Circolari

Circ. n. 10/2024

DECRETO LEGGE COESIONE

Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio u.s., è stato pubblicato il Decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (All.)

 

 

DECRETO LEGGE COESIONE[1]

 

 

Il provvedimento, che è finalizzato ad attuare la riforma della politica di coesione (come parte integrante  della recente revisione del PNRR) reca ulteriori disposizioni per il Mezzogiorno, con misure di sostegno all’occupazione (gestione degli esuberi nelle crisi di grandi imprese, incentivi per nuove assunzioni di giovani, donne e lavoratori impiegati nella nuova Zona Economica Speciale del Mezzogiorno-ZES)e per la tempestiva attuazione degli interventi relativi al PNRR conformemente al relativo cronoprogramma.
I programmi di investimento coinvolti sono finanziati da 42 miliardi di € di fondi europei e 32 miliardi di € di risorse nazionali per il solo ciclo di programmazione 2021-2027. Pertanto, 74 miliardi di € di investimenti sono destinati a diminuire i divari territoriali.
Al seguente link, tutte le informazioni utili: https://opencoesione.gov.it/it/programmi_2021_2027/. 
Ricordiamo, sempre in premessa, che, come è noto, Confcooperative è una delle componenti stabile dei Comitati di Sorveglianza, quale rappresentante del partenariato economico e sociale, sia al livello dei programmi nazionali che di quelli regionali. 
Il provvedimento è entrato in vigore l’8 maggio ed è stato presentato in Parlamento per la sua conversione in legge.
Sulla proposta di legge di conversione del decreto in esame (AS 1133), il 20 maggio u. s. è stata audita l’Alleanza delle Cooperative Italiane. Per le osservazioni e le proposte avanzate rinviamo integralmente al testo della memoria depositata in Parlamento: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg19/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/430/067/Alleanza_cooperative_italiane.pdf .

 

Di seguito l’esame di alcune delle misure introdotte rinviando, per gli approfondimenti specifici, alle comunicazioni degli altri Servizi (si veda sin d’ora la Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 11/2024 del 13/05/2024/Prot. 1586), delle federazioni e di ICN S.p.a..

 

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  1. misure di riforma della politica di coesione

Capo I. [Disposizioni in materia di utilizzo delle risorse delle politiche di coesione europea]

 

art. 1. Principi, finalità e definizioni 

La disposizione introduce i principi, le definizioni e le finalità del provvedimento in esame[2].

art. 2. Settori strategici oggetto della riforma della politica di coesione
La disposizione chiarisce l’ambito oggettivo di applicazione del decreto in esame.
A tal fine si prevede che, in attuazione della riforma 1.9.1. del PNRR, le disposizioni di cui al CAPO I in commento, si applicano ai programmi nazionali e regionali della politica di coesione 2021-2027 approvati con l’Accordo di Partenariato tra la Commissione europea e l’Italia il 15 luglio 2022, con riguardo ai programmi ricadenti nei “settori strategici”, caratterizzati da servizi e infrastrutture essenziali per cittadini e imprese, per i quali si rilevano ancora stati di sottosviluppo strutturale in vari parti del territorio nazionale, specie al Sud e che sono fondamentali per implementare la competitività del Paese e del Mezzogiorno[3].

 

art. 3. Cabina di regia

L’articolo ridefinisce i compiti della Cabina di regia prevista dall’articolo 1, comma 703, lettera c), L. n. 190/2014[4], (istituita con D.P.C.M. 25/02/2016, per la programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020) e ne integra la composizione con la presenza del Ministro dell’economia e delle finanze, dei Ministri competenti per i settori della riforma in esame e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, rappresentando il necessario punto di confronto e raccordo tra lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le città metropolitane[5].

 

art. 4. Individuazione degli interventi prioritari nei settori strategici della politica di coesione europea

L’articolo reca previsioni relative all’individuazione degli “interventi prioritari” nell’ambito dei settori strategici della politica di coesione di cui al sopra menzionato articolo 2[6].

Per tali interventi prioritari, deve essere specificato il peso finanziario e la rilevanza degli stessi.

Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, le Amministrazioni devono trasmettere al Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud (DIPCoe) della Presidenza del Consiglio dei ministri, per ciascun settore, l’elenco degli interventi prioritari individuati e il dettaglio degli indici a tale scopo utilizzati.

Gli interventi devono essere corredati da cronoprogrammi procedurali e finanziari, con l’indicazione degli obiettivi iniziali, intermedi e finali, individuati in relazione alle principali fasi di realizzazione degli investimenti.

