Circolari

Circ. n. 11/2016

RIFORMA DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI 1.DM Lavoro n. 94033 del 13 gennaio 2016 Nuovi criteri per approvazione interventi CIGS2.Circolare INPS n. 22 del 4 febbraio 2016 Operatività nuovo Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e presentazione domande di accesso alle prestazioni 3.Nota Ministero del Lavoro dell’11 febbraio 2016 Raccordo disciplina ammortizzatori sociali in deroga e istituzione/operatività del FIS.

Nel giro di pochi giorni, il Ministero del Lavoro e l’INPS hanno emanato una serie di atti tra loro strettamente interconnessi ma assolutamente non coordinati, che riguardano la riforma degli ammortizzatori sociali operata, come noto, dal Dlgs. n. 148/2015 (1).

Con la presente, pur consapevoli della complessità e della delicatezza della materia, si vuole offrire un primo commento organico delle disposizioni in oggetto, quale modo più funzionale per evitare fraintendimenti e incomprensioni operative, ove possibile.

Tale complessità dipende, peraltro, dal fatto che il 2016 rappresenta l’ultimo anno di esistenza degli ammortizzatori in deroga e, quindi, anno di transizione verso il nuovo sistema.

In questo anno devono convivere gli ammortizzatori in deroga, cancellati dal 1 gennaio 2017, e gli strumenti ordinari così come riformulati dal Dlgs. n. 148/2015 (CIGO, CIGS e fondi di solidarietà).

 Nel merito le indicazioni per il nostro sistema-imprese sono così sintetizzabili:

  • per le cooperative che pagano gli ammortizzatori ordinari e rientrano nel campo di applicazione della CIGS il Ministero ha emanato i nuovi criteri per l’approvazione dei programmi e dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria (DM n. 94033 del 13 gennaio 2016);

  • per le cooperative precedentemente fuori dagli ammortizzatori ordinari, ma che dal 1 gennaio 2014 versano nel  Fondo di Integrazione Salariale (c.d. FIS), l’INPS dà le prime indicazioni sulle prestazioni garantite dal Fondo e sulle modalità di presentazione on-line delle domande per accedervi (circolare n. 22 del 4 febbraio 2016) – tali imprese sono come noto le uniche che fino ad oggi, in base alle precedenti indicazioni dell’INPS(2), sono tenute a versare al FIS la relativa contribuzione;

  • per tutte le cooperative soggette alla disciplina del FIS, incluse quelle nella fascia dimensionale 5-15 dipendenti che versano dal 1 gennaio 2016 e quindi non ricomprese nel precedente fondo di solidarietà residuale, il Ministero ha precisato la facoltà comunque di ricorrere agli ammortizzatori in deroga, applicandone la relativa disciplina, in alternativa, senza quindi un cumulo delle prestazioni (nota prot. n. 40/3223 dell’11 febbraio u.s.).

     

    Ciò detto, rimangono aperte alcune domande, considerato il fatto che la cassa in deroga per l’anno 2016 è utilizzabile per un massimo di tre mesi e non si comprende se successivamente sia possibile accedere al FIS. Visto il tenore della nota del Ministero, immaginiamo che l’Inps darà ulteriori istruzioni, speriamo in tempi brevi.

   

  1. NUOVI CRITERI PER APPROVAZIONE INTERVENTI CIGS

Uno degli aspetti maggiormente rilevanti del DM (art. 10) consiste nella sua entrata in vigore – dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito del Ministero del provvedimento – per cui le nuove modalità e i nuovi criteri sono APPLICABILI ALLE DOMANDE CIGS PRESENTATE DAL 9 FEBBRAIO 2016.

Va ricordato che con una sua precedente circolare del 5 ottobre 2015 (3)recante un primo commento sulla nuova disciplina valida per la CIGS (causali di intervento, durata del trattamento e procedimento amministrativo) – il Ministero del Lavoro aveva già accennato alla futura revisione dei criteri di concessione, specificando che nelle more e fino all’emanazione del decreto – quello in oggetto - avrebbero trovato applicazione le precedenti disposizioni, ora invece abrogate dall’art. 10, comma 2.

Nel merito, il decreto passa in rassegna le regole da rispettare, distinte rispetto alle 3 diverse causali di intervento: riorganizzazione aziendale (art. 1), crisi aziendale (art. 2) e contratto di solidarietà (art.3-4), quest’ultimo come noto elevato da quest’anno a specifica causale di intervento CIGS.

Particolare attenzione va posta anche all’art. 5 che stabilisce le regole per la CIGS in favore delle imprese appaltatrici di servizi di mensa e di pulizia, e quindi anche delle nostre cooperative attive in questi settori.

