Circolari

Circ. n. 10/2026

CONVERSIONE DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38 (DECRETO FISCALE)

Si fa seguito alla Circolare del Servizio Legislativo e Legale n. 8/2026, per comunicare che nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio u.s., è stata pubblicata la Legge 22 maggio 2026, n. 88 (in vigore dal 23 maggio 2026) recante conversione del Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38.

 


 

 

CONVERSIONE

DECRETO LEGGE 27 MARZO 2026, N. 38

(DECRETO FISCALE)


 

 
Il provvedimento, come noto, reca misure urgenti in materia fiscale e ulteriori misure urgenti finalizzate ad assicurare la regolare funzionalità della pubblica amministrazione e l’efficienza ed operatività del ciclo produttivo nazionale.
Esso consta di due Capi e complessivi 19 articoli.
Il Capo I (articoli 1-12-bis) reca “Misure urgenti in materia fiscale”.
Il Capo II (articoli 13-19) reca “Ulteriori misure urgenti”.

 
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L’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, ha disposto l’abrogazione del decreto-legge 3 aprile 2026, n. 42, (Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alle crisi dei mercati internazionali, nonché in favore delle imprese) fermo restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti e i rapporti giuridici prodottisi sotto la sua vigenza.
Conseguentemente, sono state trasferite nel D.L. n. 38/2026 in commento, le corrispondenti disposizioni del D.L. n. 42/2026 (oggetto di abrogazione) mediante inserimento di disposizioni aggiuntive e integrative.
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Il testo integrale del decreto, comprensivo delle modifiche apportate in sede di conversione in legge, è disponibile al seguente link: https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2026-05-22&atto.codiceRedazionale=26A02590&elenco30giorni=true

 

Di seguito l’esame delle principali disposizioni rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri Servizi, delle Federazioni interessate e di ICN S.p.a.

 

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CAPO I. MISURE URGENTI IN MATERIA FISCALE

 

Articolo 1. [Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento]

La disposizione in esame, interamente riscritta in sede di conversione del decreto legge in commento, interviene sulla disciplina in materia di determinazione della base imponibile ai fini IVA delle operazioni permutative (di cui all’articolo 13, d.P.R. n. 633/1972 e, a decorrere dal 1° gennaio 2027, all’articolo 27, comma 2, D.lgs. n. 10/2026) e, in particolare, sulla decorrenza delle norme concernenti la determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni.

A tal fine, si dispone che per tali operazioni la base imponibile IVA è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi costituiti dal valore monetario dei beni e dei servizi che formano oggetto di ciascuna di esse, come determinato dal contratto. Tale valore non può essere inferiore all'ammontare complessivo dei costi riferibili alle cessioni effettuate e alle prestazioni rese da ciascuna delle parti, determinato nel momento in cui si effettuano dette operazioni.

Si dispone, inoltre, l’abrogazione delle disposizioni della Legge di bilancio per il 2026 (L. n. 199/2025, articolo 1, commi 138 e 139) che sono state introdotte per l’innanzi in materia[1].

Per il dies a quo da cui decorre l’efficacia della nuova disciplina in commento, si dispone che la nuova modalità di computo si applichi alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026 (cioè dalla data di entrata in vigore della disciplina introdotta con la legge di Bilancio per il 2026, adesso oggetto di abrogazione).

Sono naturalmente fatti salvi:

  • i comportamenti adottati in vigenza dell’articolo 1, comma 138, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore della disposizione in esame (23 maggio 2026);
  • relativamente alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati prima del 1° gennaio 2026, i comportamenti adottati conformemente alla disciplina vigente alla data del 31 dicembre 2025 e fino alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Sono esclusi, in ogni caso, rimborsi d'imposta o variazioni rispetto all'imposta precedentemente liquidata.


 
Articolo 2. [Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati]
La disposizione amplia l’ambito di operatività del divieto di cumulabilità con il regime della cd. flat tax per i neo-residenti, comprendendovi anche il nuovo regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati (articolo 5 del D.lgs. n. 209/2023)[2]. 
Conseguentemente, per effetto della modifica in commento, non sono cumulabili con il regime della cosiddetta flat tax, già menzionata:
  • gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero (articolo 44 del D.L. n. 78/2010);
  • il previgente regime per i lavoratori impatriati, di cui all’articolo 16 del D.lgs. n. 147/2015;
  • il nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati (articolo 5, D.lgs. n. 209/2023)[3].
Infine, si stabilisce che la disciplina in commento trovi applicazione nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2027.

 
Articolo 2-bis. [Imposizione fiscale dei redditi dei lavoratori marittimi]

La disposizione novella il TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi-D.P.R. n. 917/1986) e, in particolare:

  • l’articolo 3, comma 3, introducendo (con una nuova lettera d-quater) un’ulteriore fattispecie di esclusione del reddito dalla base imponibile cui trova applicazione l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)[4];
  • l’articolo 51, comma 8-bis, prevedendo che la disciplina ivi contemplata (relativa alla modalità di determinazione del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni) non trovi applicazione rispetto ai redditi di lavoro dipendente percepiti dai lavoratori marittimi imbarcati sulle navi.

