Circolari

Circ. n. 11/2021

Comunicazione al catasto rifiuti - nuovo modello MUD

venerdì 26 febbraio 2021

Sul Supplemento Ordinario n. 10 alla G.U. n. 39 del 16 febbraio 2021 è stato pubblicato il nuovo modello per la comunicazione al catasto dei rifiuti (modello unico di dichiarazione ambientale – MUD), adottato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, "Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021".

Il nuovo decreto, che sostituisce integralmente quello del 24 dicembre 2018, disciplina i modelli utilizzabili per la dichiarazione riferita all’anno 2020.

In considerazione della tardiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per l’anno in corso la dichiarazione dovrà essere presentata entro il 16 giugno 2021 e non entro il 30 aprile, secondo il termine ordinario.

Si ricorda, infatti che, in caso di approvazione di modifiche al modello, l’articolo 6, comma 2-bis della legge di riferimento istitutiva del MUD (legge 25 gennaio 1994 n.70), fissa la data di presentazione della dichiarazione in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto con cui è approvato il nuovo modello.

Nel rinviare alla lettura del provvedimento nella sua versione integrale, si indicano, di seguito, alcune informazioni di carattere generale.

 

MODELLO UNICO DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD)

La Legge 70/1994 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (cosiddetto MUD), alla Camera di commercio competente per territorio. Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata, dalle norme vigenti, alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.

 

CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Il decreto in analisi contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti Comunicazioni:

  • Comunicazione Rifiuti

  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso

  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio

  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

  • Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione

  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Completano il Modello i seguenti allegati:

  • Allegato 1 – Articolazione del modello unico di dichiarazione ambientale (mud)

  • Allegato 2 - Comunicazione Rifiuti Semplificata

  • Allegato 3 - Facsimile di scheda Comunicazione via telematica

  • Allegato 4 - Indicazioni per la presentazione del Modello unico di dichiarazione ambientale (mud) via telematica

Non si registrano sostanziali novità sulle informazioni da comunicare, le modalità per la trasmissione, nonché le istruzioni per la compilazione del modello.

 

SOGGETTI OBBLIGATI – COMUNICAZIONE RIFIUTI

Con riferimento alla comunicazione rifiuti, i soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono indicati nell’articolo 189 del codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152) ed in alcune disposizioni speciali.

Al riguardo si segnala come in considerazione della riscrittura delle disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti adottate con il decreto legislativo n.116 del 2020 e di alcune precisazioni contenute nel nuovo DPCM - richieste da Confcooperative, unitamente ad altre organizzazioni – risultino ora chiarite con maggiore precisione le categorie di soggetti obbligati ed esonerati.

In particolare, i soggetti tenuti alla presentazione del MUD sono individuati dalla normativa seguente:

- dall’articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 come modificato dal D.lgs. 3 settembre 2020, n. 116

- dall’articolo 4, comma 6, del D.lgs. 24/06/2003, n. 182 (rifiuti prodotti dalle navi)

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti

  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione

  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti

  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi

  • le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3 lettere c), d) e g) (lavorazioni industriali, artigianali, fanghi dalla potabilizzazione delle acque) con più di dieci dipendenti

  • i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi

  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

Sono, d’altra parte, esonerati dall’obbligo di presentazione:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;

  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi in conto proprio, iscritte all’albo gestori ai sensi dell’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006;

  • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;

  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g);

  • i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa (es medici, dentisti, ecc).

In applicazione di quanto previsto dall’articolo 69 della legge 221 del 2015, il decreto chiarisce ancora che gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, (parrucchieri estetiste, tatuatori) che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, quando obbligati alla comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini del trasporto in conto proprio, attraverso la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti dall’articolo 193 del citato decreto legislativo, o del documento di conferimento rilasciato nell’ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo183 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni.

Sembra utile precisare che quest’ultima noma, in particolare, che si sovrappone parzialmente ma non completamente con le analoghe previsioni contenute nell’articolo 190, non dispone un esonero dalla presentazione del MUD per le categorie indicate, ma individua una modalità alternativa di adempiere all’obbligo. La disposizione è, quindi, riferita a soggetti obbligati che, quando rientrano in una delle categorie elencate, in luogo della comunicazione possono procedere alla conservazione ordinata dei formulari di trasporto.

Diverso è il caso dei soggetti esonerati, sopra indicati, che non sono tenuti a nessun obbligo, neppure in forma sostitutiva.

 

MODLITÀ DI PRESENTAZIONE

Il punto 3.1. dell’allegato 1 del decreto disciplina le modalità di presentazione, elencando le informazioni dovute da ogni tipologia di dichiarante.

Rimane confermata la possibilità di presentazione della dichiarazione tramite la Scheda Rifiuti semplificata dai soli dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

• sono produttori iniziali tenuti alla presentazione della dichiarazione per non più di sette rifiuti;

• i rifiuti sono prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;

• per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari.

• conferiscono i rifiuti a destinatari localizzati sul territorio nazionale.

La Comunicazione Rifiuti Semplificata non può essere compilata da:

  • Gestori di Rifiuti (soggetti che effettuano attività di recupero, smaltimento e trasporto)

  • Produttori di Rifiuti che non ricadono nelle condizioni sopra indicate (p.es. producono fuori dall’unità locale o conferiscono all’estero o trasportano rifiuti da essi prodotti)

  • Soggetti che producono rifiuti da operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti)

Con riferimento alla presentazione del modello e ai relativi programmi di riferimento, l'Unioncamere provvede a predisporre:

- prodotto informatico per la compilazione delle Comunicazioni Rifiuti, Imballaggi, Veicoli fuori uso, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;

- prodotto informatico per il controllo formale delle dichiarazioni trasmesse dai soggetti che utilizzano prodotti software diversi da quello predisposto da Unioncamere.

Entrambi i prodotti informatici di cui sopra verranno diffusi gratuitamente dalle Camere di commercio e saranno disponibili nei siti Internet del Ministero dello Sviluppo Economico Ministero dello Sviluppo Economico (http://www.sviluppoeconomico.gov.it), Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (http://www.minambiente.it), dell’ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale) (http://www.isprambiente.gov.it), dell’Unioncamere (http://www.unioncamere.it), di Infocamere (http://www.infocamere.it) e di Ecocerved (http://www.ecocerved.it).

L'Unioncamere provvederà, quindi, a mettere a disposizione dei dichiaranti:

- portale telematico, accessibile tramite il sito www.mudtelematico.it, per la trasmissione delle Comunicazioni Rifiuti, Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, Veicoli fuori uso, Imballaggi.

- portale telematico, accessibile tramite il sito www.mudcomuni.it per la compilazione e trasmissione della Comunicazione rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione.

- portale telematico, accessibile tramite il sito www.registroaee.it, per la compilazione e trasmissione della Comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

- portale telematico, accessibile tramite il sito mudsemplificato.ecocerved.it per la compilazione della Comunicazione semplificata.

 

SCHEDA CG - (Costi di gestione – punto 10.3)

Da ultimo, tra le novità del decreto si segnala la scheda CG, che va compilata dai soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati. La scheda in particolare, riporta le informazioni da riportate per indicare, anche sulla base delle relative delibere ARERA, i Costi di gestione per il servizio di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e differenziati.

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione, è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia