Circolari

Circ. n. 1/2019

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 LEGGE DI BILANCIO PER 2019 (G.U. n. 302 del 31-12-2018 - S. O. n. 62)

 



Come noto, il 1 gennaio 2019 è entrata in vigore la nuova legge di stabilità 2019, rispetto alla quale si fornisce un primo approfondimento delle disposizioni di natura giuslavoristica e previdenziale rinviando, per una disamina generale del provvedimento, alla Circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale.

Per le tematiche in analisi la legge di bilancio si caratterizza per aver:

  • DESTINATO una dote significativa di RISORSE ai 2 capitoli centrali della manovra alla Pensione di Cittadinanza e al Reddito di cittadinanza, nonché a Nuove Modalità di Pensionamento Anticipato (c.d. quota 100) – la cui disciplina sarà tuttavia contenuta in un apposito provvedimento del Governo atteso nei prossimi giorni;

  • INTRODOTTO alcune importanti novità tra cui spicca sicuramente – come da noi già anticipato in precedenti circolari(1) - la REVISIONE DELLE TARIFFE INAIL A PARTIRE DA QUEST’ANNO CON UNA ATTESA RIDUZIONE IN GENERALE DEI PREMI ASSICURATIVI CHE GRAVANO SULLE IMPRESE;

  • PROROGATO alcuni interventi già previsti in passato quali in particolare il credito di imposta in favore delle imprese per le spese in interventi di formazione 4.0 - seppur con una riformulazione del beneficio in funzione della dimensione aziendale – le misure di decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno di giovani under 35 o soggetti over 35 purché disoccupati da 6 mesi, nonché le specifiche forme di sostegno al reddito per i SOCI delle COOPERATIVE di PESCA.

* * *

Sono molti i profili degni di attenzione, di seguito esaminati nel dettaglio, contenuti nei numerosi commi che compongono l’articolo 1 della legge:

  1. TASSAZIONE AGEVOLATA SU UTILI REINVESTITI IN PRESENZA DI INCREMENTO OCCUPAZIONALE (Art. 1, cc. 28 e 29, lett c.)

    Pur trattandosi di una norma fiscale, non possiamo fare a meno di rilevare che una delle ipotesi per cui l’aliquota agevolata (IRES al 15%) possa trovare applicazione, si basa sull’incremento occupazionale dei lavoratori stabilmente impiegati (tempo indeterminato e tempo determinato) – ovviamente anche in qualità di soci-lavoratori di cooperativa – purché l’impresa rispetti le norma in materia di salute e sicurezza previste dal legislatore e le disposizioni dei CCNL (la formulazione qui utilizzata poteva essere migliore, visto che diversamente dal solito non si fa riferimento ai contratti sottoscritti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale).

    Si tratta di una misura che, seppur finalizzata a favorire le assunzioni, solo in parte compensa il venir meno di incentivi occupazionali riconosciuti in passato alla generalità dei datori di lavoro soprattutto per l’ingresso di giovani.

     

  1. CREDITO D’IMPOSTA PER SPESE FORMAZIONE 4.0 (Art 1, cc. 78-81) Viene prorogato anche il 2019 il credito di imposta a copertura delle spese (costo aziendale) sostenute per il personale dipendente occupato in attività di formazione finalizzate ad acquisire/consolidare conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

    Tuttavia, ciò che resta invariata è unicamente la dotazione complessiva di risorse pari a 250 milioni di euro. Infatti, per il 2019 non si applica un credito del 40% valido in generale fino ad un massimo di 300 mila euro come tetto per ciascuna impresa, ma l’entità del credito, per favorire soprattutto le medie/piccole realtà, varia in funzione della dimensione aziendale: 50% per le piccole imprese e 40% per le medie imprese (con un limite per loro di 300 mila euro) e 30 % per le grandi imprese (con un limite massimo di fruizione per ciascuna impresa ridotto a 200 mila). Per il resto sono applicabili le regole già emanate per l’anno 2018 con il decreto interministeriale (MISE-MEF-LAVORO) del 4 maggio 2018(2), per cui si ricorda quale condizione imprescindibile la condivisione di tali interventi formativi tra impresa e rappresentanze sindacali nell’ambito di contratti di II° livello.