Infine, la disposizione in commento chiarisce che, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, (ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria), al possesso di requisiti reddituali, si tiene conto anche dei redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia, di cui alla nuova fattispecie introdotta dalla già menzionata lettera d-quater) dell’articolo 3, comma 3, del TUIR.


 
Articolo 3. [Rateizzazione della tassazione dell’avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell’azienda o di un ramo di essa con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali]
La disposizione, in primis, novella l’articolo 86 del Testo unico delle imposte sui redditi/ TUIR (D.P.R. n. 917/1986), titolato Plusvalenze patrimoniali, inserendo un nuovo comma (5-ter) relativo al regime fiscale dell’avviamento negativo (negative goodwill netto) che si applica, ai fini IRES, ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS/Regolamento (CE) n. 1606/2002).
In sintesi, si prevede la rateizzazione (in cinque quote annue) della tassazione, ai fini IRES ed IRAP, dell’avviamento negativo rilevato a conto economico dai soggetti che adottano i principi contabili internazionali (IAS/IFRS), a seguito di operazioni di cessione di azienda (o ramo d’azienda) con continuità dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali (articolo 1, comma 237, Legge n. 234/2021- Legge di Bilancio 2022).
La previsione in esame trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.
Un’altra novella ha ad oggetto il D.lgs. n. 446/1997 in materia di IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive), con la quale si inserisce un nuovo comma (4-nonies) all’articolo 11 (Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta), recante analoga previsione, ai fini IRAP, di quella già esaminata, ai fini IRES[5].
Anche la previsione in commento trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024.

 
Articolo 4. [Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti]
L’articolo introduce l’esenzione transitoria (dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, vale a dire il 28 marzo 2026, e fino al 31 dicembre 2028) dall’imposta sostitutiva sugli interessi e sui proventi finanziari (ex articolo 2, D.lgs. n. 239/1996) scaturenti dagli investimenti obbligazionari e da titoli equivalenti attivati dai sistemi di garanzia dei depositanti (istituiti ai sensi dell’articolo 96, del TUB/D.lgs. n. 385/1993) che operano in Italia[6].

 
Articolo 5. [Differimento del contributo per le spese amministrative doganali sulle piccole spedizioni]
L’articolo prevede la sospensione, fino al 30 giugno 2026, del contributo diretto a coprire le spese amministrative connesse con gli adempimenti doganali riguardanti le spedizioni di modico valore provenienti da Paesi terzi (contributo istituito dal comma 126, Legge n. 199/2025/Legge di Bilancio 2026)[7]. 

 
Articolo 6. [Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni]
L’articolo apporta modifiche alle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 142, della già menzionata Legge di Bilancio 2026, riguardanti le provvigioni soggette a ritenuta a titolo di acconto IRPEF/IRES (ex articolo 25-bis, DPR n. 600/1973), differendo (dal 1° marzo 2026) al 1° maggio 2026, la decorrenza dell’applicazione della ritenuta sulle provvigioni per attività di intermediazione commerciale. 
La misura rientra nell’ampia disciplina di cui ai commi 140-142 della medesima Legge di Bilancio 2026, i quali hanno esteso l’obbligo anche a enti per l’innanzi esclusi (quali agenzie di viaggio, intermediari marittimi e aerei e operatori del settore petrolifero), equiparando il relativo trattamento fiscale.
Per effetto di una modifica introdotta in sede di conversione del decreto-legge in esame, è stato novellato l’articolo 39, comma 5, D.lgs. n. 33/2025 (che, come noto, dal 1° gennaio 2027, sostituisce il D.P.R. n. 600/73 e l’articolo 25-bis, comma 5, di quest’ultimo) ed è stata introdotta l’esenzione dal pagamento della ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, per le agenzie di viaggio e turismo, circoscrivendola, però, ai compensi (a prescindere dalla denominazione), percepiti per la vendita, l’emissione, la prenotazione o l’intermediazione di documenti di viaggio relativi ai trasporti di persone[8].

 
Articolo 7. [Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell’ammortamento per gli investimenti in beni strumentali]
Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2026, la disposizione in esame sopprime una delle condizioni per l’innanzi previste dall’articolo 1, commi 427-436, Legge di bilancio per il 2026, ai fini del riconoscimento alle imprese della maggiorazione dell’ammortamento (cd. iper-ammortamento) per la determinazione delle imposte sui redditi (IRES e IRPEF)[9]. 
In sintesi, la disposizione elimina il requisito della provenienza geografica europea e dello Spazio economico europeo dei beni (beni UE o SEE).
Conseguentemente, risultano ricompresi nella disciplina agevolativa dell’iper-ammortamento in parola anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, sempre che siano destinati ad unità produttive situate in Italia.
Con una modifica introdotta in sede parlamentare, è stato novellato l’articolo 16, D.lgs. n. 13/2024 (titolato “Reddito d’impresa oggetto di concordato”) con riferimento alla determinazione del reddito d’impresa proposta al contribuente, ai fini del concordato, rilevante ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES)[10].

