Sono in vigore dal 30 marzo scorso le disposizioni contenute nella legge
di conversione del D.L. n. 4/2019 che ha introdotto, come noto(1), importanti misure
nel nostro ordinamento riconducibili fondamentalmente al Reddito e alla Pensione di Cittadinanza, nonché al regime di pensione anticipata cosiddetto “Quota 100”.
L’impianto
del provvedimento risulta sostanzialmente confermato con alcune modifiche degne
di nota unicamente per il Reddito di Cittadinanza, laddove sul fronte
pensionistico non emergono particolari novità, fatta eccezione per la
possibilità di praticare il riscatto laurea agevolato a prescindere dall’età (non più riservato
quindi a soggetti under 45).
Tale considerazione trova riscontro
anche nel fatto che la disciplina relativa alle materie pensionistiche era già ampiamente
delineata – come confermano le circolari
già prontamente emanate nel febbraio scorso dall’INPS, che sta procedendo
peraltro a definire i primi pensionamenti con Quota 100 proprio in questo mese
di aprile.
Un ragionamento diverso vale per
il Reddito di Cittadinanza (RdC),
strumento per cui già dal 6 marzo u.s. si è aperta la possibilità di presentare
le domande alle Poste, on-line o presso i CAF. Le modifiche apportate implicano necessariamente la revisione dei modelli di
domanda – già corretti dall’INPS - nonché un’integrazione alle indicazioni date
dall’Istituto con una prima circolare illustrativa (la n. 43 del 20 marzo
2019), fatta salva la presenza di un
regime transitorio applicabile alle istanze già trasmesse.
REDDITO/PENSIONE di
CITTADINANZA
In primo luogo, nulla
è cambiato rispetto alla possibilità
per un beneficiario del RdC di utilizzare la somma di denaro spettante per AVVIARE una SOCIETA’ COOPERATIVA entro i
primi 12 mesi di fruizione dello strumento, vedendosi riconosciuti in
questo caso un beneficio addizionale in
un’unica soluzione pari a 6 mensilità di reddito, comunque fino ad un
massimo di 780 € mensili.
Ricordiamo che per
questo tema, disciplinato dall’art. 8,
comma 4, siamo in attesa
dell’apposito DM Lavoro-MISE-MEF che dovrà stabilirne le modalità di
attuazione/erogazione.
Mentre, rispetto agli
incentivi occupazionali destinati ai
datori di lavoro nel caso di assunzioni di soggetti beneficiari del reddito di
cittadinanza (art. 8, commi 1-3),
gli stessi risulteranno praticabili
anche per contratti di apprendistato.
Altra novità cui
prestare attenzione
è rappresentata (art. 8, comma 2)
dall’aver previsto, previa intesa con la Conferenza Unificata, che al soggetto
beneficiario possa essere proposto un patto
di formazione anche dai FONDI INTERPROFESSIONALI per la formazione continua (FONCOOP). Coerentemente, il
provvedimento è andato peraltro a modificare l’art. 118, della legge 388/2000,
istitutiva dei medesimi fondi, prevedendo quindi tale possibilità all’interno
dei loro ambiti di finanziamento.
In termini generali, le modifiche vertono principalmente sugli
aspetti gestionali, di processo, organizzativi, informativi e informatici che
caratterizzano da qui ai prossimi mesi l’attuazione della misura, soprattutto
per quanto riguarda l’operato degli intermediari (CAF e PATRONATI) per gestire
la presentazione delle domande e la relativa documentazione, nonché l’azione
delle Regioni, dei CPI e dei servizi sociali/comunali chiamati ad accogliere,
orientare e supportare i soggetti fruitori nei diversi percorsi/patti di
attivazione e inclusione.
Senza entrare nel
merito, molteplici sono le novità apportate su questo fronte e contenute
principalmente negli artt. 4-6, comprese le disposizioni che servono a
tutelare la protezione/privacy dei dati
o per favorire il potenziamento dei
Centri per l’Impiego (con 3 mila “navigator”).
Rispetto agli aspetti
di governance del processo, come novità
si prevede una CABINA di REGIA
ISTITUZIONALE - Ministero Lavoro, Regioni, ANPAL, INPS - che dovrà consultare periodicamente
Parti Sociali ed enti del Terzo settore.
Un’altra
significativa area di interventi, in sede di conversione, ha interessato il
tema dei controlli e delle sanzioni: da questo punto di vista registriamo:
-
art. 7, comma 15-bis: un inasprimento delle sanzioni per i datori di lavoro che dovessero
assumere soggetti beneficiari del RdC in maniera irregolare vale a dire
senza l’invio delle apposite comunicazioni obbligatorie, con l’irrogazione in questo
caso specifico di una sanzione
pecuniaria aumentata del 20% rispetto alla sua misura ordinaria (come
per le fattispecie di impiego irregolare di soggetti stranieri o minori);
-
7, comma 15-ter: la messa
a disposizione dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle banche dati gestite
dall’INPS (si tratta di una disposizione che serve a risolvere alcune
criticità emerse da tempo e relative alla difficoltà perdurante per gli
ispettori del lavoro di interrogare le banche dati dell’Istituto);
-
art. 7, comma
15-quater: un piano di assunzioni teso
a rafforzamento gli organici dell’Arma
dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, soggetto con cui potranno
essere stipulate apposite convenzioni
ai sensi dell’art. 6, comma 6.
Seguono una serie
significativa di ulteriori novità e precisazioni su molteplici aspetti
qui sinteticamente riassunte.
