Su sollecitazioni e richieste di chiarimenti provenienti da più parti,
si ritiene opportuno fornire una prima illustrazione al contenuto della riforma
generale del Terzo settore, contenuta nella legge delega 6 giugno 2016, n. 106, intitolata
Delega
al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la
disciplina del servizio civile universale
ed il cui testo è reperibile al seguente
indirizzo: http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-06-18&atto.codiceRedazionale=16G00118¤tPage=1
.
La riforma è di grande
interesse per il movimento e per Confcooperative, il cui Statuto, all’art. 1,
stabilisce che “la Confederazione
Cooperative Italiane è Associazione Nazionale Autonoma di rappresentanza,
assistenza, tutela e revisione del Movimento cooperativo (…) e delle imprese
sociali”; all’art. 2, che “Confcooperative
si propone (…) b) la promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, il
coordinamento e la disciplina delle imprese sociali; c) la
rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici in Italia ed
all’etero degli enti cooperativi e mutualistici e dei loro associati e delle imprese
sociali; d) la difesa della cooperazione e delle imprese sociali
(…);g) incoraggia la diffusione e l’attuazione del principio di pari
opportunità fra uomo e donna nell’ambito dell’imprenditoria cooperativa e delle
imprese sociali; h) la promozione della crescita del movimento
cooperativo e delle imprese sociali (…)”; all’art. 3, che “Confcooperative è costituita da enti
cooperativi e mutualistici e loro consorzi e da imprese sociali (…)”;
all’art. 11, che “L'Assemblea nazionale
stabilisce gli indirizzi generali del Movimento cooperativo aderente e delle imprese
sociali associate (…)”.
Ebbene, in attuazione dei
citati principi statutari, Confcooperative vigila ed interviene nel dibattito e
nel processo riformatore.
Prima di passare ad una prima
lettura del provvedimento di riforma, si rinvia per un esame più approfondito
alla scheda
tecnica allegata alla presente circolare ed alla Circolare
di Federsolidarietà 22 giugno 2016, n. prot. 3112 e relativi allegati.
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-
Oggetto e
termini della riforma
La riforma ha ad oggetto la
revisione e il riordino della disciplina relativa:
-
agli enti
del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria, mediante la redazione
di un apposito codice del Terzo settore;
-
all’impresa
sociale;
-
al servizio
civile nazionale;
-
agli enti
di cui al titolo II del libro primo del codice civile (associazioni,
fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro,
riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute).
Il termine entro il quale il Governo deve esercitare la delega per
la riforma è di dodici mesi, quindi i decreti dovranno essere adottati
entro il 3 luglio 2017.
L’iniziativa
compete al Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
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Riforma degli enti del Terzo settore
Al fine di procedere ad una organica e
generale riforma, che si concluda con la redazione di un vero e proprio codice del Terzo settore, la
legge delega propone anzitutto una definizione generale di enti del Terzo
settore, intendendosi per tale espressione gli enti caratterizzati da:
-
assenza di
scopo di lucro (come vedremo tale
caratteristica non impedisce di ascrivere alla categoria enti che hanno la
possibilità di remunerare, seppur in maniera fortemente limitata, il capitale
investito);
-
perseguimento
di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la promozione
e realizzazione di attività di interesse generale.
Non fanno parte del Terzo settore le
formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni
professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Ancorché in
astratto rientranti nella categoria, le fondazioni bancarie non sono
oggetto delle disposizioni contenute nella delega.
La riforma avrà anzitutto ad
oggetto l’individuazione delle attività
di interesse generale, condizione per l’assunzione della qualifica di
ente del Terzo settore e per l'accesso alle agevolazioni. In proposito, il Legislatore
delegato, salva l’individuazione di nuove attività che tengano conto delle
finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, recupera gli elenchi di
attività di interesse generale contenuti nel D.Lgs. 460/1997 (assistenza
sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione;
formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle
cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e
dell'ambiente; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili;
ricerca scientifica di particolare interesse sociale; cooperazione allo
sviluppo e solidarietà internazionale; esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale) e nel D. Lgs.155/2006 (assistenza sociale e
sanitaria; educazione, istruzione e formazione; tutela dell'ambiente e
dell'ecosistema; valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale;
formazione universitaria e post-universitaria; ricerca ed erogazione di servizi
culturali; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della
dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo; servizi
strumentali alle imprese sociali). Sarà poi prevista la possibilità di un periodico
aggiornamento di tale elenco di attività, che dovrà avvenire con D.P.C.M.
Quanto all’assenza dello scopo di lucro,
i decreti delegati dovranno confermare il divieto di distribuzione, anche in
forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio
dell'ente, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina sulle imprese sociali
(vedi nel prosieguo).
Quanto al sistema di registrazione,
esso verrà riorganizzato attraverso la previsione di un Registro unico
nazionale del Terzo settore da istituire presso il Ministero del lavoro.