Articolo 7-bis. [Disposizioni in materia di concordato preventivo biennale]

L’articolo, introdotto in sede di conversione del decreto-legge in esame:

  •  con il comma 1, novella l’articolo 9 del D. lgs. n. 13/2024 (titolato “Elaborazione e adesione alla proposta di concordato”), avente ad oggetto la proposta di concordato elaborata dall’Agenzia delle entrate, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e nel rispetto della sua capacità contributiva[11];
  • con il comma 2, modifica l’articolo 9-bis del D.L. n. 50/2017 (titolato “Indici sintetici di affidabilità fiscale”) e inserisce un nuovo comma,  5-ter, con cui dispone che, per il 2026, i programmi informatici (di supporto per la compilazione e la trasmissione dei dati dichiarati con il Modello ISA) sono resi disponibili entro il 15 maggio 2026, (in luogo del termine a regime previsto dal comma 5-bis, vale a dire il giorno 15 del mese di aprile del periodo d’imposta successivo a quello al quale gli stessi sono riferibili;
  • con il comma 3, infine, dispone che il termine per aderire alla proposta di concordato per il biennio 2026-2027, (ex articolo 9, comma 3, D.lgs. n. 13/2024, già menzionato) è differito al 31 ottobre 2026 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), ovvero all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare).

 
Articolo 8. [Misure fiscali in favore delle imprese e in materia di competitività nel settore marittimo]
Come già preannunciato, il decreto in esame ha assorbito le disposizioni contenute nel D.L. n. 42/2026 di cui si è disposta l’abrogazione.

In particolare, si segnala che l’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L. n. 42/2026 è stato assorbito dall’articolo 8 del decreto-legge n. 38, in commento.

Ne è derivato, quindi, un aumento degli importi spettanti alle imprese che abbiano presentato le comunicazioni per i benefici previsti dal Piano Transizione 5.0 del 2025.
Sono stati, inoltre, inseriti due nuovi commi (3-bis e 4-bis) che prevedono un nuovo contributo concesso alle imprese tenuto conto di specifiche spese sostenute.
Essendo tuttavia, la disposizione in parola, oggetto di interventi normativi che ne hanno modificato la portata, per un compiuto esame anche di tutti gli interventi, si rinvia alle prossime comunicazioni del Servizio Ambiente ed Energia.

Preme, inoltre, evidenziare che nel corso dell’esame parlamentare di conversione del decreto-legge in esame, sono stati inseriti due nuovi commi all’articolo in esame (4-sexies a 4-octies), con cui sono stanziate risorse a vantaggio delle imprese artigiane, (che, come noto, possono essere costituite anche in forma cooperativa, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, L. n. 443/85 (Legge-quadro per l’artigianato).

In particolare:

  • si è prevista l’istituzione, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, di un Fondo, (con una dotazione finanziaria complessiva di 20 milioni € per il 2027 e di 30 milioni € per il 2028) con lo scopo di elargire agevolazioni per l’accesso al credito in regime di de minimis, sotto forma di contributi in conto interessi, in relazione a programmi di investimento o progetti qualificati di sviluppo aziendale proposti dalle già menzionate imprese;
  • si deferisce ad un decreto del MIMIT, di concerto con il MEF, (da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge), il compito di determinare le modalità di funzionamento, di intervento e di gestione dell’intervento, i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per l’attuazione della disciplina del Fondo.

 

Articolo 9. [Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche]

La disposizione novella la qualificazione dei soggetti a cui si applica la detassazione degli eventi sportivi organizzati dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche.

La modifica riguarda l’articolo 25, comma 2, L. n. 133/1999 (titolato Disposizioni tributarie in materia di associazioni sportive dilettantistiche) che riconosce alle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) in regime forfetario (ex lege n. 398/1991) la detassazione dei proventi commerciali derivanti da attività connesse agli scopi istituzionali e dei proventi da raccolta pubblica di fondi, nel limite di due eventi annui e per importi non superiori a 51.645,69 € (limite fissato originariamente in 100 milioni di lire dal D.M. 10 novembre 1999).

A tal fine, sono modificati i soggetti a cui trova applicazione la detassazione dei proventi di cui sopra, sostituendo il riferimento alle “associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle non riconosciute dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali purché riconosciute da enti di promozione sportive” con quello delle “associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36[12].


