Nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 6 luglio u.s., è stata pubblicata la Legge 4 luglio 2024, n. 95 di conversione del Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (All.)
CONVERSIONE DEL
DECRETO LEGGE COESIONE
Il provvedimento, che è finalizzato ad attuare la riforma della politica di coesione (come parte integrante della recente revisione del PNRR) reca ulteriori disposizioni per il Mezzogiorno, con misure di sostegno all’occupazione (gestione degli esuberi nelle crisi di grandi imprese, incentivi per nuove assunzioni di giovani, donne e lavoratori impiegati nella nuova Zona Economica Speciale del Mezzogiorno-ZES) e per la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR conformemente al relativo cronoprogramma.
Al seguente link, tutte le informazioni utili: https://opencoesione.gov.it/it/programmi_2021_2027/.
Ricordiamo che, come è noto, Confcooperative è una delle componenti stabile dei Comitati di Sorveglianza, quale rappresentante del partenariato economico e sociale, sia al livello dei programmi nazionali che di quelli regionali.
Sulla proposta di legge di conversione del decreto in esame (AS 1133), il 20 maggio u. s. è stata audita l’Alleanza delle Cooperative Italiane. Per le osservazioni e le proposte avanzate rinviamo integralmente al testo della memoria depositata in Parlamento: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/430/067/Alleanza_cooperative_italiane.pdf .
Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri Servizi, delle federazioni e di ICN S.p.a.
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- misure di riforma della politica di coesione
Capo I. [Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea]
art. 1. Principi, finalità e definizioni
La disposizione introduce i principi, le definizioni e le finalità del provvedimento in esame.
art. 2. Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione
La disposizione chiarisce l’ambito oggettivo di applicazione del decreto in esame.
A tal fine si prevede che, in attuazione della riforma 1.9.1. del PNRR, le disposizioni di cui al CAPO I in commento, si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati con l’Accordo di Partenariato tra la Commissione europea e l’Italia il 15 luglio 2022, con riguardo ai programmi ricadenti nei “settori strategici”, caratterizzati da servizi e infrastrutture essenziali per cittadini e imprese, per i quali si rilevano ancora stati di sottosviluppo strutturale in vari parti del territorio nazionale, specie al Sud e che sono fondamentali per implementare la competitività del Paese e del Mezzogiorno.
art. 3. Cabina di regia
L’articolo ridefinisce i compiti della Cabina di regia prevista dall’articolo 1, comma 703, lettera c), L. n. 190/2014, (istituita con D.P.C.M. 25/02/2016, per la programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020) e ne integra la composizione con la presenza del Ministro dell’economia e delle finanze, dei Ministri competenti per i settori della riforma in esame, dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, del presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e del presidente dell’Unione delle province d’Italia (UPI), rappresentando essa il necessario punto di confronto e raccordo tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli Enti Locali per l’attuazione della politica di coesione europea 2021-2027 e le città metropolitane.
Inoltre, il testo dell’articolo 3, a seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione Bilancio del Senato, al comma 1, lettera a) aggiunge che la Cabina di Regia, nelle sue funzioni di coordinamento tra Stato e Regioni nell’ambito dell’attuazione degli interventi finanziati a valere sulle risorse della politica di coesione, dovrà tenere conto delle attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e accompagnamento dell’attuazione (cd. Comitato AP) come previsto dall’Accordo di Partenariato 2021-2027, Comitato cui partecipa Confcooperative e che vedrà il suo insediamento il 18 luglio p.v.
art. 4. Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea
L’articolo reca previsioni relative all’individuazione degli “interventi prioritari” nell’ambito dei settori strategici della politica di coesione di cui al sopra menzionato articolo 2.
Il testo dell’articolo 4, a seguito delle modifiche introdotte in sede di conversione, ha subito le seguenti variazioni con riguardo agli interventi prioritari:
- Al comma 1, lettera h, la nuova formulazione del testo prevede che per il finanziamento degli investimenti nei settori strategici individuati nell’articolo 2 si darà priorità alla “realizzazione delle opere strategiche e di pubblica utilità”.
