Circolari

Circ. n. 11 - 2025

Modalità attuative ed operative degli schemi di assicurazione dei rischi catastrofali

Sulla Gazzetta ufficiale del 27 febbraio u.s. è stato pubblicato il regolamento n.18 del 2025, al fine di definire, ai sensi di quanto disposto dalla legge di bilancio 2024, modalità attuative dell’obbligo assicurativo contro i rischi catastrofali che le imprese sono tenute a stipulare entro il 31 marzo p.v.

Al riguardo, si segnala che la Confederazione ha sottoscritto insieme ad altre organizzazioni una richiesta alla Presidente del Consiglio per chiedere uno slittamento del termine di entrata in vigore dell’obbligo indicato. In particolare, è stato evidenziato come il ritardo nella definizione del quadro normativo abbia comportato una tempistica oggettivamente non coerente con la portata dell’operazione e come si renda necessario un intervento urgente di proroga del termine che dia alle imprese la possibilità di essere adeguatamente formate e informate, in modo da fare scelte consapevoli, valutando, in tempi ragionevoli e sostenibili, le offerte sul mercato di polizze conformi e i relativi costi, anche nel rispetto del principio mutualistico e della corretta gestione aziendale. Ciò tenendo anche conto del fatto che le imprese assicuratrici hanno tempo fino al 28 marzo - termine sostanzialmente coincidente con l’entrata in vigore dell’obbligo di stipula - per adeguare alle previsioni di legge i testi delle polizze da proporre e che ad oggi non è attivo il portale IVASS per la comparabilità delle offerte dei contratti assicurativi.

 

Ciò premesso, più in dettaglio, il nuovo regolamento, che entrerà in vigore dal 14 marzo 2025, disciplina:

 a) le modalità di individuazione degli eventi calamitosi e catastrofali di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

 b) le modalità di determinazione e adeguamento periodico dei premi, anche tenuto conto del principio di mutualità;

 c) i limiti alla capacità di assunzione del rischio da parte delle imprese assicuratrici;

 d) l'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 che dispone che: “ai fini dell'adempimento dell'obbligo di assicurazione di cui al comma 101 il contratto prevede un eventuale scoperto o franchigia non superiore al 15 per cento del danno e l'applicazione di premi proporzionali al rischio”;

 e) le modalità di coordinamento in relazione agli atti di regolazione e vigilanza prudenziale di competenza dell'IVASS.

Di seguito gli elementi di sintesi della disciplina adottata.

 

  1. AMBITO DI APPLICAZIONE

L'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dispone che: le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.

Il comma 102 del richiamato articolo prevede che l’inadempimento dell’obbligo di assicurazione venga necessariamente considerato nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Le imprese di assicurazione possono offrire tale copertura sia assumendo direttamente l’intero rischio sia in coassicurazione sia in forma consortile mediante una pluralità di imprese (comma 103). In tale ultimo caso il consorzio deve essere registrato e approvato dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) che ne valuta la stabilità.

Sulla base, quindi, del combinato disposto della norma con le previsioni del nuovo decreto emerge quanto segue.

  1.  SCADENZE: al momento, fatte salve eventuali proroghe che dovessero essere disposte, il termine per l’adempimento dell’obbligo per le imprese obbligate è il 31 marzo 2025. Per il settore della pesca e dell’acquacoltura il termine è prorogato al 31 dicembre 2025 (cfr. art.19, comma 1-quater del DL 27 dicembre 2024, n. 202).

 

  1.  SOGGETTI OBBLIGATI: sono obbligate alla stipula del contratto assicurativo le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 111, della legge 213 del 2023, le disposizioni indicate non sono applicabili agli imprenditori agricoli (di cui all’articolo 2135 del Codice civile), per le quali resta ferma la disciplina del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo-brina e siccità stabilita dall’articolo 1, commi 515 e seguenti della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022). Al riguardo, secondo quanto già chiarito nella circolare del Servizio legale 4 del 15 gennaio 2024, prot.102/TDV, le cooperative agricole che non svolgono l’attività agricola primaria e, quindi, non usufruiscono del Fondo Agricat, devono considerarsi assoggettate all’obbligo.

Con riferimento al perimetro soggettivo, né le disposizioni della legge di Bilancio 2024, né il nuovo decreto hanno specificatamente chiarito su chi ricada l’obbligo di stipula della polizza in relazione alle fattispecie dell’affitto di azienda (art. 2562 cod. civ.) e dell’usufrutto di azienda (art. 2561 cod. civ.), né con riguardo al caso della locazione o del leasing.

Tale criticità era stata evidenziata anche in sede di parere sul Decreto in esame da parte del Consiglio di Stato (n. 01439/2024).

In merito, si evidenzia come l’articolo 1-bis, comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante: “Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali”, abbia disposto che: “L'oggetto della copertura assicurativa di cui all'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è riferito ai beni elencati dall'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall'imprenditore che impiega i beni”.