Tra le altre:
-
pensione di cittadinanza erogabile anche in contanti (non necessariamente
quindi tramite caricamento della carta) e spettante
anche a nuclei familiari con soggetti under 67, purché non autosufficienti o
con disabilità grave;
-
regole documentali più stringenti per soggetti
extracomunitari che
volessero accedere alla misura e che dovranno richiedere attestazioni dai
loro paesi di origine relativamente al possesso dei requisiti - in particolare
reddituali e patrimoniali;
-
parziale innalzamento della scala di equivalenza sulla
cui base è calcolato l’importo spettante a beneficio di famiglie dove siano
presenti soggetti non autosufficienti o con handicap grave;
-
compatibilità RdC non solo con NASpI, ma anche con DIS-COLL, indennità di disoccupazione vigente per i
lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata;
-
facoltà per un soggetto disabile fruitore del RdC di
aderire ad un patto di inserimento lavorativo, in deroga alla regola generale che
prevede il suo esonero dall’obbligo di avanzare la sua dichiarazione di
immediata disponibilità (DID) al lavoro;
-
esonero dalla DID esteso ad ulteriori tipologie di
soggetti ed estensibile ad ulteriori fattispecie eventualmente individuate in
sede di Conferenza unificata;
-
identificazione dell’offerta di lavoro congrua - che dovrà
essere accettata - per un ammontare comunque
superiore a 858 € - sotto potrà essere rifiutata (importo calcolato
maggiorando del 20% RdC massimo fruibile dal singolo individuo - in deroga
peraltro alla regola generale valida per tutti gli altri strumenti di sostegno
al reddito soggetti alla condizionalità delle politiche attive che prevede una
maggiorazione del 10%);
-
applicazione alle famiglie con minori delle medesime deroghe già previste per i nuclei
con disabili rispetto alla collocazione/distanza
territoriale dell’offerta di lavoro congrua che il beneficiario del RdC
deve accettare;
-
potenziale innalzamento da 8 a 16 ore settimanali della
durata dei progetti comunali a beneficio della collettività cui dovrà aderire il
beneficiario del RdC, pena il venir meno del beneficio.
≈ ≈ ≈
PROFILI PREVIDENZIALI
Come detto in premessa, la seconda
parte del provvedimento non ha subito particolari modifiche in sede di
conversione, rimanendo quindi inalterata
la disciplina valida per la pensione anticipata Quota 100.
Tuttavia, rispetto
agli effetti che il nuovo strumento sta determinando, soprattutto sul pensionamento
dei dipendenti pubblici, dai primi dati disponibili sono molte le domande
provenienti dalla Pubblica Amministrazione e, conseguentemente, segnaliamo diverse disposizioni introdotte al fine di
favorire nuovi ingressi nella P.A. con nuovi concorsi e selezioni (soprattutto
nei comparti enti locali, sanità, scuola, giustizia e beni culturali) per
garantire una sostituzione dei lavoratori in uscita e il mantenimento dei
servizi in carico alle diverse amministrazioni.
Oltre a ciò,
evidenziamo altre novità che non riguardano Quota 100 ma comunque degne di
attenzione.
-
Art. 20, comma 5: la PACE
CONTRIBUTIVA praticabile a livello sperimentale nel triennio 2019-2021 da
un lavoratore che abbia iniziato a lavorare dal 1996 (sistema contributivo
puro) per riscattare periodi pregressi non coperti da contribuzione fino ad un
massimo di 5 anni, anche non consecutivi, si arricchisce della possibilità di rateizzare il pagamento in
120 rate mensili (10 anni), il doppio delle 60 rate precedentemente previste
(resta detraibilità fiscale dell’onere complessivo del 50% in 5 quote annuali).
-
Art. 20, comma 6: il RISCATTO
LAUREA AGEVOLATO diventa una facoltà praticabile d’ora in poi da chiunque,
venendo meno il requisito di essere un under 45, fatto salvo che
rimangono riscattabili con questo sistema unicamente periodi di studi a partire
dal 1996 ricadenti nel metodo contributivo – ricordiamo che la convenienza
di questa nuova modalità di riscatto è in una quantificazione forfettaria del
costo (circa 5.200 € per anno) e non proporzionale al reddito imponibile
dell’ultimo anno, come previsto dal regime di riscatto ordinario. Chiaramente
questo inciderà sui valori finali della rendita pensionistica calcolata sul
metodo contributivo.
-
Art. 25-ter: novità assoluta – non c’era alcuna
disposizione nel D.L. iniziale – riguarda l’introduzione di un obbligo di trasparenza per gli enti
erogatori di trattamenti pensionistici, e quindi in particolare per l’INPS, di fornire puntuale e precisa indicazione delle eventuali trattenute sui
trattamenti riconducibili alle quote associative sindacali (modalità
attuative da definire con apposito DM Lavoro entro 60 giorni).
≈ ≈ ≈
Segnaliamo, infine,
che in sede di conversione sono state aggiunte ulteriori disposizioni (art. 26-bis, art. 26-ter, art. 26-quater
e art. 26-sexies) non riconducibili a
quelle fin qui esaminate, inserendo alcune parziali deroghe o proroghe nella
concessione di ammortizzatori sociali (CIGS), nonché sostegni al reddito per
determinate categorie di lavoratori (call center).
Per ulteriori
approfondimenti si rimanda al testo di legge nonché ad una sintetica
presentazione del quadro normativo su quota 100 e Rdc/PdC, documenti entrambi disponibili in allegato.
(1)
Nostra
circolare n. 3 del 5 febbraio 2019 – prot. n. 557.