Segnaliamo per la parte di competenza, rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo Legale Fiscale la disamina complessiva del provvedimento, alcune disposizioni introdotte nella legge in oggetto dedicata alle PMI IN VIGORE DAL 7 APRILE che, da un lato, ripropongono uno strumento transitorio di staffetta generazionale per il biennio 2026/2027 limitato a un numero complessivo di 1.000 lavoratori e dall’altro, introducono nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nel merito.
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- STAFFETTA GENERAZIONALE IN CONTESTI FINO A 50 DIPENDENTI (Articolo 6)
Si introduce una disciplina transitoria – per gli anni 2026 e 2027 e limitatamente a un numero massimo complessivo di 1.000 lavoratori - che attribuisce al lavoratore dipendente a tempo indeterminato di datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti la facoltà di trasformare da tempo pieno a tempo parziale il rapporto di lavoro SOLO SE in possesso di anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996 e dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata.
L’esercizio di tale facoltà – possibile fino alla prima data utile di decorrenza della pensione con domanda da presentare all’INPS ai fini della verifica dei requisiti pensionistici – deve prevedere una riduzione dell’orario compresa tra il 25% e il 50%, rispetto all’orario a tempo pieno, concordata con il datore di lavoro.
Lo strumento, come detta la rubrica dell’articolo, si sostanzia in realtà in un part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale, in quanto allo stesso si accompagnano:
- la concessione, fino al 31 dicembre 2027 o fino alla data di effettivo pensionamento se anteriore ed entro specifici limiti di spesa (4,7 milioni nel 2026 e 6,4 milioni nel 2027), di determinati benefici per il lavoratore quali:
- l’erogazione in busta paga della quota contributiva a suo carico (circa il 9,19%), entro un tetto massimo di 3.000 euro annui, riparametrati su base mensile, per tutta la durata del contratto a tempo parziale, senza alcun nocumento ai fini del futuro trattamento pensionistico;
- l’integrazione dei versamenti contributivi per la quota di retribuzione non percepita per effetto della riduzione dell’orario;
- il vincolo, ai fini del riconoscimento di tali benefici al lavoratore, alla contestuale assunzione a tempo pieno e indeterminato, anche agevolata, da parte del datore di lavoro di un lavoratore di età non superiore a 34 anni per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario.
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- SEMPLIFICAZIONI SU SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (Articoli 10, 11 e 12)
Si introducono nuove disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto in un’ottica di semplificazione così riassumibili:
- art. 10, comma 1, lettera a): in attuazione di principi di proporzionalità rispetto alla dimensione aziendale degli adempimenti amministrativi e con l’obiettivo di incrementare i livelli di sicurezza nelle imprese di dimensioni minori, si affida all’INAIL il compito di elaborare, d’intesa con le parti sociali comparativamente più rappresentative, modelli semplificati di organizzazione e gestione (cosiddetti MOG) per le PMI in materia di sicurezza sul lavoro nonché di supportarle ai fini della relativa adozione sul piano gestionale e applicativo;
- art. 10, comma 1, lettera b), numero 1: si introduce un’ulteriore fattispecie in occasione della quale prevedere la formazione o l’addestramento specifico in materia di sicurezza dei lavoratori, da svolgersi non soltanto più in occasione della costituzione del rapporto di lavoro, di un trasferimento o cambiamento di mansioni, dell’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze e miscele pericolose, ma d’ora in poi anche “durante i periodi di cassa integrazione guadagni, sia in caso di sospensione che in caso di riduzione dell’orario di lavoro” (nuova lettera b-bis) introdotta all’art. 37, comma 4, del T.U. n. 81/2008);
- art. 10, comma 1, lettera b), numero 2: si ammette la possibilità che l’addestramento specifico dei lavoratori, ove previsto in attuazione del T.U. n. 81/2008, sia effettuato anche mediante l’uso di moderne tecnologie di simulazione in ambiente reale o virtuale;
- art. 11: trasponendo nel T.U. n. 81/2008 analoga disposizione già presente all’art. 22 della Legge n. 81/2017, si precisa che in presenza di prestazioni svolte in modalità agile (smart working) gli obblighi in materia di salute e sicurezza in capo al datore di lavoro, compresi quelli inerenti l’utilizzo dei videoterminali, si considerano assolti attraverso la consegna al lavoratore interessato e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di un’informativa scritta, almeno annuale, nella quale siano individuati i rischi generali e quelli specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione in oggetto del rapporto di lavoro e, in assenza della quale (nuova precisazione) scatterà una sanzione penale posta in capo sia al datore di lavoro sia al dirigente eventualmente delegato costituita dall’arresto da 2 a 4 mesi o da un’ammenda compresa tra 1.200 e 5.200 euro;
- art. 12: rispetto alle verifiche periodiche (annuali, biennali o triennali) cui, in base all’art. 71 del T.U. n. 81/2008 il datore di lavoro deve sottoporre determinate attrezzature di lavoro per valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, tra le attrezzature soggette a verifica con cadenza triennale si inseriscono nell’allegato VII del medesimo provvedimento anche le piattaforme mobili elevabili e le piattaforme fuoristrada per operazioni in frutteto.
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Nel rimanere a disposizioni per eventuali chiarimenti e nel rimandare al provvedimento allegato per ulteriori approfondimenti, segnaliamo infine il portato dell’articolo 10, comma 3, che prevede per i datori di lavoro agricolo e i lavoratori autonomi agricoli la possibilità di provvedere in via diretta all’iscrizione INPS – nonché alle eventuali successive comunicazioni, relative alle modifiche o alla cessazione dell’attività - anziché tramite il sistema di comunicazione unica al registro delle imprese, fermo restando che in caso di comunicazione diretta all’INPS non vengono meno gli obblighi di comunicazione al registro (si tratta di una norma non di semplificazione né dedicata alle sole PMI).