- Al comma 1 è stata aggiunta la lettera f-bis che include tra gli interventi prioritari previsti dal decreto: il sostegno ai processi di transizione digitale degli enti locali non coinvolti nei progetti PNRR e l’incremento della condivisione e interoperabilità dei dati e informazioni tra pubblico e privato.
- Al comma 1, inoltre, sono state aggiunte le lettere da m-bis a m-quinquies che includono tra gli interventi prioritari previsti dal decreto: le azioni prioritarie per l’occupabilità dei giovani, donne e disoccupati di lunga durata; gli interventi mirati alla formazione e all’istruzione della popolazione adulta (formazione continua delle lavoratrici e dei lavoratori); progetti mirati alla conciliazione dei tempi di vita/lavoro, all’inclusione sociale e alla povertà educativa; valutazione d’impatto occupazionale e sociale di ciascun intervento.
Per tali interventi prioritari, deve essere specificato il peso finanziario e la rilevanza degli stessi.
Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, le Amministrazioni devono trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud (DIPCoe) della Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun settore, l’elenco degli interventi prioritari individuati e il dettaglio degli indici a tale scopo utilizzati.
Gli interventi devono essere corredati da cronoprogrammi procedurali e finanziari, con l’indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle principali fasi di realizzazione degli investimenti.
Il DIPCoe verifica la coerenza degli elenchi trasmessi con i settori strategici e con gli indici, e monitora gli interventi inseriti in detti elenchi.
La disposizione, infine, fissa al 31 luglio 2024 il termine entro cui deve essere adottato il DPCM di approvazione del Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, D.L. n. 124/2023.
art.5. Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari
La disposizione reca previsioni relative al monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari.
A tale scopo si prevede che ciascuna Amministrazione titolare debba trasmettere al DIPCoe, entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio, relazioni semestrali sullo stato di attuazione degli interventi prioritari identificati con il codice unico di progetto (CUP), al fine di consentire la verifica dei cronoprogrammi degli interventi e l’eventuale applicazione di meccanismi di premialità.
art. 6. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa
L’articolo autorizza il DIPCoe ad attuare specifiche azioni dirette al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.
art. 7. Misure di premialità per le regioni e le province autonome al fine di favorire l’attuazione della politica di coesione
Al fine di favorire l’attuazione della politica di coesione, l’articolo istituisce un meccanismo di premialità per le regioni e le province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici.
Sono, pertanto, definiti i requisiti, le modalità di misurazione, le procedure e i limiti di applicazione di tali premialità.
La disposizione disciplina, altresì, la procedura, le condizioni e i termini con cui la Cabina di Regia può richiedere al Ministro per la Coesione di proporre al Consiglio dei ministri l’esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inerzia o inadempimento o mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi, da parte delle amministrazioni responsabili degli interventi o dei soggetti attuatori, al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall’Unione Europea.
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Capo II. [Misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento dalla capacità amministrativa]
art.9. Disposizioni in materia di controlli
L’articolo apporta modifiche al comma 11, dell’articolo 50, D.L. n. 13/2023 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l’integrazione con il PNRR), precisando che il contingente dei componenti il Nucleo per le politiche di coesione (articolo 4, d.P.C.M. 19 novembre 2014) addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di audit, è fissato in 5 unità.
art.10. Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
La disposizione reca previsioni relative all’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
In particolare, si prevede la possibilità assegnare, con delibera del CIPESS, risorse del Fondo sviluppo e coesione (a titolo di anticipazione), anche alle Regioni con cui non sia stato ancora sottoscritto l’Accordo per la coesione, definendo criteri e modalità procedurali.
L’assegnazione in commento è diretta:
- al finanziamento di interventi di immediata o pronta cantierabilità;
- al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;
- al finanziamento di interventi particolarmente complessi o rilevanti per i territori.
