Nel giro di pochi giorni, il Ministero del Lavoro e l’INPS hanno emanato una serie di atti tra
loro strettamente interconnessi ma
assolutamente non coordinati, che riguardano la riforma degli
ammortizzatori sociali operata, come noto, dal Dlgs. n. 148/2015 (1).
Con la presente, pur consapevoli della
complessità e della delicatezza della materia, si vuole offrire un primo commento organico delle
disposizioni in oggetto, quale modo più funzionale per evitare fraintendimenti
e incomprensioni operative, ove possibile.
Tale complessità dipende, peraltro, dal fatto
che il 2016 rappresenta l’ultimo anno di esistenza degli ammortizzatori in
deroga e, quindi, anno di transizione verso il nuovo sistema.
In questo anno devono convivere gli
ammortizzatori in deroga, cancellati dal 1 gennaio 2017, e gli strumenti
ordinari così come riformulati dal Dlgs. n. 148/2015 (CIGO, CIGS e fondi di
solidarietà).
Nel
merito le indicazioni per il
nostro sistema-imprese sono così sintetizzabili:
-
per le cooperative che pagano gli ammortizzatori ordinari e
rientrano nel campo di applicazione della CIGS il Ministero ha
emanato i nuovi criteri per
l’approvazione dei programmi e dei trattamenti di cassa integrazione
straordinaria (DM n. 94033 del 13 gennaio 2016);
-
per le cooperative precedentemente fuori dagli
ammortizzatori ordinari, ma che dal 1 gennaio 2014 versano nel Fondo di Integrazione Salariale (c.d.
FIS), l’INPS
dà le prime indicazioni sulle
prestazioni garantite dal Fondo e sulle modalità di presentazione on-line delle
domande per accedervi (circolare n. 22 del 4 febbraio 2016) – tali imprese
sono come noto le uniche che fino ad oggi, in base alle precedenti
indicazioni dell’INPS(2), sono tenute a versare al FIS la relativa
contribuzione;
-
per tutte le cooperative soggette alla
disciplina del FIS, incluse quelle nella fascia dimensionale 5-15 dipendenti
che versano dal 1 gennaio 2016 e quindi non ricomprese nel precedente fondo di
solidarietà residuale, il Ministero ha precisato la facoltà comunque di ricorrere agli ammortizzatori in deroga,
applicandone la relativa disciplina, in
alternativa, senza quindi un
cumulo delle prestazioni (nota prot. n. 40/3223 dell’11 febbraio u.s.).
Ciò detto, rimangono
aperte alcune domande, considerato il fatto che la cassa in deroga per l’anno
2016 è utilizzabile per un massimo di tre mesi e non si comprende se
successivamente sia possibile accedere al FIS. Visto il tenore della nota del
Ministero, immaginiamo che l’Inps darà ulteriori istruzioni, speriamo in tempi
brevi.
≈ ≈ ≈
-
NUOVI CRITERI PER
APPROVAZIONE INTERVENTI CIGS
Uno degli aspetti maggiormente rilevanti del
DM (art. 10) consiste nella sua entrata in vigore – dal giorno
successivo alla data di pubblicazione sul sito del Ministero del provvedimento –
per cui le nuove modalità e i nuovi criteri
sono APPLICABILI ALLE DOMANDE CIGS PRESENTATE DAL 9 FEBBRAIO 2016.
Va ricordato che con una sua precedente circolare del 5 ottobre 2015 (3) – recante un primo commento sulla nuova disciplina valida
per la CIGS (causali di intervento, durata del trattamento e procedimento
amministrativo) – il Ministero del
Lavoro aveva già accennato alla futura revisione dei criteri di concessione,
specificando che nelle more e fino all’emanazione del decreto – quello in
oggetto - avrebbero trovato applicazione le precedenti disposizioni, ora
invece abrogate dall’art. 10, comma 2.
Nel merito, il decreto passa in rassegna le regole da rispettare, distinte rispetto alle 3 diverse causali di
intervento: riorganizzazione
aziendale (art. 1), crisi aziendale (art. 2) e contratto di solidarietà
(art.3-4), quest’ultimo come noto elevato da quest’anno a specifica causale di
intervento CIGS.
Particolare attenzione va posta anche all’art. 5 che stabilisce le regole per la CIGS in favore delle imprese
appaltatrici di servizi di mensa e di pulizia, e quindi anche delle nostre
cooperative attive in questi settori.
Per loro il trattamento di cassa integrazione
straordinaria è concesso in connessione
con analoghi interventi già autorizzati a beneficio dell’impresa committente
- comma 1, lettera d) - e per una durata
non superiore a quella del contratto di appalto – comma 2.
