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ROTTAMAZIONE
CONTRIBUENTI IN GRAVE DIFFICOLTA’ ECONOMICA (Art. 1, cc. 184 e ss.)
Nell’ambito della
sanatoria prevista in favore di soggetti in grave e comprovata situazione di
difficoltà economica - con precisi tetti ISEE da rispettare – relativamente a
carichi affidati ad agenti di riscossione dal 2000 al 2017, bisogna
sottolineare che vi rientrano anche i
contributi non versati dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali o
alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, a meno che
non siano stati già richiesti a seguito di accertamento.
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PROROGA INCENTIVI PER ASSUNZIONI NEL
MEZZOGIORNO NEL BIENNIO 2019-2020 (Art. 1, c. 247)
In presenza di
apposite misure di finanziamento previste dai programmi comunitari finanziati
con i fondi strutturali e nel limite complessivo di 500 milioni per ciascun
anno
– per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia
Calabria e Sardegna, viene prorogato
l’esonero contributivo al 100% per 3
anni, ma fino ad un tetto di 8.060 € annuo, con riferimento alle assunzioni a
tempo indeterminato di under 35 oppure di over 35 purché privi di un impiego
regolarmente retribuito da 6 mesi.
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PROROGA MOBILITA’ IN
DEROGA e RIUTILIZZO RISORSE PER AMMORTIZZATORI AREE DI CRISI COMPLESSA (Art. 1,
cc. 251-253 e 282)
Il trattamento di
mobilità in deroga – sussidio che sarebbe dovuto sparire nel 2016 - viene
prorogato anche nel prossimo anno fino
ad un massimo di 12 mesi in favore di lavoratori che non hanno titolo a fruire
dell’indennità di disoccupazione NASpI – ad esempio perché non ne hanno i
requisiti – e per i quali è venuto a cessare un trattamento di CIG in deroga
nel periodo 2017-2018. Saranno le regioni, entro il limite di risorse
residue (già stanziate) a finanziare questa nuova deroga, con l’obbligo
tuttavia di applicare ai soggetti interessati specifiche misure di politica
attiva, individuate in un apposito piano regionale da comunicare ad ANPAL e
Ministero del Lavoro. Sempre in materia di ammortizzatori in deroga
segnaliamo anche la norma (comma 282)
che dispone il riutilizzo nel 2019 delle risorse restanti da precedenti
finanziamenti e non pienamente utilizzate ai fini del completamento dei piani
di recupero occupazionale previsti nelle aree di crisi complessa dove sono
stati concessi trattamenti di CIGS e mobilità in deroga.
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“FONDO PER IL REDDITO
DI CITTADINANZA” e POTENZIAMENTO CPI (Art. 1, cc. 255, 257 e 258)
Presso il Ministero
del Lavoro
è istituito un apposito fondo per finanziare l’introduzione nell’ordinamento
delle pensioni di cittadinanza e del reddito di cittadinanza. I connotati della misura saranno definiti
da successivi provvedimenti e fino all’entrata in funzione del nuovo strumento (non
ancora individuata) rimane in vigore
il Reddito di Inclusione (ReI), già presente quale forma di contrasto alla
povertà. Le RISORSE destinate al
Fondo sono oltremodo significative e
pari a 7,1 miliardi nel 2019, poco più
di 8 miliardi nel 2020 e poco più di 8,3 miliardi a regime dal 2021.
Una quota - 1 miliardo per ciascuno degli anni 2019 e
2020 - viene destinata al potenziamento
dei Centri per l’Impiego, strutture che si rileveranno determinanti per il buon funzionamento dello strumento e per le quali viene così prevista con
tali somme l’assunzione di nuovo
personale fino a complessive 4 mila unità. Più in generale, bisogna
sottolineare come questo fondo vada collegato a quello per gli interventi
pensionistici di cui sotto, visto che si tratta di 2 fondi “comunicanti”, con
la possibilità di trasferimento delle risorse inutilizzate da un fondo all’altro,
alla luce della spesa registrata/monitorata ogni 3 mesi.