La delibera CIPESS di assegnazione di risorse, “a titolo di anticipazione”, determina anche i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge n. 124 del 2023 (articoli da 1 a 6 - Utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione).
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Capo III. [Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale]
ART. 11. Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno
L’articolo introduce disposizioni dirette a superare il divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno e la restante parte del territorio nazionale.
A tal fine, il precedente “Fondo perequativo infrastrutturale”, istituito ex articolo 22, L. n. 42/2009 sul federalismo fiscale, è rinominato “Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno”.
Conseguentemente, si prevede che il sopra menzionato Fondo finanzierà l’attività di progettazione ed esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali, per la cura dell’infanzia e scolastiche, indicate nel Piano strategico della ZES unica.
Gli interventi finanziabili potranno riguardare la realizzazione di nuove strutture ovvero il recupero di strutture già esistenti del patrimonio pubblico, attraverso la loro riqualificazione funzionale.
La disposizione, inoltre, eleva al 40% la quota delle risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato devono destinare agli interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno.
La clausola del 40% si applica anche alle risorse dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali anche al fine di realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna gli interventi prioritari per la perequazione infrastrutturale selezionati dalle amministrazioni responsabili.
Infine, la disposizione novella la “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne”, (articolo 7, D.L. n. 124/2023), attraverso l’inserimento della previsione secondo cui, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), occorre tenere conto degli esiti della ricognizione riguardante le aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle rientranti nel territorio della ZES Mezzogiorno (regioni diverse dall’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).
ART. 12. Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo
L'articolo reca disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo (CIS) attribuendo alcune competenze al DIPCoe della Presidenza del Consiglio dei ministri.
ART. 13. Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate
La disposizione introduce misure in materia di Zone logistiche semplificate (ZLS), riconoscendo (estendendo) un contributo, sotto forma di credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali.
Il credito d’imposta riguarda investimenti in beni strumentali, da parte delle imprese già esistenti e delle nuove che si insediano presso le Zone logistiche semplificate (ZLS) situate nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea .
L’agevolazione fiscale è concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di euro per il 2024.
Tale contributo è concesso per gli investimenti realizzati dall’8 maggio 2024 (data di entrata in vigore del decreto) al 15 novembre 2024 e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Infine, la disposizione incrementa la dotazione del Fondo di sostegno ai comuni marginali per la realizzazione di interventi di supporto alle attività economiche, finalizzati a contrastare la deindustrializzazione.
Conseguentemente, sono stanziati ulteriori 20 milioni di € per l’anno 2024 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
La copertura degli oneri derivanti dal contributo, sotto forma di credito d’imposta sopra menzionato e di quelli derivanti dall’incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali, è attuata mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione imputate alla quota relativa alle amministrazioni centrali.
ART. 13-bis. Istituzione Delle zone logistiche semplificate nelle regioni in transizione
L’articolo prevede l’istituzione della Zona logistica semplificata anche nelle aree portuali delle “regioni in transizione” (ad oggi Umbria e Marche) non ricomprese nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica.
Tale istituzione era fino ad oggi prevista sono nelle aree portuali delle regioni più sviluppate.
Con successivo dPCM, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, (su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata Stato- città ed autonomie locali), sono disciplinate le procedure di istituzione delle Zone logistiche semplificate per le regioni sopra menzionate, le loro modalità di funzionamento e di organizzazione e sono definite le condizioni per l’applicazione delle misure di semplificazione previste dall'articolo 5 e dall'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 91/2017 (decreto Mezzogiorno).
ART. 15. Disposizioni in materia di investimenti
L’articolo prevede, tra gli altri, che alcune risorse assegnate a valere sul “Fondo di sostegno ai comuni marginali” non siano sottoposte a revoca se utilizzate entro il 31 dicembre 2025 dai Comuni beneficiari stessi.
Trattasi delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 1, commi da 65-ter a 65-quinquies (Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali) della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017).
La norma ha come finalità quella di garantire l’efficacia delle azioni di sostegno alle piccole e microimprese (come individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) situate nelle aree interne.