Per loro il trattamento di cassa integrazione straordinaria è concesso in connessione con analoghi interventi già autorizzati a beneficio dell’impresa committente - comma 1, lettera d) - e per una durata non superiore a quella del contratto di appalto – comma 2.

Sempre che gli interventi di CIGS siano esclusivamente quelli riconducibili alle 3 causali valide a livello generale - riorganizzazione, crisi e CdS - il decreto (art. 9) ritiene ammissibile nella medesima unità produttiva il cumulo con la CIGO a patto che siano diversi i lavoratori che ne beneficiano (requisito da documentare attraverso specifici elenchi nominativi e da garantire per tutta la durata degli interventi).

Rimandiamo al testo del provvedimento per ulteriori approfondimenti, anche in merito ad altri passaggi in esso contenuti (es. art. 6 con regole specifiche per imprese artigiane).

   

  1. OPERATIVITA’ FIS E DOMANDE ACCESSO PRESTAZIONI

Come da noi ipotizzato nelle precedenti circolari sull’operatività del Fondo di Integrazione Salariale, cui fanno riferimento come noto i settori fuori dal campo di applicazione delle casse ordinarie CIGO e CIGS(4), l’INPS dà le prime indicazioni sulle prestazioni garantite dal Fondo e sulle modalità di presentazione on-line delle domande per accedervi.

Tutto ciò nelle more del decreto interministeriale, ancora da emanare, che in attuazione del Jobs Act dovrà disciplinare i nuovi criteri per l’approvazione e la concessione dei trattamenti in capo al Fondo.

Tali indicazioni sono tuttavia APPLICABILI SOLO per quei datori di lavoro che già erano soggetti e versavano al precedente fondo di solidarietà residuale istituito con la riforma Fornero. Per gli altri, e quindi per i datori di lavoro tra 5 e 15 dipendenti non coperti da ammortizzatori ordinari né da fondi di solidarietà bilaterali, parallelamente a quanto avviene sul fronte della contribuzione ordinaria, rispetto alla quale ancora non sono tenuti a versare, si dovrà attendere l’emanazione del decreto interministeriale.

Rispetto alle prestazioni che il Fondo deve erogare ai sensi del decreto legislativo 148/2015 - assegno ordinario (art. 30) e assegno di solidarietà (art. 31) – risulta PER ORA ACCESSIBILE SOLTANTO la PROCEDURA INFORMATICA per le DOMANDE di ASSEGNO ORDINARIO.

L’avvio della procedura per l’assegno di solidarietà sarà comunicato con un nuovo messaggio.

L’Istituto rimanda ad una successiva circolare anche le istruzioni sulla concessione e il pagamento delle prestazioni, nonché quelle in merito alla contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa al loro utilizzo (4% della retribuzione persa).

La circolare puntualizza che in termini di prestazioni il Fondo e garantisce trattamenti in linea con gli ammortizzatori ordinari e quindi:

80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra 0 ore e il limite dell’orario contrattuale, ridotto di un importo - ex art. 26 della legge 41/21986 – oggi individuato nella misura del 5,84% (somma che rimane nelle disponibilità del FIS).

Nel richiamare la disciplina relativa all’ASSEGNO DI SOLIDARIETA’ – strumento che sostituisce i vecchi contratti di solidarietà di tipo B), ossia quelli stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS – l’INPS ricorda che la prestazione spetterà a tutti i potenziali fruitori del fondo, e quindi sia ai datori di lavoro compresi tra 5 e 15 dipendenti (solo però dal 1° luglio 2016) sia ai datori di lavoro sopra 15 dipendenti (già dal 1° gennaio u.s.).

La domanda telematica andrà presentata all’Inps entro 7 giorni dalla firma dell'accordo sindacale, termine che decorrerà per tutti dalla data in cui l’INPS con proprio messaggio darà avvio alla procedura per la presentazione delle domande.

Per l’autorizzazione delle domande, nelle more dell’atteso decreto interministeriale di cui sopra, si rimanda alle regole di concessione valide per i contratti di solidarietà, ma è chiaro che il rinvio operato dall’INPS al DM Lavoro del 2009 è da ritenersi superato alla luce del DM Lavoro del 13 gennaio 2016, appena visto, inerente i nuovi criteri per la concessione dei trattamenti CIGS. Quando è stata emanata la circolare l’ultimo provvedimento non era ancora stato pubblicato, per cui è chiaro che l’Istituto vi si dovrà adeguare con nuove istruzioni.

