Circolari

Circ. n. 11/2022

AMMORTIZZATORI SOCIALI ULTERIORI MISURE  ESONERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE  PARZIALI CORRETTIVI SU RIFORMA

Rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo Legale Fiscale per una disamina complessiva del provvedimento in oggetto chiamato Sostegni-ter (e già in vigore) segnaliamo alcune novità in materia di AMMORTIZZATORI SOCIALI attese dalle imprese cooperative e così riassumibili:
 Art. 7: ESONERO limitato al primo trimestre 2022 e ad alcuni specifici settori (codici ATECO riportati nell’Allegato I del D.L.) dalla CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE che paga il datore di lavoro al momento dell’utilizzo dei trattamenti di integrazione salariale;
 Art. 23: alcuni parziali correttivi normativi alla riforma degli ammortizzatori sociali appena varata dal Governo con la legge di bilancio 2022, tra cui in particolare la possibilità di svolgere la consultazione sindacale (esame congiunto) funzionale alla richiesta dei trattamenti CIGO/CIGS/FIS anche in via telematica.

Ulteriore disposizione degna di nota è contenuta all’art. 4, comma 2, in merito alla proroga per le assunzioni effettuate nel primo trimestre 2022 nei settori del turismo e degli stabilimenti termali dell’esonero contributivo già concesso in favore degli operatori di questi comparti ai sensi del D.L. n. 104/20202).
ESONERO CONTRIBUTO ADDIZIONALE AMMORTIZZATORI PER ALCUNI SETTORI (art. 7)
In alternativa agli ammortizzatori COVID (cosiddetti in deroga) utilizzati l’anno scorso, il Governo ha optato per alleggerire il costo di utilizzo degli ammortizzatori ordinari, così come riformati con la legge di bilancio appena varata.
Pertanto, solo per gli eventi di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa compresi tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022, i datori di lavoro operanti in alcuni settori (pochi) sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di norma prevista in caso di effettivo utilizzo degli ammortizzatori.
I settori sono quelli specificatamente individuati attraverso l’indicazione del codice ATECO nell’allegato al provvedimento.
Di seguito riportiamo per completezza sia l’elenco dei codici ATECO associati all’esonero sia il dettaglio della contribuzione addizionale in questione sottolineando come, data la tipologia dei soggetti esonerati, questo sconto nella sostanza dovrebbe eventualmente riguardare la contribuzione addizionale per la CIGS e per il FIS (in termini generali i datori di lavoro interessati non risultano infatti ricompresi nel campo di applicazione della CIGO).
Settori esonerati da contribuzione addizionale I° trimestre 2022 - Codici ATECO
Turismo
- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
Ristorazione
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)
- Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)
- Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)
- Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)
- Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)
Attività ricreative
- Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)
- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)
Altre attività
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti
terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)
- Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30)
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o
suburbano (codici ateco 49.39.01)
- Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90)
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)
- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
- Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)
- Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)


Relativamente alla contribuzione addizionale che verrebbe risparmiata ricordiamo che:
• per CIGO/CIGS sarebbe pari al 9% fino alla fruizione di 52 settimane in un quinquennio mobile, al 12% nel caso di fruizione per oltre 52 ma fino a 104 settimane e infine al 15% (oltre le 104 settimane) - le aliquote indicate si applicano alla retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate;
• per FIS sarebbe pari al 4% della medesima retribuzione persa.
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PARZIALI CORRETTIVI SU RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI (art. 23)
Il provvedimento apporta già prime modifiche o integrazioni alle disposizioni relative agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto contenute, come noto, nella legge di bilancio 2022 e in vigore da inizio anno.
Si tratta nella maggior parte dei casi di correzioni formali o che comunque non alterano l’impianto e il portato della riforma tranne per alcuni passaggi degni di attenzione:
• la possibilità a regime di svolgere la consultazione sindacale (esame congiunto) funzionale alla richiesta dei trattamenti CIGO/CIGS/FIS anche in via telematica, mettendo a sistema in questo senso l’esperienza positiva dal punto di vista procedura venutasi a consolidare durante il regime degli ammortizzatori COVID;
• una precisazione in materia di condizionalità, ripristinando anche per i fruitori dei trattamenti carico del FIS o dei fondi di solidarietà bilaterali, il vincolo, a prescindere dall’entità della riduzione dell’orario di lavoro, di partecipare a interventi di riqualificazione professionale e a percorsi formativi, pena l’applicazione in caso di mancata e ingiustificata adesione a tali iniziative comporti sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilità di trattamento fino alla decadenza dallo stesso (la riformulazione del regime di condizionalità operato con la legge n. 234/2021 aveva erroneamente ricondotto unicamente ai fruitori della CIGS tale vincolo dimenticatosi, come previsto in precedenza, dei beneficiari dei trattamenti erogati da FIS e fondi di solidarietà bilaterali). Ricordiamo che le relative modalità attuative, anche sul fronte sanzionatorio, saranno definite con decreto attuativo da emanarsi, previa intesa con Conferenza delle Regioni, entro il prossimo mese di febbraio.
Rispetto alle novità introdotte da quest’anno su questa materia cogliamo l’occasione per evidenziare che siamo ancora in attesa di specifiche istruzioni da parte dell’INPS che, a questo punto, potranno (dovranno) tener conto dei correttivi normativi introdotti, nonché dell’esonero dalla contribuzione addizionale limitata al primo trimestre 2022 e spettante solo per le attività già illustrate.
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ESONERO PER ASSUNZIONI SETTORE TURISMO E STABILIMENTI TERMALI (art. 4, c. 2)
Per le assunzioni a tempo determinato o con contratto stagionale effettuate nei settori del turismo e degli stabilimenti termali tra 1° gennaio e 31 marzo 2022 è prorogato il regime di esonero totale dei contributi (premi INAIL da pagare), fino a massimo 8.060 € da riparametrare su base mensile, e già riconosciuto in passato per le medesime fattispecie con il D.L. 104/2021.
L’esonero è riconoscibile ovviamente in relazione alla durata dei contratti stipulati e comunque fino ad un massimo di 3 mesi fatto salvo che, in caso di trasformazione dei rapporti a tempo indeterminato, spetterà per un massimo di 6 mesi dalla conversione.

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