Come noto,
da diversi anni le imprese e le cooperative agricole fruiscono di particolari
agevolazioni previdenziali compensatorie dei danni subiti per calamità ed
eventi eccezionali.
In
particolare, è stato il decreto legislativo n. 102/2004, così come modificato
dal decreto legislativo n. 82/2008, a prevedere (art. 8) il riconoscimento di
un parziale esonero contributivo oggi
pari al 17%, per le imprese che hanno subito danni in maniera superiore al
30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile e pari al 50%,
per quelle che hanno subito danni in misura superiore al 70% della produzione
lorda vendibile (si aggiunge un’ulteriore riduzione del 10% qualora le calamità
intervengano per 2 o più anni consecutivi).
Fino ad
oggi, sono state ammesse all’esonero le imprese agricole di cui all’articolo
2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative (comma 1) che svolgono l’attività
di produzione agricola iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe
delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.
Con
il messaggio in oggetto l’INPS fornisce importanti precisazioni rispetto ai
beneficiari dell’esonero recependo, in sostanza, l’interpretazione autentica della
nozione di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 C.C. contenuta nel D.L. n.
91/2017 (c.d. decreto Mezzogiorno), convertito con modificazioni dalla legge
123/2017(1),
in base alla quale per essere qualificate imprenditori agricoli le
cooperative agricole possono svolgere anche in via esclusiva le attività
connesse di cui all’art. 2135, comma 3, senza dover simultaneamente svolgere
anche un’attività agricola principale ai sensi dell’art. 2135, comma. 1.
Conseguentemente, per effetto delle
modifiche legislative appena evidenziate sono considerati imprenditori agricoli
e possono essere ammessi alle
agevolazioni contributive di cui sopra le cooperative di imprenditori agricoli
ed i loro consorzi che svolgono, nei limiti posti dall’articolo 2135 del Codice
Civile, le seguenti attività:
-
coltivazione del
fondo, selvicoltura e allevamento di animali;
-
manipolazione,
conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano
ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del
bosco o dall’allevamento di animali;
-
fornitura di beni o
servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi
comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e
forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
I soggetti interessati devono presentare
specifica domanda telematica (apposito modello disponibile su www.inps.it > Servizi
on-line” > “Domanda esonero calamità naturali) entro un anno dall’evento calamitoso.
Nel
messaggio l’Istituto coglie l’occasione per ribadire quanto già
specificato in passato rispetto al fatto che possono beneficiare dell’esonero
parziale del pagamento dei contributi propri e per i lavoratori dipendenti, i
soggetti iscritti alla relativa gestione previdenziale in forma singola
(coltivatori diretti, coloni e mezzadri, IAP) o associata (rif. Circolari INPS n. 35 del 2006 e n. 99 del 2013).
In
particolare, sempreché iscritti alla relativa gestione previdenziale, risultano ammissibili i seguenti datori
di lavoro che svolgono l’attività in forma associata:
-
società agricole di
persone qualora almeno il 50% dei soci abbia il requisito di coltivatore
diretto (art. 2, c. 3, D.lgs. 99/2004);
-
società agricole di
persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale, per le società in accomandita la qualifica si riferisce
ai soci accomandatari (art. 1, c. 3, lett. a, D.lgs. 99/2004);
-
società
agricole di capitali o cooperative,
quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società
cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo
professionale (la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere
apportata da parte dell’amministratore ad una sola società. - art.1, c. 3,
lett. c, D.lgs. 99/2004, così modificato dal D.lgs. 101/2005);
-
cooperative di
raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti
agricoli che, ai sensi dell’art. 1, c. 2, del D.lgs. 228/2001, utilizzano per
lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del c.c., prevalentemente
prodotti dei soci, iscritti alla relativa gestione, ovvero forniscono
prevalentemente ai soci beni/servizi diretti alla cura e allo sviluppo del
ciclo biologico;
-
organizzazioni
di produttori le quali, ai sensi dell’art. 26, c. 2, D.lgs. 228/2001, devono assumere
una delle seguenti forme giuridiche:
-
società agricole di
capitali – quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore
agricolo professionale - aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei
prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori
agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
-
società cooperative agricole – quando almeno un
amministratore, che sia anche socio, sia in possesso della qualifica di
imprenditore agricolo professionale - e loro consorzi – quando tutte le cooperative
aderenti al consorzio abbiano un amministratore, che sia anche socio, in
possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;
-
consorzi con attività esterne di cui all’art. 2612 e
seguenti del c.c. o società consortili di cui all’articolo 2615-ter del c.c., costituiti
da imprenditori agricoli o loro forme associate.
(1)
Per
un approfondimento si veda la Circolare del Servizio Legislativo-Legale-Fiscale
n. 17 del 13 settembre 2017 - prot. n. 4231.