Alla luce di tale disposizione e dell’articolo 1, comma 1, lettera b) del Regolamento in commento, l’obbligo assicurativo ricade su chi utilizza il bene a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività di impresa (ad esempio, secondo quanto può ragionevolmente ritenersi, proprietario o titolare di diritto reale o di diritto personale di godimento, quando tenuto all’iscrizione al registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile e quando impiega l’immobile o il bene per l’esercizio della propria attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa). In considerazione, in ogni caso, della non perfetta chiarezza delle disposizioni di riferimento, al fine di eliminare ogni margine di dubbio sul perimetro soggettivo dell’obbligo, la Confederazione intende sollecitare i Ministeri competenti ad un chiarimento formale sul punto.

 

BENI DA ASSICURARE: ai sensi del combinato disposto dell’articolo 1, comma 1, lettere b) e d), del decreto in commento e dell’articolo 1-bis, comma 2 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155 sono oggetto della copertura assicurativa i danni alle immobilizzazioni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile (beni “elencati”), a qualsiasi titolo impiegati per l'esercizio dell'attività di impresa, con esclusione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa.

Si ricorda che la richiamata disposizione del codice civile, nel prevedere lo schema sulla base del quale deve redatto lo stato patrimoniale, elenca al punto II le immobilizzazioni materiali e comprende ai numeri 1, 2 e 3, terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali.

Il nuovo decreto, quindi definisce:

  • terreni: fondi o loro porzioni, con differenti caratteristiche geografiche in relazione alla posizione e alla loro conformazione;
  • fabbricato: l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura, compresi fissi e infissi, opere di fondazione interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, ascensori, montacarichi, scale mobili, altri impianti o installazioni di pertinenza del fabbricato compresi cancelli, recinzioni, fognature nonché eventuali quote spettanti delle parti comuni;
  • impianti e macchinari: tutte le macchine anche elettroniche a controllo numerico e qualsiasi tipo di impianto atto allo svolgimento dell'attività esercitata dall'assicurato;
  • attrezzature industriali e commerciali: macchine, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti, altri impianti non rientranti nella definizione di fabbricato, impianti e mezzi di sollevamento, pesa, nonché' di imballaggio e trasporto non iscritti al P.R.A.

 

  1. EVENTI DA ASSICURARE: gli eventi oggetto di polizza assicurativa sono sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. A tali fini si intende per:
  • alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d'acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d'acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
  • sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché i beni assicurati si trovino in un'area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all'epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
  • frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l'azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d'acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.

 

  1. OGGETTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA: oggetto della copertura assicurativa sono i danni alle immobilizzazioni sopra indicate, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. La polizza assicurativa non copre:
  • i danni che sono conseguenza diretta del comportamento attivo dell'uomo o i danni a terzi provocati dai beni assicurati a seguito di eventi;
  • i danni conseguenza diretta o indiretta di atti di conflitti armati, terrorismo, sabotaggio, tumulti;
  •  i danni relativi a energia nucleare, armi, sostanze radioattive, esplosive, chimiche o derivanti da inquinamento o contaminazione.

Sono esclusi dalla copertura assicurativa i beni immobili che risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.

 

      2) DETERMINAZIONE DEI PREMI ED ENTITÀ DEL DANNO INDENNIZZABILE

 Il premio va determinato in misura proporzionale al rischio, anche tenendo conto della ubicazione del rischio sul territorio e della vulnerabilità dei beni assicurati, sulla base delle serie storiche attualmente disponibili, delle mappe di pericolosità o rischiosità del territorio disponibili e della letteratura scientifica in materia, e adottando, ove applicabili, modelli predittivi che tengono in debita considerazione l'evoluzione nel tempo delle probabilità di accadimento degli eventi e della vulnerabilità dei beni assicurati. Si tiene conto, altresì, in misura proporzionale alla conseguente riduzione del rischio, delle misure adottate dall'impresa, anche per il tramite delle organizzazioni collettive cui aderisce, per prevenire i rischi e proteggere i beni.

Per la fascia fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, le polizze assicurative possono prevedere, qualora convenuto dalle parti, uno scoperto, che rimane a carico dell'assicurato, non superiore al 15 per cento del danno indennizzabile.

Per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata, avuto riguardo al totale complessivo delle ubicazioni assicurate, ovvero per le grandi imprese la determinazione della percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'assicurato è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Le polizze possono prevedere l'applicazione di massimali o limiti di indennizzo che, ove convenuto dalle parti, rispettano i seguenti principi:

a) per la fascia fino a 1 milione di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo pari alla somma assicurata;

b) per la fascia da 1 milione a 30 milioni di euro di somma assicurata trova applicazione un limite di indennizzo non inferiore al 70 per cento della somma assicurata.

c) per la fascia superiore a 30 milioni di euro di somma assicurata ovvero per le grandi imprese la determinazione di massimali o limiti di indennizzo è rimessa alla libera negoziazione delle parti.

Per i terreni la copertura è prestata nella forma a primo rischio assoluto, fino a concorrenza del massimale o limite di indennizzo, pattuiti in misura proporzionale alla superficie del terreno assicurato.