 
Articolo 10. [Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all’Agenzia delle entrate-Riscossione]
La disposizione novella l’articolo 3, del D.lgs. 110/2024 (Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione) e l’articolo 211 del Testo unico in materia di versamenti e riscossione (D.lgs. n. 33/2025) introducendo due nuovi commi (3-bis per entrambi) con cui si prevede che per i soli carichi affidati all’agente della riscossione successivamente alla data di entrata in vigore del D. lgs. 110/2024 (e, cioè, l’8 agosto 2024), rispetto ai quali è decorso il termine di 24 mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata da parte degli enti creditori può essere effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale/MEF che deve definire le modalità e i termini della richiesta, previsto da entrambi i provvedimenti sopra menzionati, che è in attesa di emanazione[13].
Con una modifica introdotta in sede di conversione, si è novellato l’articolo 1, comma 756, Legge n. 160/2019, nel senso di prevedere che le ipotesi tipizzate, in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU, possono essere rettificate o arricchite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze (anziché con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, come attualmente previsto dalla norma vigente).
La disposizione è stata, altresì, integrata in sede parlamentare con una modifica alla disciplina relativa alla perdita dei benefici della “definizione agevolata o rottamazione quinquies” (ex articolo 1, comma 82-101, L. n. 199/2025/L. di Bilancio 2026), prevedendo che essa si verifichi, (oltre che nel caso di mancato o tardivo versamento) nei soli casi di pagamento dell’unica rata (lettera a), articolo 1, comma 95 già menzionato) o dell'ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento (lettera c), articolo 1, comma 95), quando il versamento tardivo è superiore a cinque giorni[14].
Articolo 10-bis. [Modifica alla disciplina dell’Imposta provinciale di trascrizione]
La disposizione novella la disciplina vigente in materia di imposta provinciale di trascrizione (ex articolo 56, D.lgs. n. 446/1997).
Trattasi dell’imposta relativa alle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli presso il P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico)[15].

 
Articolo 10-quater. [Misure in materia di termini per l'entrata in vigore delle norme recate dai decreti legislativi attuativi della delega al governo per la riforma fiscale di cui alla legge 9 agosto 2023, n. 111]

Tenuto conto del posticipo della data di entrata in vigore dei Testi unici in materia tributaria (ex articolo 4, commi 1-5, D.L. n. 200/2025)[16] al 1° gennaio 2027, la disposizione in esame proroga l’efficacia delle norme in vigore al 31 dicembre 2025 fino alla data del 31 dicembre 2026, per le Regioni che abbiano allineato la relativa legislazione regionale alla data di decorrenza del 1° gennaio 2026.

Per tali Regioni, la data di decorrenza della nuova legislazione regionale è fissata al 1° gennaio 2027.

 
Articolo 10-quinquies. [Estensione della definizione agevolata ai carichi degli enti territoriali]
L’articolo estende la disciplina concernente la “definizione agevolata/rottamazione-quinquies” delle cartelle esattoriali (di cui al già menzionato articolo 1, commi da 82 a 101, Legge n. 199/2025/L. di Bilancio 2026) a tutti i debiti, tributari e no, risultanti dai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 agli agenti della riscossione, dalle regioni e dagli enti locali che, nell'esercizio della propria potestà impositiva ne abbiano previsto, con propri atti, l'applicazione alle proprie entrate. 
La disposizione ne disciplina, altresì, le modalità e i relativi termini[17].
Si prevede, inoltre, che i provvedimenti adottati dagli enti creditori sono pubblicati nel sito internet istituzionale degli stessi enti e comunicati, entro il 30 giugno 2026, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente renderà disponibili nel proprio sito internet entro il 15 giugno 2026.

 
Articolo 11. [Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX]
La disposizione interviene sulla disciplina che la Legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 51-55, Legge n. 199/2025, soppressi dalla disposizione in esame) aveva introdotto, apportando modifiche al trattamento fiscale (ai fini IRES e IRPEF) dei dividendi e delle plusvalenze percepiti dagli imprenditori, dalle società o enti residenti (v. Circolare del Servizio legislativo n. 2/2026, §A). 
Si prevedeva, infatti, che per le distribuzioni dell’utile d’esercizio, delle riserve e delle altre disponibilità disposte con delibera, a decorrere 1° gennaio 2026, si sarebbe dovuto contenere l’operatività del “regime di esclusione” (del 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES) ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila €.
Lo stesso criterio di proporzione avrebbe dovuto trovare applicazione anche rispetto alle plusvalenze derivanti da partecipazioni in “regime di esenzione o PEX” (del 41,86% per i soggetti IRPEF e del 95% per i soggetti IRES), sempre a decorrere dal 1° gennaio 2026.
Per effetto della disposizione in esame (sopprimendo, tra gli altri, i commi 51-55, già menzionati), dopo poco più di quattro mesi dall’entrata in vigore della novella, il Legislatore giunge ad un repentino ripensamento, sopprimendo il requisito dimensionale (partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 5% ovvero di valore fiscale non inferiore a 500 mila €) sempre a decorrere dal 1° gennaio 2026, determinando così la riviviscenza del regime ex ante vigente alle modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026 che, quindi, non troveranno alcuna applicazione.
In sede di esame parlamentare del d.d.l. di bilancio, Confcooperative aveva sollevato una serie di criticità, in generale e con riferimento alla specialità delle delle società cooperative, tant’è che era stato approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a “prevedere l’esonero dall’applicazione del requisito della soglia minima di partecipazione al capitale (…) ai fini dell’accesso al regime di parziale esenzione dei dividendi (…) per le società cooperative che prevedono nel proprio statuto le clausole di cui all’articolo 2514 del codice civile” (ODG 9/2750/29. Roggiani [PD]).
Le critiche pervenute hanno evidentemente sollecitato il Governo ad un ripensamento ed un ritorno al regime previgente. Di conseguenza, non trovando più applicazione le modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2026, neppure vi sarà più la necessità di ottemperare all’ODG 9/2750/29, introducendo un regime speciale per società cooperative.