Il DIPCoe verifica la coerenza degli elenchi trasmessi con i settori strategici e con gli indici, e monitora gli interventi inseriti in detti elenchi.[7]

La disposizione, infine, fissa al 31 luglio 2024 il termine entro cui deve essere adottato il DPCM di approvazione del Piano strategico della ZES Unica Mezzogiorno, in attuazione dell’articolo 11, comma 3, D.L. n. 124/2023[8].

 

art.5. Disposizioni in materia di monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari

La disposizione reca previsioni relative al monitoraggio rafforzato degli interventi prioritari.

A tale scopo si prevede che ciascuna Amministrazione titolare debba trasmettere al DIPCoe, entro il 31 agosto ed entro il 28 febbraio, relazioni semestrali sullo stato di attuazione degli interventi prioritari identificati con il codice unico di progetto (CUP), al fine di consentire la verifica dei cronoprogrammi degli interventi e l’eventuale applicazione di meccanismi di premialità.[9]

 

art. 6. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa

L’articolo autorizza il DIPCoe ad attuare specifiche azioni dirette al rafforzamento della capacità amministrativa e al supporto tecnico-specialistico dei soggetti e degli organismi di attuazione e coordinamento delle politiche di coesione, con particolare riguardo a quelli preposti alla realizzazione degli investimenti necessari al conseguimento delle condizioni abilitanti.

 

art. 7. Disposizioni per favorire l’attuazione della politica di coesione-premialità

Al fine di favorire l’attuazione della politica di coesione, l’articolo istituisce un meccanismo di premialità per le regioni e le province autonome che portino tempestivamente a compimento gli interventi prioritari nei settori strategici.

Sono, pertanto, definiti i requisiti, le modalità di misurazione, le procedure e i limiti di applicazione di tali premialità[10].

La disposizione disciplina, altresì, la procedura, le condizioni e i termini con cui la Cabina di Regia può richiedere al Ministro per la Coesione di proporre al Consiglio dei ministri l’esercizio di poteri sostitutivi, in caso di inerzia o inadempimento o mancato rispetto delle scadenze dei cronoprogrammi, da parte delle amministrazioni responsabili degli interventi o dei soggetti attuatori, al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall’Unione Europea.

 

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Capo II. [Misure di semplificazione amministrativa e contabile e di rafforzamento dalla capacità amministrativa]

 

art.9. Disposizioni in materia di controlli

L’articolo apporta modifiche al comma 11, dell’articolo 50, D.L. n. 13/2023 (Disposizioni per il potenziamento delle politiche di coesione e per l’integrazione con il PNRR), precisando che il contingente dei componenti il Nucleo per le politiche di coesione (articolo 4, d.P.C.M. 19 novembre 2014) addetti allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetto di investimento pubblici e di Autorità di audit, è fissato in 5 unità.

 

art.10. Disposizioni in materia di utilizzazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione

La disposizione reca previsioni relative all’utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

In particolare, si prevede la possibilità assegnare, con delibera del CIPESS, risorse del Fondo sviluppo e coesione (a titolo di anticipazione), anche alle Regioni con cui non sia stato ancora sottoscritto l’Accordo per la coesione[11], definendo criteri e modalità procedurali[12].

L’assegnazione in commento è diretta:

  • al finanziamento di interventi di immediata o pronta cantierabilità;
  • al completamento degli interventi non ancora ultimati al termine dei precedenti cicli di programmazione;
  • al finanziamento di interventi particolarmente complessi o rilevanti per i territori.

La delibera CIPESS di assegnazione di risorse, “a titolo di anticipazione”, determina anche i cronoprogrammi procedurali e finanziari degli interventi a cui si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Capo I del decreto-legge n. 124 del 2023 (articoli da 1 a 6 - Utilizzazione delle risorse nazionali ed europee in materia di coesione).

 

 

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Capo III. [Disposizioni per lo sviluppo e la coesione territoriale]

 