     

  1. ROTTAMAZIONE CONTRIBUENTI IN GRAVE DIFFICOLTA’ ECONOMICA (Art. 1, cc. 184 e ss.)

    Nell’ambito della sanatoria prevista in favore di soggetti in grave e comprovata situazione di difficoltà economica - con precisi tetti ISEE da rispettare – relativamente a carichi affidati ad agenti di riscossione dal 2000 al 2017, bisogna sottolineare che vi rientrano anche i contributi non versati dagli iscritti alle Casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’INPS, a meno che non siano stati già richiesti a seguito di accertamento.

     

  2.  PROROGA INCENTIVI PER ASSUNZIONI NEL MEZZOGIORNO NEL BIENNIO 2019-2020 (Art. 1, c. 247)

    In presenza di apposite misure di finanziamento previste dai programmi comunitari finanziati con i fondi strutturali e nel limite complessivo di 500 milioni per ciascun anno – per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia Calabria e Sardegna, viene prorogato l’esonero contributivo al 100% per 3 anni, ma fino ad un tetto di 8.060 € annuo, con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato di under 35 oppure di over 35 purché privi di un impiego regolarmente retribuito da 6 mesi.

          

  1. PROROGA MOBILITA’ IN DEROGA e RIUTILIZZO RISORSE PER AMMORTIZZATORI AREE DI CRISI COMPLESSA (Art. 1, cc. 251-253 e 282)

    Il trattamento di mobilità in deroga – sussidio che sarebbe dovuto sparire nel 2016 - viene prorogato anche nel prossimo anno fino ad un massimo di 12 mesi in favore di lavoratori che non hanno titolo a fruire dell’indennità di disoccupazione NASpI – ad esempio perché non ne hanno i requisiti – e per i quali è venuto a cessare un trattamento di CIG in deroga nel periodo 2017-2018. Saranno le regioni, entro il limite di risorse residue (già stanziate) a finanziare questa nuova deroga, con l’obbligo tuttavia di applicare ai soggetti interessati specifiche misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale da comunicare ad ANPAL e Ministero del Lavoro. Sempre in materia di ammortizzatori in deroga segnaliamo anche la norma (comma 282) che dispone il riutilizzo nel 2019 delle risorse restanti da precedenti finanziamenti e non pienamente utilizzate ai fini del completamento dei piani di recupero occupazionale previsti nelle aree di crisi complessa dove sono stati concessi trattamenti di CIGS e mobilità in deroga.

     

  2. “FONDO PER IL REDDITO DI CITTADINANZA” e POTENZIAMENTO CPI (Art. 1, cc. 255, 257 e 258)

    Presso il Ministero del Lavoro è istituito un apposito fondo per finanziare l’introduzione nell’ordinamento delle pensioni di cittadinanza e del reddito di cittadinanza. I connotati della misura saranno definiti da successivi provvedimenti e fino all’entrata in funzione del nuovo strumento (non ancora individuata) rimane in vigore il Reddito di Inclusione (ReI), già presente quale forma di contrasto alla povertà. Le RISORSE destinate al Fondo sono oltremodo significative e pari a 7,1 miliardi nel 2019, poco più di 8 miliardi nel 2020 e poco più di 8,3 miliardi a regime dal 2021.

    Una quota - 1 miliardo per ciascuno degli anni 2019 e 2020 - viene destinata al potenziamento dei Centri per l’Impiego, strutture che si rileveranno determinanti per il buon funzionamento dello strumento e per le quali viene così prevista con tali somme l’assunzione di nuovo personale fino a complessive 4 mila unità. Più in generale, bisogna sottolineare come questo fondo vada collegato a quello per gli interventi pensionistici di cui sotto, visto che si tratta di 2 fondi “comunicanti”, con la possibilità di trasferimento delle risorse inutilizzate da un fondo all’altro, alla luce della spesa registrata/monitorata ogni 3 mesi.