 
Articolo 12. [Imposta di bollo sui conti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche]
La disposizione aggiorna il quantum (elevandolo, da 100, a 118 €) dell’imposta di bollo relativa agli estratti conto e ai rendiconti dei conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche, emessi a decorrere dal 28 marzo 2026 (data di entrata in vigore del decreto-legge in commento). 

 
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CAPO II. ULTERIORI MISURE URGENTI

 
Articolo 13. [Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l’operatività di CONSAP]
La disposizione, tra gli altri, interviene sull’articolo 1, comma 763, L. n. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), differendo (dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2026, l’operatività della Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (CONSAP) S.p.A., ai fini della gestione delle garanzie rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore di imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2012 e del 2016[18].

 
Articolo 14-ter. [Disposizioni finanziarie urgenti per l'attuazione della delega in materia di florovivaismo]
La disposizione stanzia nuove risorse ai fini dell’attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), Legge n. 102/2024, incrementando di 21.513 € annui a decorrere dall'anno 2027 i corrispondenti oneri quantificati dall’articolo 4, comma 1, della legge n. 102, già menzionata[19].

 
Articolo 15. [Disposizioni in materia di educazione finanziaria]
L’articolo novella la disciplina vigente, ex articolo 24-bis, D.L. n. 237/2016, recante Disposizioni generali concernenti l’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale[20]. 
Articolo 15-bis. [Modifica alla normativa sui pagamenti elettronici, di cui all’articolo 15, comma 4, D.L. n. 179/2012]

L’articolo in esame novella la disciplina di cui al comma 4, articolo 15, del D.L. n. 179/2012, recante disposizioni in materia di accettazione dei pagamenti elettronici da parte dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.

La modifica sostituisce il richiamo alle carte prepagate con la locuzione di «moneta elettronica», individuata (ex articolo 1, comma 2, lettera h-ter), Testo Unico bancario/TUB-Dlgs. N. 385/1993) come il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell'emittente, emesso per effettuare operazioni di pagamento e accettato da persone fisiche o giuridiche diverse dall'emittente della moneta elettronica[21]. 
In tale categoria rientrano, oltre alle tradizionali carte prepagate, anche gli altri strumenti di moneta elettronica emessi dagli istituti di moneta elettronica (IMEL).

 

Articolo 16. [Disposizioni per garantire la continuità nell’anno 2026 del servizio di emissione della Carta europea della disabilità]

La disposizione stanzia 1,6 milioni di €, per l’anno 2026, allo scopo di preservare la continuità del servizio di emissione della Carta europea della disabilità[22].

Lo stanziamento è fissato nelle more della conclusione del procedimento di attuazione della delega al Governo (ex articolo 17, L. n. 91/2025), diretta a recepire la direttiva (UE) 2024/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che ha istituito la Carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

La direttiva (UE) 2024/2841 va recepita, da parte degli Stati membri, entro il 5 giugno 2027, con conseguente applicazione delle relative norme dal 5 giugno 2028[23].

 

Articolo 18. [Disposizioni finanziarie]

La disposizione, che ha subito modifiche nel corso dell’iter parlamentare di conversione, reca incrementi di risorse rispetto a pregresse autorizzazioni di spesa e interventi integrativi sulle coperture riportate nel testo originario in considerazione degli oneri derivanti dalle disposizioni del decreto-legge n. 42/2026, a seguito di abrogazione come esplicitato nella premessa e trasposte nel provvedimento in esame.

Meritano di essere segnalati, tra gli altri:

  • l’incremento del FISPE (Fondo interventi strutturali di politica economica), articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004, per un importo pari a 43 milioni di € per l’anno 2031, fermo restando l’incremento di 27 milioni di € per l’anno 2035 già previsto, originariamente, dall’articolo 18 del decreto-legge n. 38/2026;
  • l’incremento di 30 milioni di € per l’anno 2027, del Fondo per le emergenze in agricoltura (articolo 1, comma 443, della Legge di Bilancio 2024-Legge n. 213/2023)[24];
  • il potenziamento del Fondo nazionale per l’efficienza energetica[25], per cui si autorizza la spesa ulteriore di 175 milioni di € per l'anno 2027, di 159,2 milioni di € per l'anno 2028, di 129,6 milioni di € per l'anno 2029, di 78,5 milioni di € per l'anno 2030 e di 30,1 milioni di € per l'anno 2031;
  • il finanziamento dei contratti di sviluppo, (articolo 43 del decreto-legge n. 112/2008), per cui si autorizza la spesa ulteriore di 13,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 17,4 milioni di euro per l'anno 2028, di 17,7 milioni di euro per l'anno 2029, di 10,65 milioni di euro per l'anno 2030 e di 6,45 milioni di euro per l'anno 2031[26].

