Facendo seguito ad un nostro primo approfondimento sul
tema(1) sulla vaccinazione anti COVID-19 dei lavoratori –
questione particolarmente sentita in questo periodo in molte delle imprese
associate – segnaliamo la pubblicazione di alcune importanti FAQ da parte del
Garante per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it).
La posizione del Garante risulta confermare
l’indirizzo da noi espresso nelle settimane precedenti su come le imprese
debbano comportarsi. Orientamento che, come si ricorderà, è stato
approfonditamente declinato con un articolato parere pro veritate redatto appositamente per il nostro sistema da un noto
giuslavorista.
Peraltro, le FAQ
integrano le indicazioni date nella nostra precedente comunicazione in
particolare sotto il profilo della riservatezza dei dati, ribadendo come risultino
centrali le funzioni in materia di sorveglia sanitaria attribuite per legge al
medico competente (T.U. 81/2008 sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro).
Quindi, è al
medico competente che l’impresa dovrà far riferimento, non potendo agire
diversamente, per acquisire le
informazioni legate ai propri lavoratori dipendenti relativamente alla loro
idoneità per l’accesso ai luoghi di lavoro e/o per lo svolgimento di
determinate mansioni, attenendosi scrupolosamente, come avevamo avuto modo già di
anticipare, a tali sue indicazioni.
Conseguentemente, anche l’eventuale scelta di un
datore di lavoro di assegnare un lavoratore ad altre mansioni compatibili o, come estrema ratio, di sospenderlo dal
lavoro e dalla retribuzione, dovrà necessariamente derivare dalle informazioni
che saranno fornite dal medico competente circa un’inidoneità temporanea del soggetto.
Nel merito, le indicazioni
del Garante sono così riassumibili:
-
Il
datore di lavoro non può acquisire direttamente dai suoi dipendenti
informazioni sullo stato vaccinale né copia di documenti che attestino
l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19, nemmeno con il consenso degli
interessati. Non lo permettono le disposizioni emanate per l’emergenza
né le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’eventuale consenso
offerto dal lavoratore non basta, infatti, stante lo squilibrio del rapporto
tra datore e dipendente nel contesto lavorativo.
-
Il
datore di lavoro non può acquisire i nominativi dei dipendenti vaccinati
nemmeno dal medico competente, l’unico deputato a trattare i dati
sanitari e le informazioni relative alla vaccinazione dei lavoratori. Come
anticipato, il medico competente dovrà trasferire soltanto giudizi di
idoneità/inidoneità alla mansione insieme ad eventuali prescrizioni e
limitazioni in essi riportati.
-
In attesa di un (eventuale) intervento del legislatore che
imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di
determinate attività e mansioni, spetta unicamente
al medico competente, sulla base dei dati sanitari in suo possesso, valutare se
la vaccinazione costituisce una condizione imprescindibile per l’accesso ai
luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (es. in ambito socio-sanitario).
Qualora lo fosse, come già ribadito, da ciò discende l’eventuale giudizio
di temporanea inidoneità alla mansione da fornire al datore di lavoro che dovrà
attivarsi di conseguenza (assegnazione se possibile ad altre mansioni
compatibili o, se impraticabile, sospensione da lavoro e da retribuzione).
Nell’invitare al rispetto di queste indicazioni
fornite sotto forma di FAQ, evidenziamo come le stesse rappresentino, a detta
del Garante, indicazioni di carattere generale anche ispirate alle risposte
fornite a reclami, segnalazioni, quesiti ricevuti in questo periodo di
emergenza.
Infine, rinviando alla documentazione allegata per
ulteriori dettagli, si resta a disposizione per raccogliere eventuali
segnalazioni specifiche in materia o per ogni eventuale chiarimento necessario.
(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico
n. 6 del 25 gennaio 2021 – prot. n. 364.