Sul Supplemento
Ordinario n. 10 alla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2021 è stato pubblicato il
nuovo modello per la comunicazione al catasto dei rifiuti (modello unico di
dichiarazione ambientale – MUD), adottato con il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, "Approvazione del modello
unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021".
Il nuovo decreto, che
sostituisce integralmente quello del 24 dicembre 2018, disciplina i modelli
utilizzabili per la dichiarazione riferita all’anno 2020.
In considerazione della
tardiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per
l’anno in corso la dichiarazione
dovrà essere presentata entro il 16 giugno 2021 e non entro il 30 aprile,
secondo il termine ordinario.
Si ricorda, infatti che,
in caso di approvazione di modifiche al modello, l’articolo 6, comma 2-bis
della legge di riferimento istitutiva del MUD (legge 25 gennaio 1994 n.70), fissa
la data di presentazione della dichiarazione in
centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto con cui è
approvato il nuovo modello.
Nel rinviare alla
lettura del provvedimento nella sua versione integrale, si indicano, di
seguito, alcune informazioni di carattere generale.
MODELLO
UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)
La Legge 70/1994
prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia,
di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di
attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano
soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione
ambientale (cosiddetto MUD), alla Camera di commercio competente per territorio.
Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle
norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di
denuncia, di notificazione.
CONTENUTO
DEL PROVVEDIMENTO
Il decreto in analisi contiene
il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti Comunicazioni:
-
Comunicazione
Rifiuti
-
Comunicazione
Veicoli Fuori Uso
-
Comunicazione
Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di
imballaggio
-
Comunicazione
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
-
Comunicazione
Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione
-
Comunicazione
Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Completano il Modello i
seguenti allegati:
-
Allegato 1 –
Articolazione del modello unico di dichiarazione ambientale (mud)
-
Allegato 2 -
Comunicazione Rifiuti Semplificata
-
Allegato 3 -
Facsimile di scheda Comunicazione via telematica
-
Allegato 4 -
Indicazioni per la presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale
(mud) via telematica
Non si registrano
sostanziali novità sulle informazioni da comunicare, le modalità per la
trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.
SOGGETTI
OBBLIGATI – COMUNICAZIONE RIFIUTI
Con riferimento alla
comunicazione rifiuti, i soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono
indicati nell’articolo 189 del codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile
2006, n.152) ed in alcune disposizioni speciali.
Al riguardo si segnala
come in considerazione della riscrittura delle disposizioni in materia di
tracciabilità dei rifiuti adottate con il decreto legislativo n.116 del 2020 e
di alcune precisazioni contenute nel nuovo DPCM - richieste da Confcooperative,
unitamente ad altre organizzazioni – risultino ora chiarite con maggiore
precisione le categorie di soggetti obbligati ed esonerati.
In particolare, i
soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono individuati dalla normativa
seguente:
- dall’articolo 189,
commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n.
116
- dall’articolo 4,
comma 6, del D.lgs. 24/06/2003, n. 182 (rifiuti prodotti dalle navi)
I soggetti tenuti alla
presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:
-
Chiunque effettua
a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
-
Commercianti ed
intermediari di rifiuti senza detenzione
-
Imprese ed enti
che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
-
Imprese ed enti
produttori iniziali di rifiuti pericolosi
-
le imprese e gli
enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184,
comma 3 lettere c), d) e g) (lavorazioni industriali, artigianali, fanghi dalla
potabilizzazione delle acque) con più di dieci dipendenti
-
i Consorzi e i
sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari
tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il
recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla
compilazione della Comunicazione Imballaggi
-
I gestori del
servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui
all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai
rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo
189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.
Sono, d’altra parte,
esonerati dall’obbligo di presentazione:
-
gli imprenditori
agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari
annuo non superiore a euro ottomila;
-
le imprese che raccolgono
e trasportano i propri rifiuti non pericolosi in conto proprio, iscritte
all’albo gestori ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006;
-
per i soli
rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno
più di dieci dipendenti;
-
le imprese e gli
enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3,
diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g);
-
i produttori di
rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa (es
medici, dentisti, ecc).
