Circolari

Circ. n. 10/2021

Cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone

Con regolamento 22 settembre 2020 (in G.U. 9 febbraio 2021 – Allegato 1) sono stati definiti i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

  In particolare, si ricorda come il citato articolo 184-ter contenga la regolamentazione della cessazione della qualifica del rifiuto, relativa alle modalità attraverso le quali un rifiuto, all’esito di una attività di recupero completa, cessa di essere tale e, conseguentemente, può essere trattato alla stregua di un materiale. La norma, in particolare, rinvia a specifici regolamenti la determinazione delle condizioni che un rifiuto deve rispettare per poter cessare di essere tale, prevedendo che, in mancanza di un provvedimento adottato a livello nazionale, tali criteri possano essere definiti in autorizzazione.

In tale contesto, il decreto in commento, considerato che esiste un mercato per la carta e cartone recuperati, disciplina i requisiti tecnici finalizzati a garantire che i prodotti derivanti dalle attività di recupero di tali rifiuti rispettino la normativa e gli standards esistenti applicabili ai prodotti.

In estrema sintesi, il decreto si applica ai “rifiuti di carta e cartone”, inclusi i poliaccoppiati, anche di imballaggi, provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani e speciali. I rifiuti indicati possono essere considerati recuperati e gestiti come prodotti se, all’esito delle attività di recupero, risultano conformi ai requisiti tecnici indicati nell’allegato 1 al decreto.  L’Allegato 1 contiene anche la descrizione delle procedure che il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve garantire nonché i rifiuti che sono ammessi e che non sono ammessi ai fini delle attività di recupero descritte.

La carta e cartone recuperati, quindi, sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come materia prima.

Il rispetto dei criteri può essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva   di   atto   di   notorietà   redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo previsto dal decreto. Tale dichiarazione deve essere inviata all'autorità   competente ed all'agenzia di protezione ambientale territorialmente competente.

Viene richiesto che il produttore di carta e cartone recuperati applichi un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO  9001 certificato da un organismo accreditato atto a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento.  

Ai fini dell'adeguamento ai nuovi criteri, il produttore di carta e cartone recuperati, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, deve presentare all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione al recupero dei rifiuti o un’istanza di aggiornamento dell'autorizzazione. Nelle more dell'adeguamento, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero già autorizzate possono essere utilizzati per gli   scopi   specifici   indicati dal decreto se presentano caratteristiche conformi ai criteri.