 

 

 

[1] Si rammenta che secondo la disciplina introdotta ab origine dall’articolo 1, del decreto-legge in esame, (mediante modifica all’articolo 1, comma 139, della legge di bilancio per il 2026 già menzionata), si è previsto che la modalità di calcolo introdotta dal comma 138, si applicasse alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.

[2] In sintesi, si novella l’articolo 1, comma 154, della Legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio per il 2017), avente ad oggetto la disciplina sul divieto di cumulo tra il regime della cd. flat tax per i neo-residenti, (vale a dire l’opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia, ex articolo 24-bis del Testo unico delle imposte sui redditi/TUIR) ed alcune agevolazioni nei confronti delle persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, comprendendo nel divieto di cumulo anche la nuova agevolazione prevista per i lavoratori impatriati, (articolo 5, D.lgs. n. 209/2023).

L'articolo 24-bis del TUIR, infatti, riconosce alle persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia la possibilità di optare per la tassazione separata con riferimento ai redditi di fonte estera.

[3] Si rammenta che da anni il legislatore ha introdotto varie disposizioni dirette ad attirare capitale umano/forza lavoro in Italia, riconoscendo varie agevolazioni fiscali subordinate al trasferimento della residenza e al rientro dei lavoratori dall'estero (cd. lavoratori impatriati) e di risorse umane altamente professionali.

[4] L’articolo 3 del TUIR, sancisce che la base imponibile cui si applica l'IRPEF, è rappresentata dal reddito complessivo del soggetto e, mentre per i residenti sono considerati tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del TUIR, per i non residenti si considerano soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato.

Il comma 3, dell’articolo 3, invece, dispone che non concorrono alla formazione della base imponibile tutta una serie di fattispecie e, cioè:

• i redditi esenti dall’imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

• gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria;

• gli assegni familiari e l’assegno per il nucleo familiare, nonché, con gli stessi limiti e alle medesime condizioni, gli emolumenti per carichi di famiglia comunque denominati, erogati nei casi consentiti dalla legge;

• la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici prevista dall’articolo 1 della Legge n. 544/1988;

• le somme corrisposte a titolo di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in virtù di accordi e intese internazionali.

Per effetto della disposizione in esame, quindi, con la già menzionata nuova lettera d-quater) si integra l’elenco delle ipotesi di esclusione dal calcolo della base imponibile sopra enunciato, con quella relativa ai redditi derivanti dal lavoro dipendente prestato dai lavoratori marittimi residenti in Italia imbarcati per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi su navi battenti bandiera estera, diverse da quelle che fruiscono già del regime previsto per le navi iscritte al registro internazionale italiano ex articolo 6-ter, comma 1, D.L. n. 457/1997.

[5] Conseguentemente, in base alla novella in esame, l’avviamento negativo rilevato, dai soggetti IAS/IFRS, nelle operazioni di cessione dell’azienda (o di un ramo) con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali, relativamente alla quota riscontrata a conto economico, concorre in quote costanti alla determinazione del valore della produzione netta nell’esercizio stesso e nei quattro successivi.  

[6] I sistemi di garanzia dei depositanti rappresentano Fondi a cui le banche devono aderire obbligatoriamente (articolo 96 del TUB, D.Lgs. n. 385/1993-Direttiva 94/19/CEE), per garantire la tutela dei correntisti in caso di dissesto finanziario bancario, fino a 100.000 € per depositante e per banca.

Principali sistemi di garanzia, sono il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (FITD) e il Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo (FGDCC), quali consorzi di diritto privato, soggetti ai poteri di vigilanza di Bankitalia.

I Fondi solo alimentati da contributi che le banche aderenti versano ciclicamente, almeno una volta all'anno, in base a quanto disposto dallo Statuto del Fondo stesso.

La direttiva 2014/49UE, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (DGSD), reclama il consolidamento patrimoniale dei già menzionati Fondi di garanzia, attraverso il conseguimento di dotazioni finanziarie disponibili, pari a un livello obiettivo dello 0,8% dell’importo dei depositi coperti dei suoi membri. 

[7] Si rammenta, infatti, che la già menzionata Legge di bilancio per il 2026 ha istituito un contributo, pari a 2 €, per le spese amministrative doganali a carico delle spedizioni in arrivo da Paesi non appartenenti all’UE dal valore dichiarato non superiore a 150 € (articolo 1, commi 126-128). Resta ferma l’attività di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

 

[8] Le modifiche, come detto, riguardano gli articoli 39, comma 5, D.lgs. n. 33/2025 (TU in materia di versamenti e di riscossione che entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2027) e 25-bis del D.P.R. 600/1973 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi).

[9]Come noto, infatti, la Legge di Bilancio 2026 ha riconosciuto, nella formulazione originaria ante novella in commento, alle imprese un maggior costo deducibile (a titolo di ammortamento o canone di locazione finanziaria) per l'acquisto di beni strumentali nuovi, per gli investimenti che rispondono ad alcune condizioni, quali: (i) investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, purché prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo;(ii) investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028; (iii) investimenti funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, secondo il modello "Industria 4.0".

