La circolare in oggetto appena emanata dall’INPS rappresenta un passaggio centrale e
risolutivo in termini di certezza giuridica rispetto all’annosa questione che
si protraeva da molto tempo con l’Istituto.
Ci riferiamo alla legittima
possibilità per il lavoratore autonomo socio di una cooperativa artigiana di
vedersi iscritto alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani.
Finalmente,
si raggiunge questo orientamento atteso da anni, a seguito delle indicazioni
fornite dal Ministero del Lavoro e, soprattutto, di un lungo percorso di interlocuzione con l’Istituto che Confcooperative ha condotto
caparbiamente in questi anni con INPS.
Anticipiamo sin d’ora che si tratta di un CHIARIMENTO VALIDO DA QUI IN AVANTI rappresentando,
il fattore temporale, un delicato punto di equilibrio raggiunto tra tesi per
troppo tempo contrapposte.
Non
riteniamo pertanto legittimi e opportuni, come ci siamo impegnati per conto del
nostro sistema associativo, eventuali tentativi di far valere per il passato e
per situazioni pregresse queste nuove indicazioni ora assunte dall’Istituto.
Fino ad ora, infatti, l’INPS si era ostinatamente
rifiutato a livello nazionale di ammettere esplicitamente l’iscrivibilità di
tali soggetti alla Gestione speciale autonoma degli artigiani generando, come
noto a molti, comportamenti difformi nei diversi territori nonché un copioso e
rilevante contenzioso dagli esiti alterni.
Come più volte da noi evidenziato, l’INPS sbagliava
nel non interpretare correttamente il quadro normativo di riferimento venutosi
a delineare, ora correttamente ripercorso proprio all’inizio della circolare.
In questo modo, possiamo anche auspicare che questa
formula cooperativa rappresentata dalla decisione di più artigiani di mettersi
insieme per avere maggiori e migliori occasioni di lavoro possa trovare ancora
più slancio in un difficile momento come quello in corso.
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1. QUADRO NORMATIVO
La disciplina di riferimento sull’artigianato da un
lato (legge n.443/1985), ma soprattutto la disciplina sul socio lavoratore di
cooperativa (legge n. 142/2001) dall’altro, portano a sostenere senza alcun dubbio che, come
evidenzia INPS:
“tra
la cooperativa e il socio può essere instaurato un rapporto di lavoro autonomo
artigiano dal quale deriva (….) l’iscrizione alla Gestione previdenziale
speciale autonoma degli artigiani”.
Infatti, l’attività di impresa artigiana potendosi - per
legge - svolgersi anche in forma collettiva di cooperativa e dovendosi
considerare come artigiano il prestatore d’opera socio di una tale cooperativa,
è evidente che tale soggetto vada inquadrato nella sezione artigiani dell’INPS
a fronte dell’instaurazione di un rapporto di lavoro autonomo.
Se mai vi fosse qualche dubbio, l’INPS ricorda come la
liceità di instaurare un rapporto di lavoro autonomo tra la cooperativa e il
socio sia sancita dall’art. 1, comma 3, della legge 142/2001, rapporto che troverà
comunque una sua declinazione pratica nello statuto associativo, nel contratto
stipulato tra le parti e, soprattutto, nel Regolamento interno della
cooperativa di cui all’art. 6 della medesima legge.
Considerato quindi che l’inquadramento previdenziale
non potrà che tener conto della tipologia contrattuale individuata in base alla
legge 142/2001, se il rapporto di lavoro scelto risulta quello autonomo è
evidente che il socio andrà inquadrato nella sezione artigiani dell’INPS.
Ciò detto, in applicazione di principi generali
circa la rilevanza dell’effettività della prestazione lavorativa, la connotazione e la qualificazione di un
rapporto di lavoro autonomo tra la cooperativa e il socio artigiano andrà tuttavia
sempre verificata e rispettata “in fase
esecutiva” non essendo sufficiente una semplice previsione negoziale e regolamentare.