In applicazione di
quanto previsto dall’articolo 69 della legge 221 del 2015, il decreto chiarisce
ancora che gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice
civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici
ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, (parrucchieri estetiste, tatuatori) che
producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*,
relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla
comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto
proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di
identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del
citato decreto legislativo, o del documento di conferimento rilasciato
nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo183 del
D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.
Sembra utile precisare
che quest’ultima noma, in particolare, che si sovrappone parzialmente ma non
completamente con le analoghe previsioni contenute nell’articolo 190, non dispone un esonero
dalla presentazione del MUD per le categorie indicate, ma individua una modalità alternativa di adempiere
all’obbligo. La disposizione è, quindi, riferita
a soggetti obbligati che, quando rientrano in una delle categorie elencate, in
luogo della comunicazione possono procedere alla conservazione ordinata dei
formulari di trasporto.
Diverso è il caso dei
soggetti esonerati, sopra indicati, che non sono tenuti a nessun obbligo,
neppure in forma sostitutiva.
MODLITÀ
DI PRESENTAZIONE
Il punto 3.1.
dell’allegato 1 del decreto disciplina le modalità di presentazione, elencando
le informazioni dovute da ogni tipologia di dichiarante.
Rimane
confermata la possibilità di presentazione della dichiarazione tramite la
Scheda Rifiuti semplificata dai soli
dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti
condizioni:
• sono produttori
iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;
• i rifiuti sono
prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
• per ogni rifiuto
prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre
destinatari.
• conferiscono i
rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.
La Comunicazione
Rifiuti Semplificata non può essere compilata da:
-
Gestori di
Rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto)
-
Produttori di
Rifiuti che non ricadono nelle condizioni sopra indicate (p.es. producono fuori
dall’unità locale o conferiscono all’estero o trasportano rifiuti da essi
prodotti)
-
Soggetti che
producono rifiuti da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre
operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti)
Con riferimento alla presentazione del modello e ai relativi programmi di
riferimento, l'Unioncamere provvede a predisporre:
- prodotto informatico
per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso,
Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- prodotto informatico
per il controllo formale delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che
utilizzano prodotti software diversi da quello predisposto da Unioncamere.
Entrambi i prodotti
informatici di cui sopra verranno diffusi gratuitamente dalle Camere di
commercio e saranno disponibili nei siti Internet del Ministero dello Sviluppo
Economico Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it),
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://www.minambiente.it), dell’ISPRA
(Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) (http://www.isprambiente.gov.it),
dell’Unioncamere (http://www.unioncamere.it),
di Infocamere (http://www.infocamere.it)
e di Ecocerved (http://www.ecocerved.it).
L'Unioncamere provvederà,
quindi, a mettere a disposizione dei dichiaranti:
- portale telematico,
accessibile tramite il sito www.mudtelematico.it,
per la trasmissione delle Comunicazioni Rifiuti, Rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche, Veicoli fuori uso, Imballaggi.
- portale telematico,
accessibile tramite il sito www.mudcomuni.it per la compilazione e trasmissione della Comunicazione
rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione.
- portale telematico,
accessibile tramite il sito www.registroaee.it,
per la compilazione e trasmissione della Comunicazione produttori di
apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- portale telematico,
accessibile tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it
per la compilazione della Comunicazione semplificata.
SCHEDA
CG - (Costi di gestione – punto 10.3)
Da ultimo, tra le
novità del decreto si segnala la scheda CG, che va compilata dai soggetti
istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani e dei rifiuti assimilati. La scheda in particolare, riporta le
informazioni da riportate per indicare, anche sulla base delle relative
delibere ARERA, i Costi di gestione per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani
indifferenziati e differenziati.
Per qualsiasi
chiarimento o informazione, è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it),
Capo Servizio Ambiente ed Energia