Con la legge 24 aprile 2020, n.27, in
oggetto indicata, è stato convertito il decreto-legge cosiddetto “Cura Italia”
(decreto- legge n.18 del 2020), con cui sono state approvate le misure urgenti
per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso ed il sostegno economico per famiglie,
lavoratori ed imprese.
Nell’ambito delle disposizioni adottate,
nel richiamare quanto già illustrato nella circolare del Servizio Ambiente n.2/2020
relativa all’approvazione del decreto legge, si riportano le previsioni che
incidono sulle scadenze di alcuni adempimenti in materia ambientale e nel
settore dell’energia (estratto delle norme in allegato, con testo a fronte per
l’evidenza delle novità).
In estrema
sintesi, con rifermento alle modifiche operate in sede di conversione in legge
del decreto si segnalano:
-
l’introduzione dell’articolo 72-bis (Sospensione dei pagamenti
delle utenze) che prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e
ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del
gas e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri
provvedimenti, prevede la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle
fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni
individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020;
-
l’inserimento, nell’articolo 78, del comma 3-ter che
-
consente di agevolare l'uso di latte, prodotti a base di
latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di
trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica,
derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di
autorizzazione definite dalla normativa energetica (decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387);
-
consente alle imprese agricole l'utilizzo agronomico delle
acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo
delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli
effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo
15, comma 3, del decreto “effluenti” (DM 25 febbraio 2016);
-
la conferma della sospensione generica dei termini disposta
dall’articolo 103, comma 1 e la parziale riformulazione dell'art. 103, comma 2 che,
con una formula di sospensione e di proroga generica, risulta riferito a tutte
le autorizzazioni comunque denominate. La disposizione attiene alla validità di
tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio
2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato
di emergenza;
-
la conferma del rinvio al 30 giugno per le seguenti scadenze:
-
presentazione
del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
-
presentazione
annuale dei dati relativi all'immissione sul mercato (anno 2019) di pile e
accumulatori, nonché dei dati relativi alla raccolta e riciclaggio degli
stessi;
-
comunicazione
relativa ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE),
trattati nell'anno 2019.
-
versamento
annuale di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.
- l’introduzione dell’articolo 113-bis, che
consente il deposito temporaneo dei rifiuti fino ad un quantitativo massimo
doppio rispetto a quanto previsto dalle norme di riferimenti ed estende il limite
temporale al massimo fino a 18 mesi.
Rispetto a
quanto indicato, sembra utile fornire, di seguito, qualche indicazione di
maggiore dettaglio
1) SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI PAGAMENTI DELLE UTENZE
L’articolo 72-bis,
di nuova introduzione, rinvia a successivi provvedimento dell’Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori
dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas
naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al ciclo integrato di
gestione dei rifiuti urbani, la previsione della sospensione temporanea, fino
al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di
pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 1° marzo 2020 (nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo;
Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia;
Terranova dei Passerini - nella Regione Veneto: Vò).
La disposizione, in
particolare prevede che entro centoventi giorni decorrenti dalla data del 2
marzo 2020 (vale a dire il 4 ottobre 2020), l'Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina, altresì, le
modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui
termini di pagamento sono stati sospesi, individuando, ove opportuno, anche le
modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie.
2) UTILIZZO DEL LATTE E DEI PRODOTTI DERIVATI IN IMPIANTI DI
BIOGAS E PER UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
L’articolo
78, comma 3-ter, di nuova introduzione, prevede che le regioni e le
province autonome agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti
derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e
trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio
territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie
procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,
per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili.
La
disposizione prevede l’adozione, da parte delle regioni e le province autonome di
specifiche disposizioni temporanee per definire le relative modalità di
attuazione a cui devono attenersi i gestori degli impianti a biogas.
Nell’ipotesi in cui il gestore dell'impianto di digestione anaerobica non
risulti in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento sui sottoprodotti di origine animale
(regolamento (CE) n.1069/2009), viene richiesta una preventiva istanza straordinaria
all'autorità sanitaria competente che è tenuta a dare riscontro entro tre
giorni lavorativi dalla richiesta.
La
disposizione prevede, inoltre che, fatta salva l'autorizzazione dell'autorità
sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla
diffusione del COVID-19, è consentito alle imprese agricole l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero,
scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di
siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di
terreno e in deroga a quanto disposto dall’articolo 15 del decreto “effluenti”
(DM 25 febbraio 2016).