     

  3. “FONDO PER LA REVISIONE DEL SISTEMA PENSIONISTICO” (Art. 1, cc. 256-257)

    Rimandando anche in questo caso a successivi provvedimenti normativi la relativa disciplina, per finanziare interventi in materia pensionistica finalizzati all’introduzione di ulteriori modalità di pensionamento anticipato nonché misure per incentivare l’assunzione di giovani lavoratori viene istituito un nuovo fondo, sempre presso il Ministero del Lavoro e collegato come già detto a quello per il reddito di cittadinanza, con una altrettanto significativa DOTAZIONE di RISORSE pari a circa 4 miliardi nel 2019, poco più di 8,3 miliardi nel 2020, quasi 8,7 miliardi nel 2021, circa 8,15 miliardi nel 2022 e 7 miliardi a decorrere dal 2023.

     

  4. RIVALUTAZIONE TRATTAMENTI PENSIONISTICI (Art. 1, c. 260)

     Relativamente al tema della indicizzazione delle pensioni ai valori dell’inflazione, la nuova legge di bilancio introduce per il triennio 2019-2021 un nuovo schema articolato su 7 scaglioni – ma sostanzialmente identico a quello applicato fino all’anno scorso ma basato su 5 scaglioni – garantendo un pieno adeguamento (100%) unicamente per le pensioni fino ad un importo pari a 1.522, 26 euro lordi mensili. Per gli scaglioni successivi l’adeguamento all’inflazione è solo parziale ed in percentuale fino a scendere al 40% (di adeguamento). Dal 2022 si dovrebbe tornare allo schema previsto originariamente dalla legge 388/2000.

     

  5. CONTRIBUTI SU PENSIONI SUPERIORI A 100 MILA EURO LORDI ANNUI (Art. 1, cc. 261-268)

    Da un altro punto di vista – in questo caso si tratta di prelievi e non di mancati adeguamenti – vengono introdotti tagli dal 15 al 40 per cento delle pensioni superiori a 100 mila euro lordi annui validi per il prossimo quinquennio 2019-2023. Il taglio riguarderà unicamente la quota di pensione liquidata con il sistema retributivo e sarà progressivo al crescere dell’importo pensionistico. Per effetto di tali tagli i trattamenti complessivi non potranno comunque essere nel complesso inferiori a 100 mila euro. Risultano escluse alcune categorie di tra cui i trattamenti pensionistici erogati dalle Casse previdenziali professionali.

     

  6. PROROGA CONGEDO OBBLIGATORIO PER PADRE LAVORATORE (Art. 1, c. 278) – Viene prorogato anche per il 2019 il congedo obbligatorio per il padre lavoratore con il riconoscimento di un giorno in più rispetto all’anno scorso. Il congedo, da fruire come noto entro 5 mesi dalla nascita del figlio, passa infatti da 4 a 5 giorni. Contestualmente viene prorogata per quest’anno anche la possibilità per il padre lavoratore di godere di un giorno aggiuntivo di permesso, in sostituzione tuttavia di un giorno di astensione obbligatoria della madre.

     

  7. RISORSE E INCENTIVI PER APPRENDISTI DI PRIMO LIVELLO E PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO (Art. 1, cc. 281 e 290)

    Da un lato si incrementa lo stanziamento per il finanziamento dei percorsi formativi relativi all’apprendistato di I° livello e all’alternanza scuola-lavoro disposto dalla legge 205/2017 - 75 milioni di euro a decorrere dal 2018 - per un importo pari a 50 milioni (a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione), portando così il finanziamento a 125 milioni di euro limitatamente al 2019.

    Dall’altro, però, si riduce lo stanziamento degli incentivi per le assunzioni degli stessi apprendisti di primo livello con uno stanziamento di 5 milioni a decorrere dal 2019, di gran lunga inferiore ai 15,8 milioni e ai 22 milioni previsti originariamente rispettivamente per il 2019 e a partire dal 2020, considerati tuttavia eccedenti dalla relazione tecnica.