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“FONDO PER LA
REVISIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO” (Art. 1, cc. 256-257)
Rimandando anche in
questo caso a successivi provvedimenti normativi la relativa disciplina, per finanziare interventi in materia pensionistica
finalizzati all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato
nonché misure per incentivare l’assunzione di giovani lavoratori viene istituito un
nuovo fondo, sempre presso il Ministero del Lavoro e collegato come già
detto a quello per il reddito di cittadinanza, con una altrettanto significativa DOTAZIONE di RISORSE pari a circa 4 miliardi
nel 2019, poco più di 8,3 miliardi nel 2020, quasi 8,7 miliardi nel 2021, circa
8,15 miliardi nel 2022 e 7 miliardi a decorrere dal 2023.
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RIVALUTAZIONE
TRATTAMENTI PENSIONISTICI (Art. 1, c. 260)
Relativamente al tema della indicizzazione delle pensioni ai valori
dell’inflazione, la nuova legge di bilancio introduce per il triennio 2019-2021 un nuovo schema articolato su 7 scaglioni
– ma sostanzialmente identico a quello applicato fino all’anno scorso ma basato
su 5 scaglioni – garantendo un pieno adeguamento (100%) unicamente per le
pensioni fino ad un importo pari a 1.522, 26 euro lordi mensili. Per gli
scaglioni successivi l’adeguamento all’inflazione è solo parziale ed in
percentuale fino a scendere al 40% (di adeguamento). Dal 2022 si dovrebbe
tornare allo schema previsto originariamente dalla legge 388/2000.
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CONTRIBUTI SU
PENSIONI SUPERIORI A 100 MILA EURO LORDI ANNUI (Art. 1, cc. 261-268)
Da un altro punto di
vista – in questo caso si tratta di prelievi e non di mancati adeguamenti
– vengono introdotti tagli dal 15 al 40
per cento delle pensioni superiori a 100 mila euro lordi annui validi per il
prossimo quinquennio 2019-2023. Il
taglio riguarderà unicamente la quota di pensione liquidata con il sistema
retributivo e sarà progressivo al crescere dell’importo pensionistico. Per
effetto di tali tagli i trattamenti complessivi non potranno comunque essere
nel complesso inferiori a 100 mila euro. Risultano escluse alcune categorie di tra cui i trattamenti pensionistici
erogati dalle Casse previdenziali
professionali.
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PROROGA CONGEDO
OBBLIGATORIO PER PADRE LAVORATORE (Art. 1, c. 278) – Viene prorogato anche
per il 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore con il riconoscimento di un giorno in più rispetto
all’anno scorso. Il congedo, da fruire come noto entro 5 mesi dalla nascita
del figlio, passa infatti da 4 a 5
giorni. Contestualmente viene prorogata per quest’anno anche la
possibilità per il padre lavoratore di godere di un giorno aggiuntivo di
permesso, in sostituzione tuttavia di un giorno di astensione obbligatoria
della madre.
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RISORSE E INCENTIVI
PER APPRENDISTI DI PRIMO LIVELLO E PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (Art. 1, cc.
281 e 290)
Da un lato si incrementa lo stanziamento per il
finanziamento dei percorsi formativi relativi all’apprendistato di I° livello e
all’alternanza scuola-lavoro disposto dalla legge 205/2017 - 75 milioni di
euro a decorrere dal 2018 - per un importo pari a 50 milioni (a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione), portando così il
finanziamento a 125 milioni di euro limitatamente al 2019.
Dall’altro, però, si riduce lo stanziamento degli incentivi per
le assunzioni degli stessi apprendisti di primo livello con uno
stanziamento di 5 milioni a decorrere
dal 2019, di gran lunga inferiore ai 15,8 milioni e ai 22 milioni
previsti originariamente rispettivamente per il 2019 e a partire dal 2020,
considerati tuttavia eccedenti dalla relazione tecnica.