Per accedere al beneficio, le imprese presentano, per via telematica, specifiche comunicazioni e certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili. La trasmissione telematica è effettuata attraverso una piattaforma sviluppata dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE) utilizzando i modelli standard predisposti da quest’ultimo.

[10]In particolare, è novellato:

  • il comma 1, dell’articolo 16 già menzionato, con l’aggiunta della lettera b-ter) con cui è individuato, quale valore non rilevante nella determinazione del reddito d’impresa oggetto del concordato, ai fini IRPEF o IRES, la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria spettante ai sensi dell’articolo 1, commi da 427 a 436, Legge n. 199/2025 (c.d. iper-ammortamento);
  • il comma 2, del medesimo articolo 16, con cui si dispone che anche la maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria di cui sopra (c.d. iper-ammortamento) determina una corrispondente variazione del reddito concordato secondo i meccanismi previsti dalle singole disposizioni a esse applicabili.

[11]In dettaglio, al comma 3-bis, dell’articolo 9 sono aggiunte due nuove lettere, la lettera c-bis) e la lettera c-ter), introducendo due nuove ipotesi di soglia massima di proposta di reddito concordato.

Conseguentemente, in base alla novella in esame, la proposta di reddito concordato non può eccedere il corrispondente reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del medesimo decreto legislativo, della misura del:

  •  10 per cento, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari a 10 (ipotesi già esistente);
  • 15 per cento, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 9 ma inferiore a 10 (ipotesi già esistente);
  • 25 per cento, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 8 ma inferiore a 9 (ipotesi già esistente);
  • 30 per cento, se nel periodo d’imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 (nuova fattispecie inserita con la novella in esame, alla lettera c-bis));
  • 35 per cento, se nel periodo d'imposta antecedente a quelli cui si riferisce la proposta i contribuenti presentano un livello di affidabilità fiscale (ISA) pari o superiore a 1 ma inferiore a 6 (nuova fattispecie introdotta con la novella in commento, alla lettera c-ter)).

È fatto salvo il principio di cui al comma 3-ter, articolo 9, in base al quale qualora la proposta, tenuto conto di quanto disposto al comma 3-bis, si riveli inferiore rispetto ai valori di riferimento settoriali, la limitazione di cui al già menzionato comma 3-bis, (come novellato dalla disposizione in commento) non trova applicazione.

 

 

[12] Vale la pena evidenziare che il D. lgs. n. 36/2021 ha riformato la disciplina vigente in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo, in attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 5 della Legge n. 86/2019.

L’articolo 6, comma 1, per quanto di specifico interesse, ha identificato la forma giuridica che gli enti sportivi dilettantistici possono assumere e cioè:

a) associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice civile;

b) associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato;

c) società di capitali e cooperative di cui al Libro V, Titolo V e VI, del Codice civile;

c-bis) (lettera non richiamata dalla disposizione in commento) enti del terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del terzo settore.

[13] La ratio sottesa all’intervento normativo in esame, si ravvisa nella complessità tecnica degli applicativi informatici da realizzare per consentire l’effettivo esercizio della facoltà sopra introdotta da parte degli enti creditori (e dei connessi tempi tecnici di emanazione del decreto ministeriale MEF).

Si evidenzia che l’efficacia dell’articolo 211 già menzionato, (che ricalca esattamente il testo del già menzionato articolo 3, D.lgs. n. 110/2025), decorre dal 1° gennaio 2027, considerato il differimento disposto dal D.L. n. 200/2025. [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 1 e 6/2026].

[14] La Rottamazione-quinquies ha ad oggetto, come noto, tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso o insufficiente versamento di:

  • imposte, a seguito dei controlli automatici e formali effettuati dall’Agenzia delle Entrate sulle dichiarazioni annuali (artt. 36-bis e 36-ter DPR n. 600/1973; artt. 54-bis e 54-ter DPR n. 633/1972);
  • contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento;
  • sanzioni amministrative irrogate, per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture).

Per tutti i dettagli e la normativa di riferimento sulla “definizione agevolata”: https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/definizione-agevolata-rottamazione-quinquies/ambito-applicativo/

[16] [Circolari del Servizio Legislativo e Legale nn. 1 e 6/2026]. 
Si rammenta, infatti, che l’articolo 4, commi 1-5, D.L. n. 200/2025, ha differito, (dal 1° gennaio 2026) al 1° gennaio 2027, l’entrata in vigore di una serie di testi unici in materia tributaria adottati in attuazione dell’articolo 21 della Legge n. 111/2023 (c.d. Legge delega riforma fiscale) e, cioè:
  • testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali;
  •  testo unico dei tributi erariali minori;
  •  testo unico della giustizia tributaria;
  •  testo unico in materia di versamenti e di riscossione;
  • testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti.