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2. ISCRIVIBILITA’ ALLA GESTIONE
SPECIALE AUTONOMA DEGLI ARTIGIANI
Laddove ne ricorressero i presupposti in virtù del
quadro normativo richiamato, OPERATIVAMENTE
l’iscrizione alla Gestione previdenziale speciale autonoma degli artigiani del
lavoratore autonomo socio della cooperativa seguirà il seguente percorso:
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lavorazione
tramite procedura automatica delle delibere di iscrizione inviate dall’Albo
delle imprese artigiane (nel quale è stata appunto riconosciuta la natura artigiana
della cooperativa in questione);
-
in
attesa di questa nuova funzione procedurale automatica, le Sedi INPS
territoriali potranno procedere manualmente ad aprire la posizione in
capo ai soci che risultano iscritti all’Albo delle imprese artigiane.
Nel caso di
soggetti già assicurati per il medesimo rapporto di lavoro come dipendenti
(FLPD) o in Gestione separata, i provvedimenti di modifica dell’inquadramento
previdenziale decorreranno tuttavia soltanto DAL PROSSIMO MESE DI MARZO 2021 (mese
successivo alla data di pubblicazione della presente circolare).
Si tratta di un orientamento condivisibile, assunto
peraltro da INPS su specifica indicazione del Ministero del Lavoro, teso a
garantire l’integrità delle posizioni previdenziali sin qui maturate e, come da
noi anticipato, a evitare opportunamente la riapertura di situazioni pregresse
ormai consolidate.
Infine, l’INPS rinvia ad un successivo messaggio destinato
alle proprie sedi territoriali su come comportarsi relativamente a matricole DM
aziendali aperte unicamente per denunce di rapporti di lavoro subordinati che,
in presenza di un corretto re-inquadramento previdenziale dei soci lavoratori
autonomi di cooperativa artigiana nella Gestione deputata, non avrebbero a
questo punto alcun più senso di esistere.
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3. INDIVIDUAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Come terzo profilo degno di attenzione, la circolare approfondisce
gli aspetti legati all’individuazione della base imponibile sulla quale
calcolare il contributo previdenziale.
Da questo punto di vista nulla cambia rispetto a
quanto in realtà già previsto dalla Legge di Bilancio 2016(1), visto che in quella sede – ricorda INPS – ci si
riferiva al reddito derivante dallo
svolgimento dell’attività lavorativa nella cooperativa artigiana da parte dei
soci che stabiliscono con la stessa un rapporto di lavoro in forma autonoma
(da qualificarsi come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente ex art.
50 del TUIR).
Tutto ciò, come recita appunto l’art. 1, comma 114,
della legge 208/2015, “fermo restando il
trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che
stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell’articolo 1,
comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142” - formulazione che a nostro
avviso, seppur inapplicata per tutti questi anni dall’INPS, già all’epoca
rappresentava l’indicazione inequivocabile del legislatore per una legittima
iscrizione nella Gestione speciale autonoma degli artigiani dei lavoratori
autonomi soci di una cooperativa artigiana.
Oltre ad eventuali altri redditi d’impresa, per il
computo della contribuzione bisognerà quindi ricondursi a tale valore, avendo
peraltro il Ministero del Lavoro evidenziato come “l’utilità economica percepita
dal socio (compenso da lavoro autonomo) costituisca la base imponibile
dell’obbligazione contributiva” – orientamento riportato testualmente
nella circolare.
Da ultimo l’INPS puntualizza come a fronte
dell’iscrizione alla Gestione speciale artigiani emerga l’obbligo per gli
interessati di compilare il quadro RR in sede di dichiarazione fiscale
(“Redditi Persone Fisiche”), fornendo contestualmente specifiche indicazioni ai
fini dell’individuazione del reddito per le annualità pregresse.
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Rinviando al testo della circolare per ulteriori
approfondimenti e fatte salve eventuali ulteriori indicazioni da parte
dell’istituto, il Servizio Sindacale Giuslavoristico rimane a disposizione per
qualsiasi chiarimento.
(1) Nostra circolare n.1 dell’11 gennaio 2016.