Circolari

Circ. n. 11/2021

VACCINAZIONE ANTI-COVID DEI LAVORATORI FAQ Garante della Privacy del 17 febbraio 2021 in materia di trattamento dei dati personali.

Facendo seguito ad un nostro primo approfondimento sul tema(1) sulla vaccinazione anti COVID-19 dei lavoratori – questione particolarmente sentita in questo periodo in molte delle imprese associate – segnaliamo la pubblicazione di alcune importanti FAQ da parte del Garante per la protezione dei dati personali (https://www.garanteprivacy.it).

La posizione del Garante risulta confermare l’indirizzo da noi espresso nelle settimane precedenti su come le imprese debbano comportarsi. Orientamento che, come si ricorderà, è stato approfonditamente declinato con un articolato parere pro veritate redatto appositamente per il nostro sistema da un noto giuslavorista.

Peraltro, le FAQ integrano le indicazioni date nella nostra precedente comunicazione in particolare sotto il profilo della riservatezza dei dati, ribadendo come risultino centrali le funzioni in materia di sorveglia sanitaria attribuite per legge al medico competente (T.U. 81/2008 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).

Quindi, è al medico competente che l’impresa dovrà far riferimento, non potendo agire diversamente, per acquisire le informazioni legate ai propri lavoratori dipendenti relativamente alla loro idoneità per l’accesso ai luoghi di lavoro e/o per lo svolgimento di determinate mansioni, attenendosi scrupolosamente, come avevamo avuto modo già di anticipare, a tali sue indicazioni.

Conseguentemente, anche l’eventuale scelta di un datore di lavoro di assegnare un lavoratore ad altre mansioni compatibili o, come estrema ratio, di sospenderlo dal lavoro e dalla retribuzione, dovrà necessariamente derivare dalle informazioni che saranno fornite dal medico competente circa un’inidoneità temporanea del soggetto.

Nel merito, le indicazioni del Garante sono così riassumibili:

  1. Il datore di lavoro non può acquisire direttamente dai suoi dipendenti informazioni sullo stato vaccinale né copia di documenti che attestino l’avvenuta vaccinazione anti Covid-19, nemmeno con il consenso degli interessati. Non lo permettono le disposizioni emanate per l’emergenza né le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. L’eventuale consenso offerto dal lavoratore non basta, infatti, stante lo squilibrio del rapporto tra datore e dipendente nel contesto lavorativo.

  2. Il datore di lavoro non può acquisire i nominativi dei dipendenti vaccinati nemmeno dal medico competente, l’unico deputato a trattare i dati sanitari e le informazioni relative alla vaccinazione dei lavoratori. Come anticipato, il medico competente dovrà trasferire soltanto giudizi di idoneità/inidoneità alla mansione insieme ad eventuali prescrizioni e limitazioni in essi riportati.

  3. In attesa di un (eventuale) intervento del legislatore che imponga la vaccinazione anti Covid-19 quale condizione per lo svolgimento di determinate attività e mansioni, spetta unicamente al medico competente, sulla base dei dati sanitari in suo possesso, valutare se la vaccinazione costituisce una condizione imprescindibile per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (es. in ambito socio-sanitario). Qualora lo fosse, come già ribadito, da ciò discende l’eventuale giudizio di temporanea inidoneità alla mansione da fornire al datore di lavoro che dovrà attivarsi di conseguenza (assegnazione se possibile ad altre mansioni compatibili o, se impraticabile, sospensione da lavoro e da retribuzione).

Nell’invitare al rispetto di queste indicazioni fornite sotto forma di FAQ, evidenziamo come le stesse rappresentino, a detta del Garante, indicazioni di carattere generale anche ispirate alle risposte fornite a reclami, segnalazioni, quesiti ricevuti in questo periodo di emergenza.

Infine, rinviando alla documentazione allegata per ulteriori dettagli, si resta a disposizione per raccogliere eventuali segnalazioni specifiche in materia o per ogni eventuale chiarimento necessario.




(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 6 del 25 gennaio 2021 – prot. n. 364.