ART. 11. Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale per il Mezzogiorno 
L’articolo introduce disposizioni dirette a superare il divario infrastrutturale tra le regioni del Mezzogiorno e la restante parte del territorio nazionale.
A tal fine, il precedente “Fondo perequativo infrastrutturale”, istituito ex articolo 22, L. n. 42/2009 sul federalismo fiscale, è rinominato “Fondo perequativo infrastrutturale per il Mezzogiorno”.
Conseguentemente, si prevede che il sopra menzionato Fondo finanzierà l’attività di progettazione ed esecuzione di interventi da realizzare nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, relativi a infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, idriche, nonché a strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, indicate nel Piano strategico della ZES unica.
Gli interventi finanziabili potranno riguardare la realizzazione di nuove strutture ovvero il recupero di strutture già esistenti del patrimonio pubblico, attraverso la loro riqualificazione funzionale[13].
La disposizione, inoltre, eleva al 40% la quota delle risorse ordinarie in conto capitale che le amministrazioni centrali dello Stato devono destinare agli interventi da realizzare nelle regioni del Mezzogiorno[14].
La clausola del 40% si applica anche alle risorse dei Fondi per gli investimenti delle amministrazioni centrali anche al fine di realizzare nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna gli interventi prioritari per la perequazione infrastrutturale selezionati dalle amministrazioni responsabili.
Infine, la disposizione novella la “Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne”, (articolo 7, D.L. n. 124/2023), attraverso l’inserimento della previsione secondo cui, ai fini della predisposizione del Piano strategico nazionale delle aree interne (PSNAI), occorre tenere conto degli esiti della ricognizione riguardante le aree interne dei territori delle regioni diverse da quelle rientranti nel territorio della ZES Mezzogiorno (regioni diverse dall’Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna).

 
ART. 12. Disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo
L'articolo reca disposizioni in materia di contratti istituzionali di sviluppo (CIS)[15] attribuendo alcune competenze al DIPCoe della Presidenza del Consiglio dei ministri[16].

 
ART. 13. Disposizioni in materia di zone logistiche semplificate[17]
La disposizione introduce misure in materia di Zone logistiche semplificate (ZLS), riconoscendo (estendendo) un contributo, sotto forma di credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali, anche alle imprese che operano o si insediano nelle ZLS, anche se limitatamente alle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale, in base a quanto previsto dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE)[18].
Tale contributo è concesso per gli investimenti realizzati dall’8 maggio 2024 (data di entrata in vigore del decreto) al 15 novembre 2024 e nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
La disposizione chiarisce che tale agevolazione fiscale non trova applicazione nelle c.d. “seconde Zone logistiche semplificate” ed è concessa nel limite di spesa complessivo di 80 milioni di € per il 2024[19].
Infine, la disposizione incrementa la dotazione del Fondo di sostegno ai comuni marginali per la realizzazione di interventi di supporto alle attività economiche, finalizzati a contrastare la deindustrializzazione. 
Conseguentemente, sono stanziati ulteriori 20 milioni di € per l’anno 2024 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026. 
La copertura degli oneri derivanti dal contributo, sotto forma di credito d’imposta sopra menzionato e di quelli derivanti dall’incremento del Fondo di sostegno ai comuni marginali, è attuata mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione imputate alla quota relativa alle amministrazioni centrali.

 
ART. 15. Disposizioni in materia di investimenti
L’articolo prevede, tra gli altri, che alcune risorse assegnate a valere sul “Fondo di sostegno ai comuni marginali” non siano sottoposte a revoca se utilizzate entro il 31 dicembre 2025 dai Comuni beneficiari stessi[20]. 
Trattasi delle risorse assegnate ai sensi dell’articolo 1, commi da 65-ter a 65-quinquies (Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali) della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017). 
La norma ha come finalità quella di garantire l’efficacia delle azioni di sostegno alle piccole e microimprese (come individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) situate nelle aree interne.
Le azioni di supporto sono state determinate con d.P.C.m., in attuazione del citato comma 65-ter. 
Inoltre, si prevede che non si proceda alla revoca delle risorse assegnate ai Comuni delle aree interne ai sensi dell’articolo 1, commi da 65-sexies, (della medesima L. di bilancio 2018) e utilizzate dai medesimi Comuni entro il 31 dicembre 2025.  
Scopo della norma è promuovere la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni svantaggiati. 
L’attuazione di tali disposizioni è rimessa a d.P.C.m. (da emanarsi in attuazione del citato comma 65-sexies e dall’art. 1, comma 198, della legge n. 179 del 2020).
In entrambi i casi, le somme si intendono utilizzate con l’adozione, da parte del Comune, del provvedimento di individuazione dei beneficiari.
Resta ferma l’ulteriore condizione che il provvedimento risulti dal sistema nazionale di monitoraggio (SNM, gestito dall’Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l’Unione Europea – IGRUE, nell’ambito della RGS) previsto dall’articolo 1, comma 245, L. n. 147/2013 (Legge di stabilità 2024).

 
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Capo V. [Disposizioni in materia di istruzione, università e ricerca]

 

ART. 29. Disposizioni in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa

L’articolo reca misure in materia di istruzione e di contrasto alla povertà educativa per le regioni meno sviluppate (attualmente 7)[21].

