazione ANPAL -  il bonus Sud dedicato alle assunzioni sempre a tempo indeterminato effettuate nelle regioni del Mezzogiorno di under 35 oppure di over 35 purché privi di un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi – in questo caso lo sgravio riconosciuto è elevato al 100% con tetto su base annua pari a 8.060 €.

     

  • Istruzioni procedurali per fruizione bonus occupazionale per assunzioni giovani eccellenze effettuate nel 2019 (Art. 1, c. 11)

    Al fine di rendere operativo il “bonus eccellenze” introdotto nella precedente legge di bilancio relativamente ad assunzioni effettuate unicamente nel 2019 si interviene a modificare la procedura e la modalità di fruizione dello stesso incentivo.

    Si ricorda che l’incentivo consiste in un esonero contributivo (premi INAIL da pagare comunque) valido per 12 mesi dall’assunzione e applicabile fino ad un massimo di 8.000 € in favore di quei datori di lavoro che abbiano assunto a tempo indeterminato nell’anno appena trascorso soggetti con, alternativamente: i) laurea magistrale conseguita, entro la durata legale del corso di studi e prima di compiere 30 anni, nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2019 con il voto di 110 e lode e una media ponderata di almeno 108/110; ii) dottorato di ricerca conseguito nel medesimo intervallo temporale prima di compiere 34 anni.

    In assenza della apposita circolare INPS che avrebbe dovuto dettare le modalità di fruizione della misura - mai emanata - interviene ora direttamente il legislatore assumendo come procedura di riferimento quella valida per il bonus occupazionale giovani di cui sopra (va sottolineato come non si tratti affatto di una proroga dell’incentivo su assunzioni effettuate nel 2020). La nuova norma si preoccupa anche di precisare come l’INPS acquisirà direttamente dal MIUR in modalità telematica le informazioni relative a titoli di studio e votazioni ottenute dai soggetti interessati.

     

  • Ampliamento esclusioni contributo addizionale NASpI (Art. 1, c. 13)

    Alle esclusioni già presenti da tempo, si aggiungono ulteriori marginali fattispecie in presenza delle quali il datore di lavoro non è più chiamato a versare il contributo addizionale NASpI (1,4%) per l’avvio di rapporti a tempo determinato, contributo che - ricordiamo – il recente decreto “Dignità” ha elevato di uno 0,5% in più in occasione di ciascun rinnovo di un contratto a termine.

    Le nuove esenzioni riguardano:

  • lavoratori assunti a termine per lo svolgimento unicamente nel territorio della provincia di Bolzano di attività stagionali definite tali dalla contrattazione collettiva stipulata a qualsiasi livello entro il 2019 dalle parti sociali comparativamente più rappresentative;

  • i rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a 3 giorni nel settore del turismo e dei pubblici esercizi nei casi individuati dai contratti collettivi;

  • i rapporti instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui alla legge 84/1994.

    Rispetto allo svolgimento delle attività stagionali ricordiamo che vige già un esonero in tutto il territorio nazionale per quelle elencate nel D.P.R. 1525/1963, mentre invece non sono esonerabili quelle definite tali dalla contrattazione collettiva, a meno che appunto, stante la novità normativa introdotta, ricadenti nel territorio della provincia di Bolzano.

     

  • Proroga e revisione credito d’imposta formazione 4.0 (Art. 1, cc. 210-217)

    Viene esteso anche al 2020 il credito di imposta a copertura delle spese (costo aziendale) sostenute per il personale dipendente occupato in attività di formazione finalizzate ad acquisire/consolidare conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

    A copertura viene autorizzato per il 2021 uno stanziamento pari a 150 milioni di euro. La proroga comporta tuttavia il cambiamento di alcune regole applicative rispetto a quelle in uso negli anni passati, fatto salvo che per tutti gli aspetti non modificati saranno valide, in quanto compatibili, le istruzioni precedenti. La prima novità riguarda l’eliminazione del vincolo della stipula e del deposito di contratti collettivi di secondo livello per il riconoscimento del beneficio sulle attività formative svolte nel 2020.

