Circolari

Circ. n. 1/2020

Comunicazione Commissione Europea. Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza Covid-19. GAZZETTA UFFICIALE dell’Unione Europea C91 20 Marzo 2020.

Come ampiamente divulgato dai mezzi di stampa, l’Unione Europea sta approntando, pur faticosamente, alcune significative risposte all’emergenza Covid 19, in alcuni casi rimettendo in discussione alcuni punti considerati come intangibili fino ad alcuni giorni orsono, come la sospensione temporanea del patto di stabilità.

Si ritiene in questo contesto particolarmente utile diffondere in allegato la comunicazione della Commissione Europea per le misure di aiuti di Stato in risposta alla grave crisi economica a seguito dell’epidemia Covid-19 come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea C91 20 del Marzo 2020. 

La Commissione Europea intende dare una risposta economica coordinata in  considerazione del fatto che l’epidemia di COVID-19 interessa tutti gli Stati membri e che le misure di contenimento adottate dagli Stati membri hanno un impatto sulle imprese, e dunque la Commissione ritiene che un aiuto di Stato sia giustificato e possa essere dichiarato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea), per un periodo limitato, per ovviare alla carenza di liquidità delle imprese e garantire che le perturbazioni causate dall’epidemia di COVID-19 non ne compromettano la redditività, in particolare per quanto riguarda le PMI.

L’Unione risponde alla necessità di avere un coordinamento a livello Europeo per quanto riguarda le misure di Aiuto di Stato.

Le misure devono essere efficaci nell’aiutare le imprese colpite durante l’epidemia di COVID-19, tenendo conto della importante transizione verde e digitale conforme agli obiettivi dell’UE.

La Commissione ha esposto diverse opzioni di misure che possono essere effettuate e sono misure applicabili a tutte le imprese quali:

ü  le integrazioni salariali;

 

ü  la sospensione del pagamento delle imposte sulla società, dell’IVA o dei contributi previdenziali;

 

ü  il sostegno finanziario concesso direttamente ai consumatori per i servizi cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori interessati .

 

In aggiunta a tali misure, gli Stati membri possono inoltre elaborare azioni di sostegno conformemente al regolamento generale di esenzione per categoria e possono notificare alla Commissione regimi di aiuti per far fronte alle necessità acute di liquidità e sostenere le imprese in difficoltà finanziarie, anche dovute o aggravate dall’epidemia di COVID-19.

 

Sulla base dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, gli Stati membri possono indennizzare anche le imprese di settori particolarmente colpiti dall’epidemia (ad esempio, il settore dei trasporti, del turismo, della cultura, dell’accoglienza e del commercio al dettaglio) o gli organizzatori di eventi annullati per i danni subiti e direttamente causati dall’epidemia.

MISURE TEMPORANEE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali

 

Requisiti:

               I. Sovvenzioni dirette per un importo non superiore a 800.000 euro;

Gli aiuti concessi a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate.

Ai settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura si applicano le seguenti condizioni:

        II.      l’aiuto non supera 120.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura 

      III.       gli aiuti concessi alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli non devono essere stabiliti in base al prezzo o al volume dei prodotti immessi sul mercato;

     IV.       Aiuto nei limiti previsti da un regime con budget previsionale;

       V.       L’aiuto può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019; può essere concesso a imprese che non erano in difficoltà al 31 dicembre 2019 ma che hanno riscontrato difficoltà o si sono trovate in una situazione di difficoltà successivamente, a seguito dell’epidemia di COVID-19;

     VI.       L’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2020;

Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti

 

Al fine di garantire l’accesso alla liquidità alle imprese che si trovano in una situazione di improvvisa carenza, le garanzie pubbliche sui prestiti per un periodo e un importo del prestito limitati possono costituire una soluzione adeguata, necessaria e mirata nelle attuali circostanze. Le garanzie sono concesse entro e non oltre il 31 dicembre 2020. La Commissione considererà tali aiuti di Stato, concessi sotto forma di nuove garanzie pubbliche sui prestiti, compatibili con il mercato interno.

Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti

I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente).

 

Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramiti enti creditizi o altri enti finanziari

Gli aiuti possono essere forniti alle imprese che si trovano ad affrontare un’improvvisa carenza di liquidità in modo diretto o attraverso enti creditizi e altri enti finanziari in qualità intermediari finanziari.

Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine

Conformemente alla comunicazione della Commissione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine (STEC), i rischi assicurabili sul mercato non possono essere coperti dall’assicurazione del credito all’esportazione con il sostegno degli Stati membri. A causa dell’attuale epidemia non si può escludere che in certi paesi la copertura per i rischi assicurabili sul mercato sia temporaneamente indisponibile. In tale contesto gli Stati membri possono, perciò, dimostrare la carenza di mercato fornendo prove sufficienti dell’indisponibilità di copertura per il rischio sul mercato assicurativo privato.

DISPOSIZIONI FINALI

 

La Commissione applica la presente comunicazione dal 19 marzo 2020, tenendo conto dell’impatto economico dell’epidemia di COVID-19, che ha richiesto un’azione immediata. La presente comunicazione è giustificata dalle attuali circostanze eccezionali e cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2020. La Commissione può modificarla prima di tale data sulla base di importanti considerazioni di politica della concorrenza o economiche. Se necessario o opportuno, la Commissione può anche fornire ulteriori chiarimenti su particolari aspetti.

 La Commissione fornirà orientamenti e assistenza agli Stati membri in tutte le fasi della procedura.  

L’Ufficio di Bruxelles (bruxelles@confcooperative.it) resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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