A tal fine, prevede tre distinti Piani, nell’ambito del Programma nazionale «Scuola e competenze»[22], per il periodo di programmazione dell’Unione europea 2021-2027, in conformità con quanto previsto dall’Accordo di partenariato 2021-2027.

In dettaglio, si autorizza, per tali regioni:

  • un piano di complessivi 200 milioni di € per il potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole (al fine di ridurre i divari territoriali e infrastrutturali), a vantaggio degli interventi, coerenti con gli obiettivi del citato Programma nazionale, già positivamente valutati nell’ambito delle graduatorie per la messa in sicurezza di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.3 «Potenziamento delle infrastrutture per lo sport nelle scuole» del (PNRR);
  • un piano di complessivi 150 milioni di € per la realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di specifiche competenze tecniche e professionali connesse con i relativi cicli di studio, al fine di potenziare l’istruzione tecnica e professionale;
  • un piano di complessivi 100 milioni di € per la fornitura di arredi didattici innovativi, al fine di rafforzare e migliorare l’offerta educativa nella fascia di età 0-6 anni, anche nelle strutture oggetto di finanziamento nelle regioni meno sviluppate di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1,Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del PNRR.

La disposizione, inoltre, prevede che, allo scopo di osteggiare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti nell'ambito del piano «Agenda Sud» (decreto Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30 agosto 2023)[23], le istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione (dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado incluse) possono stipulare, nei limiti delle risorse complessive stanziate (pari a 18,513 milioni di € per l’anno 2024), contratti per incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato in favore del personale assunto nei mesi scorsi, (ai sensi dell'articolo 21, comma 4-bis.2, del D.L. n. 75/2023), fino al 15 giugno 2024.

In caso di rinuncia, resta ferma la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.

 

ART.30. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati
L’articolo reca disposizioni relative alle priorità da rispettare nell’attribuire le risorse (a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027), nell’ambito dell’intervento concernente “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”, nel Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR.[24]
A tal fine, si prevede che tali risorse siano destinate in via prioritaria a dare esecuzione a pronunce giurisdizionali, anche attraverso l’annullamento (da parte dell’amministrazione concedente) di provvedimenti adottati in violazione di legge ovvero viziati da eccesso di potere, secondo quanto disposto dall’articolo 21-nonies della L. n. 241/1990.

 
ART.31. Misure per il potenziamento dell’attività di ricerca 
L’articolo introduce disposizioni dirette:
  • a rafforzare e sviluppare le capacità di ricerca e di innova­zione nelle aree della ZES unica del Mezzogiorno;
  • di favorire la mobilità, anche dall’estero, verso le medesime aree del Mez­zogiorno;
  • rafforzare il capitale umano dedicato allo sviluppo e al fun­zionamento delle infrastrutture di ricerca;
  • promuovere la creazione di spin-off di ricerca localizzati nelle aree menzionate;
  • incoraggiare lo sviluppo di competenze specializzate, la transizione industriale, l’imprenditorialità e la collaborazione tra ricerca e imprese.
A tal fine, si attribuisce al Ministro dell’università e della ricerca il compito di definire, (d’intesa con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR), entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto in esame, un Piano di azione (in sinergia con la missione 4, componente 2, del PNRR) denominato «RicercaSud – Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027», in cui saranno individuate risorse pari a 1.065,6 milioni di € nell’ambito del Programma nazionale «Ricerca innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027» (PN Ricerca, Innovazione e Competitività 2021-2027)[25], e a 150 milioni di € nell’ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 assegnate al Ministero dell’università e della ricerca a sostegno degli «Ecosistemi per l’Innovazione nel Mezzogiorno[26].

Possono essere individuate ulteriori forme di sostegno finanziario, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, all’esito delle eventuali variazioni del PN RIC 2021-2027.


 
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Capo VI. [Disposizioni in materia di investimenti]

 

ART.32. Disposizioni in materia di interventi di rigenerazione urbana e di contrasto al fenomeno del disagio socioeconomico e del disagio abitativo
L’articolo attribuisce al DIPCoe, sentiti i Comuni capoluogo delle Città metropolitane, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in commento, il compito di individuare iniziative idonee a supportare la rigenerazione urbana, a contrastare il disagio socio-economico e abitativo nelle aree periferiche e a promuovere la mobilità green, l’innovazione e l’inclusione sociale, tenuto conto delle iniziative complementari agli interventi previsti nella Missione 5, Componente 2, Investimenti 2.1-2.2 del PNRR[27].