    Si ricorderà che la condivisione di tali interventi formativi tra impresa e rappresentanze sindacali nell’ambito di contratti di II° livello era un prerequisito che aveva contraddistinto la misura sin dalla sua introduzione nel 2018: ora il venir meno di questo elemento potrà sicuramente agevolare realtà soprattutto di piccole dimensioni che hanno poca dimestichezza e familiarità con le relazioni e gli accordi sindacali, mentre invece nelle realtà più strutturate con rappresentanze sindacali all’interno delle imprese è sempre consigliabile avviare e mantenere un dialogo e un’interlocuzione continua su questi temi a beneficio dell’efficacia stessa degli interventi formativi sui lavoratori. Un informativa preventiva e tempestiva rivolta ai rappresentanti dei lavoratori in merito alle attività formative rientra infatti a pieno titolo tra i diversi strumenti d disposizione delle cooperative per consolidare buone prassi e relazioni tra le parti.

    Tra gli altri cambiamenti più significativi validi dal 2020 segnaliamo:

  • una rimodulazione dell’incentivo massimo riconoscibile alle medie e  grandi imprese - rispettivamente ridotto da 300 a 250 mila euro ed elevato da 200 a 250 mila euro - considerando che in generale l’entità del credito risulta sempre differenziata per fasce dimensionali al fine di favorire le medie/piccole realtà: 50% delle spese ammissibili per le piccole imprese, per le quali rimane un tetto di finanziamento più alto pari a 300 mila euro, 40% per medie imprese e 30% per grandi imprese;

  • il riconoscimento del credito fino al 60% delle spese ammissibili - a prescindere dalle dimensioni aziendali e in deroga alle percentuali stabilite in via ordinaria - nel caso in cui i destinatari delle attività formative rientrino nelle categorie di lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati come definiti dal DM Lavoro del 17 ottobre 2017 (es. soggetti privi da almeno 6 mesi di impiego regolarmente retribuito, giovani di età compresa tra 15 e 24 anni, soggetti non diplomati, over 25 che sostengono da soli una o più persone fiscalmente a carico, over 50, soggetti occupati in settori/professioni caratterizzati da tasso di disparità uomo/donna superiore almeno al 25%, etc.);

  • l’esclusione delle imprese destinatarie di sanzioni interdittive oltre che non in regola rispetto alla disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al versamento dei contributi previdenziali/assistenziali;

  • l’ammissibilità d’ora in poi delle attività formative commissionate agli Istituti tecnici superiori (ITS);

  • l’introduzione di una specifica comunicazione al MISE a fini di monitoraggio (modello, modalità, tempi da definire con apposito DM).

     

     

     

  • Proroga con ampliamento congedo obbligatorio padre lavoratore (Art. 1, c. 342)

    E’ prorogato anche per il 2020 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente con il riconoscimento di 2 giorni in più rispetto all’anno scorso. Il congedo, da fruire come noto entro 5 mesi dalla nascita del figlio, passa infatti da 5 a 7 giorni. Contestualmente viene prorogata per quest’anno anche la possibilità per il padre lavoratore di godere di un giorno aggiuntivo di permesso, in sostituzione tuttavia di un giorno di astensione obbligatoria della madre.

     

  • Proroghe e novità in materia pensionistica (Art. 1, cc. 473-478)

    Come ormai da alcuni anni diverse sono le disposizioni che interessano la materia pensionistica: non si tratta in questo caso di novità significative o di una riforma organica delle regole di fondo, ma semplicemente di alcune proroghe e accorgimenti che servono ad una manutenzione del sistema già in vigore. In particolare segnaliamo:

  • la proroga anche per il 2020 di un accesso pensionistico anticipato sia con APE sociale (comma  473) sia con Opzione donna (comma 476);

  • la (ri)costituzione di due Commissioni tecniche - già immaginate in precedenti provvedimenti ma ancora non insediate – rispettivamente finalizzate allo studio della gravosità delle occupazioni (comma 474) e all’analisi della spesa pubblica in materia previdenziale e assistenziali (comma 475) - commissioni che saranno partecipate anche da esperti designati dalle parti sociali più rappresentative e che dovranno concludere i propri lavori entro il 2020;

  • la revisione dei meccanismi di indicizzazione dei trattamenti pensionistici rispetto all’inflazione sia apportando alcune modifiche al regime transitorio già disciplinato per il triennio 2019-2021 (comma 477) sia introducendo un nuovo sistema a regime dal 2022 (comma 478), intervento che comporterà in entrambi i casi il riconoscimento pieno di una rivalutazione al 100% unicamente per assegni con importi superiori a 4 volte il minimo (in assenza di questa modifica fino al 2021 si avrebbe avuto una rivalutazione piena anche per assegni superiori solo a 3 volte il minimo).

