Nella notte è stato adottato
ed è stato appena pubblicato in GU (n. 59 dell’8-3-2020), il DPCM 8
marzo 2020 (all.) recante
le ultime misure urgenti in tema di
EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019
(DPCM 8 marzo
2020 – Ulteriori misure urgenti applicabili sull'intero territorio nazionale)
*
A. Misure per i territori della Regione
Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia,
Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola,
Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
Il nuovo decreto detta due
tipi di misure, dedicando quelle più restrittive alla parte di territorio con
la massima diffusione del contagio, coincidente con i territori della Regione Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio
nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara,
Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
Limitatamente a tale
territorio è stabilito:
-
di evitare
ogni spostamento di persone fisiche in entrata e uscita dai territori nonché
all’interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di
salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione
o residenza. La disposizione
evidentemente non pone un divieto assoluto, ma autorizza le autorità e le forze
dell’ordine e di polizia a chiedere giustificazioni di ogni forma di
spostamento e, se del caso, ad inibirlo. Le esigenze lavorative (non
necessariamente indifferibili) giustificano lo spostamento. Quindi è in
astratto consentito lo spostamento per recarsi nei posti di lavoro, salva
l’esortazione ad accedere a tutti gli istituti in grado di evitare in concreto
lo spostamento, quali ad es. il lavoro agile, il congedo ordinario, le ferie.
In attesa di chiarimenti, si ritiene che fra le esigenze lavorative rientri
anche il lo spostamento della persona fisica funzionale al trasferimento di
merci e cose oggetto delle attività delle imprese. Si ritiene altresì
opportuno, sempre in assenza di chiarimenti, che i datori di lavoro forniscano
ai dipendenti che dovranno recarsi nei luoghi di lavoro di idonea documentazione
circa le cd esigenze lavorative (anche nella forma della lettera o della mail
da sottoporre eventualmente su richiesta alle autorità);
-
la sospensione
di tutte le manifestazioni o eventi in luogo pubblico o privato, anche se
svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;
-
la sospensione
dei servizi educativi per l’infanzia[1]
e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché
della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese
le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e
Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani (ferma in
ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza). Va
esclusa ogni forma di aggregazione alternativa e sospese le riunioni degli
organi collegiali in presenza;
-
la chiusura
di musei, altri luoghi e istituti di
cultura;
-
la limitazione
delle attività di ristorazione e bar, esercitabili esclusivamente dalle 6:00
alle 18:00, con obbligo di garantire il rispetto della distanza di almeno un
metro a pena sospensione dell’attività;
-
la limitazione
delle altre attività commerciali, con obbligo di garantire accessi
contingentati e comunque idonei ad evitare assembramenti e tali da assicurare il
rispetto della distanza di almeno un metro a pena sanzione della sospensione
dell’attività[2].
L’impossibilità di assicurare le condizioni di sicurezza importa l’obbligo di
chiusura dell’attività;
-
la sospensione degli eventi e le competizioni
sportive (salve le modalità a “porte chiuse” o “all’aperto in assenza di
pubblico”), nonché la sospensione dell’attività delle palestre, dei centri
sportivi, delle piscine, dei centri benessere e termali, centri culturali,
sociali e ricreativi e, infine, la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;
-
la sospensione dei congedi del personale
sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a
gestire le unità di crisi.
*
B. Misure per l’intero territorio nazionale
Per l’intero territorio nazionale è invece stabilito:
-
la sospensione
di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto il
personale sanitario ovvero il personale incaricato dello svolgimento di servizi
pubblici essenziali o di pubblica utilità. È altresì differita a data
successiva al 3 aprile ogni altra attività convegnistica o congressuale e sono
sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi
inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, anche privato.