L’articolo, inoltre, prevede l’adozione di un decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con cui sono  individuate le iniziative ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del Programma nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021 – 2027 e le relative modalità attuative, nel rispetto delle procedure e delle regole di ammissibilità della spesa previste in relazione al predetto Programma, conformemente con quanto disposto dall’Accordo di partenariato 2021 – 2027.

Il decreto ministeriale dovrà attribuire priorità agli interventi complementari a quelli previsti dalla Missione 5, Componente 2, Investimenti 2.1 e 2.2 del PNRR e agli interventi riguardanti aree caratterizzate da rilevanti criticità sociali ed economiche.


 
ART.33. Disposizioni in materia di recupero dei siti industriali 

Al fine di sostenere lo sviluppo, la crescita, la competitività e l’attrazione degli investimenti nei territori collocati nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, la disposizione prevede che con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, (adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa con la Conferenza Stato – Regioni), sono individuati i criteri per la selezione di investimenti nel territorio delle sopra menzionate regioni[28].

Per tali finalità è previsto lo stanziamento di 1.026 milioni di € a valere sulle risorse della priorità II del PN RIC 2021-2027[29].

 

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Capo VII. [Disposizioni in materia di cultura]

 
ART.34. Programma nazionale cultura. 
Allo scopo di promuovere e rafforzare le iniziative di rivitalizzazione e riqualificazione dei luoghi della cultura, di promozione della creatività e della partecipazione culturale, di rigenerazione socio-culturale di aree urbane caratterizzati da marginalità sociale ed economica, di riqualificazione energetica, di prevenzione e messa in sicurezza dai rischi naturali dei luoghi della cultura e di promozione delle imprese nei settori culturali e creative, (in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021 - 2027, nonché con i contenuti e obiettivi propri del Programma nazionale cultura)[30], l’articolo deferisce a un decreto del Ministro della cultura (adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR), il compito di approvare un Piano di azione, contenente l'individuazione della tipologia delle iniziative da ammettere al finanziamento nelle sette regioni del Mezzogiorno interessate dal programma, attribuendo priorità ai progetti idonei a determinare una maggiore valorizzazione dei territori interessati[31]. 

 

 
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Capo VIII. [Disposizioni in materia di sicurezza]

 

ART.35. Operazioni di importanza strategica per il rafforzamento della legalità e di banche dati

Allo scopo di implementare la legalità nelle regioni meno sviluppate, la disposizione riconosce la natura “di importanza strategica” a taluni progetti[32], finanziati o finanziabili a valere del Programma nazionale “Sicurezza per la legalità 2021-2027”[33].

 

 

[1] Per tutti gli approfondimenti sulla nuova Politica di coesione 2021-2027: https://www.agenziacoesione.gov.it/dossier_tematici/la-nuova-politica-di-coesione-2021-2027/

 

[2] A tal fine, in attuazione della riforma 1.9.1. del PNRR (Reg. (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021) è delineato il quadro normativo nazionale diretto a snellire e incentivare l’attuazione e l’efficienza della politica di coesione europea (programmazione 2021-2027) in taluni settori ritenuti strategici (articolo 2 del decreto stesso), in un’ottica di risultato, affinché sia rafforzato il livello di efficacia degli interventi prioritari finanziati.

Conseguentemente, rileva come preminente l’interesse nazionale alla celere e precisa attuazione degli interventi ammessi a finanziamento con le risorse della politica di coesione europea, anche attraverso l’effettiva attuazione dei meccanismi di pianificazione previsti, con particolare riguardo ai settori delle risorse idriche, rifiuti e trasporti, garantendo il completo rispetto dei traguardi di spesa previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del Reg. (UE) 2021/1060.

È precisato, inoltre, che le disposizioni in commento sono adottate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di rapporti con l’UE, in quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in esecuzione del regolamento (UE) 2021/241, sopra menzionato.

Sono, infine, fornite le opportune definizioni, quali: Cabina di regia; PNRR; interventi del PNRR; FSC; Accordo per la coesione; regioni del Mezzogiorno; regioni della ZES unica per il Mezzogiorno; amministrazione titolare di programma; regioni meno sviluppate; Autorità di gestione; condizioni abilitanti al cui soddisfacimento è subordinato il rimborso dei fondi della politica di coesione; Sistema nazionale di monitoraggio.

[3] Trattasi dei settori relativi a risorse idriche, infrastrutture per il rischio idrogeologico e la protezione dell’ambiente, rifiuti, trasporti e mobilità sostenibile, energia, sostegno allo sviluppo delle imprese, transizione digitale e verde.