L’articolo
15, comma 3 richiamato prevede, in particolare, che l'utilizzazione agronomica
delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di
processo delle paste filate, nelle aziende del settore lattiero-caseario che
trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno,
avviene esclusivamente su terreni agricoli aventi le seguenti caratteristiche:
-
pH superiore ad 8.0;
-
calcare totale non inferiore al 20 per mille;
-
buona aereazione;
-
soggiacenza superiore a 20 m;
-
tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e
sistemazioni idraulico agrarie tali da garantire assenza di ruscellamento,
anche in considerazione della presenza o assenza di copertura vegetale dei
suoli all'atto dello spandimento, del tipo di coltura e delle modalità adottate
per la distribuzione delle acque reflue.
Pertanto,
sulla base di quanto disposto dall’articolo 78, comma 3-ter in esame, tale
disposizione può essere derogata, limitatamente al periodo di emergenza, ferma
restando la necessità di acquisire l’autorizzazione sanitaria.
3) VALUTAZIONI AMBIENTALI ED ISTANZE
L’articolo
103, comma 1, del decreto-legge in esame (che, sul punto, non ha subito
modifiche) dispone, in via generale, che “ai fini del computo dei termini
ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi,
relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o
d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a
tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e
quella del 15 aprile 2020”.
Il decreto
dispone, inoltre, che “le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura
organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere
conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti,
anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o
differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà
conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste
dall’ordinamento”.
Rispetto a
tale disposizione, si segnala, innanzitutto, come l’articolo 37 del
Decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto “liquidità”) incida sui
termini indicati nell’articolo 103, comma 1, avendo disposto che “il
termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”.
Pertanto, l’articolo
103 prevede la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento
di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la
medesima data e quella del 15 maggio 2020 (secondo quanto disposto dall’articolo
103 del DL “Cura Italia”, in combinato con l’articolo 37 del DL
“liquidità”). La disposizione ha portata
generale e rappresenta una sospensione dei termini inerenti lo
svolgimento dei procedimenti amministrativi, che risultino pendenti alla
data del 23 febbraio 2020 o che siano iniziati successivamente a tale data.
Trattandosi di
sospensione (e non di una proroga), a far data dal 15 maggio i termini inizieranno
nuovamente a decorrere partendo da quello già maturato al 22 febbraio: la
sospensione, infatti, opera come una parentesi rispetto al decorso del termine.
La
disposizione di applica quindi anche ai procedimenti in materia ambientale, per
le valutazioni o le autorizzazioni ambientali.
L’ambito di
applicazione riguarda, infatti, tutti i procedimenti amministrativi, sia ad istanza
di parte, che ad iniziativa d’ufficio e con riferimento sia a termini stabiliti
a pena di decadenza (perentori) che a termini il cui superamento non comporta
decadenze (ordinatori), nonché a termini finali ed esecutivi ed a termini
endoprocedimentali e preparatori. Non si
rinvengono nella disposizione eccezioni riferibili a tipologie di
amministrazioni o a particolari categorie di enti pubblici.
La disposizione
precisa, inoltre, che sono prorogati o differiti, per il tempo
corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva
dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste
dall’ordinamento, ossia le ipotesi di silenzio-assenso e silenzio-diniego
disciplinate dalla l. 241/1990 e da numerose leggi di settore.
Come esplicitato
nella relazione illustrativa, la ratio della sospensione
generalizzata, fatte salve le eccezioni indicate ai commi 3 e 4, è diretta ad
evitare che le pubbliche amministrazioni “nel periodo di riorganizzazione
dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in
eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo”.
Con riferimento al
“silenzio- assenso”, infatti, l’articolo 20 della legge
241/1990 stabilisce che nei procedimenti a istanza di parte per il
rilascio di provvedimenti amministrativi, esclusi quelli disciplinati dall’art.
19 (SCIA), per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio
dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della
domanda», se la stessa amministrazione non comunica all’interessato, nel
termine indicato dall’art. 2, co. 2 e 3, il provvedimento di diniego ovvero se,
entro 30 giorni dalla presentazione dall’istanza, non indice una conferenza di
servizi.
La legge prevede
alcune eccezioni in relazione a determinati interessi pubblici, a casi in cui
la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi
formali e ad altre eccezioni singolarmente individuate.
In particolare, si
ricorda che ai sensi dell’articolo 20, comma 4, le disposizioni in materia
di silenzio assenso non si applicano, tra le altre ipotesi, agli atti e
procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente,
la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica
sicurezza, la salute e la pubblica incolumità, nonché ai casi in cui la
normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.
4) AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI
L’articolo 103,
comma 2, del decreto-legge, nella versione originale, disponeva che “tutti i
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15
aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
La norma è
stata parzialmente modificata in sede di conversione e prevede che “Tutti i
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di
ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza
tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i
novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche
alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate
di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro
dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
Rispetto al
testo approvato inizialmente nel decreto-legge, risultano espressamente
inseriti anche i termini di inizio ed ultimazione dei lavori, le segnalazioni
certificate di inizio attività, nonché le autorizzazioni paesaggistiche ed
ambientali comunque denominate.
La disposizione
rimane di applicazione generale, incidendo, quindi, anche sulle autorizzazioni
e certificazioni ambientali in scadenza, come a titolo di esempio:
-
Autorizzazioni integrate ambientali
(Parte II – Titolo III – bis del decreto legislativo n.152 del 2006 – Codice
ambientale);
-
Autorizzazioni in materia di scarichi
(Parte III del decreto legislativo n.152 del 2006 – Codice ambientale);
-
Autorizzazioni e abilitazioni in materia di
rifiuti (raccolta, trasporto, gestione - Parte IV del decreto legislativo
n.152 del 2006 – Codice ambientale);
-
Autorizzazioni in materia di emissioni (Parte
V del decreto legislativo n.152 del 2006 – Codice ambientale);
-
Autorizzazione
unica ambientale (decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n.
59, Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e
la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti
sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);
-
Autorizzazioni impianti alimentati da fonti
rinnovabili (decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, Attuazione
della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
-
Autorizzazioni
paesaggistiche;
-
Certificazioni in materia di gas florurati
(decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, Regolamento
di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto
serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006).
Con riferimento alle certificazioni in
materia di gas florurati, si segnala come, a seguito del decreto - legge, siano
stati forniti alcuni chiarimenti da parte del Ministero dell’ambiente
(nota prot. n.20460 del 23 marzo 2020, in Allegato 1).
La nota risulta importante per
comprendere la portata della proroga, salvo doverne adeguare i termini di
riferimento alle nuove scadenze indicate, che ora, rispetto a quanto riportato
nella nota del Ministero (redatta prima dell’entrata in vigore della legge di
conversione), devono essere riferite agli atti in scadenza tra il 31 gennaio
2020 e il 31 luglio 2020 che conservano la loro validità per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
La citata circolare, nel riportare le
norme del D.P.R. di riferimento, n. 146/2018, prevede che al fine di rendere
valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione
accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina
riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese
certificate (www.fgas.it), a prorogare le date dei certificati da loro rilasciati
e in scadenza nel periodo indicato dalla disposizione in commento.
Viene attribuito ad ACCREDIA, in quanto organismo
unico nazionale di accreditamento, in applicazione del Regolamento europeo
765/2008, il compito di monitorare l’attività degli Organismi di certificazione
di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018. Parallelamente, Unioncamere, tramite il
gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e
delle imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che
consentono, con le medesime modalità attualmente utilizzate per la trasmissione
dei certificati e senza ulteriori oneri, la comunicazione, da parte degli
Organismi di certificazione del prolungamento della validità dei soli
certificati, scaduti o in scadenza, in ottemperanza a quanto previsto
all’articolo 103, comma 2.
A seguito di questa comunicazione, che
avrà immediata efficacia, le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro
nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 15 del
D.P.R. n. 146/2018, in possesso di un certificato in scadenza nel periodo indicato
dalla norma, resteranno visibili nella “Sezione C - Sezione delle Persone e
delle Imprese Certificate” del citato Registro.
5) COMUNICAZIONI AMBIENTALI
L’articolo 113,
Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti, proroga
al 30 giugno 2020 alcuni termini relativi a comunicazioni ambientali. Rispetto
alla norma già approvata in sede di decreto – legge, non si registrano
modifiche in sede di conversione.
Nel rinviare,
quindi, per i dettagli alla circolare 2/2020 di questo servizio, con
riferimento alle comunicazioni di interesse delle imprese, si segnala ce la
proroga si applica a:
a) presentazione del
modello unico di dichiarazione ambientale (mud) di cui all’articolo 6, comma 2,
della legge 25 gennaio 1994, n. 70
b) presentazione
della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi
sul mercato nazionale nell'anno precedente (articolo 15, comma 3)
c) versamento
del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (articolo
24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120).
E’ quindi prorogato
al 30 giugno 2020 anche Il versamento del diritto annuale d'iscrizione all’Albo
nazionale gestori ambientali che, ai sensi dell’articolo 24, comma 4 del
decreto 3 giugno 2014, n.120, normalmente deve essere effettuato entro il 30
aprile di ogni anno tramite versamento su conto corrente postale, bonifico
bancario o modalità telematica.