Le suddette prescrizioni sospendono e, in
sostanza, vietano le adunanze e le riunioni di qualunque natura, le quali
potrebbero tenersi solo in data successiva al 3 aprile (e ciò, beninteso, non
solo qualora sia coinvolto personale sanitario o addetti ai servizi pubblici
essenziali). In attesa di chiarimenti, non potranno celebrarsi neppure le
assemblee delle società, incluse le cooperative (salva la possibilità della
celebrazione a distanza), e delle associazioni, incluse le Unioni territoriali e
regionali di Confcooperative, se non in data successiva al 3 aprile 2020 (salva
la possibilità della celebrazione a distanza secondo la delibera urgente del
Consiglio di Presidenza di Confcooperative del 4 marzo 2020);
-
la sospensione dell’apertura di musei,
istituti e luoghi di cultura, nonché delle attività di pub, scuole di
ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali simili;
-
la limitazione delle attività di ristorazione
e bar, con obbligo di garantire il rispetto della distanza di almeno un metro a
pena sospensione dell’attività;
-
la raccomandazione all’esercizio delle altre
attività commerciali garantendo accessi contingentati e comunque idonei ad
evitare assembramenti e tali da assicurare il rispetto della distanza di almeno
un metro;
-
la sospensione degli eventi e le competizioni
sportive (salve le modalità a “porte chiuse” o “all’aperto in assenza di
pubblico”), nonché la limitazione dell’attività sportiva in palestre, centri
sportivi e piscine (ammesse a condizione del rispetto della distanza di
sicurezza di almeno un metro);
-
fino al 15 marzo 2020, la sospensione
dei servizi educativi per l’infanzia[3] e delle attività
didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle
attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le
Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi
professionali, master e università per anziani, scuole guida (ferma in ogni
caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza)[4].
Va esclusa ogni forma di aggregazione alternativa e sospese le riunioni degli
organi collegiali in presenza;
-
la
sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o
gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
-
il
divieto assoluto di mobilità dalla propri abitazione per i soggetti sottoposti
alla quarantena o risultati positivi al virus;
-
la
previsione secondo la quale la modalità di lavoro agile potrà essere
applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro, anche
in assenza degli accordi individuali ivi previsti;
-
la
limitazione dell’attività di culto (condizionata al divieto di assembramenti e
al rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro) e la sospensione
delle cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;
-
la
raccomandazione, rivolta anche alle associazioni di categoria, di promuovere la
diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, nonché
l’invito ai comuni e agli enti per promuovere attività ricreative “individuali”
alternative a quelle interdette;
-
varie
prescrizioni e raccomandazioni, in generale per limitare ove possibile gli
spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari; specifiche
per le persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (a
rimanere presso il proprio domicilio); per le persone anziane o affette da
patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione
congenita o acquisita[5];
per il personale sanitario e gli operatori di sanità pubblica; per i pazienti,
gli accompagnatori dei pazienti e i visitatori delle strutture sanitarie[6];
per i soggetti provenienti dalle zone a rischio epidemiologico (per tutte le
suddette disposizioni si rinvia al testo del decreto).
*
C. Disposizioni attuative e finali
Le nuove disposizioni
producono effetto dall’8 marzo 2020 e
sono efficaci (salva diversa previsione contenuta nel decreto) fino al 3 aprile 2020.
Cessano di produrre effetti i
precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (inclusi quelli
dell’1 e del 4 marzo). Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni.
L’attuazione delle misure[7]
dovrà essere assicurata dai prefetti che si avvarranno, ove occorra, delle
forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze armate
(ne daranno comunicazione al Presidente della Regione).
[1] Di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13
aprile 2017, n. 65, vale a dire nidi e micronidi che accolgono le bambine e i
bambini tra tre e trentasei mesi di età, le sezioni primavera, che accolgono
bambine e bambini tra 24 e 36 mesi di età; i servizi integrativi.
[2] Nei giorni festivi e prefestivi sono comunque chiusi
le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi presenti
all’interno di centri commerciali e dei mercati, salve le parafarmacie, le
farmacie, e i punti vendita di generi alimentari (ma sempre con obbligo del
rispetto della distanza di almeno un metro a pena sanzione della sospensione
dell’attività).
[3] Di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, vale a
dire nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei
mesi di età, le sezioni primavera, che accolgono bambine e bambini tra 24 e 36
mesi di età; i servizi integrativi.
[4] Sono esclusi dalla sospensione i corsi post
universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi
quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione
specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni
sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della
difesa e dell’economia e delle finanze (a condizione del rispetto della
distanza di sicurezza). Inoltre la riammissione a scuola per assenze dovute a
malattia infettiva di durata superiore a cinque giorni dovrà dietro
presentazione di certificato medico. I dirigenti scolastici e le Università
attiveranno, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche
nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilità.
[5] È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone
anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati
di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria
abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque
luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza
interpersonale di almeno un metro.
[6] L’accesso di parenti e visitatori a strutture di
ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture
riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è
limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è
tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di
infezione.
[7] Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal
decreto, salva l’applicazione di un reato più grave, importa l’applicazione
dell’arresto fino a tre mesi ovvero l’applicazione di un’ammenda fino a
duecentosei euro.