[4] La disposizione, infatti, prevede che entro il 30 aprile 2015, con d. P.C.M. è istituita una Cabina di regia composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate, delle regioni e delle province autonome, con il compito di definire piani operativi per ciascuna area tematica nazionale del Fondo sviluppo e coesione (FSC), con l’indicazione dei risultati preventivati, le azioni necessarie alla loro attuazione, la stima finanziaria, i soggetti attuatori nazioni e regionali, i tempi di attuazione.

[5] Per quanto riguarda la politica di coesione europea 2021-2027, la disposizione in commento ridisegna le competenze della Cabina di regia. In particolare, essa:

  • assicura il necessario coordinamento tra interventi attuati a livello nazionale e quelli attuati a livello regionale;
  • incentiva il coordinamento tra gli interventi finanziati dalla politica di coesione e gli investimenti previsti dal PNRR e gli Accordi per la coesione;
  • verifica i risultati dell’attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi prioritari.

[6] Al fine di assicurare un proficuo utilizzo delle risorse e di rafforzare il collegamento con gli interventi previsti dal PNRR e dal FSC, la disposizione prevede che i Ministeri, le regioni e province autonome, titolari di programmi relativi al sopra menzionato periodo di programmazione 2021-2027, debbano individuare un elenco di interventi ritenuti prioritari per ciascun settore indicato nel sopra citato articolo 2.

L’individuazione degli “interventi prioritari” deve avvenire sulla base di una serie di indici dettagliati nel comma 2 dell’articolo in commento, cui si rinvia per un esame dettagliato.

[7] I cronoprogrammi possono essere modificati esclusivamente nel caso di impossibilità a rispettare le tempistiche per circostanze oggettive e non imputabili all’amministrazione titolare o al soggetto attuatore.

Le Amministrazioni titolari di programmi che non hanno soddisfatto, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, le “condizioni abilitanti” (vale a dire l’insieme dei requisiti che gli Stati membri devono soddisfare per poter utilmente fruire dei fondi europei destinati alla coesione e sono dirette a garantire che l’attuazione dei programmi finanziati con fondi europei sia conforme al diritto dell’Unione) nei settori idrico, rifiuti e trasporti, dovranno trasmettere, entro il 30 giugno 2024, al DIPCoe un cronoprogramma delle azioni intraprese e da intraprendere per il soddisfacimento delle menzionate condizioni.

[8] La ZES Unica Mezzogiorno, costituita a decorrere dal 1° gennaio 2024, comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e sostituisce le attuali Zone economiche speciali suddivise in 8 diverse strutture amministrative.

[9] Ritardi o disallineamenti rispetto alle scadenze previste nei cronoprogrammi devono essere comunicati dalle Amministrazioni titolari al DIPCoe insieme alle misure da realizzare per ovviare agli stessi e alle conseguenti criticità.

[10] Il meccanismo premiale consiste nel permesso di utilizzare le eventuali economie delle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC), maturate in relazione all’attuazione di interventi inseriti negli Accordi per la coesione già conclusi in base alle risultanze del Sistema nazionale di monitoraggio, per coprire fino all’intera quota (fino al 30% dell’importo degli interventi), la parte di cofinanziamento regionale dei programmi europei FESR e FSE Plus.

Il premio è fruibile a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano conseguito gli obiettivi intermedi e finali previsti nel cronoprogramma degli interventi prioritari.

L’entità delle premialità riconoscibili, le modalità e i termini di utilizzo da parte delle regioni delle risorse liberate, sono definite con delibera del CIPESS, (sulla base degli esiti dell’istruttoria svolta dal DIPCoe), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tenuto conto delle nuove  regole europee relative al coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ed alla sorveglianza di bilancio multilaterale.

La procedura di riconoscimento della premialità è attivata su istanza delle regioni e delle province autonome al DIPCoe tenuto conto del conseguimento degli obiettivi intermedi e finali degli interventi prioritari e nei limiti delle economie maturate sugli interventi conclusi inseriti negli Accordi per la coesione.

Il DIPCoe, entro 30 giorni, verifica i presupposti necessari, secondo i dati trasmessi al Sistema nazionale di monitoraggio e secondo le relazioni semestrali delle Amministrazioni stesse.

[12] In dettaglio: nelle more della definizione degli Accordi per la coesione, con delibera del CIPESS, adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Cabina di regia sopra menzionata,  può essere disposta un’assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, sotto forma di “anticipazione”, a valere sulle risorse imputate programmaticamente alle Regioni e alle province autonome dalla delibera del CIPESS n. 25 del 3 agosto 2023, concernenti le regioni per cui non siano stati ancora sottoscritti gli Accordi per la coesione. L’assegnazione dell’anticipazione può essere disposta, secondo le medesime modalità, anche nel caso in cui non si giunga ad un’intesa sul contenuto dell’Accordo per la coesione e alla relativa sottoscrizione.