    Ricordiamo che tali incentivi sono così riassumibili: esonero dalla contribuzione ASpI (1,31%), dalla tassa di licenziamento (laddove eventualmente dovuta), dal contributo destinato alla formazione continua e ai fondi interprofessionali (0,30%) nonché applicazione di un’aliquota contributiva ridotta pari al 5%, in sostituzione di quella ordinaria pari al 10%.

     

  1. NUOVE ASSUNZIONI P.A.: MINISTERO LAVORO, INPS e INAIL (Art. 1, cc. 301, lett. d e h, e 417-421)

    Nell’ambito di una più ampia e complessiva operazione di assunzioni a tempo indeterminato nella PA, segnaliamo che tale processo dovrebbe interessare anche il Ministero del Lavoro (nel limite di spesa di circa 2,4 milioni a decorrere dal 2020) nonché l’INPS (nel limite di spesa di 8,3 milioni per il 2019, risorse che salgono a circa 18,7 milioni nel 2020 e a 24,9 milioni a decorrere dal 2021). Per quanto riguarda l’INAIL, in maniera più puntuale, viene stabilito l’ingresso di 60 nuove unità a decorrere dal 2019, cui si aggiunge l’istituzione di un nucleo composto da 10 unità per la valutazione e la verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari. Proprio rispetto a tali investimenti la legge di bilancio offre nuove indicazioni su ulteriori possibili ambiti di intervento praticabili dall’Istituto.

     

  2. NUOVE ASSUNZIONI PER ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO FINANZIATE ANCHE CON AUMENTO SANZIONI PER LAVORO IRREGOLARE E SICUREZZA SUL LAVORO (Art. 1, c. 445)

    Si prevede un significativo incremento della dotazione organica dell’INL con l’ingresso nel triennio 2019-2021 di 930 nuove unità (prevalentemente ispettori, ma non solo). A tali assunzioni si accompagna anche una riconfigurazione di alcune posizioni dirigenziali, che potrebbe/dovrebbe comportare in futuro modiche rispetto a organi e struttura centrale dell’Ispettorato. L’operazione di rafforzamento dell’Istituto viene in parte finanziata con un contestuale inasprimento delle ammende penali e delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di lavoro e legislazione sociale. Si tratta per certi aspetti di due interventi che vanno nella medesima direzione, cioè quella di contrastare il lavoro irregolare e gli abusi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, l’innalzamento delle sanzioni in vigore da quest’anno è così articolato:

Aumento sanzioni*

Tipologia di violazioni

20%

Violazioni direttamente connesse al lavoro sommerso e irregolare, vale a dire in caso di:

-  lavoratori occupati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro;

-  violazioni della disciplina in materia di somministrazione di lavoro, appalto e distacco;

-  violazione della durata massima dell’orario di lavoro, del riposo giornaliero, del riposo settimanale o della fruizione delle ferie annuali;

-  altre ipotesi individuate da apposito DM Lavoro.

10%

Violazioni disposizioni T.U. 81/2008 in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sanzionate sia in via amministrativa che penale, compresa l’ipotesi di sospensione dell’attività imprenditoriale in caso di occupazione di lavoratori irregolari.

* Gli aumenti di cui sopra vengono raddoppiati laddove nei 3 anni precedenti l’accertamento della violazione il datore di lavoro sia destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti. 

 

  1. ULTERIORE FLESSIBILITA’ NELLA FRUIZIONE DELL’ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER LA MADRE LAVORATRICE (Art. 1, c. 485)

    Dal 2019 viene introdotta la facoltà per la lavoratrice di fruire del congedo obbligatorio per maternità di 5 mesi anche solo immediatamente dopo il parto, previo consenso del proprio medico curante e del medico competente in materia di sicurezza. Ricordiamo che fino ad oggi, purché autorizzata dal medico, la flessibilità nella fruizione del congedo incontrava il limite di non poter comunque lavorare nel mese antecedente il parto. In questo modo l’astensione pre-parto pari ad 1 mese e obbligatoria fino all’anno scorso, potrà essere azzerata su libera scelta della lavoratrice, sempreché ciò non arrechi pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro.