Sempre che gli interventi di CIGS siano
esclusivamente quelli riconducibili alle 3 causali valide a livello generale - riorganizzazione,
crisi e CdS - il decreto (art. 9)
ritiene ammissibile nella medesima unità produttiva il cumulo
con la CIGO a patto che siano
diversi i lavoratori che ne beneficiano (requisito da documentare
attraverso specifici elenchi nominativi e da garantire per tutta la durata
degli interventi).
Rimandiamo al testo del provvedimento per
ulteriori approfondimenti, anche in merito ad altri passaggi in esso contenuti
(es. art. 6 con regole specifiche
per imprese artigiane).
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OPERATIVITA’ FIS E
DOMANDE ACCESSO PRESTAZIONI
Come da noi ipotizzato nelle precedenti
circolari sull’operatività del Fondo di Integrazione Salariale, cui fanno
riferimento come noto i settori fuori dal campo di applicazione delle casse
ordinarie CIGO e CIGS(4), l’INPS dà le prime indicazioni sulle prestazioni
garantite dal Fondo e sulle modalità di presentazione on-line delle domande per
accedervi.
Tutto ciò nelle more del decreto interministeriale, ancora da emanare, che in
attuazione del Jobs Act dovrà disciplinare i nuovi criteri per l’approvazione e la concessione dei trattamenti in
capo al Fondo.
Tali indicazioni sono tuttavia APPLICABILI SOLO per quei datori di lavoro
che già erano soggetti e versavano al precedente fondo di solidarietà residuale
istituito con la riforma Fornero. Per gli altri, e
quindi per i datori di lavoro tra 5 e 15 dipendenti non coperti da ammortizzatori
ordinari né da fondi di solidarietà bilaterali, parallelamente a quanto avviene
sul fronte della contribuzione ordinaria, rispetto alla quale ancora non sono
tenuti a versare, si dovrà attendere
l’emanazione del decreto interministeriale.
Rispetto alle prestazioni che il Fondo deve
erogare ai sensi del decreto legislativo 148/2015 - assegno ordinario (art. 30) e assegno di solidarietà (art.
31) – risulta PER ORA ACCESSIBILE SOLTANTO
la PROCEDURA INFORMATICA per le DOMANDE di ASSEGNO ORDINARIO.
L’avvio
della procedura per l’assegno di solidarietà sarà comunicato con un nuovo
messaggio.
L’Istituto rimanda ad una successiva circolare anche le istruzioni sulla concessione e il pagamento
delle prestazioni, nonché quelle in merito alla contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro
connessa al loro utilizzo (4% della retribuzione persa).
La circolare puntualizza che in termini di
prestazioni il Fondo e garantisce trattamenti in linea con gli
ammortizzatori ordinari e quindi:
80%
della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di
lavoro non prestate, comprese fra 0 ore e il limite dell’orario contrattuale,
ridotto di un importo - ex art. 26 della legge 41/21986 – oggi individuato
nella misura del 5,84% (somma che rimane nelle disponibilità del FIS).
Nel richiamare la disciplina relativa all’ASSEGNO DI SOLIDARIETA’ – strumento che
sostituisce i vecchi contratti di solidarietà di tipo B), ossia quelli
stipulati dalle imprese non rientranti nell’ambito di applicazione della CIGS –
l’INPS ricorda che la prestazione spetterà
a tutti i potenziali fruitori del fondo, e quindi sia ai datori di
lavoro compresi tra 5 e 15 dipendenti (solo però dal 1° luglio 2016) sia
ai datori di lavoro sopra 15 dipendenti (già dal 1° gennaio u.s.).
La
domanda telematica andrà presentata all’Inps entro 7 giorni dalla firma
dell'accordo sindacale, termine che decorrerà per tutti dalla data in cui
l’INPS con proprio messaggio darà avvio alla procedura per la presentazione
delle domande.
Per l’autorizzazione delle domande, nelle more dell’atteso decreto
interministeriale di cui sopra, si rimanda alle regole di concessione valide per i contratti di solidarietà, ma è
chiaro che il rinvio operato dall’INPS al DM Lavoro del 2009 è da ritenersi
superato alla luce del DM Lavoro del 13 gennaio 2016, appena visto,
inerente i nuovi criteri per la concessione dei trattamenti CIGS. Quando è
stata emanata la circolare l’ultimo provvedimento non era ancora stato
pubblicato, per cui è chiaro che l’Istituto vi si dovrà adeguare con nuove
istruzioni.
Invece, rispetto all’ASSEGNO ORDINARIO – strumento che ricalca a grandi linee le causali
di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa su
CIGO e CIGS – l’INPS ricorda che la prestazione è concessa a decorrere dal 1° gennaio 2016 solo in presenza di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti.
