Circolari

Circ. n. 10/2021

COOPERATIVE ARTIGIANE Circolare INPS n. 29 del 17 febbraio 2021 “Tutela previdenziale dei soci lavoratoridi cooperativa artigiana”.

La circolare in oggetto appena emanata dall’INPS rappresenta un passaggio centrale e risolutivo in termini di certezza giuridica rispetto all’annosa questione che si protraeva da molto tempo con l’Istituto.

Ci riferiamo alla legittima possibilità per il lavoratore autonomo socio di una cooperativa artigiana di vedersi iscritto alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.

Finalmente, si raggiunge questo orientamento atteso da anni, a seguito delle indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e, soprattutto, di un lungo percorso di interlocuzione con l’Istituto che Confcooperative ha condotto caparbiamente in questi anni con INPS.

Anticipiamo sin d’ora che si tratta di un CHIARIMENTO VALIDO DA QUI IN AVANTI rappresentando, il fattore temporale, un delicato punto di equilibrio raggiunto tra tesi per troppo tempo contrapposte.

Non riteniamo pertanto legittimi e opportuni, come ci siamo impegnati per conto del nostro sistema associativo, eventuali tentativi di far valere per il passato e per situazioni pregresse queste nuove indicazioni ora assunte dall’Istituto.

Fino ad ora, infatti, l’INPS si era ostinatamente rifiutato a livello nazionale di ammettere esplicitamente l’iscrivibilità di tali soggetti alla Gestione speciale autonoma degli artigiani generando, come noto a molti, comportamenti difformi nei diversi territori nonché un copioso e rilevante contenzioso dagli esiti alterni.

Come più volte da noi evidenziato, l’INPS sbagliava nel non interpretare correttamente il quadro normativo di riferimento venutosi a delineare, ora correttamente ripercorso proprio all’inizio della circolare.

In questo modo, possiamo anche auspicare che questa formula cooperativa rappresentata dalla decisione di più artigiani di mettersi insieme per avere maggiori e migliori occasioni di lavoro possa trovare ancora più slancio in un difficile momento come quello in corso.

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  1. 1. QUADRO NORMATIVO

La disciplina di riferimento sull’artigianato da un lato (legge n.443/1985), ma soprattutto la disciplina sul socio lavoratore di cooperativa (legge n. 142/2001) dall’altro, portano a sostenere senza alcun dubbio che, come evidenzia INPS:

“tra la cooperativa e il socio può essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo artigiano dal quale deriva (….) l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani”.

Infatti, l’attività di impresa artigiana potendosi - per legge - svolgersi anche in forma collettiva di cooperativa e dovendosi considerare come artigiano il prestatore d’opera socio di una tale cooperativa, è evidente che tale soggetto vada inquadrato nella sezione artigiani dell’INPS a fronte dell’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo.

Se mai vi fosse qualche dubbio, l’INPS ricorda come la liceità di instaurare un rapporto di lavoro autonomo tra la cooperativa e il socio sia sancita dall’art. 1, comma 3, della legge 142/2001, rapporto che troverà comunque una sua declinazione pratica nello statuto associativo, nel contratto stipulato tra le parti e, soprattutto, nel Regolamento interno della cooperativa di cui all’art. 6 della medesima legge.

Considerato quindi che l’inquadramento previdenziale non potrà che tener conto della tipologia contrattuale individuata in base alla legge 142/2001, se il rapporto di lavoro scelto risulta quello autonomo è evidente che il socio andrà inquadrato nella sezione artigiani dell’INPS.

Ciò detto, in applicazione di principi generali circa la rilevanza dell’effettività della prestazione lavorativa, la connotazione e la qualificazione di un rapporto di lavoro autonomo tra la cooperativa e il socio artigiano andrà tuttavia sempre verificata e rispettata “in fase esecutiva” non essendo sufficiente una semplice previsione negoziale e regolamentare.

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  1. 2. ISCRIVIBILITA’ ALLA GESTIONE SPECIALE AUTONOMA DEGLI ARTIGIANI

Laddove ne ricorressero i presupposti in virtù del quadro normativo richiamato, OPERATIVAMENTE l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del lavoratore autonomo socio della cooperativa seguirà il seguente percorso:

    • lavorazione tramite procedura automatica delle delibere di iscrizione inviate dall’Albo delle imprese artigiane (nel quale è stata appunto riconosciuta la natura artigiana della cooperativa in questione);

    • in attesa di questa nuova funzione procedurale automatica, le Sedi INPS territoriali potranno procedere manualmente ad aprire la posizione in capo ai soci che risultano iscritti all’Albo delle imprese artigiane.

Nel caso di soggetti già assicurati per il medesimo rapporto di lavoro come dipendenti (FLPD) o in Gestione separata, i provvedimenti di modifica dell’inquadramento previdenziale decorreranno tuttavia soltanto DAL PROSSIMO MESE DI MARZO 2021 (mese successivo alla data di pubblicazione della presente circolare).

Si tratta di un orientamento condivisibile, assunto peraltro da INPS su specifica indicazione del Ministero del Lavoro, teso a garantire l’integrità delle posizioni previdenziali sin qui maturate e, come da noi anticipato, a evitare opportunamente la riapertura di situazioni pregresse ormai consolidate.

Infine, l’INPS rinvia ad un successivo messaggio destinato alle proprie sedi territoriali su come comportarsi relativamente a matricole DM aziendali aperte unicamente per denunce di rapporti di lavoro subordinati che, in presenza di un corretto re-inquadramento previdenziale dei soci lavoratori autonomi di cooperativa artigiana nella Gestione deputata, non avrebbero a questo punto alcun più senso di esistere.

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  1. 3. INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Come terzo profilo degno di attenzione, la circolare approfondisce gli aspetti legati all’individuazione della base imponibile sulla quale calcolare il contributo previdenziale.

Da questo punto di vista nulla cambia rispetto a quanto in realtà già previsto dalla Legge di Bilancio 2016(1), visto che in quella sede – ricorda INPS – ci si riferiva al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività lavorativa nella cooperativa artigiana da parte dei soci che stabiliscono con la stessa un rapporto di lavoro in forma autonoma (da qualificarsi come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art. 50 del TUIR).

Tutto ciò, come recita appunto l’art. 1, comma 114, della legge 208/2015, “fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142” - formulazione che a nostro avviso, seppur inapplicata per tutti questi anni dall’INPS, già all’epoca rappresentava l’indicazione inequivocabile del legislatore per una legittima iscrizione nella Gestione speciale autonoma degli artigiani dei lavoratori autonomi soci di una cooperativa artigiana.

Oltre ad eventuali altri redditi d’impresa, per il computo della contribuzione bisognerà quindi ricondursi a tale valore, avendo peraltro il Ministero del Lavoro evidenziato come l’utilità economica percepita dal socio (compenso da lavoro autonomo) costituisca la base imponibile dell’obbligazione contributiva – orientamento riportato testualmente nella circolare.

Da ultimo l’INPS puntualizza come a fronte dell’iscrizione alla Gestione speciale artigiani emerga l’obbligo per gli interessati di compilare il quadro RR in sede di dichiarazione fiscale (“Redditi Persone Fisiche”), fornendo contestualmente specifiche indicazioni ai fini dell’individuazione del reddito per le annualità pregresse.

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Rinviando al testo della circolare per ulteriori approfondimenti e fatte salve eventuali ulteriori indicazioni da parte dell’istituto, il Servizio Sindacale Giuslavoristico rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.




(1) Nostra circolare n.1 dell’11 gennaio 2016.