Come noto, il 1 gennaio 2015 è entrata in vigore la nuova legge di stabilità 2015, rispetto alla quale si fornisce un primo approfondimento delle disposizioni di natura giuslavoristica e previdenziale (SCHEDA TECNICA ALLEGATA) rinviando per una disamina generale del provvedimento alla Circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale.
All’interno del testo, composto da un unico articolo con più di 700 commi, emergono le novità significative introdotte rispetto all’utilizzo del CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO al fine di sostenere e incentivare l’occupazione.
Ciò, peraltro, coerentemente con i primi provvedimenti attuativi della legge delega c.d. JOBS ACT (nostra circolare n. 67 del 9 dicembre u.s., prot. n. 5225). Infatti, i primi due Decreti Delegati sono stati già approvati in prima lettura dal Consiglio dei Ministri il 24 dicembre scorso, e sono stati inviati al Parlamento per i prescritti pareri.
Uno dei due provvedimenti disciplina il CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI che potrà essere incrociato con la norma di incentivo economico contenuta nella legge di stabilità in commento. Questo però, solo a partire dal mese di febbraio quando – presumiamo – anche questa seconda normativa sarà operativa.
Nel frattempo, tutte le assunzioni a TI effettuate dai datori di lavoro privati dal 1 gennaio-31 dicembre 2015 godono di un rilevante alleggerimento del costo del lavoro attraverso l’ESONERO CONTRIBUTIVO previdenziale a carico del datore nella misura massima di €. 8.060,00/anno e per 3 anni (commi 118-124). Restano in vigore i pagamenti dei premi e contributi INAIL.
Il beneficio si applica anche in caso di trasformazione di un precedente rapporto instaurato con altro tipo di contratto come, ad esempio, trasformando a tempo indeterminato un precedente rapporto a tempo determinato o una collaborazione.
Il beneficio non spetta agli apprendisti, ai lavoratori domestici e per le assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro (si considerano anche società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto), nonché relativamente ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito
Il beneficio in esame non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente
Contestualmente, i benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge n. 407/1990 dall'1-1-2015 sono soppressi (si tratta dell'incentivo per le assunzioni nel Mezzogiorno di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi).
Al finanziamento dell'incentivo è destinato 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni di euro per l'anno 2018.
Per i DATORI DI LAVORO DEL SETTORE AGRICOLO sono previste norme d’incentivazione particolari con diversi meccanismi attuativi e con limiti economici differenti. Le disposizioni in esame si applicano per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, effettuate nel periodo dall'1-1-2015 al 31-12-2015 in linea con i presupposti della regola generale.
Sono esclusi i lavoratori che nell'anno 2014 siano stati occupati a tempo indeterminato o a tempo determinato per almeno 250 giornate.
Oltre che per le esclusioni il settore agricolo si differenzia anche per un proprio stanziamento, peraltro limitato, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019.
L'incentivo è riconosciuto dall'Inps in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande. Nel caso di insufficienza delle risorse, l'Istituto non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.
Sul settore agricolo dovrà essere chiarito se il riferimento è ai soli operai, come farebbe intendere il riferimento alle 250 giornate, o anche a impiegati, quadri e dirigenti, considerato il riferimento generale ai datori di lavoro del settore agricolo.
Altro passaggio che incide significativamente è la TOTALE DEDUCIBILITA’ dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro per gli assunti a tempo indeterminato (commi 20-25 misura che anche in questo caso si applica con regole specifiche nel settore agricolo - produttori agricoli o società agricole in senso stretto - e per coloro che non si avvalgano di lavoratori dipendenti, ai quali viene riconosciuto un credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione e pari al 10% dell’imposta lorda).
Tuttavia, se da un lato si procede ad un abbattimento dell’IRAP, dall’altro va registrato il venir meno dell’aliquota agevolata del 3,5% (introdotta per il 2014 con il D.L. 66/2014), già ripristinata al 3,9%.
Nell’attesa di valutare gli effetti di tali misure rispetto all’utilizzo delle diverse tipologie contrattuali alla luce degli ulteriori interventi derivanti dal JOBS ACT, bisogna evidenziare il portato dei commi 12-15, che rendono strutturale la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati (c.d. 80 euro), così come introdotta dal D.L. 66/2014.