Ricordiamo che tali
incentivi sono così riassumibili: esonero dalla contribuzione ASpI (1,31%),
dalla tassa di licenziamento (laddove eventualmente dovuta), dal contributo
destinato alla formazione continua e ai fondi interprofessionali (0,30%) nonché
applicazione di un’aliquota contributiva ridotta pari al 5%, in sostituzione di
quella ordinaria pari al 10%.
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NUOVE ASSUNZIONI
P.A.: MINISTERO LAVORO, INPS e INAIL (Art. 1, cc. 301, lett. d e h, e 417-421)
Nell’ambito di una
più ampia e complessiva operazione di assunzioni a tempo indeterminato nella PA, segnaliamo che tale
processo dovrebbe interessare anche il
Ministero del Lavoro (nel limite di spesa di circa 2,4 milioni a decorrere
dal 2020) nonché l’INPS (nel limite di spesa di 8,3
milioni per il 2019, risorse che salgono a circa 18,7 milioni nel 2020 e a 24,9
milioni a decorrere dal 2021). Per quanto riguarda l’INAIL, in maniera più puntuale, viene stabilito l’ingresso di 60 nuove unità a decorrere dal
2019, cui si aggiunge l’istituzione
di un nucleo composto da 10 unità per la valutazione e la verifica degli
investimenti mobiliari e immobiliari. Proprio rispetto a tali investimenti
la legge di bilancio offre nuove indicazioni su ulteriori possibili ambiti di
intervento praticabili dall’Istituto.
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NUOVE ASSUNZIONI PER
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO FINANZIATE ANCHE CON AUMENTO SANZIONI PER
LAVORO IRREGOLARE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 1, c. 445)
Si prevede un significativo incremento della dotazione organica dell’INL con
l’ingresso nel triennio 2019-2021 di 930 nuove unità (prevalentemente
ispettori, ma non solo). A tali assunzioni si accompagna anche una
riconfigurazione di alcune posizioni dirigenziali, che potrebbe/dovrebbe
comportare in futuro modiche rispetto a organi e struttura centrale
dell’Ispettorato. L’operazione di
rafforzamento dell’Istituto viene in parte finanziata con un contestuale
inasprimento delle ammende penali e delle sanzioni amministrative pecuniarie in
materia di lavoro e legislazione sociale. Si tratta per certi aspetti di
due interventi che vanno nella medesima direzione, cioè quella di contrastare
il lavoro irregolare e gli abusi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro. In particolare, l’innalzamento
delle sanzioni in vigore da quest’anno è così articolato:
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ULTERIORE
FLESSIBILITA’ NELLA FRUIZIONE DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER LA MADRE
LAVORATRICE (Art. 1, c. 485)
Dal 2019 viene introdotta
la facoltà per la lavoratrice di
fruire del congedo obbligatorio per maternità di 5 mesi anche solo immediatamente dopo il parto, previo consenso
del proprio medico curante e del medico competente in materia di sicurezza.
Ricordiamo che fino ad oggi, purché autorizzata dal medico, la flessibilità
nella fruizione del congedo incontrava il limite di non poter comunque lavorare
nel mese antecedente il parto. In questo
modo l’astensione pre-parto pari ad 1 mese e obbligatoria fino all’anno scorso,
potrà essere azzerata su libera scelta della lavoratrice, sempreché ciò non
arrechi pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro.
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PRECEDENZA PER
LAVORATRICI MADRI O GENITORI CON FIGLI AFFETTI DA HANDICAP GRAVE NELL’ACCESSO
ALLO SMART WORKING (Art. 1, c. 486)
Dal 2019 viene introdotto
l’obbligo per quei datori di lavoro che
stipulino accordi sul lavoro agile ai sensi degli articoli 18-24 della
legge 81/2017(3), di riconoscere una corsia preferenziale nell’accesso
a questa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro a determinate categorie
di soggetti che hanno manifestato una richiesta in tal senso: alle lavoratrici madri nei 3 anni
successivi alla conclusione del periodo di maternità obbligatorio o ai
lavoratori - padri o madri - con figli in condizione di disabilità grave ai
sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992.
