Circolari

Circ. n. 12 - 2024

DECRETO 4 marzo 2024 Criteri e modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.

mercoledì 17 aprile 2024

Con decreto 4 marzo 2024 (in GU del 13 aprile u.s.) sono state approvate le modalità di applicazione per la fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.

Il decreto definisce, ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 (attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente), i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione di un contributo riconosciuto alle imprese, al fine di promuovere l'acquisto e l'utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti

Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, è riconosciuto alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

In particolare, rientrano nel citato allegato i seguenti prodotti:

Parte A - Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo

1) Tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;

2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

a) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

c) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento,compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti

PARTE B - Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 sulle restrizioni all'immissione sul mercato

1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;

2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);

3) piatti;

4) cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;

5) agitatori per bevande;

6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;

7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

a) sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;

b) sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;

c) sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;

9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Per l’attuazione della disposizione sono destinate le risorse disponibili sul capitolo di bilancio 7093 PG01 dello stato di previsione del Ministero, con uno stanziamento iniziale, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di tre milioni di euro.

 

SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare domanda di concessione del contributo, le imprese che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

a)  risultino attive, regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

b)  risultino iscritte all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla gestione separata;

c)  non siano destinatarie di sanzioni interdittive, o si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;

d)  non sussistano nei loro confronti le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e)  non si trovino in stato di liquidazione né siano soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

 

SPESE AMMISSIBILI, REQUISITI TECNICI E CERTIFICAZIONI

Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024, e comunque dopo la data di entrata in vigore del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196, in relazione all'acquisto di prodotti della tipologia di quelli elencati nell'allegato, parte A e parte B, del predetto decreto, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

In via prioritaria, sono ammesse al beneficio le spese sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti. In via subordinata, possono essere ammesse al beneficio le spese relative all'acquisto dei prodotti di cui ai punti 1) e 6) dell'allegato, parte B, del decreto legislativo 3 novembre 2021, n. 196, nell'ipotesi di risorse residuali ancora disponibili dopo il soddisfacimento della copertura delle spese riferibili al primo periodo.

Sono ammesse al contributo le spese sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di prodotti di cui indicati sopra. Non sono ammesse al contributo le spese sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 196 del 2021 (14 gennaio 2022), né le spese per l'acquisto di prodotti che, non essendo utilizzate dall'impresa richiedente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.

 

MODALITÀ DI ACCESSO AI CONTRIBUTI

Per accedere al contributo di cui al presente decreto, occorre presentare istanza attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero (www.mase.gov.it). Sulla sezione news del suddetto sito sono indicati i termini e le modalità di presentazione della domanda di contributo, nonché la documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria propedeutica alla concessione.

 

AGEVOLAZIONE CONCEDIBILE

Il contributo, sotto forma di credito d'imposta è concesso nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate, fino all'importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario. Nell'ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l'importo del credito d'imposta concedibile a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.

Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale.

 

PROCEDURA DI CONCESSIONE

La gestione dell'istruttoria finalizzata alla concessione del contributo è svolta dal Ministero, che si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia.

 

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, presentando il modello F24 unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta concesso è disponibile decorsi dieci giorni dalla comunicazione ai soggetti beneficiari.

 

CONTROLLI E REVOCA DELL’AGEVOLAZIONE

Il Ministero procede ad effettuare controlli e ispezioni a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entità del contributo concesso e sulla veridicità delle dichiarazioni rese, nonché sulle condizioni per la fruizione del contributo. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati, nell'ambito della propria ordinaria attività di controllo, dall'Agenzia delle entrate.

Il contributo concesso è revocato dal Ministero nei seguenti casi:

a)  venga accertata, successivamente alla concessione del contributo, anche in esito allo svolgimento dei controlli, l'assenza di uno o più requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;

b)  il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli;

c)  venga accertato, da parte dell'Agenzia delle entrate, una indebita fruizione del contributo, totale e parziale.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni, Capo servizio Ambiente ed Energia.