Circolari

Circ. n. 11/2020

Nella notte è stato adottato ed è stato appena pubblicato in GU (n. 59 dell’8-3-2020), il DPCM 8 marzo 2020 (all.) recante le ultime misure urgenti in tema di

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

(DPCM 8 marzo 2020 – Ulteriori misure urgenti applicabili sull'intero territorio nazionale)

 

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A. Misure per i territori della Regione Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

 

Il nuovo decreto detta due tipi di misure, dedicando quelle più restrittive alla parte di territorio con la massima diffusione del contagio, coincidente con i territori della Regione Lombardia e delle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

Limitatamente a tale territorio è stabilito:

-          di evitare ogni spostamento di persone fisiche in entrata e uscita dai territori nonché all’interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. La disposizione evidentemente non pone un divieto assoluto, ma autorizza le autorità e le forze dell’ordine e di polizia a chiedere giustificazioni di ogni forma di spostamento e, se del caso, ad inibirlo. Le esigenze lavorative (non necessariamente indifferibili) giustificano lo spostamento. Quindi è in astratto consentito lo spostamento per recarsi nei posti di lavoro, salva l’esortazione ad accedere a tutti gli istituti in grado di evitare in concreto lo spostamento, quali ad es. il lavoro agile, il congedo ordinario, le ferie. In attesa di chiarimenti, si ritiene che fra le esigenze lavorative rientri anche il lo spostamento della persona fisica funzionale al trasferimento di merci e cose oggetto delle attività delle imprese. Si ritiene altresì opportuno, sempre in assenza di chiarimenti, che i datori di lavoro forniscano ai dipendenti che dovranno recarsi nei luoghi di lavoro di idonea documentazione circa le cd esigenze lavorative (anche nella forma della lettera o della mail da sottoporre eventualmente su richiesta alle autorità);

  • la raccomandazione a rimanere presso il proprio domicilio e limitare i contatti ai soggetti con sintomatologia di infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°C) e il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti positivi al virus o sottoposti a quarantena;

-          la sospensione di tutte le manifestazioni o eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico;

-          la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia[1] e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani (ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza). Va esclusa ogni forma di aggregazione alternativa e sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;

-          la chiusura di musei, altri  luoghi e istituti di cultura;

-          la limitazione delle attività di ristorazione e bar, esercitabili esclusivamente dalle 6:00 alle 18:00, con obbligo di garantire il rispetto della distanza di almeno un metro a pena sospensione dell’attività;

-          la limitazione delle altre attività commerciali, con obbligo di garantire accessi contingentati e comunque idonei ad evitare assembramenti e tali da assicurare il rispetto della distanza di almeno un metro a pena sanzione della sospensione dell’attività[2]. L’impossibilità di assicurare le condizioni di sicurezza importa l’obbligo di chiusura dell’attività;

  • la sospensione degli eventi e le competizioni sportive (salve le modalità a “porte chiuse” o “all’aperto in assenza di pubblico”), nonché la sospensione dell’attività delle palestre, dei centri sportivi, delle piscine, dei centri benessere e termali, centri culturali, sociali e ricreativi e, infine, la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici;

  • la sospensione dei congedi del personale sanitario e tecnico, nonché del personale le cui attività siano necessarie a gestire le unità di crisi.

     

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B. Misure per l’intero territorio nazionale

 

Per l’intero territorio nazionale è invece stabilito:

-          la sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali, in cui è coinvolto il personale sanitario ovvero il personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità. È altresì differita a data successiva al 3 aprile ogni altra attività convegnistica o congressuale e sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, anche privato. Le suddette prescrizioni sospendono e, in sostanza, vietano le adunanze e le riunioni di qualunque natura, le quali potrebbero tenersi solo in data successiva al 3 aprile (e ciò, beninteso, non solo qualora sia coinvolto personale sanitario o addetti ai servizi pubblici essenziali). In attesa di chiarimenti, non potranno celebrarsi neppure le assemblee delle società, incluse le cooperative (salva la possibilità della celebrazione a distanza), e delle associazioni, incluse le Unioni territoriali e regionali di Confcooperative, se non in data successiva al 3 aprile 2020 (salva la possibilità della celebrazione a distanza secondo la delibera urgente del Consiglio di Presidenza di Confcooperative del 4 marzo 2020);