     

  • Proroga CIGS/Mobilità in deroga con riutilizzo risorse per ammortizzatori in aree di crisi complessa  (Art. 1, cc. 491-493)

    Per quanto riguarda la prosecuzione della CIGS (anche per cessazione attività) e della mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa, si consente a determinate condizioni l’impiego nel 2020 di risorse finanziarie residue precedentemente stanziate per i medesimi fini tra il 2016 e il 2019, nonché di ulteriori 45 milioni di euro, estendendo gli stessi trattamenti anche alle imprese operanti nelle aree di crisi industriali complessa del Fermano-Maceratese e di Torino.

     

  • Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali under 40 (Art. 1, c. 503)

    Ritorna una misura già sperimentata in passato (2018) per il settore agricolo rappresentata dal riconoscimento di un esonero contributivo per coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali under 40 che siano nuovi iscritti alla previdenza agricola nell’anno 2020. In questo caso il meccanismo di esonero è diverso con uno sgravio al 100% ma valido per un massimo di 24 mesi, da applicarsi nel rispetto del regime de minimis e non cumulabile con altre riduzioni o esenzioni contributive (nel 2018 l’esonero era esteso a 5 anni con un progressivo decalage nel tempo).

     

  • Ammortizzatori/indennità per settore pesca (Art. 1, cc. 515-516)

    Sono accolte le proposte di Alleanza cooperative della pesca e di Fedagripesca, fermo restando un limite di spesa di 11 milioni di euro, di proroga per il 2020 l’indennità giornaliera di 30 € da riconoscere come sostegno al reddito per i lavoratori, inclusi i soci lavoratori delle cooperative, coinvolti in periodi di sospensione dell’attività a causa dell’arresto temporaneo obbligatorio/fermo pesca (misura per la cui attuazione bisognerà come al solito attendere apposito decreto interministeriale Lavoro-MIPAF-MEF).

    Viene confermata anche per il 2020 la dotazione di risorse di 7 milioni di euro per il finanziamento dell’intervento - complementare al primo - per cui la medesima indennità giornaliera di 30 € è riconosciuta agli stessi soggetti fino ad un massimo di 40 giorni all’anno anche in presenza di una sospensione dell’attività NON derivante da arresto temporaneo obbligatorio (anche per l’attuazione di questa misura servirà apposito decreto interministeriale Lavoro-MIPAF-MEF). Infine viene prorogato per tutto il 2020il Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacultura 2017-2019.

     

  • Buoni pasto (Art. 1, c. 677)

    Da ultimo, segnaliamo che il legislatore è intervenuto al fine di incentivare l’utilizzo dei buoni pasto elettronici incrementando da 7 a 8 euro l’importo massimo giornaliero non sottoposto a tassazione e riducendo al contempo da 5,29 a 4 euro la quota che non concorre alla formazione del reddito di lavoro per quelli erogati diversamente in forma cartacea. Il tetto giornaliero di 5,29 € rimane tuttavia un riferimento invariato per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti dei cantieri edili, presso altre strutture lavorative a carattere temporaneo o in unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

     

    *

     

    I Servizi (per il Servizio sindacale, valentini.s@confcooperative.it; per il Servizio Ambiente, Maria Adele Prosperoni prosperoni.m@confcooperative.it; Servizio legislativo, Tonj Della Vecchia dellavecchia.t@confcooperative.it) restano a disposizione per ulteriori chiarimenti.

    Cordiali saluti.

     

                                                                                                                     IL SEGRETARIO GENERALE

                                                                                                                            (Marco Venturelli)

     

     

    Allegati:

     

  1. DECRETO LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124, Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 [cd COLLEGATO FISCALE];

  2. LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 [LEGGE DI BILANCIO 2020].


















[2] L’Agenzia delle entrate, in occasione dell’incontro con la stampa specializzata organizzato il 13 gennaio 2020, ha precisato che la disciplina di cui all’articolo 4 del DL n. 124/2019 si applica nel caso di superamento annuo del limite di 200.000 euro, anche se detto superamento è frutto di più opere affidate nel corso dell’anno allo stesso committente. Inoltre, in caso di superamento di tale limite, la disciplina in commento si applica a tutte le opere affidate dallo stesso committente.

