Circolari

Circ. n. 10/2024

RIDUZIONE TARIFFE INAIL PER OSCILLAZIONE DEL PREMIO NUOVO MODELLO OT-23 PER 2025 PRESENTAZIONE DOMANDE

Anche quest’anno richiamiamo l’attenzione sul nuovo modello OT-23 valido per il 2025 predisposto dall’INAIL per la RIDUZIONE DELLE TARIFFE, in seguito ad interventi migliorativi per la salute e la sicurezza sul lavoro REALIZZATI DAI DATORI DI LAVORO NEL CORSO DELL’ANNO 2024. Il nuovo Modello OT-23 andrà presentato entro il 28 febbraio 2025.

Nel sottolineare che il tema riveste grande importanza per le imprese cooperative, ricordiamo la possibilità di ottenere finanziamenti per gli interventi di prevenzione e per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa, accedendo alle risorse che INAIL mette a disposizione ogni anno proprio con il MODELLO OT-23 CHE RIDUCE IL PREMIO DOVUTO DALLE IMPRESE PER LE AZIONI CONSIDERATE MERITEVOLI DI SOSTEGNO.

Anche alla luce di un preventivo confronto tra INAIL e le parti sociali, il nuovo modello apporta significative novità in termini di impostazione rispetto a quello in uso l’anno scorso(1) e negli anni precedenti, indirizzate in linea generale a favorire una maggiore accessibilità  dello strumento da parte delle imprese.

Rinviando per una panoramica puntuale di tutte le modifiche introdotte al modello all’illustrazione resa dall’Istituto con le istruzioni operative, qui allegate e a cui rimandiamo per eventuali opportuni approfondimenti, preme richiamare:

  1. eliminazione della logica del punteggio attribuito a ciascun intervento e della soglia minima (100 punti) per accedere alla riduzione raggiungibile in passato, come noto, anche tramite la combinazione di molteplici interventi: al posto di questo sistema, che si è dimostrato essere spesso macchinoso e complicato, nuova classificazione delle azioni ammissibili in funzione della loro efficacia e onerosità in due macro tipologie
    • tipo A (39 interventi) => ne basta selezionare solo 1 in sede di domanda 
    • tipo B (33 interventi) => ne vanno indicati 2 in sede di domanda;
  2. individuazione di alcuni interventi (10) cosiddetti pluriennali (P) che, in ragione dell’investimento sottostante cui è chiamata l’impresa che lo propone e lo realizza, comportano la fruizione della riduzione per oscillazione del premio fino a un massimo di 3 anni, previa presentazione comunque della domanda in ciascuna annualità successiva. In base a questa logica già quest’anno sarà possibile, ad esempio, presentare eventuali fatture per interventi o acquisti ammissibili datate non solo nel 2024, ma anche nei due anni precedenti, ossia nel 2023 e nel 2022;
  3. mantenimento quasi integrale delle tipologie di azioni già presenti in passato, fatte salve alcune eliminazioni, riformulazioni o integrazioni motivate da opportunità di razionalizzazione, modifiche normative intervenute, maggiore specificazione del testo (come nel caso dell’intervento relativo al sistema di rilevazione dei mancati infortuni – E110) o in ultimo dall’aggiornamento in alcuni casi della documentazione probante richiesta;
  4. introduzione di nuovi (18) interventi per ampliare la gamma delle azioni migliorative delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione sia dei processi lavorativi sia dei macchinari e della tecnologia a disposizione.

Ciò detto, l’impresa potrà come al solito chiedere la riduzione in esame qualunque sia l’anzianità dell’attività aziendale, quindi anche nel primo biennio di attività, sempre che abbia innalzato il livello di sicurezza nei luoghi di lavoro oltre i limiti minimi stabiliti dalla legge attraverso, appunto, interventi migliorativi realizzati nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda.

Per le imprese che non hanno superato i primi 2 anni di attività la percentuale di riduzione rimane applicabile nella misura fissa dell’8%.

Dopo il primo biennio di attività, riportiamo qui di seguito le aliquote percentuali di riduzione, distinte per fasce dimensionali/occupazionali e rimaste invariate ormai da alcuni anni:

 

Lavoratori anno del triennio

Riduzione

Fino a 10

28%

Da 11 a 50

18%

Da 51 a 200

10%

Oltre 200

5%

Infine, la riduzione riconosciuta dall’INAIL, operando solo per l’anno nel quale viene presentata la domanda, è applicata alla stessa impresa in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore necessità, si rinvia per tutti gli approfondimenti tecnici alla documentazione INAIL allegata, che oltre alle istruzioni operative contiene il nuovo format del modello, nonché una apposita Guida alla compilazione predisposta dall’Istituto.

 

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 31 del 30 agosto 2023 – prot. n. 2905.