Sul sito www.lavoro.gov.it è stato pubblicato il provvedimento in oggetto con cui il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il MEF, introduce dal 1° Gennaio 2026 un nuovo strumento teso a promuovere il rispetto degli obblighi in materia contributiva da parte delle imprese operanti, in maniera prevalente, nei settori del commercio all’ingrosso alimentare e dei servizi alberghieri ed extralberghieri (identificati con relativi codici ATECO).
Si tratta dei cosiddetti indici sintetici di affidabilità contributiva, d’ora in poi ISAC che, sulla falsariga di quanto già avviene in materia fiscale per gli ISA in uso da tempo nel nostro ordinamento, perseguono l’obiettivo di innalzare il livello di conformità alle regole dei datori di lavoro, non configurandosi quale azione di accertamento e non determinando automatismi per verifiche documentali o ispettive nei confronti delle imprese.
Il provvedimento attua la norma contenuta all’art. 1 del D.L. n. 160/2024 che, in applicazione di uno degli obiettivi previsti dal PNRR (Missione 5 Inclusione e coesione – Componente 1 Politiche per il lavoro – Riforma 2 Lavoro Sommerso), stabilisce l’avvio dello strumento inizialmente per due settori (quelli in esame), prevedendo contestualmente l’estensione degli ISAC entro il 31 agosto 2026 ad almeno 6 ulteriori settori a rischio di evasione ed elusione contributiva, non ancora individuati.
Come analiticamente descritto nelle note tecniche e metodologiche allegate, parte integrante del decreto, per determinare l’affidabilità contributiva dei datori di lavoro operanti in ciascuno dei settori è previsto un insieme di indicatori di affidabilità contributiva, calibrati e soppesati in funzione dei diversi modelli di business - già elaborati in ambito ISA - cui la singola impresa può essere associata.
Sottolineando che la variabile dei modelli di business rappresenta una classificazione effettuata per “raggruppare imprese con caratteristiche simili in termini di modalità operative attuate sul mercato”, è possibile che un datore di lavoro venga associato a più modelli di business al fine di rendere più verosimile la stima prodotta dagli indicatori.
Operativamente, incrociando le informazioni fornite in ambito fiscale (ISA riferiti agli anni 2019-2023) con quelle dell’ambito contributivo (Uniemens), le banche dati faranno emergere i valori degli indicatori per ogni singola impresa con il verificarsi di uno di questi 3 scenari:
- fascia di normalità;
- scostamento lieve;
- scostamento significativo.
Tali esiti saranno trasmessi all’impresa interessata dagli ISAC in via telematica DALL’INPS ENTRO IL 31 MARZO 2026 attraverso una COMUNICAZIONE DI “COMPLIANCE”, in cui si darà evidenza dell’entità degli eventuali scostamenti dai valori normali degli indicatori fornendo, ove possibile, una stima del numero di giornate (da dichiarare) utili a riportare uno o più indicatori che risultano disallineati nella fascia di normalità.
Ciò detto, come ribadito nel decreto, “atteso che lo scopo della comunicazione è di promuovere la corretta contribuzione, tale stima ha carattere puramente indicativo e non comporta alcuna irregolarità a carico del datore di lavoro”.
In sostanza, come evidenziato in premessa, lo strumento degli ISAC prevede la messa in trasparenza di indicatori di presunta anomalia contributiva che vengono preventivamente comunicati all’impresa perché la stessa possa valutare eventualmente, senza alcun obbligo e senza alcun termine, di rispondere alla lettera di compliance con alcune motivazioni e controdeduzioni o perfino di intraprendere percorsi di regolarizzazione spontanei.
In termini di premialità, l’impresa che rientri nella fascia di normalità, stante l’assenza totale di scostamenti, anche lievi, rispetto ai parametri di riferimento, verrà segnalata dall’INPS al Ministero del Lavoro e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per essere ESCLUSA DAGLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI PRIORITARI COME DEFINITI NELL’AMBITO DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELL’ATTIVITÀ DI VIGILANZA.
Ribadendo come gli ISAC riguardino quei datori di lavoro esercenti attività di impresa o professionale già parte del campo di applicazione degli ISA e come siano comunque esclusi quelli che al 1° gennaio 2026 abbiano cessato la propria attività in via definitiva, segue un dettaglio dei codici ATECO interessati, al momento, dallo strumento:
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Codice ATECO
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Settore M21U “Commercio all’ingrosso alimentare”
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46.31.10
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Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi
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46.31.20
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Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi conservati
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46.32.10
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Commercio all’ingrosso di carne fresca, congelata e surgelata
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46.32.20
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Commercio all’ingrosso di prodotti di salumeria
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46.33.10
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Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova
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46.33.20
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Commercio all’ingrosso di oli e grassi alimentari di origine vegetale o animale
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46.34.10
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Commercio all’ingrosso di bevande alcoliche
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46.34.20
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Commercio all’ingrosso di bevande non alcoliche
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46.36.00
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Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno
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46. 37.02
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Commercio all’ingrosso di tè, cacao e spezie
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46.38.10
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Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca freschi
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46.38.20
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Commercio all’ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi
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46.38.30
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Commercio all’ingrosso di pasti e piatti pronti
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46.38.90
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Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari
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46.39.10
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Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti surgelati
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46.39.20
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Commercio all’ingrosso non specializzato di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco
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Codice ATECO
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Settore G44U “Servizi alberghieri ed extra-alberghieri”
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55.10.00
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Alberghi
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55.20.51
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Affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
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55.20.53
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Attività di alloggio connesse alle aziende ittiche
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55.90.20
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Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
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Vale infine richiamare la prossima costituzione presso il Ministero del Lavoro di un apposito “Osservatorio ISAC”, partecipato anche dalle parti sociali, cui è attribuito il compito di monitorare e valutare l’impatto di questa prima applicazione sperimentale, fermo restando che l’aggiornamento degli ISAC in questione viene effettuato, di norma, ogni 2 anni tenendo anche conto delle modifiche e degli aggiornamenti dei codici ATECO.
Nel rimanere a disposizioni per eventuali chiarimenti, rimandiamo al provvedimento allegato e alle prossime presumibili indicazioni da parte dell’INPS per ulteriori approfondimenti.