     

  2. PRECEDENZA PER LAVORATRICI MADRI O GENITORI CON FIGLI AFFETTI DA HANDICAP GRAVE NELL’ACCESSO ALLO SMART WORKING (Art. 1, c. 486)

    Dal 2019 viene introdotto l’obbligo per quei datori di lavoro che stipulino accordi sul lavoro agile ai sensi degli articoli 18-24 della legge 81/2017(3), di riconoscere una corsia preferenziale nell’accesso a questa modalità di esecuzione del rapporto di lavoro a determinate categorie di soggetti che hanno manifestato una richiesta in tal senso: alle lavoratrici madri nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di maternità obbligatorio o ai lavoratori - padri o madri - con figli in condizione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992.

     

  3. INCREMENTO DOTAZIONE FONDO DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI (Art. 1, c. 520)

    Per il 2019 viene previsto un incremento di 10 milioni di euro del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili posto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fondo che come noto, è stato istituito dall’art. 13, comma 4, della legge 68/1999 per incentivare l’assunzione di persone disabili.

     

  1. INCENTIVI/RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO PER PROGETTI DI REINSERIMENTO AL LAVORO DEI DISABILI FINANZIATI DA INAIL (Art. 1, c. 533)

    Con la norma in esame si punta ad ampliare l’intervento già introdotto alcuni anni fa - legge di stabilità 2015 – finalizzato al finanziamento da parte dell’INAIL (circa 21 milioni la dotazione finanziaria annua) di progetti promossi dai datori di lavoro per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro(4). Già negli anni scorsi, infatti, i datori di lavoro hanno avuto la possibilità di presentare all’Istituto progetti personalizzati condivisi con il lavoratore vedendosi riconosciuti, laddove approvati, parte dei costi sostenuti per 3 diverse tipologie di intervento (superamento/abbattimento barriere architettoniche nei luoghi di lavoro, adeguamento/adattamento postazioni di lavoro, formazione). D’ora in poi a tale possibilità, si aggiunge anche l’eventuale rimborso al datore di lavoro del 60% della retribuzione corrisposta – fino ad un massimo di 12 mesi – allo stesso lavoratore disabile destinatario del progetto di reinserimento, mirato alla conservazione del posto di lavoro, che alla cessazione dello stato di inabilità temporanea assoluta non possa attendere al lavoro senza la realizzazione degli interventi coperti dal progetto di reinserimento medesimo. Per l’attuazione di tale misura, introdotta senza incrementare la dotazione complessiva di risorse, è atteso apposito DM Lavoro. La norma introdotta prevede altresì l’eventuale finanziamento da parte dell’INAIL, con le modalità e nei limiti stabiliti dallo stesso Istituto, di progetti di informazione/formazione rivolti a lavoratori e datori di lavoro sempre in tema di reinserimento e integrazione lavorativa promossi dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, da patronati, enti bilaterali e associazioni senza fini di lucro che abbiano per oggetto la tutela del lavoro.

     

  2. BONUS OCCUPAZIONALE PER ASSUNZIONI DI GIOVANI ECCELLENZE (Art. 1, cc. 706-717)

    Nel limite delle risorse messe a disposizioni dal Fondo Sociale Europeo (50 milioni per il 2019 e 20 milioni per il 2020) – viene introdotta una nuova forma di bonus occupazionale in favore delle imprese che nel 2019 assumano a tempo indeterminato soggetti con, alternativamente: i) laurea magistrale conseguita, entro la durata legale del corso di studi e prima di compiere 30 anni, nel periodo 1° gennaio 2018-30 giugno 2019 con il voto di 110 e lode e una media ponderata di almeno 108/110; ii) dottorato di ricerca conseguito nel medesimo intervallo temporale prima di compiere 34 anni. Il beneficio consiste in un esonero contributivo (premi INAIL da pagare comunque) valido per 12 mesi dall’assunzione e applicabile comunque fino ad un massimo di 8.000 €. L’agevolazione viene riconosciuta anche per una trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato. Sarà un’apposita circolare INPS a dettare le modalità di fruizione della misura, che tuttavia ricalca nei meccanismi analoghi bonus occupazionali già introdotti negli anni appena trascorsi: cumulabilità con altri incentivi, applicazione regime comunitario “de minimis”, diniego in caso di licenziamenti registrati nell’anno precedente, revoca/restituzione per licenziamenti intercorsi nei successivi 24 mesi, portabilità del bonus residuo non fruito presso altra impresa che assume.