Le azioni di supporto sono state determinate con d.P.C.m., in attuazione del citato comma 65-ter.
Inoltre, si prevede che non si proceda alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni delle aree interne ai sensi dell’articolo 1, commi da 65-sexies, (della medesima L. di bilancio 2018) e utilizzate dai medesimi Comuni entro il 31 dicembre 2025.
Scopo della norma è promuovere la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati.
L’attuazione di tali disposizioni è rimessa a d.P.C.m. (da emanarsi in attuazione del citato comma 65-sexies e dall’art. 1, comma 198, della legge n. 179 del 2020).
In entrambi i casi, le somme si intendono utilizzate con l’adozione, da parte del Comune, del provvedimento di individuazione dei beneficiari.
Resta ferma l’ulteriore condizione che il provvedimento risulti dal sistema nazionale di monitoraggio (SNM, gestito dall’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea – IGRUE, nell’ambito della RGS) previsto dall’articolo 1, comma 245, L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2024).
Con una modifica introdotta in sede di conversione del decreto in commento, è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Università e la Ricerca (con una dotazione di 500 mila € per il 2024 e 1 milione di € per ciascuno degli anni 2025 e 2026) e un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’Interno (con una dotazione di 1,4 milioni per il 2024 e 1,2 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026), allo scopo di dare attuazione alle misure per gli enti locali in materia sociale, di infrastrutture, sport e cultura, nonché per investimenti in materia mobilità e riqualificazione ambientale, previste dall’articolo 1, commi 551-553 della legge di bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023), a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio.
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Capo V. [Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca]
ART. 29. Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa
L’articolo reca misure in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa per le regioni meno sviluppate (attualmente 7).
A tal fine, prevede tre distinti Piani, nell’ambito del Programma nazionale «Scuola e competenze», per il periodo di programmazione dell’Unione europea 2021-2027, in conformità con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027.
In dettaglio, si autorizza, per tali regioni:
- un piano di complessivi 200 milioni di € per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole (al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali), a vantaggio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell’ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 «Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole» del (PNRR);
- un piano di complessivi 150 milioni di € per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi cicli di studio, al fine di potenziare l’istruzione tecnica e professionale;
- un piano di complessivi 100 milioni di € per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni, anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1, “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del PNRR.
Con una modifica inserita in sede di conversione del decreto legge in commento, si autorizzano gli Enti locali di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 “Costruzione di nuove scuole mediante sostituzione di edifici” del PNRR, ad utilizzare le risorse già concesse per la locazione di immobili o il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico, (risorse già nella disponibilità degli enti locali stessi) anche per le esigenze relative alla continuità didattica nell’anno scolastico 2024-2025.
La disposizione, inoltre, prevede che, allo scopo di osteggiare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito del piano «Agenda Sud» (decreto Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023), le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado incluse) possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive stanziate (pari a 18,513 milioni di € per l’anno 2024), contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto nei mesi scorsi, (ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del D.L. n. 75/2023), fino al 15 giugno 2024.
In caso di rinuncia, resta ferma la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.
ART.30. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati
L’articolo reca disposizioni relative alle priorità da rispettare nell’attribuire le risorse (a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027), nell’ambito dell’intervento concernente “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”, nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.
A tal fine, si prevede che tali risorse siano destinate in via prioritaria a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso l’annullamento (da parte dell’amministrazione concedente) di provvedimenti adottati in violazione di legge ovvero viziati da eccesso di potere, secondo quanto disposto dall’articolo 21-nonies della L. n. 241/1990.
ART.31. Misure per il potenziamento dell’attività di ricerca
L’articolo introduce disposizioni dirette:
- a rafforzare e sviluppare le capacità di ricerca e di innovazione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno;
- di favorire la mobilità, anche dall’estero, verso le medesime aree del Mezzogiorno;
- rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al funzionamento delle infrastrutture di ricerca;
- promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree menzionate;
- incoraggiare lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l’imprenditorialità e la collaborazione tra ricerca e imprese.
