Circolari

Circ. n. 11/2022

LEGGE 18 FEBBRAIO 2022, N. 11: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 24 DICEMBRE 2021, N.221

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE N. 221/2021
PROROGA STATO DI EMERGENZA AL 31 MARZO 2022
E ALTRE MISURE URGENTI
[L. N. 11/2022]

Si fa seguito alla Circolare n. 48/2021, Prot. 4806, del Servizio Legislativo e Legale, per comunicare che è stata pubblicata in G.U. la Legge 18 febbraio 2022, n. 11, recante Conversione del DECRETO LEGGE 24 DICEMBRE 2021, N. 221 (ALL.) con cui sono stati prorogati sia lo stato di emergenza sia le misure di carattere straordinario e urgente introdotte.
Nel corso dell’iter parlamentare di conversione del decreto legge in esame, sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni ed è stata disposta l’abrogazione (e la conseguente trasposizione nel corpo del decreto legge in commento), delle disposizioni del D.L. 30 dicembre 2021, n. 229 (Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 01/2022, Prot. N. 4), i cui effetti e i relativi rapporti giuridici, dispiegatisi durante la sua vigenza, sono comunque fatti salvi.
Per i profili giuslavoristici, si rinvia alla Circolare del Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 20 del 21 febbraio 2022, Prot. N. 713.
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A. PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA

Il decreto, come noto, ha prorogato, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 le disposizioni già vigenti che prevedono la possibilità da parte del Governo di adottare determinazioni di carattere emergenziale e limitative delle libertà personali e di impresa, con possibilità di modularne l’applicazione in aumento oppure in diminuzione secondo l’andamento dell’epidemia .
In sintesi:
 con una nuova modifica all’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 19/2020, è stato differito al 31 marzo 2022 il termine entro il quale possono essere assunte le determinazioni di carattere emergenziale ;
 vengono poi modificati anche gli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto legge n. 33/2020, estendendo fino al 31 marzo 2022 le misure previste in tale decreto ;
 sono prorogati altresì al 31 marzo 2022 i termini di tutta una serie di misure previste dai vari provvedimenti che si sono susseguiti nei mesi scorsi e riportati nell’allegato A del decreto legge in esame. Si avverte che tra le disposizioni prorogate è contemplato l’art. 73, D.L. 18/2020, ove al comma 4 si dispone che per il periodo di emergenza, “le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”.
 sono, infine, prorogati i poteri, derivanti dalla dichiarazione dello stato di emergenza, del Capo del Dipartimento della protezione civile e del Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure necessarie per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19. Gli stessi, potranno adottare anche ordinanze dirette a programmare la prosecuzione delle attività utili al contrasto e al contenimento dell’emergenza epidemiologica.
Continueranno a trovare applicazione le misure previste dal DPCM del 2 marzo 2021 , salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni legislative vigenti successive al DPCM del 2 marzo, sopra citato.
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B. LE ALTRE MISURE