[3] Nel silenzio della norma e di chiarimenti, si ritiene che si possa far riferimento all’art. 50 del codice dei contratti pubblici, laddove si stabilisce che “i servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto”.

[4] Per le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici per le quali trovano applicazione le norme esaminate è anche previsto il divieto di avvalersi dell'istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati in relazione ai dipendenti impiegati nelle opere e nei servizi rientranti nell’ambito di applicazione del nuovo istituto.

[6] L’Agenzia delle entrate, in occasione dell’incontro con la stampa specializzata organizzato il 13 gennaio 2020, avrebbe chiarito che i requisiti di cui al comma 5 dell’articolo 4 del DL fiscale devono sussistere congiuntamente.

[7] L’Agenzia delle entrate, in occasione dell’incontro con la stampa specializzata organizzato il 13 gennaio 2020, avrebbe chiarito, in ordine al requisito dell’effettuazione di versamenti d’imposta nel periodo d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime, che i versamenti nel conto fiscale non riguardano soltanto le imposte sui redditi ma anche ad esempio l’IVA.

[8] Si ricorda che il reverse charge, ai sensi dell'articolo 17, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, comporta che gli obblighi relativi all'applicazione dell'IVA debbano essere adempiuti dal soggetto passivo cessionario o committente, in luogo del cedente o del prestatore.

[9] Ne consegue che le prestazioni d'opera soggette a IVA sono fatturate dalle imprese senza l’applicazione dell’IVA e, di conseguenza, sarà il committente ad integrare la fattura. Si prevede in ogni caso che l’inversione contabile non si applichi per le operazioni effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri enti e società soggetti al regime dello split payment.

[10] Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale fallimentare. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

[11] Ovvero entro il 30 giugno 2021 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

[12] Sono in particolare esclusi dall’agevolazione gli investimenti concernenti: veicoli e altri mezzi di trasporto; beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento (ammortamento più lungo di 15 esercizi); i fabbricati e le costruzioni; i beni di cui all'allegato 3 annesso alla legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015; a titolo di esempio, le condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; le condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale).

[13] Segnatamente:

         i.            per gli investimenti aventi a oggetto beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (ricompresi nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017), il credito d'imposta è riconosciuto:

o    nella misura del 40 per cento del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

o    nella misura del 20 per cento per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 10 milioni di euro;

o    per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro;

        ii.            per gli investimenti aventi a oggetto beni diversi (da quelli ricompresi nei predetti allegati), il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento del costo e nel limite massimo di 2 milioni di euro.

[14] Le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Si demanda a un apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico il compito di stabilire il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo di imposta agevolabile.

[15] Più precisamente, il credito non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile Irap, né tantomeno rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi; è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

[16] Per bevande edulcorate si intendono i prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, rientranti nelle voci NC 2009 e 2202 della nomenclatura combinata dell'Unione europea, condizionati per la vendita, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l'aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume. Per edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande.

[17] Diviene altresì esigibile all'atto del ricevimento di bevande edulcorate da parte del soggetto acquirente, per i prodotti provenienti da Paesi appartenenti all'Unione europea ovvero all'atto dell'importazione definitiva nel territorio dello Stato, per le bevande edulcorate importate da Paesi non appartenenti all'Unione europea.

[18] Il contenuto complessivo di edulcoranti contenuti nelle bevande è determinato con riferimento al potere edulcorante di ciascuna sostanza. Tale potere è stabilito convenzionalmente, per ciascun edulcorante, in relazione al rapporto tra la concentrazione di una soluzione di saccarosio e quella della soluzione dell'edulcorante, aventi la stessa intensità di sapore, con decreto interdirettoriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute, da emanare entro il 31 gennaio.

[19] Le somme dovute per l'imposta si esigono con la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. Prima di avviare tale procedura, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli notifica un avviso di pagamento fissando per l'adempimento un termine di trenta giorni, decorrente dalla data di perfezionamento della notificazione. L'avviso di pagamento è notificato dall'Agenzia nel termine di cinque anni, decorrente dalla data dell'omesso versamento delle somme dovute a titolo di imposta. L'imposta è rimborsata quando risulta indebitamente pagata; il rimborso è richiesto, a pena di decadenza, nel termine di due anni dalla data del pagamento. Il termine di prescrizione per il recupero del credito da parte dell'Agenzia è di cinque anni; la prescrizione è interrotta quando viene esercitata l'azione penale e in tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale. Non si provvede alla riscossione di somme inferiori o pari ad euro 30.

