Circolari

Circ. n. 10/2022

EFFICACIA GREEN PASS E DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ NELLE SCUOLE [D.L. N. 5/2022]

EFFICACIA GREEN PASS E
DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’
NELLE SCUOLE
[D.L. N. 5/2022]

 

Si comunica che è stato pubblicato in G.U. il DECRETO LEGGE 4 FEBBRAIO 2022, N.5 (ALL.1)
con il quale sono introdotte nuove disposizioni relative alla durata delle certificazioni verdi COVID-19, misure ritenute più idonee per disciplinare l’accesso, in condizioni di sicurezza, ai servizi e alle attività sul territorio nazionale da parte di soggetti provenienti da altri Stati, nonché per la revisione delle modalità di gestione di casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, tenuto conto del miglioramento del quadro epidemiologico e della elevata immunizzazione e copertura vaccinale nella fascia di età dai 5 agli 11 anni.
Il decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in GU e, cioè il 5 febbraio 2022, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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LE NUOVE MISURE


DURATA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 DI AVVENUTA SOMMINISTRAZIONE DELLA DOSE DI RICHIAMO DELLA VACCINAZIONE ANTI SARS-CoV-2 O DI AVVENUTA GUARIGIONE DA COVID-19 (ART.1).
La disposizione interviene sulla efficacia della certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (validità prima fissata in 6 mesi), prevedendo che la stessa ha validità a far data dalla stessa somministrazione, senza necessità di ulteriori dosi di richiamo.
A coloro che sono identificati come casi accertati positivi al Covid-19, oltre il quattordicesimo giorno dalla somministrazione della prima dose di vaccino, è rilasciata la certificazione verde di cui al comma 2, lettera c-bis, articolo 9, D.L. n. 52/2021, che ha validità di sei mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione.
Coloro, invece, che sono stati identificati come casi positivi al COVID-19, a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario ovvero della somministrazione della dose di richiamo, è rilasciata la certificazione verde COVID-19 di cui alla lettera c-bis sopra citata, la cui validità decorre dall’avvenuta guarigione, senza la necessità di ulteriori dosi di richiamo.


ULTERIORI DISPOSIZIONI SUL REGIME DELL’AUTOSORVEGLIANZA (ART.2).
La disposizione estende le recenti regole sull’autosorveglianza, di cui al comma 7-bis dell’articolo 1, D.L. n. 33/2020, anche ai soggetti guariti dopo il completamento del ciclo vaccinale primario.


COORDINAMENTO CON LE REGOLE DI ALTRI PAESI PER CIRCOLAZIONE IN SICUREZZA IN ITALIA (ART.3).
Nuove regole sono introdotte per disciplinare l’accesso, in condizioni di sicurezza, ai servizi e alle attività sul territorio nazionale da parte di soggetti provenienti da altri Stati.
In particolare, si prevede che:
 ai soggetti provenienti da uno Stato estero in possesso di certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere, attestanti l’avvenuta guarigione ovvero l’avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2 con vaccino autorizzato o ritenuto equivalente in Italia, qualora siano trascorsi più di 6 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario o dall’avvenuta guarigione, è consentito l’accesso ai servizi e alle attività per cui in Italia è richiesto il possesso del Green Pass Rafforzato (per avvenuta vaccinazione o guarigione di cui alle lettere a), b) e c-bis), articolo 9, D.L. n. 52/2021) previa effettuazione di un test antigenico rapido (nelle 48 ore) o molecolare (nelle 72 ore) con esito negativo al COVID-19;
 analogamente, nel caso di vaccini non ritenuti equivalenti, non riconosciuti o non autorizzati in Italia, l’accesso ai servizi e alle attività per cui in Italia sussiste l’obbligo del Green Pass Rafforzato, è consentito in ogni caso previa effettuazione di un test antigenico rapido (nelle 48 ore) o molecolare (nelle 72 ore), con esito negativo.
Spetta, ai titolari e ai gestori dei servizi e delle attività interessati, verificare che l’accesso avvenga nel pieno rispetto delle prescrizioni di legge. Le certificazioni verdi sono verificate anche con le modalità tecniche previste dal dPCM di cui all’articolo 9, comma 10, D.L. n. 52/2021 (mediante APP mobile).


EFFICIACIA DELLA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 NELLA ZONA ROSSA (ART.4).
La disposizione, con una modifica all’articolo 9-bis, comma 2-bis, D.L. n. 52/2021, elimina le restrizioni fino ad oggi previste per la zona rossa, per chi è in possesso del Green Pass Rafforzato (per avvenuta vaccinazione o guarigione di cui alle lettere a), b) e c-bis), articolo 9, D.L. n. 52/2021).


GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITA’ ALL’INFEZIONE DA SARS-CoV-2 NEL SISTEMA EDUCATIVO, SCOLASTICO E FORMATIVO (ART.6).
Sono modificate le regole innanzi previste (dall’articolo 4, D.L. n. 1/2022 e dall’articolo 30, comma 1, D.L. n. 4/2022), per la gestione dei casi di positività al Covid-19 in ambito scolastico, allo scopo di garantire maggiore didattica in presenza e meno didattica a distanza, anche grazie alla campagna immunologica in corso.
In particolare, si prevede che nella gestione dei contatti stretti con persone risultate positive al Covid-19, nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo, comprese le scuole paritarie e quelle non paritarie, i centri provinciali per l’istruzione degli adulti, per gli alunni troveranno applicazione le seguenti regole:
1) nella scuola dell’infanzia (istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione, ex articolo 2, comma 2, D.lgs. n. 65/2017), fino a quattro casi di positività nella stessa sezione o classe, l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza, con obbligo per docenti ed educatori di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19. E’ fatto obbligo, però, di effettuare un test antigenico rapido ovvero molecolare, anche nei centri privati abilitati, ovvero un test antigenico domestico, alla prima comparsa dei sintomi ovvero, se ancora asintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto :
- con 5 o più casi di positività accertati nella stessa sezione o classe, si applica una sospensione delle attività per un periodo di 5 giorni;
2) nelle scuole primarie (ex articolo 4, comma 2, D.lgs. n. 59/2004):
- fino a 4 casi di positività nella classe, l’attività didattica prosegue in presenza con utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2 da parte di docenti e alunni di età superiore ai 6 anni, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al Covid-19. E’ fatto obbligo, però, di effettuare un test antigenico rapido ovvero molecolare, anche nei centri privati abilitati, ovvero un test antigenico domestico, alla prima comparsa dei sintomi ovvero, se ancora asintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. Nel caso di test antigenici domestici, l’esito negativo è attestato attraverso autocertificazione;
- in presenza di 5 o più casi di positività nella classe, per i soggetti vaccinati (con ciclo primario o dose di richiamo) ovvero per i soggetti guariti da meno di 120 giorni e per coloro che sono esentati dalla campagna vaccinale con idonea certificazione medica (su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale), l’attività didattica prosegue in presenza con utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie del tipo FFP2 sia da parte di docenti che alunni di età superiore ai 6 anni, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo. La condizione sanitaria che consente la permanenza in aula può essere controllata dalle istituzioni scolastiche tramite l’APP mobile di cui al dPCM previsto dall’articolo 9, comma 10, D.L. n. 52/2021 che dovrà essere opportunamente adeguata a tale scopo. Per tutti gli altri alunni si applica la didattica a distanza per un periodo di 5 giorni;
3) nelle scuole secondarie di primo grado (ex articolo 4, comma 3, D.lgs. n. 59/2004), nelle scuole secondarie di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale (ex articolo 1, comma 1, D.lgs. n. 226/2005):
- con un caso di positività nella classe, si applica alla stessa l’autosorveglianza, con utilizzo di mascherine del tipo FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto accertato positivo, con didattica in presenza;
- con 2 o più casi di positività nella classe, per i soggetti vaccinati (con ciclo primario o dose di richiamo) ovvero per i soggetti guariti da meno di 120 giorni e per coloro esentati dalla campagna vaccinale con idonea certificazione medica (su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e gli alunni interessati, se maggiorenni), si applica l’autosorveglianza con utilizzo di mascherine del tipo FFP2, con didattica in presenza, fino al 10° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo. La condizione sanitaria che consente la permanenza in aula può essere controllata dalle istituzioni scolastiche tramite l’APP mobile di cui al dPCM previsto dall’articolo 9, comma 10, D.L. n. 52/2021 che dovrà essere opportunamente adeguata a tale scopo. Per gli alunni non vaccinati o non guariti nei termini di cui sopra, si applica la didattica a distanza per 5 giorni.


Regime sanitario
Con cinque o più casi di positività nei servizi educativi per l’infanzia, nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria e con due casi o più di positività nella scuola secondaria di I e II grado, si applica ai bambini e agli alunni il regime sanitario dell’autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni (vaccinati e guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario, vaccinati con dose di richiamo), con esclusione di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i bambini con età inferiore ai 6 anni. Per i bambini e alunni cui non sia applicabile il regime di autosorveglianza, si applica il regime sanitario della quarantena precauzionale di 5 giorni, che termina con un tampone (antigenico o molecolare) negativo e con l’obbligo per i successivi 5 giorni dopo il rientro dalla quarantena (per gli studenti dai 6 anni in su) di indossare la mascherina FFP2.
Resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici qualora si fosse affetti da sintomi respiratori o temperatura corporea superiore a 37,5°.