 È ridotta, a decorrere dal 1° febbraio 2022, la durata delle certificazioni verdi (c.d. Green Pass) da 9 a 6 mesi, per avvenuta vaccinazione, a far data
(I) dal completamento del ciclo vaccinale primario;
(II) ovvero, nel caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, a far data dalla medesima somministrazione;
(III) ovvero, nel caso di avvenuta guarigione, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo .
 Viene consacrata in una norma di legge (art. 3-bis), la qualificazione di certificazione verde di base – Green Pass Base (derivante da vaccinazione, guarigione ovvero test antigenico o molecolare negativo) e certificazione verde rafforzata – Green Pass Rafforzato (conseguente esclusivamente a vaccinazione o guarigione) necessarie, come noto, per la fruizione di una serie di servizi e per l’accesso a diverse attività.
 È consentito, ex articolo 4-bis, fino al 31 dicembre 2022, l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario conseguite in uno Stato dell'Unione europea o in Stati terzi, in tutte le strutture sanitarie interessate direttamente o indirettamente dall’emergenza Covid-19 (in precedenza esclusivamente in quelle impegnate nell’emergenza da COVID-19).
 Con la trasposizione di un’altra disposizione dell’abrogato D.L. n. 229 sopra citato, si dispone che il Commissario straordinario per l’emergenza definisce, considerati i prezzi mediamente praticati dalle farmacie e dagli altri rivenditori, sempre d’intesa con il Ministro della salute, un protocollo con le associazioni maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori allo scopo di garantire, fino al 31 marzo 2022, la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2, a prezzi calmierati. Il Commissario monitora l’andamento dei predetti prezzi e ne riferisce al Governo.
 Si prevede la costituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un tavolo tecnico, con il compito di procedere all'adozione e alla pianificazione degli interventi in materia di salute e sicurezza relativi ai dispositivi medici e di protezione individuale, anche in considerazione delle nuove varianti virali .
 Viene operato il riordino delle disposizioni vigenti, in merito all’utilizzo del certificato verde COVID-19, di Base o Rafforzato, per l’accesso a servizi e attività. In particolare, si prevede che sull’intero territorio nazionale (Zona bianca, gialla, arancione e rossa) fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), è necessario il possesso del Green Pass Base (da vaccinazione, guarigione ovvero test antigenico o molecolare negativo) per l’accesso a:
(i) mense e catering continuativo su base contrattuale;
(ii) concorsi pubblici;
(iii) corsi di formazione pubblici e privati.
L’uso del Green Pass Rafforzato (per vaccinazione ovvero guarigione), invece, è richiesto (sempre fino al 31 marzo 2022) per:
(i) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, all'aperto o al chiuso, da qualsiasi esercizio, a eccezione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale;
(ii) alberghi e altre strutture ricettive, nonché per i servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti alloggiati;
(iii) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
(iv) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità;
(v) sagre e fiere, convegni e congressi;
(vi) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
(vii) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e all'aperto e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
(viii) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti a cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati;
(ix) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
(x) impianti di risalita con finalità turistico commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
(xi) partecipazione, nel pubblico, agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi;
(xii) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
(xiii) partecipazione, nel pubblico, a cerimonie pubbliche.
Tali disposizioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai 12 anni e a quelli esclusi dalla campagna vaccinale in base ad idonea certificazione medica.
Spetta, ai titolari e ai gestori dei servizi e delle attività interessati verificare che l’accesso avvenga nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge. Le certificazioni verdi sono verificate con le modalità tecniche previste dal DPCM di cui all’articolo 9, comma 10, D.L. n. 52/2021 (mediante APP mobile) .
 Consentite in Zona bianca le feste popolari e le manifestazioni culturali all'aperto, anche con modalità itinerante e in forma dinamica, riconosciute di notevole interesse culturale ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. n.42/2004 .
 Viene altresì modificata la disciplina relativa alla capienza, in Zona bianca, delle strutture che ospitano eventi o competizioni sportive, prevedendo che essa non può essere superiore al 75% all’aperto e al 60% al chiuso, rispetto a quella massima autorizzata. In Zona gialla, invece, resta invariata la percentuale di capienza vigente, che non può essere superiore al 50% all’aperto e al 35% al chiuso rispetto, a quella massima autorizzata.
 Si prevede che la violazione degli obblighi relativi al possesso del Green Pass comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 4, D.L. n. 19/2020 .
 È riordinata la disciplina contenuta in varie disposizioni di legge relativa all’utilizzo dei certificati verdi COVID-19 in ambito educativo, dell’istruzione e della formazione (dai servizi educativi per l’infanzia fino all’università) .
 Assorbite le regole previste dall’abrogato D.L. n. 229/2021, per l’accesso sui mezzi di trasporto pubblico (compreso quello locale o regionale) elencati nell’articolo 9-quater, comma 1, D.L. n. 52/2021, per cui è richiesto, fino al 31 marzo 2022, il possesso del Green Pass Rafforzato (vaccinazione o guarigione) e l’obbligo di indossare la mascherina del tipo FFP2. Una deroga è prevista per gli spostamenti aerei, marittimi e terrestri da e per le isole, per i quali basta la certificazione verde base (Green Pass Base (vaccinazione, guarigione o test negativo).
 È confermata, altresì, la vigenza delle disposizioni che impongono l’obbligo vaccinale a particolari categorie di soggetti.
 Dal 25 dicembre 2021 e fino al 31 gennaio 2022, è stato vigente l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’aperto, anche in zona bianca .
 È modificata anche la disciplina sugli spostamenti di cui all’articolo 2, D.L. n. 52/2021, chiarendo che gli stessi, nelle Zone arancioni o rosse, sono consentiti ai soggetti muniti del Green Pass Base e si sopprimono tutti i limiti orari relativi agli spostamenti (coprifuoco) che erano ancora vigenti per le predette zone arancioni e rosse .
 Dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), l’accesso di visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice (di cui all’articolo 1-bis D.L. n. 44/2021) è consentita solo a soggetti in possesso della certificazione verde rilasciata a seguito della dose di vaccino di richiamo, successivo al ciclo vaccinale primario. Tale accesso, per il medesimo periodo, è consentito, altresì, ai soggetti in possesso della certificazione verde rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario ovvero a seguito di avvenuta guarigione (di cui alle lettere b) e c-bis, dell’articolo 9, comma 2, D.L. n. 52/2021) accompagnata ad un’altra certificazione che attesti l’effettuazione di un test antigenico o molecolare nelle 48 ore precedenti l’accesso, con esito negativo .
 A decorrere dal 10 marzo 2022, e sino al 31 marzo 2022, è consentito l’accesso ai visitatori nei reparti di degenza delle strutture ospedaliere con le stesse modalità sopra enunciate (Terza dose di vaccino ovvero conclusione del ciclo vaccinale primario o guarigione, più tampone negativo) .
 Dal 25 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, per l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico, svolti al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, da concerto, cinematografiche, nei locali di intrattenimento e musica dal vivo e locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è obbligatorio, oltre al Super Green Pass, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2. In tali luoghi, ad esclusione dei servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per lo stesso periodo di tempo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

