Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo-Legale-Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento, approfondiamo le disposizioni che riguardano le norme lavoro (Capo IV), in particolare in materia di autoimpiego e autoimprenditorialità cooperativa (artt. 16-21), bonus occupazionali (artt. 21-24), fruibili anche dalle Organizzazioni datoriali come Confcooperative, sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa-SIISL (artt. 25-26), cui si aggiungono alcuni correttivi relativi alla prevenzione e al contrasto del lavoro sommerso apportati al D.L. n. 19/2024 convertito in legge nelle scorse settimane (art. 28).
Sulle principali disposizioni di interesse per il nostro sistema, evidenziamo che nel caso del sostegno all’autoimprenditorialità e degli incentivi per incoraggiare le assunzioni si tratti di risorse attinte dal Fondo Sociale Europeo (Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027) e dalla dotazione PNRR (Misura 5-GOL) che, nella maggior parte dei casi, sono destinate a prorogare, seppur con significative novità e riformulazioni, un pacchetto di misure messe in campo anche in anni precedenti.
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Autoimpiego Centro-Nord Italia (art. 17)
Nel limite di spesa di 30,5 milioni per il 2024 e di 274, 5 milioni per il 2025 e con una gestione affidata a Sviluppo Lavoro Italia, Invitalia ed Ente Nazionale Microcredito, sono finanziate iniziative per l’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali NON LOCALIZZATE nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e in quelli dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016.
In questo modo sono incentivati percorsi di autoimprenditorialità cooperativa tenuto conto che tali attività possono essere avviate anche tramite società cooperative.
Anche al fine di valutare il potenziale coinvolgimento del sistema Confcooperative e delle sue strutture territoriali di questa misura, sarà importante attendere il decreto interministeriale attuativo a cui è attribuito il compito di individuare, in coerenza con quanto previsto dalla programmazione comunitaria, criteri, termini e modalità di finanziamento delle medesime iniziative, così come andranno monitorate a livello territoriale le scelte delle singole Regioni che dovranno erogare i servizi di informazione, orientamento consulenza e supporto ai destinatari attraverso i centri per l’impiego e gli sportelli di informazione e assistenza all’autoimpiego.
I destinatari dell’intervento sono giovani under 35 in possesso di uno dei seguenti requisiti: a) in condizioni di marginalità, vulnerabilità sociale e discriminazione, come definite dal Piano nazionale giovani, donne e lavoro; b) inoccupati, inattivi e disoccupati; c) disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.
Nel caso di avvio di attività in forma collettiva e quindi nel caso di autoimprenditorialità cooperativa possono partecipare anche soggetti diversi da quelli appena indicati, fermo restando in tal caso il controllo e l’amministrazione della società da parte dei giovani under 35.
Le tipologie di iniziative finanziabili sono così riassumibili: a) erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l’avvio delle attività, definite su base territoriale e di concerto con le Regioni interessate, in coerenza con il Programma giovani, donne e lavoro 2021-2027 e con il programma GOL; b) tutoraggio, finalizzato all’incremento delle competenze e al supporto dei soggetti nell’avvio e nello svolgimento delle attività avviate; c) interventi di sostegno all’investimento, consistenti nella concessione di incentivi in favore dei soggetti per l’avvio delle attività.
Nel rispetto del regime europeo sugli aiuti de minimis, questi ultimi incentivi di sostegno all’investimento si concretizzano in alternativa in:
- un voucher non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività, per un importo massimo di 30 mila euro, aumentato fino a 40 mila in caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico;
- un aiuto per programmi di spesa di valore non superiore a 120 mila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 65% dell’investimento, per l’avvio delle attività;
- un aiuto per programmi di spesa per valori compresi tra 120 e 200 mila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 60% dell’investimento per l’avvio delle attività.
Infine, fattispecie che potrebbe riguardare nuovi soggetti che decidano di costituire una cooperativa e diventare soci-lavoratori, laddove le iniziative riguardino disoccupati iscritti al programma GOL beneficiari di Naspi, questi potranno continuare a beneficiare di tali trattamenti, cumulandoli, fermo restando che dovranno richiederne l’erogazione in un’unica soluzione al fine di utilizzarli come capitale d’avvio da conferire nelle iniziative finanziate.
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Resto al SUD 2.0 (art. 18)
Nel limite di spesa di 49,5 milioni per il 2024 e di 444, 5 milioni per il 2025 e con una gestione della misura affidata sempre a Sviluppo Lavoro Italia, Invitalia ed Ente Nazionale Microcredito, sono finanziate iniziative per l’avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali, in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l’iscrizione ad ordini o collegi professionali, LOCALIZZATE nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e in quelli dell’Italia centrale colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016
L’articolazione della misura è sostanzialmente identica, anche in termini di potenziale praticabilità per percorsi di autoimprenditorialità cooperativa, a quella appena descritta per i territori del Centro-Nord Italia.