≈ ≈ ≈
Altro capitolo importante (comma 107) è quello rappresentato dagli AMMORTIZZATORI SOCIALI, con un loro RIFINANZIAMENTO cui si procede alla luce dell’intervento di riforma complessivo del JOBS ACT, nonché ancora in considerazione di quelli in deroga: 2,2 miliardi per il 2015 e per il 2016 e 2 miliardi a decorrere dal 2017. A tali risorse vanno ad aggiungersi i 30 milioni previsti dal comma 109 per gli ammortizzatori in deroga nel settore pesca.
≈ ≈ ≈
Un terzo filone di disposizioni su cui porre particolare attenzione riguarda TFR, Casse di Previdenza e Fondi di previdenza complementare.
In merito al TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (commi 26-34) si apre la possibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato (domestici e settore agricolo esclusi) di avere il TFR maturando in busta paga a decorrere dalla retribuzione di marzo 2015 e fino al giugno 2018.
Premesso che l’attuazione della misura è demandata ad apposito DPCM, il pagamento della quota di TFR partirebbe ogni mese su richiesta del lavoratore (vale precisarlo, si tratta solo di una FACOLTA’, che tuttavia una volta assunta NON è revocabile fino al 30 giugno 2018).
Possono fruirne i lavoratori con almeno 6 mesi di anzianità presso il datore di lavoro. Sono interessati anche quei lavoratori che hanno già optato per il trasferimento del TFR ai fondi di previdenza complementare.
Un ulteriore aspetto particolarmente rilevante, da valutarsi soprattutto in termini di convenienza economica, riguarda il fatto che l’erogazione del TFR in busta paga è sottoposta a “TASSAZIONE ORDINARIA”. Ciò significa che rientra nella normale tassazione progressiva IRPEF con applicazione dell’aliquota marginale, NON valendo più in questo caso la tassazione separata di cui all’art. 19 del TUIR, di norma più conveniente e pari mediamente a circa il 22-23% (in sostanza con il TRF in busta paga il prelievo fiscale dovrebbe essere maggiore, aumentando oltremodo al crescere della retribuzione imponibile).
Sono evidenti le possibili implicazioni sia per i fondi di previdenza complementare (che potrebbero vedersi sospesi i versamenti delle quote di TFR maturate ogni mese una volta operata la scelta) sia in termini di liquidità per i datori di lavoro sotto i 50 dipendenti.
Per questi ultimi si aprono due strade alternative: l’accesso - un po’ macchinoso – ad un prestito bancario garantito dallo Stato tramite apposito Fondo, a cui sono tenuti a versare una contribuzione (seppur minima), oppure le compensazioni - poco significative - già previste dal decreto legislativo n. 252/2005 per i datori di lavoro sopra i 50 addetti che sin dal 2007 non possono più contare sul TFR maturato dai propri dipendenti come liquidità.
Inoltre, il provvedimento introduce un innalzamento della tassazione (commi 91-95/621-622/624) applicabile sia ai Fondi di previdenza complementare (COOPERLAVORO, PREVICOOPER e FILCOOP) sia alle Casse di Previdenza (es. ENPAIA, ENASARCO). In particolare:
Ø per i FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE l’aliquota sui rendimenti prima all’11% e già aumentata di recente all’11,5%, ferma restando l’aliquota del 12,5% per la parte investita in titoli di Stato, sale al 20 per cento peraltro con un effetto retroattivo anche sul 2014. Parziali risultano i meccanismi introdotti in compensazione, tra cui il credito d’imposta del 9% del risultato netto maturato per quei fondi che dal 2015 decideranno di investire un analogo ammontare in attività finanziarie a medio/lungo termine da individuarsi con apposito decreto del MEF - cui è demandata l’effettiva applicazione di tutta la misura - MA comunque nel limite delle risorse messe a disposizione ogni anno dal 2016 e pari a 80 MILIONI di euro (fondi che servono anche per il credito d’imposta delle Casse di Previdenza di cui sotto);
Ø per le CASSE DI PREVIDENZA di cui ai decreti legislativi 509/1994 e 103/1996 la mancata conferma della norma transitoria di tassazione al 20% prevista nel 2014, determina dal 2015 un innalzamento al 26% delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate sui redditi di natura finanziaria. Si spiega in questo senso il riconoscimento di un analogo credito d’imposta del 6% se i relativi importi vengono investiti anche in questo caso nelle attività individuate dal decreto del MEF di cui sopra; l’analogia con il credito d’imposta previsto per i fondi di previdenza complementare risiede anche nel fatto che il tetto annuo di spesa è lo stesso, vale a dire 80 milioni per entrambi.
