Circolari

Circ. n. 11/2019

Legge 28 marzo 2019, n. 26 conversione decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4: “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”.(G.U. n. 75 del 29 marzo 2019).

Sono in vigore dal 30 marzo scorso le disposizioni contenute nella legge di conversione del D.L. n. 4/2019 che ha introdotto, come noto(1), importanti misure nel nostro ordinamento riconducibili fondamentalmente al Reddito e alla Pensione di Cittadinanza, nonché al regime di pensione anticipata cosiddetto “Quota 100”.

L’impianto del provvedimento risulta sostanzialmente confermato con alcune modifiche degne di nota unicamente per il Reddito di Cittadinanza, laddove sul fronte pensionistico non emergono particolari novità, fatta eccezione per la possibilità di praticare il riscatto laurea agevolato a prescindere dall’età (non più riservato quindi a soggetti under 45).

Tale considerazione trova riscontro anche nel fatto che la disciplina relativa alle materie pensionistiche era già ampiamente delineata – come confermano le circolari già prontamente emanate nel febbraio scorso dall’INPS, che sta procedendo peraltro a definire i primi pensionamenti con Quota 100 proprio in questo mese di aprile.

Un ragionamento diverso vale per il Reddito di Cittadinanza (RdC), strumento per cui già dal 6 marzo u.s. si è aperta la possibilità di presentare le domande alle Poste, on-line o presso i CAF. Le modifiche apportate implicano necessariamente la revisione dei modelli di domanda – già corretti dall’INPS - nonché un’integrazione alle indicazioni date dall’Istituto con una prima circolare illustrativa (la n. 43 del 20 marzo 2019), fatta salva la presenza di un regime transitorio applicabile alle istanze già trasmesse.

REDDITO/PENSIONE di CITTADINANZA

In primo luogo, nulla è cambiato rispetto alla possibilità per un beneficiario del RdC di utilizzare la somma di denaro spettante per AVVIARE una SOCIETA’ COOPERATIVA entro i primi 12 mesi di fruizione dello strumento, vedendosi riconosciuti in questo caso un beneficio addizionale in un’unica soluzione pari a 6 mensilità di reddito, comunque fino ad un massimo di 780 € mensili.

Ricordiamo che per questo tema, disciplinato dall’art. 8, comma 4, siamo in attesa dell’apposito DM Lavoro-MISE-MEF che dovrà stabilirne le modalità di attuazione/erogazione.

Mentre, rispetto agli incentivi occupazionali destinati ai datori di lavoro nel caso di assunzioni di soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza (art. 8, commi 1-3), gli stessi risulteranno praticabili anche per contratti di apprendistato.

Altra novità cui prestare attenzione è rappresentata (art. 8, comma 2) dall’aver previsto, previa intesa con la Conferenza Unificata, che al soggetto beneficiario possa essere proposto un patto di formazione anche dai FONDI INTERPROFESSIONALI per la formazione continua (FONCOOP). Coerentemente, il provvedimento è andato peraltro a modificare l’art. 118, della legge 388/2000, istitutiva dei medesimi fondi, prevedendo quindi tale possibilità all’interno dei loro ambiti di finanziamento.

In termini generali, le modifiche vertono principalmente sugli aspetti gestionali, di processo, organizzativi, informativi e informatici che caratterizzano da qui ai prossimi mesi l’attuazione della misura, soprattutto per quanto riguarda l’operato degli intermediari (CAF e PATRONATI) per gestire la presentazione delle domande e la relativa documentazione, nonché l’azione delle Regioni, dei CPI e dei servizi sociali/comunali chiamati ad accogliere, orientare e supportare i soggetti fruitori nei diversi percorsi/patti di attivazione e inclusione.

Senza entrare nel merito, molteplici sono le novità apportate su questo fronte e contenute principalmente negli artt. 4-6, comprese le disposizioni che servono a tutelare la protezione/privacy dei dati o per favorire il potenziamento dei Centri per l’Impiego (con 3 mila “navigator”).

Rispetto agli aspetti di governance del processo, come novità si prevede una CABINA di REGIA ISTITUZIONALE - Ministero Lavoro, Regioni, ANPAL, INPS - che dovrà consultare periodicamente Parti Sociali ed enti del Terzo settore.

Un’altra significativa area di interventi, in sede di conversione, ha interessato il tema dei controlli e delle sanzioni: da questo punto di vista registriamo:

  • art. 7, comma 15-bis: un inasprimento delle sanzioni per i datori di lavoro che dovessero assumere soggetti beneficiari del RdC in maniera irregolare vale a dire senza l’invio delle apposite comunicazioni obbligatorie, con l’irrogazione in questo caso specifico di una sanzione pecuniaria aumentata del 20% rispetto alla sua misura ordinaria (come per le fattispecie di impiego irregolare di soggetti stranieri o minori);

  • 7, comma 15-ter: la messa a disposizione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle banche dati gestite dall’INPS (si tratta di una disposizione che serve a risolvere alcune criticità emerse da tempo e relative alla difficoltà perdurante per gli ispettori del lavoro di interrogare le banche dati dell’Istituto);

  •  art. 7, comma 15-quater: un piano di assunzioni teso a rafforzamento gli organici dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, soggetto con cui potranno essere stipulate apposite convenzioni ai sensi dell’art. 6, comma 6.

Seguono una serie significativa di ulteriori novità e precisazioni su molteplici aspetti qui sinteticamente riassunte.