  • la sospensione dell’apertura di musei, istituti e luoghi di cultura, nonché delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali simili;

  • la limitazione delle attività di ristorazione e bar, con obbligo di garantire il rispetto della distanza di almeno un metro a pena sospensione dell’attività;

  • la raccomandazione all’esercizio delle altre attività commerciali garantendo accessi contingentati e comunque idonei ad evitare assembramenti e tali da assicurare il rispetto della distanza di almeno un metro;

  • la sospensione degli eventi e le competizioni sportive (salve le modalità a “porte chiuse” o “all’aperto in assenza di pubblico”), nonché la limitazione dell’attività sportiva in palestre, centri sportivi e piscine (ammesse a condizione del rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro);

  • fino al 15 marzo 2020, la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia[3] e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, scuole guida (ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza)[4]. Va esclusa ogni forma di aggregazione alternativa e sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza;

  • la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

  • il divieto assoluto di mobilità dalla propri abitazione per i soggetti sottoposti alla quarantena o risultati positivi al virus;

  • la previsione secondo la quale la modalità di lavoro agile potrà essere applicata, per la durata dello stato di emergenza, dai datori di lavoro, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti;

  • la limitazione dell’attività di culto (condizionata al divieto di assembramenti e al rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro) e la sospensione delle cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri;

  • la raccomandazione, rivolta anche alle associazioni di categoria, di promuovere la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie, nonché l’invito ai comuni e agli enti per promuovere attività ricreative “individuali” alternative a quelle interdette;

  • varie prescrizioni e raccomandazioni, in generale per limitare ove possibile gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari; specifiche per le persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (a rimanere presso il proprio domicilio); per le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita[5]; per il personale sanitario e gli operatori di sanità pubblica; per i pazienti, gli accompagnatori dei pazienti e i visitatori delle strutture sanitarie[6]; per i soggetti provenienti dalle zone a rischio epidemiologico (per tutte le suddette disposizioni si rinvia al testo del decreto).

     

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C. Disposizioni attuative e finali

 

Le nuove disposizioni producono effetto dall’8 marzo 2020 e sono efficaci (salva diversa previsione contenuta nel decreto) fino al 3 aprile 2020.

Cessano di produrre effetti i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (inclusi quelli dell’1 e del 4 marzo). Resta salvo il potere di ordinanza delle Regioni.

L’attuazione delle misure[7] dovrà essere assicurata dai prefetti che si avvarranno, ove occorra, delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle forze armate (ne daranno comunicazione al Presidente della Regione).




[1] Di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, vale a dire nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età, le sezioni primavera, che accolgono bambine e bambini tra 24 e 36 mesi di età; i servizi integrativi.

[2] Nei giorni festivi e prefestivi sono comunque chiusi le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi presenti all’interno di centri commerciali e dei mercati, salve le parafarmacie, le farmacie, e i punti vendita di generi alimentari (ma sempre con obbligo del rispetto della distanza di almeno un metro a pena sanzione della sospensione dell’attività).

[3] Di cui all’articolo 2 del decreto  legislativo 13 aprile 2017, n. 65, vale a dire nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra tre e trentasei mesi di età, le sezioni primavera, che accolgono bambine e bambini tra 24 e 36 mesi di età; i servizi integrativi.

[4] Sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e delle finanze (a condizione del rispetto della distanza di sicurezza). Inoltre la riammissione a scuola per assenze dovute a malattia infettiva di durata superiore a cinque giorni dovrà dietro presentazione di certificato medico. I dirigenti scolastici e le Università attiveranno, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

[5] È fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

[6] L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

[7] Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto, salva l’applicazione di un reato più grave, importa l’applicazione dell’arresto fino a tre mesi ovvero l’applicazione di un’ammenda fino a duecentosei euro.

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