     

  3. NUOVA GOVERNANCE ANPAL (Art. 1, cc. 718-719)

    Si stabilisce la decadenza entro la fine di gennaio 2019 degli attuali vertici dell’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, con la contestuale nomina del nuovo Presidente e del nuovo Direttore Generale, quest’ultimo privato d’ora in poi della competenza di formulare proposte in materia di ristrutturazione operativa dell’Agenzia che ora è rimessa al Presidente.

     

  1. AMMORTIZZATORI/INDENNITA’ NEL SETTORE PESCA (Art. 1, cc. 673-674 e 803)

    In primo luogo, fermo restando un limite di spesa di 11 milioni di euro, viene prorogata per il 2019 l’indennità giornaliera di 30 € da riconoscere come sostegno al reddito per i lavoratori, inclusi i soci lavoratori delle cooperative, coinvolti in periodi di sospensione dell’attività a causa dell’arresto temporaneo obbligatorio/fermo pesca (misura per la cui attuazione bisognerà attendere apposito decreto interministeriale Lavoro-MIPAF-MEF). In secondo luogo, viene innalzato da 5 a 7 milioni di euro per il solo 2019 il finanziamento dell’intervento - complementare al primo, ma in questo caso strutturale - per cui la medesima indennità giornaliera di 30 € è riconosciuta agli stessi soggetti fino ad un massimo di 40 giorni all’anno anche in presenza di una sospensione dell’attività NON derivante da arresto temporaneo obbligatorio (anche per l’attuazione di questa misura servirà apposito decreto interministeriale Lavoro-MIPAF-MEF).

     

  1. REVISIONE/RIDUZIONE TARIFFE INAIL e INTERVENTI COLLEGATI (Art. 1, cc. 1121-1126)

    Si tratta di una delle misure di maggiore interesse per le imprese visto che la norma ha come ultimo scopo quello di ridurre il costo del lavoro e in particolare gli oneri assicurativi che gravano sulle stesse. L’intervento di revisione riguarda in particolare la tariffa ordinaria dipendenti e dovrebbe comportare per il prossimo triennio 2019/2021 una riduzione in generale dei premi - la stima è di un 30% circa in media.

    L’operazione è finanziata con l’assorbimento delle risorse già destinate al taglio lineare introdotto con la legge di stabilità 2014 e praticato in questi anni proprio nelle more di una revisione complessiva del sistema tariffario, cui si aggiunge la variazione di alcune voci di costo presenti nel bilancio INAIL. Per quest’ultimo motivo, nello stesso triennio saranno parzialmente ridotti gli stanziamenti sia per i progetti di investimento/formazione presentati dalle imprese e approvati con i bandi ISI, sia quelli destinati allo sconto per prevenzione (c.d. OT-24), per il quale viene contestualmente affidato ad un apposito decreto il compito di procedere ad una rimodulazione delle % di riduzione. Ulteriore novità riguarda l’eliminazione della specifica riduzione riconosciuta in favore delle imprese edili, comprese le cooperative di produzione e lavoro operanti in questo settore (resta ovviamente la componente di sgravio INPS). Nel prossimo triennio sarà attivo un costante monitoraggio dei costi legati all’intervento e all’occorrenza potranno essere adottati appositi correttivi per non compromettere l’equilibrio della gestione assicurativa (alla fine del triennio le nuove tariffe saranno comunque sottoposte a revisione).

    Già diversi mesi fa avevamo anticipato(5) l’intenzione dell’INAIL di procedere dopo circa 20 anni ad un aggiornamento delle tariffe per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e, più recentemente(6), sottolineato che il taglio lineare dei premi dovuti per il 2019, fissato al 15,24% con il decreto interministeriale del 22 ottobre u.s. si sarebbe applicato soltanto in assenza di un intervento di revisione delle tariffe o sarebbe rimasto valido unicamente per settori/gestioni non interessati per ora da tale intervento di modifica (es. agricoltura e premi speciali per i facchini).

