Circolari

Circ. n. 11/2018

Messaggio INPS n. 2082 del 22 maggio 2017 Chiarimenti e precisazioni su esoneri contributivi per calamità in favore di imprese cooperative agricoleai sensi del decreto legislativo n. 102/2004.

Come noto, da diversi anni le imprese e le cooperative agricole fruiscono di particolari agevolazioni previdenziali compensatorie dei danni subiti per calamità ed eventi eccezionali.

In particolare, è stato il decreto legislativo n. 102/2004, così come modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, a prevedere (art. 8) il riconoscimento di un parziale esonero contributivo oggi pari al 17%, per le imprese che hanno subito danni in maniera superiore al 30% ed inferiore o pari al 70% della produzione lorda vendibile e pari al 50%, per quelle che hanno subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile (si aggiunge un’ulteriore riduzione del 10% qualora le calamità intervengano per 2 o più anni consecutivi).

Fino ad oggi, sono state ammesse all’esonero le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, ivi comprese le cooperative (comma 1) che svolgono l’attività di produzione agricola iscritte nel registro delle imprese o nell’anagrafe delle imprese agricole istituita presso le Province autonome.

Con il messaggio in oggetto l’INPS fornisce importanti precisazioni rispetto ai beneficiari dell’esonero recependo, in sostanza, l’interpretazione autentica della nozione di imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 C.C. contenuta nel D.L. n. 91/2017 (c.d. decreto Mezzogiorno), convertito con modificazioni dalla legge 123/2017(1), in base alla quale per essere qualificate imprenditori agricoli le cooperative agricole possono svolgere anche in via esclusiva le attività connesse di cui all’art. 2135, comma 3, senza dover simultaneamente svolgere anche un’attività agricola principale ai sensi dell’art. 2135, comma. 1.

Conseguentemente, per effetto delle modifiche legislative appena evidenziate sono considerati imprenditori agricoli e possono essere ammessi alle agevolazioni contributive di cui sopra le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi che svolgono, nei limiti posti dall’articolo 2135 del Codice Civile, le seguenti attività:

  • coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali;

  • manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;

  • fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

I soggetti interessati devono presentare specifica domanda telematica (apposito modello disponibile su www.inps.it > Servizi on-line” > “Domanda esonero calamità naturali) entro un anno dall’evento calamitoso.

Nel messaggio l’Istituto coglie l’occasione per ribadire quanto già specificato in passato rispetto al fatto che possono beneficiare dell’esonero parziale del pagamento dei contributi propri e per i lavoratori dipendenti, i soggetti iscritti alla relativa gestione previdenziale in forma singola (coltivatori diretti, coloni e mezzadri, IAP) o associata (rif. Circolari INPS n. 35 del 2006 e n. 99 del 2013).

In particolare, sempreché iscritti alla relativa gestione previdenziale, risultano ammissibili i seguenti datori di lavoro che svolgono l’attività in forma associata:

  1. società agricole di persone qualora almeno il 50% dei soci abbia il requisito di coltivatore diretto (art. 2, c. 3, D.lgs. 99/2004);

  2. società agricole di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari (art. 1, c. 3, lett. a, D.lgs. 99/2004);

  3. società agricole di capitali o cooperative, quando almeno un amministratore, che sia anche socio per le società cooperative, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (la qualifica di imprenditore agricolo professionale può essere apportata da parte dell’amministratore ad una sola società. - art.1, c. 3, lett. c, D.lgs. 99/2004, così modificato dal D.lgs. 101/2005);

  4. cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli che, ai sensi dell’art. 1, c. 2, del D.lgs. 228/2001, utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’art. 2135 del c.c., prevalentemente prodotti dei soci, iscritti alla relativa gestione, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni/servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico;

  5. organizzazioni di produttori le quali, ai sensi dell’art. 26, c. 2, D.lgs. 228/2001, devono assumere una delle seguenti forme giuridiche:

  • società agricole di capitali – quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale - aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;

  • società cooperative agricole – quando almeno un amministratore, che sia anche socio, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale - e loro consorzi – quando tutte le cooperative aderenti al consorzio abbiano un amministratore, che sia anche socio, in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale;

  • consorzi con attività esterne di cui all’art. 2612 e seguenti del c.c. o società consortili di cui all’articolo 2615-ter del c.c., costituiti da imprenditori agricoli o loro forme associate.










(1) Per un approfondimento si veda la Circolare del Servizio Legislativo-Legale-Fiscale n. 17 del 13 settembre 2017 - prot. n. 4231.

Documenti da scaricare

Circ112018.docx (573,47 KB)