Invece, rispetto all’ASSEGNO ORDINARIO – strumento che ricalca a grandi linee le causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa su CIGO e CIGS – l’INPS ricorda che la prestazione è concessa a decorrere dal 1° gennaio 2016 solo in presenza di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti.

La domanda di accesso va presentata telematicamente non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Detto ciò, in sede di prima applicazione e in deroga alla regola generale, SOLO per eventi di sospensione/riduzione delle prestazioni maturati tra il 1° gennaio e il 4 febbraio 2016 – data di pubblicazione della circolare INPS – il termine di 15 giorni per presentare le domande decorre dal 4 febbraio stesso (e non dall’inizio della sospensione/riduzione).

Anche in questo caso, nelle more dell’atteso decreto interministeriale di cui sopra, si applicano per ora le regole di concessione valide finora per la CIGS, ma vale sempre quanto detto sopra rispetto alla necessità che l’INPS con nuove indicazioni si adegui al nuovo DM Lavoro in vigore come detto dal 9 febbraio u.s..

Per il FIS, inoltre, diversamente da quanto avveniva con il precedente fondo residuale INPS, NON spetta più al Comitato amministratore del Fondo – come noto insediatosi il 18 dicembre 2015 – autorizzare la concessione dei trattamenti nonché qualsiasi atto inerente la gestione delle prestazioni.

Il Comitato lo farà solo con riferimento alle domande già presentate al precedente fondo residuale, e quindi per eventi che abbiano avuto inizio sicuramente prima del 2016.

Tale compito, infatti, è stato trasferito dal decreto legislativo 148/2015 (art. 29, comma 7) alle sedi INPS competenti per territorio (rileva l’unità produttiva), che autorizzeranno quindi entrambi i trattamenti: assegno ordinario e assegno di solidarietà.

La circolare si sofferma, infine, sulle concrete modalità di presentazione delle domande (on-line, accedendo al sito INPS, su cui sono anche disponibili specifici manuali con apposite istruzioni per l’accesso ai servizi telematizzati).

L’Istituto offre puntuali indicazioni sulla documentazione che andrà allegata, diversa ovviamente se si chiede l’assegno ordinario o di solidarietà, sottolineando che a fronte della presentazione delle domande il sistema rilascerà comunque una ricevuta di trasmissione con un prospetto dei dati trasmessi.

   

  1. RACCORDO AMMORTIZZATORI IN DEROGA E FIS

Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo e dell’Ufficio di Gabinetto, il Ministero del Lavoro, con la nota di ieri, inviata all’INPS nonché a tutte le Regioni, legittima la possibilità per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del FIS di richiedere e fruire ancora per il 2016 degli ammortizzatori in deroga.

E’ chiaro che tale facoltà di opzione interessa in questa prima fase solo le imprese con più di 15 dipendenti, visto che per le altre (quelle tra 5 e 15 dipendenti) non c’è ancora come abbiamo visto l’operatività del FIS e la possibilità di accedere alle sue prestazioni.

Nel delineare questo meccanismo di opzione, il Ministero richiama alcuni punti fermi che le imprese interessate a questa scelta dovranno tenere in considerazione:

  • l’applicazione qualora si ricorra agli ammortizzatori in deroga della relativa disciplina: e quindi, come già specificato dal Ministero con la sua circolare n. 4 del 2 febbraio u.s.(5), i limiti - temporali e finanziari - di fruizione per il 2016 indicati dall’ultima legge di stabilità 2016, le regole speciali previste dal decreto interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, ma anche, per quanto non espressamente e diversamente in esso contenuto, le disposizioni valide per gli ammortizzatori sociali in generale come riformulate dal Jobs Act compreso il versamento del contributo addizionale a carico delle imprese;

  • l’impossibilità di cumulare le prestazioni, da un lato quelle riconducibili agli ammortizzatori in deroga, dall’altro quelle erogabili dal Fondo di integrazione salariale (aspetto su cui l’INPS metterà in moto appositi controlli e verifiche).


































(1) Nostra circolare n. 52 del 5 ottobre 2015 prot. n. 4347

(2) Messaggio INPS n. 306 del 26-01-2016, commentato con nostra circolare n. 6 del 29 gennaio 2016 prot. n. 540

(3) Nostra circolare n. 53 del 6 ottobre 2015 prot. n. 4371

(4) Nostre circolari n. 59 del 23 dicembre 2015 prot. n. 5503 e n. 52 del 5 ottobre 2015, prot. n. 4347

(5) Nostra circolare n. 8 del 9 marzo 2015 – prot. n. 967