Con riferimento
alle autorizzazioni rilasciate dall’Albo nazionale gestori ambientali per le
attività iscritte ai sensi dell’articolo 212 del codice ambientale, si ritiene
che le stesse, se in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, debbano
intendersi prorogate fino al termine indicato nella norma, in considerazione di
quanto previsto dall’articolo 103, comma 2 del decreto- legge in esame, secondo
quanto precisato sopra. La disposizione non può ritenersi applicabile alle
ipotesi di nuova iscrizione.
Rispetto agli
adempimenti previsti per le imprese di trasporto rifiuti o comunque soggetti
all’iscrizione all’Albo gestori, si segnala che l’Albo medesimo, con circolare
4/2020 (in Allegato 2) è precisato che, con riferimento alle iscrizioni, la
norma va riferita a procedimenti in corso o ancora da aprire, rimanendo
esclusi:
a) i
procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi
in modo definitivo;
b) le
iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in
vigore del decreto-legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda
di rinnovo.
E’ stato,
inoltre, precisato come rimanga fermo il rispetto di tutti i requisiti e le
condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell’attività e
che, in caso di accertata carenza, possono portare all’apertura di procedimenti
disciplinari e alle relative sanzioni, ivi incluso l’obbligo di prestare, per i
casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e
trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione,
o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo
intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella fissata dal
decreto, nonché l’obbligo di comunicare le variazioni dell’iscrizione.
Da ultimo, ai
sensi dell’articolo 103, comma 1 (vedi sopra) viene chiarito che “in caso di
variazione dell’iscrizione all’Albo gestori per incremento della dotazione
veicoli, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle
dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per procedimento non conclusi
alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente, non si tiene conto
del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020”. Come già
chiarito, questo termine del 15 aprile è stato ulteriormente prorogato al 15
maggio dall’articolo 37 del DL “liquidità”.
6) DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI
Risulta di
nuova introduzione l’articolo 113-bis che dispone che “Fermo restando
il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito
temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero
2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un
quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere
durata superiore a diciotto mesi”.
Con riferimento
alla disposizione indicata, nel rinviare alla lettura della circolare del
Servizio ambiente 4/2020 del 30 marzo u.s., in merito ai chiarimenti forniti
dal Ministero dell’ambiente sulle eventuali criticità in materia di deposito
temporaneo e stoccaggio di rifiuti, si evidenzia come la norma in commento
incida soltanto sui termini ed i quantitativi previsti dal codice ambientale
per i depositi temporanei di rifiuti, vale a dire per quei depositi che possono
non essere autorizzati, purché vengano rispettate le condizioni fissate
dall’articolo 183, richiamato.
Segnatamente,
l’articolo 183 cit. definisce come deposito temporaneo: il
raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del
trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima
della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera
area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti
o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile,
presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa
agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle
seguenti condizioni:
-
….
-
i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle
operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità
alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno
trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il
quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi
di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché
il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito
temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;
-
….
L’articolo
113-bis, quindi, incide sulle tempistiche di rimozione rifiuti prevedendo la
possibilità di estendere la durata del deposito fino a 18 mesi e di raddoppiare
le quantità fissate.
Secondo la
previsione, quindi, è possibile tenere in deposito fino a 60 mc di rifiuti (in
luogo dei 30 mc fissati dal codice ambientale), di cui 20 mc di rifiuti
pericolosi (in luogo dei 10 mc fissati dal codice ambientale.
Per eventuali
chiarimenti è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni, responsabile del
Servizio Ambiente ed Energia (ambiente@confcooperative.it)
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Marco Venturelli)
ALLEGATO
Decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18,
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, in GU n.70 del 17 marzo 2020
ESTRATTO NORME DI INTERESSE
AMBIENTALE
DISPOSIZIONE
DEL DECRETO LEGGE N.18/2020
PRIMA
DELLA CONVERSIONE IN LEGGE
|
DISPOSIZIONE
DEL DECRETO LEGGE N.18/2020 COME MODIFICATA A SEGUITO DELLA LEGGE DI
CONVERSIONE
(Norma
attualmente vigente)
|
|
Art. 72-bis - Sospensione
dei pagamenti delle utenze
1. L'Autorità di
regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori
dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal
gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di
gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione
temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e
degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati
nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020.