[13] Con successivo d.P.C.M., saranno definite l’entità delle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi in ciascuna delle regioni del Mezzogiorno, l’amministrazione statale o regionale responsabile della selezione degli interventi, i criteri di priorità da utilizzare nella selezione degli interventi, le modalità di monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi, i casi e le modalità di revoca dei finanziamenti concessi e di recupero degli stessi.

[14] La previgente quota del 34% era stabilita in proporzione alla popolazione di riferimento. La nuova percentuale del 40% si applica al riparto delle risorse dei programmi di spesa in conto capitale finalizzati alla crescita o al sostegno degli investimenti da assegnare sull’intero territorio nazionale, che non abbia criteri o indicatori di attribuzione già individuati alla data di entrata in vigore del decreto in esame ovvero che, alla medesima data, non rientrino in una programmazione settoriale vincolante.
[16] In particolare, il Dipartimento dovrà, entro il 31 luglio 2024, effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione degli interventi dei CIS già stipulati alla data di entrata in vigore del decreto in commento.
Nelle more della già menzionata ricognizione, dalla medesima data, il Dipartimento è designato quale Responsabile unico del contratto (RUC) per i CIS già stipulati. 
Con successivo del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR, (adottato sentito il Ministro dell’economia e delle finanze) da adottare entro 60 giorni dalla conclusione della ricognizione, si procederà a revisionare la governance istituzionale e le modalità attuative dei CIS.

[18] Tale agevolazione, per l’acquisto di beni strumentali, era riconosciuta finora solo per le imprese operanti nella ZES unica, istituita dall’articolo 16 del D.L. n. 124/2023.

[19] Con successivo decreto del Ministro per gli affari europei, per il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, (di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze) saranno stabilite le modalità di accesso al beneficio, i criteri e le modalità di fruizione nonché i relativi controlli.

[20] Per i dettagli sulla Strategia nazionale aree interne (SNAI) e sul Fondo comuni marginali: https://temi.camera.it/leg19/temi/la-strategia-nazionale-per-le-aree-interne-snai-1

[21] Trattasi di quelle regioni che, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) 2021/1060, presentano un PIL pro capite inferiore al 75 % della media dell'UE-27 che sono, in Italia, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna (come riportato nell’allegato 1 della decisione di esecuzione (UE) 2021/1130, che definisce l'elenco delle regioni ammissibili al finanziamento per il periodo 2021-2027.

[22] Per tutti i dettagli del Programma nazionale scuole e competenze: https://pn20212027.istruzione.it/

[23] Il DM n. 176 del 30 agosto 2023, sopra menzionato, in materia di “Agenda Sud”, ha autorizzato la spesa di un totale di 265,6 milioni di € in favore di scuole statali primarie, secondarie di primo e di secondo grado delle regioni del Mezzogiorno, per contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali e negli apprendimenti.

Le risorse stanziate derivano dalla Missione 4 - Componente 1 - Investimento 1.4 del PNRR, e dai programmi dedicati all’istruzione nell’ambito della politica di coesione, ovvero il Programma operativo nazionale “Per la scuola” 2014-2020 e il Programma nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027.

[24] In sintesi, l’articolo in commento modifica l’articolo 42, comma 5-bis, del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti), con cui sono stati stanziati 200 milioni di € a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione programmazione 2021/2027, allo scopo di rafforzare la linea progettuale “Ecosistemi per l’innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati”, prevista dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (art. 2, comma 2, lett. a), numero 4, del decreto-legge n. 59 del 2021).

Le risorse sono ripartite in 50 milioni annui dal 2023 al 2026. Per tutti i dettagli: https://openpnrr.it/misure/362/

[25] A questo link ulteriori dettagli in relazione al Programma https://www.ponic.gov.it/sites/PON/homepage

[26] Finalità dell’articolo in commento è garantire l’attivazione di strumenti di cooperazione programmatici e sostenere la continuità attuativa delle misure della Missione 4 “Istruzione e Ricerca” - Componente 2Dalla Ricerca all’impresa” (M4C2) del PNRR.

E’ sotteso il forte collegamento tra gli investimenti promossi con fondi PNRR e le iniziative progettuali finanziate con i fondi europei e con i fondi nazionali della coesione.

