Circ. n. 10/2022
Decreto “Sostegni –ter” – Norme in materia di ambiente e di energia
Sulla G.U. del 27 gennaio u.s. è stato pubblicato il decreto in oggetto indicato, con
l’approvazione di misure urgenti in materia di sostegno alle imprese.
Si indicano di seguito alcuni elementi di sintesi sui principali elementi di interesse per il
settore ambientale e dell’energia, rinviando alla lettura delle disposizioni di riferimento ed alle
circolari del Servizio Legale e del Servizio Sindacale per l’analisi degli aspetti generali e dei
profili giuslavoristici e previdenziali.
In via generale, oltre ad una disposizione specificatamente dedicata ai cd “SAD” (sussidi
ambientalmente dannosi – art. 18), si segnalano le previsioni del Titolo III che recano Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica (Artt.14-18) ed una parziale
revisione della disciplina sul superbonus, finalizzata a prevenire possibili frodi mediante lo
strumento della cessione del credito (art. 28). Si segnala anche una modifica alla disciplina del
“Piano transizione 4.0” (art.10).
Di seguito alcune indicazioni di maggiore dettaglio.
PIANO TRANSIZIONE 4.0.
RICONOSCIMENTO CREDITO DI IMPOSTA (ART.10)
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L’articolo 10 introduce una integrazione dell’articolo 1, comma 1057-bis, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che introduce un credito di imposta per le imprese che effettuano
investimenti in beni strumentali nuovi indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre
2016, n. 232. A seguito della modifica, è riconosciuto un credito di imposta - nella misura del
5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di
euro - per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti
alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del MISE di
concerto con il MITE ed il MEF.
MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI DELL'ENERGIA ELETTRICA
Al fine di contenere i costi dell’energia elettrica sono disposte alcune misure emergenziali.
1) RIDUZIONE ONERI DI SISTEMA PER IL PRIMO TRIMESTRE 2022 PER LE UTENZE CON POTENZA
DISPONIBILE PARI O SUPERIORE A 16,5 KW (ART. 14)
Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ARERA deve
provvedere ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le
aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile
pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di
illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
2) CONTRIBUTO STRAORDINARIO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE
ENERGIVORE (ART. 15)
Viene riconosciuto alle imprese “energivore” un credito di imposta, pari al 20% delle
spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel
primo trimestre 2022.
Risultano beneficiarie della misura le imprese a forte consumo di energia elettrica di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, i cui costi per kWh della
componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 ed al
netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per KWh
superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di
eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa.
Il credito di imposta è configurato come contributo straordinario a parziale
compensazione dei maggiori oneri sostenuti ed è utilizzabile esclusivamente in
compensazione.
Con specifico riferimento al richiamato decreto del Ministro dello sviluppo economico
21 dicembre 2017 (in allegato 2), l’articolo 3 individua come imprese a forte consumo di
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energia beneficiarie delle agevolazioni: le imprese che hanno un consumo medio di energia
elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano
uno dei seguenti requisiti:
a) operano nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE (Comunicazione 2014/C
200/01 della Commissione europea recante “disciplina in materia di aiuti di Stato a
favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”, in Allegato 3);
b) operano nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un
indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in
relazione al VAL ai sensi dell’articolo 5, comma 1 (di seguito: intensità elettrica su
VAL), non inferiore al 20%;
c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle
imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per
i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto -
legge n. 83/2012.
Non accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese in difficoltà ai sensi della
Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente “Orientamenti sugli aiuti di
Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.
Si rinvia alla lettura degli allegati 3 e 5 della Comunicazione 2014/C 200/01 in Allegato
per l’indicazione dell’elenco delle imprese che possono beneficiare dell’agevolazione e dei
relativi riferimenti di codice attività.
3) APPLICAZIONE DI UN MECCANISMO DI COMPENSAZIONE A DUE VIE SUL PREZZO DELL'ENERGIA (ART.16)
La norma dispone l’applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul
prezzo dell'energia a decorrere dalla data del 1° febbraio 2022 e fino alla data del 31 dicembre
2022, sull'energia elettrica immessa da impianti di potenza superiore a 20 kW:
a) fotovoltaici che beneficiano di premi fissi derivanti dal meccanismo del Conto
Energia, non dipendenti dai prezzi di mercato
b) alimentati da fonte solare, idroelettrica, geotermoelettrica ed eolica che non
accedono a meccanismi di incentivazione.
Ai fini della compensazione è rimesso al GSE il calcolo differenza tra i seguenti valori:
a) un prezzo di riferimento medio fissato pari alla media dei prezzi zonali orari registrati
dalla data di entrata in esercizio dell'impianto fino al 31 dicembre 2020, rivalutati sulla base
del tasso di variazione annuo dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati rilevati
dall'ISTAT, ovvero, qualora l'impianto sia entrato in esercizio in data antecedente al 1° gennaio
2010, alla media dei prezzi zonali orari registrati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2020
rivalutati secondo la medesima metodologia;
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b) il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica, ovvero il prezzo medio indicato
nei contratti medesimi, per i contratti di fornitura stipulati prima della data di entrata in vigore
del decreto che non rispettano le condizioni di cui al comma 5 (non essere collegati
all'andamento dei prezzi dei mercati spot dell'energia e non essere stipulati a un prezzo medio
superiore del 10% al prezzo di riferimento medio.
Qualora la differenza tra i due valori sia positiva, il GSE eroga il relativo importo al
produttore, mentre nel caso in cui risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere
al produttore l'importo corrispondente. E’ rimessa ad ARERA la definizione delle modalità di
attuazione e del versamento delle somme in un apposito fondo istituito presso la Cassa per i
servizi energetici e ambientali finalizzate alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema
elettrico
SUSSIDI AMBIENTALMENTE DANNOSI- SAD (Art.18)
L’articolo 18, in materia di riduzione di alcuni sussidi considerati dannosi per l’ambiente,
sopprime le seguenti agevolazioni:
a) applicazione di un'aliquota ridotta per l’impieghi dei prodotti energetici nei
trasporti ferroviari di passeggeri e merci
b) riduzione delle accise sui prodotti energetici per le navi che fanno
esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali al trasbordo
merci all'interno del porto
c) possibilità di finanziamento con le somme del fondo per la crescita sostenibile
di cui all’articolo 23 del DL D.L. 22-6-2012 n. 83 per la promozione di progetti di ricerca,
ad eccezione dei progetti di ricerca, sviluppo e innovazione riguardanti i settori del
petrolio, del carbone e del gas naturale.
SUPERBONUS E CESSIONE DEI CREDITI EMEREGENZA COVID - MISURE DI CONTRASTO
ALLE FRODI NEL SETTORE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI ED ECONOMICHE (Art.28)
L’articolo 28 introduce alcune modifiche agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, relativi, rispettivamente, alla cessione del credito per i bonus edilizi ed
alla cessione del credito riconosciuto da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza
da COVID-19.
La norma, in particolare, limita ad una sola volta la possibilità di cedere i crediti indicati,
eliminando la possibilità di cessione in passaggi successivi.