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INCREMENTO DOTAZIONE
FONDO DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Art. 1, c. 520)
Per il 2019 viene previsto un incremento di 10 milioni di euro del Fondo per il diritto al lavoro
dei disabili posto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, fondo che come
noto, è stato istituito dall’art. 13, comma 4, della legge 68/1999 per incentivare l’assunzione di persone
disabili.
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INCENTIVI/RIMBORSI AI
DATORI DI LAVORO PER PROGETTI DI REINSERIMENTO AL LAVORO DEI DISABILI
FINANZIATI DA INAIL (Art. 1, c. 533)
Con la norma in esame
si punta ad ampliare l’intervento
già introdotto alcuni anni fa - legge di stabilità 2015 – finalizzato al finanziamento da parte dell’INAIL
(circa 21 milioni la dotazione finanziaria annua) di progetti promossi dai datori di lavoro per il reinserimento e
l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro(4). Già negli anni
scorsi, infatti, i datori di lavoro hanno avuto la possibilità di presentare
all’Istituto progetti personalizzati condivisi con il lavoratore vedendosi
riconosciuti, laddove approvati, parte dei costi sostenuti per 3 diverse
tipologie di intervento (superamento/abbattimento barriere
architettoniche nei luoghi di lavoro, adeguamento/adattamento postazioni di
lavoro, formazione). D’ora in poi a
tale possibilità, si aggiunge anche
l’eventuale rimborso al datore di lavoro del 60% della retribuzione corrisposta
– fino ad un massimo di 12 mesi – allo stesso lavoratore disabile destinatario
del progetto di reinserimento, mirato alla conservazione del posto di lavoro,
che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa
attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi coperti dal
progetto di reinserimento medesimo. Per l’attuazione di tale misura,
introdotta senza incrementare la dotazione complessiva di risorse, è atteso
apposito DM Lavoro. La norma introdotta prevede altresì l’eventuale finanziamento da parte
dell’INAIL, con le modalità e nei limiti stabiliti dallo stesso Istituto, di
progetti di informazione/formazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro
sempre in tema di reinserimento e integrazione lavorativa promossi dalle parti
sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da patronati,
enti bilaterali e associazioni senza fini di lucro che abbiano per oggetto la
tutela del lavoro.
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BONUS OCCUPAZIONALE
PER ASSUNZIONI DI GIOVANI ECCELLENZE (Art. 1, cc. 706-717)
Nel limite delle risorse messe a disposizioni dal Fondo
Sociale Europeo (50 milioni per il 2019
e 20 milioni per il 2020) – viene introdotta una nuova forma di bonus occupazionale in favore delle imprese
che nel 2019 assumano a tempo indeterminato soggetti con, alternativamente:
i) laurea magistrale conseguita, entro la durata legale del corso di studi e
prima di compiere 30 anni, nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2019 con il
voto di 110 e lode e una media ponderata di almeno 108/110; ii) dottorato di
ricerca conseguito nel medesimo intervallo temporale prima di compiere 34 anni.
Il beneficio consiste in un esonero
contributivo (premi INAIL da pagare comunque) valido per 12 mesi
dall’assunzione e applicabile comunque fino ad un massimo di 8.000 €. L’agevolazione
viene riconosciuta anche per una
trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. Sarà
un’apposita circolare INPS a dettare le modalità di fruizione della misura,
che tuttavia ricalca nei meccanismi
analoghi bonus occupazionali già introdotti negli anni appena trascorsi:
cumulabilità con altri incentivi, applicazione regime comunitario “de minimis”,
diniego in caso di licenziamenti registrati nell’anno precedente,
revoca/restituzione per licenziamenti intercorsi nei successivi 24 mesi,
portabilità del bonus residuo non fruito presso altra impresa che assume.