[20] Per l'irrogazione immediata delle sanzioni tributarie collegate all'imposta trova applicazione quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

[21] La modifica mira ad adeguare l’ordinamento interno a quello comunitario a seguito della recente sentenza della Corte di giustizia UE 14 marzo 2019, C-449/17 che ha chiarito la corretta interpretazione dell'articolo 132 paragrafo 1, lettere i) e j), della direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE relativa alle esenzioni IVA. Sono in ogni caso fatti salvi i comportamenti difformi adottati dal contribuente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. La disposizione consente tuttavia alle autoscuole di posticipare al 30 giugno 2020 l'adempimento degli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri.

[22] Previsto dall’art. 2, del decreto legislativo 74/2000, punisce con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, chiunque, per evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (IVA), indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi attraverso fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. La fattispecie non prevede, in questo caso, il superamento di alcuna specifica soglia di punibilità.

[23] Previsto dall’art. 8 del decreto legislativo 74/2000, attualmente punisce con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

[24] Previsto dall’art. 3, del decreto legislativo 74/2000, punisce (fuori dai casi previsti dall’art. 2), chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 30 mila euro; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a 30 mila euro.

[25] Previsto dall’art. 4 del decreto legislativo 74/2000, si applica in via residuale rispetto ai delitti di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 e punisce con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:  a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a 150.000 euro (fino al 2015 la soglia era fissata a 50.000 euro); b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 3 milioni di euro (fino al 2015 la soglia del valore degli elementi attivi sottratti all'imposizione era di 2 milioni).

Ai fini della punibilità, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali (così il comma 1-bis). Inoltre, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette e degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità (così il comma 1-ter).

[26] In sede di esame parlamentare è stato modificato il testo originario che, nel prevedere come pena massima la reclusione fino a 5 anni, rendeva conseguentemente in astratto applicabile la misura della custodia cautelare in carcere (ai sensi dell’art. 280, comma 2, c.p.p.). Essendo stata ridotta la pena massima a 4 anni e 6 mesi, la custodia cautelare in carcere non sarà dunque applicabile.

[27] Previsto dall’art. 5 del decreto legislativo 74/2000, punisce con la reclusione da un anno e 6 mesi a 4 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro (così il comma 1). Stessa pena è prevista per il sostituto d’imposta che omette la dichiarazione quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore a 50.000 euro (così il comma 1-bis). Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (così il comma 2).

[28] Resta comunque applicabile all’indagato la misura della custodia cautelare in carcere (l’art. 280, co. 2, c.p.p. richiede la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni); con l’abbassamento della pena massima da 6 a 5 anni di reclusione, si determina sia la possibile esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. È invece escluso l’utilizzo delle intercettazioni.

[29] Previsto dall’art. 10 del decreto legislativo 74/2000, si applica in via residuale, ove non ricorra un più grave reato, e punisce attualmente con la reclusione da un anno e 6 mesi a 6 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

[30] Art. 10-bis, decreto legislativo 74/2000: “Omesso versamento di ritenute dovute o certificate: 1.  È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta”.

[31] Art. 10-ter, decreto legislativo 74/2000: “Omesso versamento di IVA: 1.  È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta”.

[32] Art. 10-quater, decreto legislativo 74/2000: “Indebita compensazione: 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.

[33] Art. 11, decreto legislativo 74/2000: “Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: 1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni”.

[34] In materia di reati tributari già è prevista (art. 12-bis, decreto legislativo 74/2000) la confisca penale obbligatoria anche per equivalente: quindi, in caso di condanna (o patteggiamento della pena) per un delitto in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca per equivalente, cioè di beni di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

[35] Nella confisca allargata, che trova la sua origine nella lotta alla criminalità organizzata, viene meno il nesso di pertinenzialità o di continenza tra res sequestrata e reato, per aggredire invece l'intera ricchezza non giustificata ritenuta frutto dell'accumulazione illecita ai sensi di una presunzione legale. L’art. 240-bis c.p. prevede infatti che sia sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza.