2. Entro centoventi
giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020, l'Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le
modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui
termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando,
ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle
componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del
canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21
febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione con la
prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di
sospensione.
|
|
Art. 78 -
Misure in favore del settore agricolo e della pesca
...omissis…
3-ter. In relazione allo stato di emergenza da
COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere
agricole ed agroindustriali, le regioni e le province autonome agevolano
l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte,
sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte
negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, derogando,
limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione
definite ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'uso
e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma,
le regioni e le province autonome definiscono specifiche disposizioni
temporanee e le relative modalità di attuazione a cui devono attenersi i
gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione
anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi
del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 ottobre 2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria
all'autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche
documentali, procede all'accoglimento o al diniego entro i successivi tre
giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione
dell'autorità sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria
dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui
all'articolo 2135 del codice civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue
addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste
filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di
allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15, comma 3,
del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25
febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
n. 90 del 18 aprile 2026
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Art. 103 - Sospensione
dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi
in scadenza
1. Ai fini del
computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali,
finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi
su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o
iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso
tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.
Le pubbliche
amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare
comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con
priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate
istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo
corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione
nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
2. Tutti i
certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti
abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile
2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
3. Le disposizioni
di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da
specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio
2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi
decreti di attuazione.
4. Le disposizioni
di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni,
retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di
opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e
altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o
sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni
alle imprese comunque denominati.
5. I termini dei
procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi
inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto
legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati
successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.
6. L’esecuzione dei
provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è
sospesa fino al 30 giugno 2020.
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Art. 103 - Sospensione
dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti
amministrativi in scadenza
1. Ai fini del computo dei termini ordinatori
o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi
allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o
d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente
a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e
quella del 15 aprile 2020.
Le pubbliche
amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare
comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con
priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate
istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo
corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva
dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste
dall'ordinamento.
1-bis. Il periodo di sospensione di cui al comma 1
trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi
esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione
dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di
svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi
giurisdizionali.
2. Tutti i certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di
cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e
il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La
disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni
certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità,
nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali
comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei
titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
2-bis. Il termine di validità nonché i termini di
inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini
dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico,
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di
novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini
delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17
agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla
legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno
usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 agosto 2013, n. 98. (214)
2-ter. Nei contratti tra privati, in corso di
validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto
l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine
lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga
di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il
committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di
sospensione dei lavori. (214)
2-quater. I permessi di soggiorno dei cittadini di
Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati
fino al medesimo termine anche:
a) i termini per la conversione dei permessi
di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro
subordinato non stagionale;
b) le autorizzazioni al soggiorno di cui
all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286;
c) i documenti di viaggio di cui all'articolo
24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
d) la validità dei nulla osta rilasciati per
lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286;
e) la validità dei nulla osta rilasciati per
il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del
decreto legislativo n. 286 del 1998;
f) la validità dei nulla osta rilasciati per
lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto
legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti
infrasocietari.
2-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 2-quater si
applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30,
39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente
comma si applica anche alle richieste di conversione.
3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti
non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente
decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19,
nonché dei relativi decreti di attuazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro
autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e
forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità
da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque
denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese
comunque denominati.
5. I termini dei procedimenti disciplinari del
personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui
all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23
febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla
data del 15 aprile 2020.
6. L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio
degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1° settembre
2020.
6-bis. Il termine di prescrizione di cui
all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai
provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è
sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla
fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il
periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo.
Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della
legge 24 novembre 1981, n. 689
Per completezza si
riporta anche l’articolo 37 del Decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd.
Decreto “liquidità”) che incide sui termini indicati nell’articolo 103
Art. 37 Termini
dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in
scadenza
1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai
commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è
prorogato al 15 maggio 2020;
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Art. 113 - Rinvio
di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti
1.Sono prorogati al
30 giugno 2020 i seguenti termini di:
a) presentazione
del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6,
comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
b) presentazione
della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori
immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15,
comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché
trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di
pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi
dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre
2008, n. 188;
c) presentazione al
Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2,
del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
d) versamento del diritto
annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui
all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.
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Art. 113 - Rinvio
di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti
1. Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti
termini di:
a) presentazione del modello unico di
dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25
gennaio 1994, n. 70;
b) presentazione della comunicazione annuale
dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale
nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto
legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi
alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori
portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
c) presentazione al Centro di Coordinamento
della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo
14 marzo 2014, n. 49;
d) versamento del diritto annuale di
iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24,
comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.
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«Art. 113-bis - Proroghe
e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale.
1. Fermo restando
il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito
temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero
2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un
quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere
durata superiore a diciotto mesi».
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