È stato pubblicato sulla GU 171 del 25-7-2018, il decreto legge 25
luglio 2018, n. 91 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), entrato in vigore il 26 luglio 2018 (all. 1)
Il provvedimento si
compone di 14 articoli ed affronta, all’art. 11, il tema della recente riforma
del credito cooperativo di cui al decreto
legge 18/2016 (v. Circolare del Servizio legislativo n. 7/2016).
Sul citato
provvedimento (d.d.l. di conversione A.S. 717), l’Alleanza delle Cooperative
Italiane è stata audita in data 30 luglio 2018 innanzi alla Commissione I
Affari costituzionali del Senato e, con l’occasione, ha prodotto una memoria (all. 2) in cui è riassunta la posizione politica e sono avanzate
alcune proposte.
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Proroga di
termini in materia di gruppi bancari cooperativi e correzione alla riforma
delle BCC di cui al D.L. 18/2016 (art. 11)
La disposizione in esame proroga alcuni dei termini previsti ai fini
dell’attuazione della riforma del credito cooperativo.
Precisamente, prima della modifica in parola, ai sensi del combinato
disposto dall’art. 2, c. 1, D.L.18/2016, e dell’art. 37-ter, c.3, TUB, entro 90
giorni dal provvedimento di accertamento, la Capogruppo e le banche ad essa
aderenti avrebbero dovuto stipulare il “contratto di coesione” e provvedere
alle conseguenti modifiche statutarie. Ora, il provvedimento in oggetto allunga di ulteriori 90 giorni il
termine entro il quale la Capogruppo e le banche aderenti dovranno stipulare il
contratto di coesione e provvedere alle conseguenti modifiche statutarie.
Entro 10 giorni dalla stipula, il contratto dovrà poi essere trasmesso alla
Banca d’Italia, la quale, svolte – ove necessario – le modifiche del caso,
provvederà all’iscrizione della Capogruppo, delle Banche affiliate e delle
altre società del Gruppo nell’albo dei Gruppi bancari. Successivamente si darà
corso all’iscrizione nel registro delle imprese.
Ancora. Prima della modifica in esame, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e
3 del D.L. n. 18/2016, entro 90 giorni dall’iscrizione nel registro delle
imprese, le BCC-CR che non avessero ancora aderito ad un Gruppo bancario
cooperativo avrebbero potuto chiederne l’adesione ad uno già costituito (opt-in), ovvero deliberare la
trasformazione in società per azioni o la liquidazione della società, previa la
revoca dell’autorizzazione all’attività bancaria. Ora, detto termine è posticipato di ulteriori 90 giorni (in aggiunta
agli originari 90 giorni).
Quanto alle modifiche apportate alla legge di riforma, si evidenzia:
-
è significativamente aumentata (dal 50 per cento + 1) al 60 per cento la quota di capitale della Capogruppo del
Gruppo bancario cooperativo detenuta dalle BCC-CR appartenenti al Gruppo
(modifica al comma 1, lettera a)
dell’articolo 37-bis). Obiettivo di tale modifica è rafforzare la
presenza delle BCC-CR stesse nel capitale della Capogruppo al fine di rimarcare
la finalità “strumentale” del Gruppo a supporto della stabilità e della
competitività delle singole BCC-CR;
-
è rimessa ad un Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, la possibilità (oggi
prevista con decreto del solo Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita
la Banca d’Italia) di stabilire una soglia
di partecipazione delle BCC-CR al capitale della Capogruppo diversa da quella del 60 per cento,
tenuto conto delle esigenze di stabilità del Gruppo (lettera b) del comma 7
dell’art. 37-bis);
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si prevede che lo statuto della Capogruppo stabilisca che i componenti dell’organo di amministrazione
della stessa, espressione delle BCC-CR aderenti al Gruppo, siano pari alla “metà più due” del numero
complessivo dei consiglieri di amministrazione (nuovo comma 2-bis dell’articolo
37-bis). Con ciò si vuole accrescere il peso rappresentativo delle BCC-CR nella
governance della Capogruppo;
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si stabilisce che i poteri della
Capogruppo, oltre a considerare le finalità mutualistiche, debbano altresì
considerare il carattere localistico
delle BCC-CR (modifica alla lettera b) del comma 3 dell’art. 37-bis). La
modifica è coerente con un tassello fondamentale dell’ordinamento del credito
cooperativo, ove si prevede che almeno il 95 per cento degli impieghi della
BCC-CR vadano erogati a famiglie, imprese e soggetti del Terzo settore radicati
nel territorio di competenza della banca laddove viene raccolto il risparmio;
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si prevede altresì che, con “atto della capogruppo” debba essere
disciplinato un processo di
consultazione delle BCC-CR aderenti al Gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta
del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento
delle finalità mutualistiche. La
consultazione avverrà mediante “assemblee territoriali” delle BCC-CR, i cui
pareri non saranno nondimeno vincolanti per la Capogruppo (nuovo comma 3-bis
dell’articolo 37-bis);
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si dispone infine il riconoscimento, per le banche che si collocano nelle classi di rischio migliori, di
maggiori ambiti di autonomia in materia
di pianificazione strategica e politiche commerciali (nel quadro degli
indirizzi impartiti dalla Capogruppo e sulla base delle metodologie da
quest’ultima definite) nonché di un ruolo più ampio nelle procedure di nomina degli esponenti aziendali. Più precisamente,
tali banche virtuose potranno definire in autonomia i propri piani strategici e
operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla Capogruppo e sulla base
delle metodologie da quest’ultima definite; comunicare tali piani alla
Capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi; nominare i
componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di
mancato gradimento della Capogruppo, sottoporre alla stessa, ai fini della
sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi
da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i
requisiti di cui al decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze adottato
ai sensi dell’articolo 26 del TUB (nuovo comma 3-ter dell’art. 37-bis).
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Ulteriori informazioni verranno eventualmente fornite al termine dell’iter
parlamentare di conversione del decreto legge in oggetto.