    In termini operativi, come già prontamente richiamato dall’Istituto sul suo sito(7) e fatte salve le scadenze valide come ogni anno relativamente alle gestioni non interessate dalla revisione delle tariffe, si rende necessario per il 2019 posticipare – di 3 mesi - alcune scadenze legate alla prossima autoliquidazione dei premi:

     

Scadenza

Di norma

Nel 2019

Termine entro cui INAIL rende disponibili al datore di lavoro le basi di calcolo del premio assicurativo

31 dicembre               (anno precedente)

31 marzo p.v.

Termine entro cui datore di lavoro può eventualmente inviare comunicazione motivata di riduzione delle retribuzione presunte

16 febbraio

16 maggio p.v.

Termine pagamento premi: sia in un’unica soluzione, sia della prima rata, in caso si optasse per il pagamento rateizzato

16 febbraio

16 maggio p.v.*

Termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni

28 febbraio

16 maggio p.v.

                               *Data in cui scade anche la seconda rata per cui andranno pagate entrambe entro tale termine

Si introducono ulteriori novità in ambito assicurativo, così riassumibili:

  • si introduce il principio per cui in materia di responsabilità del datore di lavoro e risarcimento dovuto dallo stesso all’INAIL, ai fini dell’eventuale risarcimento si terrà conto della somma versata all’infortunato o ai suoi aventi diritto a qualsiasi titolo (es. prestazioni erogate dall’Istituto o rimborsi assicurazione per RC Auto), per cui si dovrebbero ridurre i casi di risarcimento in capo alle imprese o comunque le somme in capo alle stesse (peraltro, d’ora in poi, la somma dovuta dalla persona civilmente responsabile potrà essere ridotta dal giudice in funzione della condotta precedente/successiva al verificarsi dell’evento lesivo, dell’adozione di efficaci misure per migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro o del rapporto tra somma dovuta e risorse economiche del responsabile);

  • sono modificate le modalità di determinazione delle somme – sia rendita che una tantum - dovute in caso di infortunio mortale ai parenti del defunto;

  • viene soppresso il premio supplementare silicosi dovuto da alcuni datori in relazione a lavoratori esposti a inalazioni di polvere di silice libera o di amianto in determinate concentrazioni;

  • viene ridotto dal 130 al 110 per mille il tasso massimo applicabile al valore di base del premio INAIL per le lavorazioni più pericolose.

     

  1. RINVIO AL 2020 PER APPLICAZIONE ANCHE IN AGRICOLTURA DEL SISTEMA UNIEMENS DELL’INPS (Art. 1, c. 1136)

    Infine, segnaliamo l’ulteriore differimento al gennaio 2020 del termine per l’applicazione del sistema Uniemens dell’INPS anche alle dichiarazioni mensili degli operai agricoli (per queste si potrà quindi continuare a utilizzare ancora per un altro anno il DMAG). Si tratta di una proroga che si aggiunge a quella già intervenuta l’anno scorso con la precedente legge di bilancio, laddove si prevedeva che tale operazione prendesse avvio dal gennaio 2019.

     

     * * *

     






(1) Da ultimo, circolare Servizio Sindacale-Giuslavoristico n. 29 del 10 dicembre 2018 – prot. n. 5057.

(2) Cfr. circolare Servizio Sindacale-Giuslavoristico n. 17 del 26 giugno 2018 - prot. n. 3104.

(3) Circolare Servizio Sindacale-Giuslavoristico n. 21 del 16 giugno 2017 – prot. n. 3031..

(4) Da ultimo, circolare Servizio Sindacale-Giuslavoristico n. 4 del 30 gennaio 2018.

(5) Nostra circolare n. 23 del 20 settembre 2018 – prot. n. 3871.

(6) Nostra circolare n. 29 del 10 dicembre 2018 – prot. n. 5057.

(7) https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/avvisi-e-scadenze/avviso-proroga-autoliquidazione-2018-2019.html

 



 

 

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