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C. ESECUZIONE DI TEST ANTIGENICI RAPIDI A PREZZI CALMIERATI E GRATUITAMENTE

Il Commissario straordinario per l’emergenza definisce, d’intesa con il Ministro della salute, un protocollo con le farmacie e le altre strutture sanitarie, allo scopo di garantire, fino al 31 marzo 2022, la somministrazione di tamponi rapidi a prezzi contenuti e ridotti.
Le farmacie sono tenute ad assicurare fino al 31 marzo 2022, la somministrazione di test antigenici rapidi secondo le modalità e i prezzi previsti nel protocollo d'intesa di cui sopra.
L’imposizione del prezzo calmierato è assicurata anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2.

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D. ALTRE DISPOSIZIONI
Altre disposizioni riguardano:
 il finanziamento dei sistemi informativi funzionali all’implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-19, di cui all’articolo 3, D.L. n. 2/2021 . Allo scopo, infatti, di garantire i servizi di assistenza alle funzioni della piattaforma in parola, nonché per far fronte agli oneri accessori connessi con il funzionamento della stessa, sono stanziati, per l’anno 2022, ulteriori 20.000.000 di euro ;
 la proroga del Sistema di allerta COVID-19 al 31 dicembre 2022 e le modifiche alla disciplina del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria di cui, rispettivamente, agli articoli 6, comma 6, D.L. n. 28/2020 e 20, comma 1, D.L. n. 137/2020;
 lo stanziamento di € 3.553.500 per l’anno 2022, a favore degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera e di assistenza sanitaria al personale navigante (USMAF-SASN) del Ministero della salute, ai fini dell’effettuazione, anche a campione, presso gli scali aeroportuali, marittimi e terrestri, di test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso nel territorio nazionale. Ai soggetti con esito positivo ai predetti test, si applicherà, con spese a loro carico, l’obbligo dell’isolamento fiduciario per 10 giorni, se necessario anche presso uno dei “Covid-Hotel”;
 la possibilità, fino al 31 dicembre 2022, della somministrazione di vaccini contro il SARS-CoV-2 nelle farmacie aperte al pubblico, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 465, L. n. 178/2020. A tale scopo sono stanziati € 4.800.000,00;
 lo stanziamento di € 9.000.000 per l’anno 2021 e € 14.884.871 per l’anno 2022, al fine di garantire l’individuazione e il tracciamento di casi positivi nelle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2021-2022, attraverso il supporto del Ministero della difesa a regioni e province autonome nello svolgimento di test di ricerca anti SARS-CoV-2, con l’ausilio dei laboratori militari dislocati sul territorio nazionale;
 l’ampliamento delle finalità del Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 per l’anno scolastico 2021/2022, istituito dal D.L. n. 73/2021, alla sanificazione, igienizzazione, e purificazione degli ambienti scolastici e dei sistemi di filtraggio delle particelle e di distruzione dei microorganismi presenti nell’aria.