A tal fine, si attribuisce al Ministro dell’università e della ricerca il compito di definire, (d’intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR), entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, un Piano di azione (in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR) denominato «RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», in cui saranno individuate risorse pari a 1.065,6 milioni di € nell’ambito del Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-2027), e a 150 milioni di € nell’ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dell’università e della ricerca a sostegno degli «Ecosistemi per l’Innovazione nel Mezzogiorno.
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Capo VI. [Disposizioni in materia di investimenti]
ART.32. Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socioeconomico e del disagio abitativo
L’articolo attribuisce al DIPCoe, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, il compito di individuare iniziative idonee a supportare la rigenerazione urbana, a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle aree periferiche e a promuovere la mobilità green, l’innovazione e l’inclusione sociale, tenuto conto delle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, Investimenti 2.1-2.2 del PNRR.
L’articolo, inoltre, prevede l’adozione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con cui sono individuate le iniziative ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027 e le relative modalità attuative, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma, conformemente con quanto disposto dall’Accordo di partenariato 2021 – 2027.
Il decreto ministeriale dovrà attribuire priorità agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR e agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche.
ART.33. Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali
Al fine di sostenere lo sviluppo, la crescita, la competitività e l’attrazione degli investimenti nei territori collocati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la disposizione prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, (da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano), sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle sopra menzionate regioni.
Per tali finalità è previsto lo stanziamento di 1.026 milioni di € a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027.
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Capo VII. [Disposizioni in materia di cultura]
ART.34. Programma nazionale cultura.
Allo scopo di promuovere e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e riqualificazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica, di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura e di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, (in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e obiettivi propri del Programma nazionale cultura), l’articolo deferisce a un decreto del Ministro della cultura (adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR), il compito di approvare un Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, attribuendo priorità ai progetti idonei a determinare una maggiore valorizzazione dei territori interessati.
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Capo VIII. [Disposizioni in materia di sicurezza]
ART.35. Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati
Allo scopo di implementare la legalità nelle regioni meno sviluppate, la disposizione riconosce la natura “di importanza strategica” a taluni progetti, finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale “Sicurezza per la legalità 2021-2027”.
A tal fine, in attuazione della riforma 1.9.1. del PNRR (Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021) è delineato il quadro normativo nazionale diretto a snellire e incentivare l’attuazione e l’efficienza della politica di coesione europea (programmazione 2021-2027) in taluni settori ritenuti strategici (articolo 2 del decreto stesso), in un’ottica di risultato, affinché sia rafforzato il livello di efficacia degli interventi prioritari finanziati.
Conseguentemente, rileva come preminente l’interesse nazionale alla celere e precisa attuazione degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse della politica di coesione europea, anche attraverso l’effettiva attuazione dei meccanismi di pianificazione previsti, con particolare riguardo ai settori delle risorse idriche, rifiuti e trasporti, garantendo il completo rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del Reg. (UE) 2021/1060.
Si evidenzia che l’applicazione della nuova disciplina nazionale in materia di programmazione e impiego delle risorse della politica di coesione nei vari settori considerati dal decreto in commento, deve avvenire nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dai regolamenti europei sulla politica di coesione.
È precisato, inoltre, che le disposizioni in commento sono adottate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti con l’UE, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241, sopra menzionato.
- promuove la complementarità e la sinergia tra gli interventi finanziati dai Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC), gli interventi PNRR, e gli interventi finanziati da Accordi di coesione;
L’individuazione degli “interventi prioritari” deve avvenire sulla base di una serie di indici dettagliati nel comma 2 dell’articolo in commento, cui si rinvia per un esame dettagliato.
I cronoprogrammi possono essere modificati esclusivamente nel caso di impossibilità a rispettare le tempistiche per circostanze oggettive e non imputabili all’amministrazione titolare o al soggetto attuatore.