[36] La responsabilità della persona giuridica ai sensi del decreto legislativo 231/2001 sorge per connessione con la realizzazione di un reato, compreso tra quelli espressamente indicati dal legislatore (art. 24 e ss.), da parte di una persona fisica che sia legata all'ente da un rapporto funzionale, che potrà essere di rappresentanza o di subordinazione. Il criterio di collegamento fra l'illecito e l'ente consiste nella circostanza che il reato sia stato realizzato nell'interesse od a vantaggio dell'ente.

[37] La sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2001, è applicata per quote, in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1.000. L'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria (art. 11) il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

[38] All’ente responsabile con riferimento ai reati tributari si applicheranno le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (i); dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi (ii); del divieto di pubblicizzare beni o servizi (iii).

[39] La “valutazione dell’impatto generato” è disciplinata per le società benefit dall’articolo 1, comma 381 lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ove si stabilisce che “la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include (…) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge”. Gli allegati citati prevedono:

quanto allo “standard di valutazione esterno” che sia, tra l’altro, “articolato nel valutare l'impatto … nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse” e “sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa … che ha accesso alle competenze necessarie…, utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare…, trasparente” ecc.;

quanto invece alle “aree di valutazione”, che la valutazione dell'impatto debba comprendere: “Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società (…). Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro. Altri portatori d'interesse (…). Ambiente (…)”.

[40] Sono altresì esenti, fra gli altri, i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; quelli con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i). Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.

[41] Il ravvedimento operoso (disciplinato dall’articolo 13, D.Lgs. 472/1997) consente ai contribuenti di regolarizzare omessi o insufficienti versamenti e altre irregolarità fiscali, beneficiando della riduzione delle sanzioni.

[42] Nel dettaglio, nel caso di costituzione di una società di progetto strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale, sono integralmente deducibili gli interessi passivi e gli oneri finanziari relativi ai prestiti stipulati dalla società di progetto, anche se assistiti da garanzie diverse dai beni appartenenti al gestore del progetto e afferenti al progetto stesso – diverse da quelle individuate all’articolo 96, comma 8, lettera a) TUIR - utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici mediante contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, di cui alle Parti III, IV e V, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

[43] Si prevede, in particolare, l’accesso a condizioni tariffarie agevolate alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati agli utenti domestici che si trovino in condizioni economico-sociali disagiate (gli utenti beneficiari sono individuati in analogia ai criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato); si estende ai beneficiari del reddito di cittadinanza anche il c.d. bonus sociale idrico (o “bonus acqua”), oltre ai già previsti bonus elettrico e gas; si consente, dal 1° gennaio 2021, l’accesso in modo automatico al bonus sociale per le forniture di energia elettrica e gas naturale e servizio idrico integrato a tutti i soggetti il cui ISEE in corso di validità sia ricompreso entro i limiti stabiliti dalla legislazione vigente; infine, si prevede che l’ARERA stipuli un’apposita convenzione con l’ANCI al fine di assicurare una capillare diffusione ai cittadini delle informazioni relative ai bonus sociali relativi alle forniture e ai servizi pubblici.

[44] La percentuale di deducibilità, pari al 12 per cento, dello stock di svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari, originariamente stabilita per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, che slitta ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 e ai tre successivi; la percentuale di deducibilità del 10 per cento della riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese, che nasce dalla prima applicazione dell’IFRS 9, che slitta al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2028; la percentuale di deducibilità del 5 per cento dello stock di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell’avviamento e delle altre attività immateriali, originariamente stabilita per il 2019, che viene spostata al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e ai quattro successivi.

[45] Segnatamente tramite contributi destinati agli investimenti per il rinnovo dei veicoli che siano effettuati fino al 30 settembre 2020, finalizzati alla radiazione dei veicoli a motorizzazione termica fino a euro IV, con la contestuale acquisizione di autoveicoli nuovi che abbiano una trazione alternativa; l'entità del contributo può variare da un minimo di 2 mila euro ad un massimo di 20 mila per ciascun veicolo.

[46] Attualmente prevista dalla normativa vigente per 9 regioni già individuate nel triennio 2018/2020.

[47] Più precisamente, l'assegno è riconosciuto per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il relativo importo è pari a: a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia un’ISEE non superiore a 7.000 euro annui; b) 1.440 euro qualora l'ISEE sia superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro; c) 960 euro qualora l'ISEE sia superiore a 40.000 euro; d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno è aumentato del 20 per cento.