La domanda di accesso va presentata telematicamente
non prima di 30 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni
dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Detto ciò, in sede di prima applicazione e
in deroga alla regola generale, SOLO
per eventi di sospensione/riduzione
delle prestazioni maturati tra il 1° gennaio e il 4 febbraio 2016 – data di pubblicazione della circolare
INPS – il termine di 15 giorni per presentare le domande decorre dal 4 febbraio
stesso (e non dall’inizio della sospensione/riduzione).
Anche in questo caso, nelle more dell’atteso decreto interministeriale di cui sopra, si
applicano per ora le regole di
concessione valide finora per la CIGS, ma vale sempre quanto detto sopra
rispetto alla necessità che l’INPS con nuove indicazioni si adegui al nuovo
DM Lavoro in vigore come detto dal 9 febbraio u.s..
Per il FIS, inoltre, diversamente da quanto
avveniva con il precedente fondo residuale INPS, NON spetta più al Comitato amministratore del Fondo – come noto
insediatosi il 18 dicembre 2015 – autorizzare
la concessione dei trattamenti nonché qualsiasi atto inerente la gestione
delle prestazioni.
Il Comitato lo farà solo con riferimento
alle domande già presentate al precedente fondo residuale, e quindi per
eventi che abbiano avuto inizio sicuramente prima del 2016.
Tale
compito, infatti, è stato trasferito dal decreto legislativo 148/2015 (art. 29,
comma 7) alle sedi INPS competenti per territorio (rileva l’unità produttiva),
che autorizzeranno quindi entrambi i trattamenti: assegno ordinario e assegno
di solidarietà.
La circolare si sofferma, infine, sulle
concrete modalità di presentazione delle
domande (on-line, accedendo al
sito INPS, su cui sono anche disponibili specifici manuali con apposite istruzioni
per l’accesso ai servizi telematizzati).
L’Istituto offre puntuali indicazioni sulla
documentazione che andrà allegata, diversa ovviamente se si chiede l’assegno
ordinario o di solidarietà, sottolineando che a fronte della presentazione
delle domande il sistema rilascerà comunque una ricevuta di trasmissione con un
prospetto dei dati trasmessi.
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RACCORDO
AMMORTIZZATORI IN DEROGA E FIS
Acquisito il parere dell’Ufficio Legislativo
e dell’Ufficio di Gabinetto, il Ministero del Lavoro, con la nota di ieri, inviata all’INPS nonché a tutte le Regioni, legittima la
possibilità per le imprese che rientrano nel campo di applicazione del FIS di
richiedere e fruire ancora per il 2016 degli ammortizzatori in deroga.
E’ chiaro che tale facoltà di opzione interessa in questa prima fase solo le imprese con
più di 15 dipendenti, visto che per le altre (quelle tra 5 e 15
dipendenti) non c’è ancora come abbiamo visto l’operatività del FIS e la
possibilità di accedere alle sue prestazioni.
Nel delineare questo meccanismo di opzione,
il Ministero richiama alcuni punti fermi
che le imprese interessate a questa scelta dovranno tenere in considerazione:
-
l’applicazione qualora si ricorra agli
ammortizzatori in deroga della relativa disciplina: e quindi, come già specificato
dal Ministero con la sua circolare n. 4 del 2 febbraio u.s.(5), i limiti -
temporali e finanziari - di fruizione per il 2016 indicati dall’ultima legge di
stabilità 2016, le regole speciali previste dal decreto interministeriale n. 83473
del 1° agosto 2014, ma anche, per quanto
non espressamente e diversamente in esso contenuto, le disposizioni valide per
gli ammortizzatori sociali in generale come riformulate dal Jobs Act compreso
il versamento del contributo addizionale a carico delle imprese;
-
l’impossibilità di cumulare le prestazioni,
da un lato quelle riconducibili agli ammortizzatori in deroga, dall’altro
quelle erogabili dal Fondo di integrazione salariale (aspetto su cui l’INPS
metterà in moto appositi controlli e verifiche).
(1) Nostra circolare n. 52 del 5 ottobre 2015
prot. n. 4347
(2) Messaggio INPS n. 306 del 26-01-2016, commentato con nostra circolare
n. 6 del 29 gennaio 2016 prot. n. 540
(3) Nostra circolare n. 53 del 6
ottobre 2015 prot. n. 4371
(4) Nostre circolari n. 59 del 23 dicembre 2015 prot. n. 5503 e n. 52 del 5
ottobre 2015, prot. n. 4347
(5) Nostra circolare n. 8 del 9 marzo 2015 –
prot. n. 967