* * *
-
Riforma dell’impresa sociale
La legge delega stabilisce che l’impresa
sociale è
-
l’impresa
che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
operando nell'ambito delle attività di interesse generale che rientrano
nell’oggetto degli enti del Terzo settore;
-
destina i
propri utili prioritariamente e prevalentemente al conseguimento dell'oggetto
sociale e non può distribuirli se non
entro determinati limiti stabiliti dalla legge;
-
adotta
modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorisce il più ampio
coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati
alle sue attività.
Per tali ragioni l’impresa sociale è
inquadrata, per volontà stessa del Legislatore, tra gli enti del Terzo settore.
La legge peraltro stabilirà l’acquisizione di diritto della
qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi: ciò vorrà dire che il rispetto della
disciplina posta dalla L. 381/1991, sarà condizione
necessaria e sufficiente per
l’acquisto automatico da parte delle cooperative sociali della qualifica
di imprese sociali.
La riforma innova poi fortemente
il regime relativo all’assenza di lucro. Viene previsto che la
possibilità di forme di remunerazione del capitale sociale alle seguenti
condizioni:
-
che si
assicuri la prevalente destinazione
degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale (cioè che gli utili
distribuibili dovranno essere inferiori al 50 per cento degli utili prodotti);
-
che la
percentuale minoritaria di utili distribuibili potrà in concreto essere
distribuita nel rispetto dei limiti
massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente (sarà dunque
vietata la distribuzione di dividendi in
misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato
di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; ciò ai sensi art.
2514, lett. a, c.c.);
-
che varrà in
ogni caso un divieto assoluto di distribuzione di utili o avanzi, senza
deroga alcune, per gli enti per i quali tale possibilità è già esclusa dalla
legge (la possibilità di limitata distribuzione degli utili sarà dunque riconosciuta
esclusivamente alle imprese sociali che assumeranno forma di società).
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-
Vigilanza
La riforma si propone di migliorare il
sistema dei controlli su tutti gli enti del Terzo settore. A tal proposito, fra
le altre cose, prevede che:
-
le funzioni
di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore,
ivi comprese le imprese sociali, saranno esercitate dal Ministero del lavoro,
in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati nonché
con l'Agenzia delle entrate;
-
nell'ambito
delle attività di vigilanza e monitoraggio, il Ministero promuoverà l'adozione
di adeguate ed efficaci forme di
autocontrollo degli enti del Terzo settore, attribuendo in particolare compiti
di vigilanza alle reti associative di
secondo livello appositamente riconosciute (vale a dire alle
organizzazioni che associano un determinato numero di imprese sociali).
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Misure fiscali e di sostegno economico in favore degli
enti del Terzo settore
La riforma dovrà provvedere anche al riordino
ed all’armonizzazione della disciplina tributaria degli enti del Terzo settore:
-
rivedendo
complessivamente la definizione di ente
non commerciale ai fini fiscali (connettendola alle finalità di
interesse generale perseguite dall'ente, all’assenza di lucro e all'impatto
sociale delle attività svolte dall'ente);
-
rivedendo la
disciplina delle ONLUS, in
particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali
e di quelle connesse (fermo restando il vincolo di non prevalenza delle
attività connesse e il divieto di distribuzione degli utili o degli avanzi) e facendo salve in ogni caso le condizioni
di maggior favore relative alle cooperative sociali;
-
reintroducendo
agevolazioni volte a favorire il trasferimento
di beni patrimoniali agli enti del Terzo settore;
-
razionalizzando
e consolidando la disciplina delle erogazioni liberali agli enti del Terzo
settore ed il cd cinque per mille;
-
introducendo
misure fiscali di favore per le imprese sociali, prevedendo in
particolare misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale.
* * *
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Altri
temi di riforma
Dovrà altresì essere rivista la disciplina in
materia di servizio civile nazionale.
Si stabilirà un meccanismo di programmazione,
di norma triennale, del servizio in cui verranno coinvolti giovani italiani e
stranieri regolarmente soggiornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni
per un servizio di durata non inferiore a otto mesi e non superiore a
un anno; chiarendosi altresì che il rapporto tra giovani e Stato non è
assimilabile al rapporto di lavoro e dovrà essere escluso da ogni
imposizione tributaria.
La riforma interviene poi sul
tema delle società di mutuo soccorso,
limitandosi a richiedere al Legislatore delegato la previsione di un regime
transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo
soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, già esistenti
alla data del 3 luglio 2016, nell'eventualità che intendano rinunciare alla
natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali
associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per
mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al
raggiungimento di finalità solidaristiche.
Si confida che con questo intervento si
risolvano in maniera definitiva i problemi di adeguamento delle s.m.s. alla
riforma varata con l’art. 23, D.l. 179/2012.
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Si
resta a disposizioni per ulteriori chiarimenti.