[18]In dettaglio, l’articolo 1, commi 762 e 763, Legge n. 197/2022 già menzionata, hanno autorizzato CONSAP S.p.A. ad agire per conto del MEF ai fini della amministrazione delle garanzie rilasciate dallo Stato sui finanziamenti in favore di imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2012 e del 2016 (che, come noto, hanno colpito le province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo e le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria).

Tale attività è svolta da CONSAP conformemente ai termini e alle condizioni previsti da uno specifico disciplinare.

È prevista l’apertura di un conto vincolato presso la tesoreria centrale, ed è autorizzata una spesa pari a 500.000 € annui per il triennio 2023-2025 per lo svolgimento delle connesse attività.

Il protocollo operativo, stipulato il 7 agosto 2023 tra MEF e CONSAP, è scaduto il 31 dicembre 2025.

La disposizione in commento autorizza la prosecuzione per un ulteriore anno (fino, appunto, al 31 dicembre 2026) dell’attività istruttoria svolta da CONSAP sulle richieste di escussione delle garanzie presentate dalle banche finanziatrici, per i prestiti concessi a imprese colpite da eventi calamitosi del 2012 e del 2016, evitando interruzioni nelle attività di gestione e liquidazione delle numerose istanze pendenti. 

[19] Trattasi della delega al Governo a realizzare un coordinamento nazionale che fornisca misure di indirizzo al settore, anche mediante l'istituzione di un ufficio per la filiera del florovivaismo, di livello dirigenziale non generale, presso il MASAF, allo scopo di assicurare la proficua gestione del settore e la valorizzazione delle attività, tenendo conto delle peculiarità delle produzioni floricole e di quelle vivaistiche.

Qualora gli ulteriori oneri non trovino bilanciamento, si può ricorrere all’utilizzo degli accantonamenti di competenza del MASAF di cui ai fondi speciali di parte corrente e in conto capitale (articolo 1, comma 756, Legge di bilancio per il 2026 già menzionata), nel limite massimo di 5,5 milioni di € per l'anno 2027 e 2,5 milioni di € per ciascuno degli anni 2028 e 2029.

[20] In sintesi:

  1. sono definiti e rivisti i principi che devono ispirare il Ministro dell’economia e delle finanze nella predisposizione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, prevedendo che tra gli obiettivi enucleati dall’articolo 24-bis sopra citato, sia previsto anche il “miglioramento della qualità” delle azioni dei soggetti pubblici e privati in tema di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;
  2. si aumenta (da 11) a 12 il numero dei membri del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, contemplando tra di essi anche un soggetto designato dal Corpo della Guardia di finanza;
  3. si autorizza il Comitato ad avvalersi di consulenti o esperti esterni all’amministrazione di cui sono quantificati i compensi massimi elargibili e di componenti delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari e degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi;
  4. è riconosciuto al Presidente del Comitato, o un suo delegato, anche il rimborso di spese per la partecipazione a eventi nazionali e internazionali, connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali.

In sede di conversione del decreto in commento, sono state introdotte novelle finalizzate a potenziare la partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori educatori finanziari, degli operatori e degli utenti bancari, finanziari e assicurativi nella elaborazione e attuazione della Strategia nazionale per l’educazione finanziaria, riconoscendo la possibilità che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali sottoscriva appositi accordi con soggetti istituzionali e privati ( Banca d'Italia, Consob, Ivass, e le principali associazioni tutela dei consumatori e dei lavoratori) operanti nel settore al fine di promuovere la cultura dell'educazione finanziaria, digitale, assicurativa e previdenziale direttamente nei luoghi di lavoro.

[21] Bankitalia-FAQ-Istanze degli istituti di moneta elettronica: https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/accesso-mercato/imel/faq-imel/index.html

[22] La Carta europea della disabilità, di cui all’articolo 1, comma 563, L. n. 145/2018 e al D.P.C.M. attuativo del 6 novembre 2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/23/21A07501/SG) è diretta a consentire l’accesso a vantaggi, sostegni ed attività benefiche per la promozione dei diritti delle persone con disabilità (con estensione delle agevolazioni anche in altri Paesi che riconoscano la Carta).

Il D.P.C.M. del 6 novembre 2020, ha individuato i criteri per il rilascio della Carta e le modalità per l’accertamento degli aventi diritto, nonché per la realizzazione e la distribuzione della stessa da parte dell’INPS. 

[23] Per tutti i dettagli sulla direttiva e sulla delega in commento: https://documenti.camera.it/leg19/pdl/pdf/leg.19.pdl.camera.2280.19PDL0131500.pdf

[24]Il Fondo in parola, che è diretto a sostenere gli investimenti delle imprese che operano nei settori agricolo, agroalimentare, zootecnico e della pesca, al fine di intervenire in situazioni di crisi di mercato causate da eventi non prevedibili, è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con una dotazione di 100 milioni di € per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.

[26] Per tutti i dettagli sui contratti di sviluppo: https://www.invitalia.it/incentivi-e-strumenti/contratto-di-sviluppo/cose