Per tutti i dettagli sulla sopra menzionata M4C2: https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi-07102021/pnrr-le-linee-guida-iniziative-sistema-missione4-componente2

[27] Si rammenta che per la Missione 5, Componente 2, investimento 2.1 (M5C2I2.1) sono stanziate una serie di risorse per progetti di rigenerazione urbana, per la riduzione di situazioni di emarginazione e degrado sociale, attribuite ai Comuni dal Ministero dell'interno, per un importo di 2,0 miliardi di €.

L’investimento è diretto a garantire sovvenzioni ai Comuni per investimenti nella rigenerazione urbana atti a ridurre le situazioni di emarginazione e di degrado sociale, a migliorare la qualità del decoro urbano e del contesto sociale e ambientale, fermo restando il rispetto del principio di “non arrecare danno significativo” (DNSH).

La Missione 5, Componente 2, investimento 2.2 (M5C2I2.2) del PNRR prevede, invece, stanzia risorse per la realizzazione di Piani Urbani Integrati, attribuite ai Comuni dal Ministero dell'interno, per complessivi 2,5 miliardi di €, al fine di rigenerare, riattualizzare e migliorare le grandi aree urbane degradate, con priorità per la creazione di nuovi servizi per la persona e la riqualificazione dell'accessibilità e delle infrastrutture intermodali, al fine di trasformare territori metropolitani vulnerabili in città sostenibili.

 

[28]Tali investimenti sono diretti:

  • nelle aree industriali produttive e artigianali localizzate nei comuni superiori a 5.000 abitanti, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, anche termica, destinata all’autoconsumo delle imprese, anche in abbinamento a sistemi di accumulo di piccola e media taglia;
  •  all’incremento del grado di capacità della rete di distribuzione e di trasmissione di accogliere quote crescenti di energia da fonte rinnovabile, nonché allo sviluppo di sistemi di stoccaggio intelligenti.

[29] La disposizione prevede, inoltre, che con delibera del CIPESS, (adottata su proposta del Ministro per gli affari eu­ropei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Mi­nistro dell’ambiente e della sicurezza energetica), possono essere asse­gnate, a valere sul Fondo FSC e nei limiti delle relative disponibilità an­nuali, risorse per la realizzazione, nei territori delle regioni sopra menzionate (e in coerenza con le previsioni del Piano strategico della ZES unica di cui all’articolo 11 del D.L. n. 124/2023), di investimenti diretti al miglioramento della viabilità e delle infrastrutture, allo sviluppo dei servizi pubblici e all’incremento della loro qualità.

Per semplificare la realizzazione degli interventi sopra enunciati, il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, possono sottoscrivere contratti istituzionali di sviluppo (CIS).

L’Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa-INVITALIA S.p.A., può essere individuata quale soggetto responsabile per l’attuazione degli interventi, con oneri posti a carico delle risorse destinate alla realizzazione degli stessi.

[30] Per tutti i dettagli del Programma nazionale cultura 2021-2027: https://pncultura2127.cultura.gov.it/programma/

[31] Il decreto con cui è adottato il Piano d’azione deve prevedere, tra gli altri:

  • un progetto di “identità”, diretto al restauro e alla valorizzazione dei luoghi e dei monumenti simbolo della storia e identitari dei territori;
  • un progetto “grandi musei del Sud” diretto a promuovere la realizzazione e valorizzazione di un museo identitario in ogni regione oggetto del programma;
  • un progetto “periferie e cultura”, finalizzato a sostenere interventi di rigenerazione socioculturale di aree urbane caratterizzate da marginalità sociale ed economica;
  • la costituzione di nuovi corpi di ballo presso le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al D.lgs. n. 367/1996 e alla L. n. 310/2003;
  • la costituzione di nuovi complessi orchestrali giova­nili under-35;
  • un progetto finalizzato a sostenere e va­lorizzare le eccellenze italiane dell’artigianato e della creatività in ambito culturale.
Al finanziamento delle iniziative sopra enunciate, si provvede, nel limite complessivo di 488 milioni di €, a valere sulle risorse del Pro­gramma nazionale cultura 2021-2027.

[32] Trattasi dei progetti riguardanti:

  • la reingegnerizzazione del sistema informativo e della banca dati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
  •  la prevenzione delle frodi nelle procedure riguardanti l’erogazione di incentivi alle imprese;
  • la prevenzione di fenomeni criminali a danno del patrimonio archeologico, terrestre e marino;
  • l’erogazione di servizi per assicurare la sicurezza dei luoghi della cultura.

[33]  Al seguente link, ulteriori dettagli in relazione al programma https://fondieuropeisicurezza.interno.gov.it/pnsl/it.