Il meccanismo premiale consiste nel permesso di utilizzare le eventuali economie delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), maturate in relazione all’attuazione di interventi inseriti negli Accordi per la coesione già conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio, per coprire fino all’intera quota (fino al 30% dell’importo degli interventi), la parte di cofinanziamento regionale dei programmi europei FESR e FSE Plus.
La previgente quota del 34% era stabilita in proporzione alla popolazione di riferimento. La nuova percentuale del 40% si applica al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.
In particolare, il Dipartimento dovrà, entro il 31 luglio 2024, effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi dei CIS già stipulati alla data di entrata in vigore del decreto in commento.
Nelle more della già menzionata ricognizione, dalla medesima data, il Dipartimento è designato quale Responsabile unico del contratto (RUC) per i CIS già stipulati.
Con successivo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, (adottato sentito il Ministro dell’economia e delle finanze) da adottare entro 60 giorni dalla conclusione della ricognizione, si procederà a revisionare la governance istituzionale e le modalità attuative dei CIS.
Si rammenta che la ZES unica ricomprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna. Tenuto conto del prodotto interno lordo (PIL), le regioni europee si distinguono in:
- Regioni meno sviluppate: con un PIL pro capite inferiore al 75% della media comunitaria;
- Regioni in transizione: con un PIL pro capite compreso tra il 75% e il 100% della media comunitaria;
- Regioni più sviluppate: con un PIL pro capite superiore al 100 % della media comunitaria.
- riduzione di un terzo dei termini dei procedimenti amministrativi relativi alla valutazione di impatto ambientale (VIA), valutazione ambientale strategica (VAS), autorizzazione integrata ambientale (AIA), autorizzazione unica ambientale (AUA), autorizzazione paesaggistica e concessioni demaniali portuali;
- riduzione della metà dei termini relativi ad autorizzazioni, licenze, permessi, concessioni o nulla osta comunque denominati la cui adozione richiede l'acquisizione di pareri, intese, concerti o altri atti di assenso comunque denominati di competenza di più amministrazioni;
- istituzione presso ogni Commissario straordinario di uno sportello unico digitale, presso il quale i soggetti interessati ad avviare una nuova attività soggetta all’autorizzazione unica presentano il loro progetto;
- accesso ad ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali individuati dalle regioni interessate.
In sintesi, l’articolo in commento modifica l’articolo 42, comma 5-bis, del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), con cui sono stati stanziati 200 milioni di € a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021/2027, allo scopo di rafforzare la linea progettuale “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”, prevista dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (art. 2, comma 2, lett. a), numero 4, del decreto-legge n. 59 del 2021).
Si rammenta che per la Missione 5, Componente 2, investimento 2.1 (M5C2I2.1) sono stanziate una serie di risorse per progetti di rigenerazione urbana, per la riduzione di situazioni di emarginazione e degrado sociale, attribuite ai Comuni dal Ministero dell'interno, per un importo di 2,0 miliardi di €.
L’investimento è diretto a garantire sovvenzioni ai Comuni per investimenti nella rigenerazione urbana atti a ridurre le situazioni di emarginazione e di degrado sociale, a migliorare la qualità del decoro urbano e del contesto sociale e ambientale, fermo restando il rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH).
- nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all’autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;
- all’incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.
La disposizione prevede, inoltre, che con delibera del CIPESS, (adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica), possono essere assegnate, a valere sul Fondo FSC e nei limiti delle relative disponibilità annuali, risorse per la realizzazione, nei territori delle regioni sopra menzionate (e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all’articolo 11 del D.L. n. 124/2023), di investimenti diretti al miglioramento della viabilità e delle infrastrutture, allo sviluppo dei servizi pubblici e all’incremento della loro qualità.
Per semplificare la realizzazione degli interventi sopra enunciati, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo (CIS).
L’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A., può essere individuata quale soggetto responsabile per l’attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione degli stessi.
- un progetto “periferie e cultura”, finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socioculturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica;
Al finanziamento delle iniziative sopra enunciate, si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di €, a valere sulle risorse del Programma nazionale cultura 2021-2027.