Infine, con i commi 623 e 625 registriamo anche l’aumento della tassazione sulla rivalutazione del TFR che dal 2015 sale dall’11 al 17 per cento (ciò varrà ad esempio per il TFR di coloro che non aderiscono a fondi di previdenza complementare e non optino per il TFR in busta paga).
≈ ≈ ≈
Seppur in linea con precedenti e analoghi tagli, evidenziamo una RIDUZIONE delle RISORSE:
· sia in materia di DECONTRIBUZIONE DEI SALARI DI PRODUTTIVITÀ PREVISTI DAI CONTRATTI DI 2° LIVELLO per un totale di 208 milioni per l’anno 2015 e di 200 milioni a decorrere dal 2016 (comma 313); risorse che quindi per il 2015 ammonterebbero a poco meno di 400 milioni di euro, visto che, a fronte di uno stanziamento strutturale pari a 650 milioni di euro, per il 2015 altri 50 milioni erano stati già dirottati a vantaggio delle ricongiunzioni pensionistiche;
· sia in materia di formazione continua e specificatamente destinate ai fondi interprofessionali (FONCOOP): per il 2015 le risorse sottratte sono pari complessivamente a 20 milioni, mentre a partire dal 2016 si registrerà un drenaggio molto più significativo pari ad un totale di 120 milioni di euro (comma 722).
≈ ≈ ≈
Ulteriori passaggi degni di attenzione riguardano:
· la previsione di un regime di responsabilità solidale appositamente individuato per il settore dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, non coperto fino ad oggi dalla disciplina generale prevista dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 276/03: in base al comma 247, il committente risulta obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori - verso cui risponderà naturalmente anche il vettore - entro il limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori stipendio, contributi e premi assicurativi. Tale disposizione tuttavia NON troverà applicazione qualora il committente acquisisca il DURC del vettore sia preliminarmente che al termine del contratto, ovvero ne accerti la regolarità contributiva via internet - quando ciò sarà possibile attraverso l’interlocuzione con il Comitato Centrale per l’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto terzi;
· l’introduzione di un nuovo regime fiscale - forfettario - dei minimi, in sostituzione del precedente, con l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% di particolare interesse per AUTONOMI e PARTITE IVA (commi 54-89) e per cui si rimanda alla circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale. Ai nostri fini tali disposizioni rilevano nella misura in cui a tale disciplina fiscale viene contestualmente associata (commi 76-84) l’applicazione, seppur rivisitata, di regimi di contribuzione previdenziale di favore già in essere in particolare per i commercianti e gli artigiani iscritti alla gestione separata INPS (ex art. 2, comma 29, della legge 335/1995): in base a tale norma i contributi sono versati in base al reddito dichiarato senza la presenza di alcun minimo di reddito su cui pagare. Sempre per gli iscritti alla sola gestione separata, rileva ancora di più il fatto che in assenza di indicazioni nel provvedimento in oggetto trovano piena attuazione gli aumenti contributivi decisi anni fa dal governo Monti e sterilizzati in parte con la legge di stabilità 2014: dal 2015 si passerà dal 27,72% al 30,72% (compresa la quota maternità), per poi aggiungere un punto percentuale ogni anno fino al 33,72% (con una piena equiparazione a tendere con l’aliquota dei lavoratori subordinati);
· misure per la famiglia e per le politiche sociali tra cui: bonus bebè (commi 125-129), Fondo politiche sociali (incremento 300 milioni a decorrere dal 2015 ai sensi del comma 118), Fondo per le non autosufficienze (incremento 400 milioni nel 2015 e 250 milioni a decorrere dal 2016 ai sensi del comma 119);
· l’incremento per 20 milioni a decorrere dal 2015 del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 13, comma 4, della legge 68/99 (comma 160);
· la destinazione di apposite risorse per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio Civile: 50 milioni per il 2015, 140 per il 2016 e 190 a decorrere dal 2017 (comma 187);
· un taglio delle risorse destinate agli istituti di patronato per un ammontare complessivo pari a 35 milioni di euro e la revisione della loro disciplina, con l’introduzione di requisiti operativi maggiormente stringenti, un allargamento del loro spettro di attività e l’impegno per una futura rivisitazione delle modalità con cui sono sostenuti economicamente dallo Stato (commi 309-312).
≈ ≈ ≈
Per un’analisi maggiormente puntuale, laddove necessario, delle disposizioni qui richiamate e per un approfondimento di ulteriori misure contenute nel provvedimento si rimanda alla SCHEDA TECNICA in allegato