Con regolamento 22
settembre 2020 (in G.U. 9 febbraio 2021 – Allegato 1) sono stati definiti i
criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti di carta e cartone cessano
di essere qualificati come tali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter
del codice ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
In particolare, si ricorda come il citato articolo
184-ter contenga la regolamentazione della cessazione della qualifica
del rifiuto, relativa alle modalità attraverso le quali un rifiuto, all’esito
di una attività di recupero completa, cessa di essere tale e, conseguentemente,
può essere trattato alla stregua di un materiale. La norma, in particolare,
rinvia a specifici regolamenti la determinazione delle condizioni che un
rifiuto deve rispettare per poter cessare di essere tale, prevedendo che, in
mancanza di un provvedimento adottato a livello nazionale, tali criteri possano
essere definiti in autorizzazione.
In tale contesto, il
decreto in commento, considerato che esiste un mercato per la carta e cartone
recuperati, disciplina i requisiti tecnici finalizzati a garantire che i
prodotti derivanti dalle attività di recupero di tali rifiuti rispettino la
normativa e gli standards esistenti applicabili ai prodotti.
In estrema sintesi, il
decreto si applica ai “rifiuti di carta e cartone”, inclusi i poliaccoppiati,
anche di imballaggi, provenienti dalla raccolta differenziata di rifiuti urbani
e speciali. I rifiuti indicati possono essere considerati recuperati e gestiti
come prodotti se, all’esito delle attività di recupero, risultano conformi ai
requisiti tecnici indicati nell’allegato 1 al decreto. L’Allegato 1 contiene anche la descrizione
delle procedure che il sistema di controllo dei rifiuti in ingresso deve
garantire nonché i rifiuti che sono ammessi e che non sono ammessi ai fini
delle attività di recupero descritte.
La carta e cartone
recuperati, quindi, sono utilizzabili nella manifattura di carta e cartone ad
opera dell'industria cartaria oppure in altre industrie che li utilizzano come
materia prima.
Il rispetto dei criteri
può essere attestato dal produttore tramite una dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà
redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando
il modulo previsto dal decreto. Tale dichiarazione deve essere inviata all'autorità competente ed all'agenzia di protezione
ambientale territorialmente competente.
Viene richiesto che il produttore
di carta e cartone recuperati applichi un sistema di gestione della qualità secondo
la norma UNI EN ISO 9001 certificato da
un organismo accreditato atto a dimostrare il rispetto dei requisiti previsti
dal regolamento.
Ai fini
dell'adeguamento ai nuovi criteri, il produttore di carta e cartone recuperati,
entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, deve presentare
all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione al recupero dei
rifiuti o un’istanza di aggiornamento dell'autorizzazione. Nelle more
dell'adeguamento, i materiali che risultano in esito alle procedure di recupero
già autorizzate possono essere utilizzati per gli scopi
specifici indicati dal decreto se
presentano caratteristiche conformi ai criteri.