Tra le altre:

  • pensione di cittadinanza erogabile anche in contanti (non necessariamente quindi tramite caricamento della carta) e spettante anche a nuclei familiari con soggetti under 67, purché non autosufficienti o con disabilità grave;

  • regole documentali più stringenti per soggetti extracomunitari che volessero accedere alla misura e che dovranno richiedere attestazioni dai loro paesi di origine relativamente al possesso dei requisiti - in particolare reddituali e patrimoniali;

  • parziale innalzamento della scala di equivalenza sulla cui base è calcolato l’importo spettante a beneficio di famiglie dove siano presenti soggetti non autosufficienti o con handicap grave;

  • compatibilità RdC non solo con NASpI, ma anche con DIS-COLL, indennità di disoccupazione vigente per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata;

  • facoltà per un soggetto disabile fruitore del RdC di aderire ad un patto di inserimento lavorativo, in deroga alla regola generale che prevede il suo esonero dall’obbligo di avanzare la sua dichiarazione di immediata disponibilità (DID) al lavoro;

  • esonero dalla DID esteso ad ulteriori tipologie di soggetti ed estensibile ad ulteriori fattispecie eventualmente individuate in sede di Conferenza unificata;

  • identificazione dell’offerta di lavoro congrua - che dovrà essere accettata - per un ammontare comunque superiore a 858 € - sotto potrà essere rifiutata (importo calcolato maggiorando del 20% RdC massimo fruibile dal singolo individuo - in deroga peraltro alla regola generale valida per tutti gli altri strumenti di sostegno al reddito soggetti alla condizionalità delle politiche attive che prevede una maggiorazione del 10%);

  • applicazione alle famiglie con minori delle medesime deroghe già previste per i nuclei con disabili rispetto alla collocazione/distanza territoriale dell’offerta di lavoro congrua che il beneficiario del RdC deve accettare;

  • potenziale innalzamento da 8 a 16 ore settimanali della durata dei progetti comunali a beneficio della collettività cui dovrà aderire il beneficiario del RdC, pena il venir meno del beneficio.

   

PROFILI PREVIDENZIALI

Come detto in premessa, la seconda parte del provvedimento non ha subito particolari modifiche in sede di conversione, rimanendo quindi inalterata la disciplina valida per la pensione anticipata Quota 100.

Tuttavia, rispetto agli effetti che il nuovo strumento sta determinando, soprattutto sul pensionamento dei dipendenti pubblici, dai primi dati disponibili sono molte le domande provenienti dalla Pubblica Amministrazione e, conseguentemente, segnaliamo diverse disposizioni introdotte al fine di favorire nuovi ingressi nella P.A. con nuovi concorsi e selezioni (soprattutto nei comparti enti locali, sanità, scuola, giustizia e beni culturali) per garantire una sostituzione dei lavoratori in uscita e il mantenimento dei servizi in carico alle diverse amministrazioni.

Oltre a ciò, evidenziamo altre novità che non riguardano Quota 100 ma comunque degne di attenzione.

  • Art. 20, comma 5: la PACE CONTRIBUTIVA praticabile a livello sperimentale nel triennio 2019-2021 da un lavoratore che abbia iniziato a lavorare dal 1996 (sistema contributivo puro) per riscattare periodi pregressi non coperti da contribuzione fino ad un massimo di 5 anni, anche non consecutivi, si arricchisce della possibilità di rateizzare il pagamento in 120 rate mensili (10 anni), il doppio delle 60 rate precedentemente previste (resta detraibilità fiscale dell’onere complessivo del 50% in 5 quote annuali).

  • Art. 20, comma 6: il RISCATTO LAUREA AGEVOLATO diventa una facoltà praticabile d’ora in poi da chiunque, venendo meno il requisito di essere un under 45, fatto salvo che rimangono riscattabili con questo sistema unicamente periodi di studi a partire dal 1996 ricadenti nel metodo contributivo – ricordiamo che la convenienza di questa nuova modalità di riscatto è in una quantificazione forfettaria del costo (circa 5.200 € per anno) e non proporzionale al reddito imponibile dell’ultimo anno, come previsto dal regime di riscatto ordinario. Chiaramente questo inciderà sui valori finali della rendita pensionistica calcolata sul metodo contributivo.

  • Art. 25-ter: novità assoluta – non c’era alcuna disposizione nel D.L. iniziale – riguarda l’introduzione di un obbligo di trasparenza per gli enti erogatori di trattamenti pensionistici, e quindi in particolare per l’INPS, di fornire puntuale e precisa indicazione delle eventuali trattenute sui trattamenti riconducibili alle quote associative sindacali (modalità attuative da definire con apposito DM Lavoro entro 60 giorni).

   

Segnaliamo, infine, che in sede di conversione sono state aggiunte ulteriori disposizioni (art. 26-bis, art. 26-ter, art. 26-quater e art. 26-sexies) non riconducibili a quelle fin qui esaminate, inserendo alcune parziali deroghe o proroghe nella concessione di ammortizzatori sociali (CIGS), nonché sostegni al reddito per determinate categorie di lavoratori (call center).

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo di legge nonché ad una sintetica presentazione del quadro normativo su quota 100 e Rdc/PdC, documenti entrambi disponibili in allegato.


















(1) Nostra circolare n. 3 del 5 febbraio 2019 – prot. n. 557.