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NUOVA GOVERNANCE ANPAL (Art. 1, cc. 718-719)
Si stabilisce la decadenza entro la fine di gennaio 2019
degli attuali vertici dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del
Lavoro, con la contestuale nomina del
nuovo Presidente e del nuovo Direttore Generale, quest’ultimo privato
d’ora in poi della competenza di formulare proposte in materia di
ristrutturazione operativa dell’Agenzia che ora è rimessa al Presidente.
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REVISIONE/RIDUZIONE
TARIFFE INAIL e INTERVENTI COLLEGATI (Art. 1, cc. 1121-1126)
Si tratta di una delle misure di maggiore interesse
per le imprese visto che la norma ha come ultimo scopo quello di ridurre il costo del lavoro e in particolare gli oneri
assicurativi che gravano sulle stesse. L’intervento di revisione riguarda
in particolare la tariffa ordinaria
dipendenti e dovrebbe comportare per
il prossimo triennio 2019/2021 una
riduzione in generale dei premi - la stima è di un 30% circa in media.
L’operazione è
finanziata con l’assorbimento delle risorse già destinate al taglio lineare introdotto con la
legge di stabilità 2014 e praticato in questi anni proprio nelle more di una
revisione complessiva del sistema tariffario, cui si aggiunge la variazione
di alcune voci di costo presenti nel bilancio INAIL. Per quest’ultimo motivo, nello
stesso triennio saranno parzialmente ridotti gli stanziamenti sia per i
progetti di investimento/formazione presentati dalle imprese e approvati con i
bandi ISI, sia quelli destinati allo sconto per prevenzione (c.d. OT-24), per
il quale viene contestualmente affidato ad un apposito decreto il compito di
procedere ad una rimodulazione delle % di riduzione. Ulteriore novità
riguarda l’eliminazione della specifica
riduzione riconosciuta in favore delle imprese edili, comprese le
cooperative di produzione e lavoro operanti in questo settore (resta ovviamente la componente di
sgravio INPS). Nel prossimo triennio sarà attivo un costante monitoraggio dei
costi legati all’intervento e all’occorrenza potranno essere adottati appositi
correttivi per non compromettere l’equilibrio della gestione assicurativa (alla
fine del triennio le nuove tariffe saranno comunque sottoposte a revisione).
Già diversi mesi fa
avevamo anticipato(5) l’intenzione
dell’INAIL di
procedere dopo circa 20 anni ad un aggiornamento delle tariffe per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali e, più recentemente(6), sottolineato che il
taglio lineare dei premi dovuti per il
2019, fissato al 15,24% con il decreto interministeriale del 22 ottobre
u.s. si sarebbe applicato soltanto in assenza di un intervento di revisione
delle tariffe o sarebbe rimasto valido unicamente
per settori/gestioni non interessati per ora da tale intervento di modifica
(es. agricoltura e premi speciali per i facchini).
In termini operativi, come già
prontamente richiamato dall’Istituto sul suo sito(7) e fatte salve le
scadenze valide come ogni anno relativamente alle gestioni non interessate
dalla revisione delle tariffe, si rende necessario per il 2019 posticipare – di 3 mesi - alcune scadenze legate
alla prossima autoliquidazione dei premi:
(1) Da
ultimo, circolare Servizio Sindacale-Giuslavoristico n. 29 del 10 dicembre 2018
– prot. n. 5057.
(2)
Cfr. circolare Servizio Sindacale-Giuslavoristico n. 17 del 26 giugno 2018 -
prot. n. 3104.
(3)
Circolare Servizio Sindacale-Giuslavoristico n. 21 del 16 giugno 2017 – prot.
n. 3031..
(4) Da
ultimo, circolare Servizio Sindacale-Giuslavoristico n. 4 del 30 gennaio 2018.
(5) Nostra
circolare n. 23 del 20 settembre 2018 – prot. n. 3871.
(6) Nostra
circolare n. 29 del 10 dicembre 2018 – prot. n. 5057.
(7) https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-proroga-autoliquidazione-2018-2019.html