Come noto, pochi giorni fa è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto-legge n. 192/2014, cd. “MILLEPROROGHE” 2015, che contiene alcune misure in materia di lavoro.
Rinviando per una disamina generale alla circolare del Servizio Legislativo – Legale – Fiscale n. 9 del 9 marzo 2015, prot. n. 968, in questa sede preme segnalare:
1. la proroga dell’integrazione salariale al 70% destinata ai lavoratori coinvolti da CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ attivati da imprese che rientrano nel campo di applicazione della CIGS, nel limite di 50 milioni di euro e rivolta in via prioritaria a trattamenti dovuti nel 2015 in forza di contratti stipulati nel 2014 (articolo 2–bis);
2. l’incremento da 60 a 115 milioni di € del finanziamento per le proroghe dei trattamenti di CIGS per cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi (articolo 3, comma 3-septies);
3. il congelamento nel 2015 dell’aumento dei contributi previdenziali per AUTONOMI e PARTITE IVA iscritti alla sola Gestione separata INPS e non pensionati. Infatti, le relative aliquote non saliranno subito al 30,72% come previsto, ma resteranno ferme al 27,72% (stessa aliquota del 2014 e comprensiva della quota maternità). Saliranno solo successivamente di un punto percentuale per ciascun anno nel biennio 2016-2017, con un percorso di crescita meno oneroso rispetto a quello originariamente previsto (articolo 10-bis).
Nel merito.
1) Rispetto ai contratti di solidarietà, e con riferimento sia a quelli difensivi (tesi ad evitare la riduzione del personale) sia a quelli espansivi (finalizzati a procedere a nuove assunzioni) stipulati dalle imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS ai sensi dell’articolo 1 della legge 863/1984, PER IL 2015 I LAVORATORI INTERESSATI BENEFICERANNO DI UN’INTEGRAZIONE SALARIALE PER UN VALORE PARI AL 70% (SI PROROGA LA STESSA MISURA VALIDA PER IL 2014).
Come noto, infatti, la normativa appena richiamata prevedeva l’erogazione della CIGS a copertura del 60% delle ore di lavoro non effettuate, in quanto perse a seguito della riduzione di orario.
Dal 2009 al 2013, tuttavia, tale integrazione era stata portata all’80%, mentre l’anno scorso, per effetto della legge di stabilità 2014 - articolo 1, comma 116 – era scesa al 70% (nostra circolare n. 4 del 22 gennaio 2014 – prot. n. 262 – con relativa scheda tecnica allegata).
Per quest’anno l’ultima legge di stabilità non aveva previsto alcun innalzamento dell’integrazione salariale base, ma ora, ai sensi dell’articolo 2-bis, si procede a confermare il trattamento previsto nel 2014, NEL LIMITE DI 50 MILIONI di euro e destinando le risorse in via prioritaria a trattamenti da erogare nel 2015 sulla base di contratti di solidarietà stipulati l’anno scorso. La relativa copertura finanziaria è garantita dal Fondo sociale per l’occupazione.
2) Ulteriori risorse, sempre attinte dal Fondo sociale per l’occupazione, vengono destinate, come detto, al capitolo delle proroghe dei trattamenti di CIGS per cessazione dell’attività incrementando di 55 milioni di euro il limite di spesa, che passa quindi da 60 a 115 milioni (art. 3, comma 3-septies).
Vale ricordare che era stata la legge di stabilità 2015 – art. 1, comma 110 – a confermare, seppur con minori risorse, quanto previsto dall’art. 1, comma 1, della legge 291/2004 per il completamento dei piani di gestione degli esuberi di personale articolati in 24 mesi.
La norma del 2004, infatti, prevede che nel caso di cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, il trattamento di CIGS per crisi aziendale possa essere prorogato per un massimo di 12 mesi nella misura in cui siano stati stipulati specifici accordi in sede governativa, si sia in presenza di programmi finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori e il Ministero abbia già accertato il concreto avvio del piano di gestione degli esuberi (rispetto a queste situazioni, e alla presentazione delle relative domande, il Ministero del Lavoro ha peraltro fornito recentemente specifiche istruzioni per le quali si rimanda alla nostra circolare n. 3 del 26 gennaio u.s. – prot. n. 395).
3) La terza novità consiste in una riduzione del carico contributivo sul fronte previdenziale per autonomi/partite IVA iscritti in via esclusiva alla gestione separata INPS e non pensionati.
Come noto, in assenza di indicazioni fino a qui, per l’anno 2015 avrebbero dovuto trovare piena attuazione gli aumenti contributivi decisi anni fa dal governo Monti, sterilizzati in parte con la legge di stabilità 2014 (nostra circolare n. 1 del 7 gennaio 2015 – prot. n. 5 – con relativa scheda tecnica allegata).
Ciò non si realizzerà perchè l’articolo 10-bis congela l’aumento ipotizzato per il 2015 (dal 27,72% al 30,72%), lasciando ferme anche per quest’anno al 27,72% (compresa la quota maternità) le aliquote già applicate nel 2014.
Tali aliquote torneranno a salire solo nel 2016 (28,72%) e nel 2017 (29,72%) di un punto percentuale per ciascun anno, ma senza alcuna equiparazione a tendere con l’aliquota dei lavoratori subordinati originariamente prevista.
Sempre in materia di autonomi e partite IVA vale, infine, richiamare anche l’articolo 10, comma 12-undecies. Si tratta della norma che proroga per tutto il 2015 il regime fiscale dei redditi minimi (5%) vigente prima dell’entrata in vigore dell’ultima legge di stabilità che, come noto, lo abrogava alla luce di una nuova disciplina che portava l’imposta sostitutiva al 15%, e che ora continua invece a vivere in parallelo.