Circolari

Circ. n. 11/2020

MESSAGGIO INPS n. 1118 del 12 marzo 2020 Modalità di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario ai sensi degli artt. 13 e 14 del decreto legge n. 9/2020. Nuove causali: • “Covid-19 d. l. n. 9/2020” • “Covid-19 interruzione CIGS - d. l. n. 9/2020”.

Con moltissimo ritardo l’INPS fornisce il messaggio in oggetto che riguarda SOLO I COMUNI DEFINITI ZONE ROSSE dal Decreto Legge n. 9, nello specifico: 1) nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; 2) nella Regione Veneto: Vò.

L’Istituto ha predisposto due nuove causali da utilizzare per le domande FIS e per l’interruzione cassa straordinaria verso cassa ordinaria.

Conseguentemente le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario possono essere presentate dai datori di lavoro, con la nuova causale denominata COVID-19 d. l. n. 9/2020, esclusivamente nei seguenti casi:

a) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi site nei Comuni citati;

b) se l’interruzione o riduzione dell’attività lavorativa interessa unità produttive/plessi organizzativi collocate al di fuori dei Comuni, con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti Comuni, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa stessa.

Questo in attesa di una più completa comunicazione che tenga conto degli sviluppi normativi intervenuti (come da loro annunciato).

Inoltre, con riferimento alla decorrenza del termine di presentazione delle domande, per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del presente messaggio (12 marzo 2020), il dies a quo coincide con la data di pubblicazione.

Pertanto, il periodo intercorrente tra la data del 23 febbraio 2020 e la data di pubblicazione del messaggio è neutralizzato ai predetti fini.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa verificatisi dal giorno successivo alla data del 12 marzo 2020, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, pertanto, è individuato nella data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Infine, unitamente alla domanda deve essere obbligatoriamente presentata la dichiarazione di responsabilità in sostituzione della scheda causale (allegata).

Tale atto consente al datore di lavoro di dichiarare, a seconda della prestazione richiesta quanto segue:

1. che l’unità produttiva per la quale è presentata l’istanza è attiva alla data del 23 febbraio 2020 ed è ubicata nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (sia in caso di domanda di CIGO che di assegno ordinario);

2. che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale sono in forza all’azienda alla data del 23 febbraio 2020;

3. che l’unità produttiva, in cui si è verificato l’evento, che ha dato luogo alla richiesta di integrazione salariare, è situata nei territori dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (solo in caso di domanda di assegno ordinario);

4. che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale svolgono l’attività lavorativa nel plesso, specificato nel punto precedente (solo in caso di domanda di assegno ordinario).

5. che i lavoratori per i quali si richiede l’integrazione salariale hanno comunicato di essere residenti/domiciliati all’interno dei comuni di cui all’allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020 (sia in caso di domanda di CIGO che di assegno ordinario).

Si allega Messaggio e Modulo per la dichiarazione di responsabilità.

Si resta a disposizione per ogni chiarimento, in attesa di ulteriori più complete istruzioni amministrative dall’INPS.