Differiscono unicamente i valori, più generosi, degli incentivi di sostegno all’investimento fruibili in alternativa nei territori più svantaggiati secondo questo schema:
- un voucher non soggetto a rimborso, utilizzabile per l’acquisto di beni, strumenti e servizi per l’avvio delle attività, per un importo massimo di 40 mila euro, aumentato fino a 50 mila euro in caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico;
- un aiuto per programmi di spesa di valore non superiore a 120 mila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 75% dell’investimento, per l’avvio delle attività;
- un aiuto per programmi di spesa per valori compresi tra 120 e 200 mila euro, consistente in un contributo a fondo perduto fino al 70% dell’investimento per l’avvio delle attività.
La versione 2.0 della misura non sostituisce quella già in vigore prevista dall’art. 1 del D.L. 91/2017, che continuerà ad applicarsi per le iniziative non in linea con le previsioni di cui all’art. 18 del provvedimento appena emanato.
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Autoimpiego nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica (art. 21)
Fatta salva la preventiva autorizzazione di questa misura da parte della Commissione Europea e nei limiti di finanziamento previsti dalla norma, in favore di giovani under 35 che avviino in Italia nel periodo 1 luglio 2024 - 31 dicembre 2025 attività imprenditoriali nell’ambito di settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, come meglio definiti dal decreto interministeriale attuativo che dovrà anche provvedere a dettagliare le modalità di accesso ai benefici, sono riconosciuti:
- sia un contributo per l’impresa avviata pari a 500 euro mensili (non rilevanti ai fini della formazione del reddito) per la durata massima di 3 anni, e comunque non oltre il 2028, erogato da INPS annualmente in forma anticipata per il numero di mesi interessati allo svolgimento dell’attività;
- sia un esonero contributivo per la durata di 3 anni, comunque fruibile entro il 2028, al 100% (premi INAIL da pagare) fino a un valore massimo di 800 euro mensili per ciascun lavoratore in relazione ai dipendenti under 35 assunti a tempo indeterminato (non in apprendistato) dalla medesima impresa nel periodo 1° luglio 20224-31 dicembre 2025.
Seppur per ulteriore conferma si dovrà attendere il relativo decreto attuativo che, come detto, definirà i termini operativi per la fruizione dello strumento, riteniamo che lo stesso anche in assenza di un esplicito riferimento possa essere utilizzato, fermi restando gli altri presupposti, anche per avviare una società cooperativa.
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Bonus giovani (art. 22)
Fatta salva la preventiva autorizzazione di questa misura da parte della Commissione Europea e nei limiti di finanziamento previsti dalla norma pari complessivamente a quasi 1,1 miliardo, è riconosciuto un esonero contributivo al 100% (premi INAIL da pagare) per un massimo di 24 e nel limite di 500 euro mensili in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumano a tempo indeterminato, anche trasformando precedenti contratti a tempo determinato, giovani under 35 mai occupati a tempo indeterminato.
L’entità del bonus è innalzata fino a un valore di 650 € mensili in caso vengano assunti lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
In generale, l’esonero non è applicabile per assumere apprendisti, mentre spetterà laddove il giovane risulti essere stato assunto con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Inoltre, in deroga alla regola generale, potrà beneficiare dell’esonero anche quell’impresa che assuma un soggetto che risulti essere stato occupato a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che abbia beneficiato solo parzialmente della misura in questione.
Il beneficio è soggetto ai principi generali di fruizione degli incentivi e non risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti a legislazione vigente.
Non è riconoscibile a imprese che abbiano effettuato licenziamenti economici nei 6 mesi precedenti nella medesima unità produttiva ed è revocato qualora lo stesso lavoratore assunto con l’esonero o un lavoratore con la stessa mansione operante nella stessa unità produttiva venga licenziato per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi.
Sarà un prossimo decreto attuativo a specificare le modalità applicative dell’esonero, gestito da INPS, nel rispetto delle procedure comunitarie e dei vincoli e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale “Giovani, donne e lavoro” 2021-2027.
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Bonus donne (art. 23)
Nei limiti di finanziamento previsti dalla norma pari a complessivi 364 milioni circa, è riconosciuto un esonero contributivo al 100% (premi INAIL da pagare) per un massimo di 24 e nel limite di 650 euro mensili in favore dei datori di lavoro privati che, dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025, assumano a tempo indeterminato, donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, periodo che scende a 6 mesi per le donne residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (attualmente Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna).
In generale, l’esonero non è applicabile per assumere apprendiste e spetterà solo a fronte di un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti (rispetto ai dipendenti part-time il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori).
Il beneficio non risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti a legislazione vigente.
Sarà un prossimo decreto attuativo a specificare le modalità applicative dell’esonero, gestito da INPS, nel rispetto delle procedure comunitarie e dei vincoli e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale “Giovani, donne e lavoro” 2021-2027.
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Bonus Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno (art. 24)
Fatta salva la preventiva autorizzazione di questa misura da parte della Commissione Europea e nei limiti di finanziamento previsti dalla norma pari complessivamente a circa 482 milioni circa, è riconosciuto un esonero contributivo al 100% (premi INAIL esclusi, da pagare) per un massimo di 24 e nel limite di 650 euro mensili in favore dei datori di lavoro privati con determinati requisiti che, dal 1 settembre 2024 al 31 dicembre 2025, effettuino assunzioni a tempo indeterminato di over 35 disoccupati da almeno 24 mesi.
In particolare, il beneficio spetta esclusivamente a datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione e che assumono presso una sede/unità produttiva ubicata in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno lavoratori nelle medesime regioni (attualmente Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sardegna).
In deroga alla regola generale, potrà beneficiare dell’esonero anche quell’impresa che assuma un soggetto che risulti essere stato occupato a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che abbia beneficiato solo parzialmente della misura in questione.
Il beneficio è soggetto ai principi generali di fruizione degli incentivi e non risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti a legislazione vigente.
Inoltre, non è riconoscibile a imprese che abbiano effettuato licenziamenti economici nei 6 mesi precedenti nella medesima unità produttiva ed è revocato qualora lo stesso lavoratore assunto con l’esonero o un lavoratore con la stessa mansione operante nella stessa unità produttiva venga licenziato per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi.
Sarà un prossimo decreto attuativo a specificare modalità applicative dell’esonero, gestito da INPS, nel rispetto delle procedure comunitarie e dei vincoli e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale “Giovani, donne e lavoro” 2021-2027.
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Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa - SIISL (artt. 25-26)
Con l’art. 25 si stabilisce l’iscrizione d’ufficio dei precettori della NASpI e della DIS-COLL a tale piattaforma con l’obbligo per gli stessi di caricare il proprio curriculum vitae e di sottoscrivere il cosiddetto Patto di Attivazione Digitale e del Patto di servizio. Di converso affida ai Centri per l’impiego l’obbligo di individuare, sempre per il tramite della piattaforma, le offerte di lavoro più congrue loro applicabili.
L’art. 26, invece, disciplina il funzionamento del SIISL prevedendo:
- possibilità di pubblicazione sul sistema delle posizioni vacanti da parte dei datori di lavoro e di navigazione da parte di chi cerca lavoro e non risulti obbligato a iscriversi;
- utilizzo di strumenti di Intelligenza Artificiale per favorire incontro tra domanda e offerta di lavoro;
- utilizzo dei dati in forma anonima e aggregata anche per la verifica dell’efficacia formativa dei corsi formativi svolti da enti formativi accreditati, con l’attribuzione a ciascun ente formatore di un punteggio commisurato alla percentuale di iscritti assunti entro 6 mesi dalla conclusione del singolo corso di formazione.
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Cabina di regia per grandi imprese in crisi (art. 27)
Al fine di favorire un più efficiente e tempestivo utilizzo del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e con particolare riferimento ad interventi di formazione, riqualificazione, orientamento professionale e promozione dell’imprenditorialità a favore dei lavoratori in esubero di grandi imprese, è istituita una Cabina di regia coordinata dal Ministero del Lavoro alla quale potranno ricorrere le imprese con organico superiore a 250 lavoratori che abbiano in corso trattamenti di integrazione salariale da almeno un biennio senza soluzione di continuità.
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Correttivi su prevenzione e contrasto del lavoro sommerso (art. 28)
Con alcune modifiche all’art. 29 del D.L. n. 19/2024, convertito recentemente dalla legge n. 56/2024, sono riformulate alcune disposizioni già in vigore relative alla verifica del certificato DURC di CONGRUITA’, già regolato ai sensi del D.M. Lavoro n. 143/2021, prima del versamento del saldo finale per i lavori edili:
- per gli appalti pubblici, in linea con il decreto ministeriale appena richiamato che ne sancisce nessuna limitazione in termini applicativi, viene eliminata la soglia di valori pari ad almeno 150 mila euro (inserita nel D.L. PNRR-BIS) perché il versamento del saldo finale ad opera del responsabile del progetto in assenza di un esito positivo della verifica o previa regolarizzazione della posizione dell’impresa affidataria dei lavori, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile ed eventuali interventi dell’ANAC a cui viene opportunamente comunicata tale violazione, rileverà ai fini della valutazione della performance dello stesso da parte della stazione appaltante;
- per gli appalti privati con un valore pari ad almeno 70 mila euro, e non più soltanto di quelli superiori a 500 mila euro, e quindi anche qui in linea con il D.M. Lavoro n. 143/2021 rispetto all’applicazione del DURC di congruità, laddove il committente versi il saldo finale in assenza di un esito positivo della verifica o previa regolarizzazione della posizione da parte dell’impresa, si applicherà una sanzione compresa tra 1.000 e 5.000 euro a carico del direttore dei lavori o dello stesso committente in mancanza di nomina del direttore dei lavori, con una preventiva responsabilità pertanto ora attribuita, sulla base di quest’altra modifica, a una specifica figura tecnica, laddove presente.
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Nel restare a disposizione per ogni evenienza, rimandiamo per ulteriori approfondimenti al provvedimento allegato e a una guida sintetica predisposta dal Ministero del Lavoro anch’essa in allegato, sottolineando che lo stesso potrà subire modifiche durante il suo iter di conversione parlamentare.