Circolari

Circ. n. 10/2020

Conversione in legge del Decreto “Cura Italia”

mercoledì 24 marzo 2021

Con la legge 24 aprile 2020, n.27, in oggetto indicata, è stato convertito il decreto-legge cosiddetto “Cura Italia” (decreto- legge n.18 del 2020), con cui sono state approvate le misure urgenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso ed il sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese.

Nell’ambito delle disposizioni adottate, nel richiamare quanto già illustrato nella circolare del Servizio Ambiente n.2/2020 relativa all’approvazione del decreto legge, si riportano le previsioni che incidono sulle scadenze di alcuni adempimenti in materia ambientale e nel settore dell’energia (estratto delle norme in allegato, con testo a fronte per l’evidenza delle novità).

In estrema sintesi, con rifermento alle modifiche operate in sede di conversione in legge del decreto si segnalano:

  • l’introduzione dell’articolo 72-bis (Sospensione dei pagamenti delle utenze) che prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;

  • l’inserimento, nell’articolo 78, del comma 3-ter che

    • consente di agevolare l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite dalla normativa energetica (decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387);

    • consente alle imprese agricole l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15, comma 3, del decreto “effluenti” (DM 25 febbraio 2016);

  • la conferma della sospensione generica dei termini disposta dall’articolo 103, comma 1 e la parziale riformulazione dell'art. 103, comma 2 che, con una formula di sospensione e di proroga generica, risulta riferito a tutte le autorizzazioni comunque denominate. La disposizione attiene alla validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

  • la conferma del rinvio al 30 giugno per le seguenti scadenze:

  • presentazione del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);

  • presentazione annuale dei dati relativi all'immissione sul mercato (anno 2019) di pile e accumulatori, nonché dei dati relativi alla raccolta e riciclaggio degli stessi;

  • comunicazione relativa ai Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), trattati nell'anno 2019.

  • versamento annuale di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

    -        l’introduzione dell’articolo 113-bis, che consente il deposito temporaneo dei rifiuti fino ad un quantitativo massimo doppio rispetto a quanto previsto dalle norme di riferimenti ed estende il limite temporale al massimo fino a 18 mesi.

    Rispetto a quanto indicato, sembra utile fornire, di seguito, qualche indicazione di maggiore dettaglio

     

    1) SOSPENSIONE TEMPORANEA DEI PAGAMENTI DELLE UTENZE

L’articolo 72-bis, di nuova introduzione, rinvia a successivi provvedimento dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, la previsione della sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 (nella Regione Lombardia: Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini - nella Regione Veneto: Vò).

La disposizione, in particolare prevede che entro centoventi giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020 (vale a dire il 4 ottobre 2020), l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina, altresì, le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie.

 

2) UTILIZZO DEL LATTE E DEI PRODOTTI DERIVATI IN IMPIANTI DI BIOGAS E PER UTILIZZAZIONE AGRONOMICA

L’articolo 78, comma 3-ter, di nuova introduzione, prevede che le regioni e le province autonome agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili.

La disposizione prevede l’adozione, da parte delle regioni e le province autonome di specifiche disposizioni temporanee per definire le relative modalità di attuazione a cui devono attenersi i gestori degli impianti a biogas. Nell’ipotesi in cui il gestore dell'impianto di digestione anaerobica non risulti in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento sui sottoprodotti di origine animale (regolamento (CE) n.1069/2009), viene richiesta una preventiva istanza straordinaria all'autorità sanitaria competente che è tenuta a dare riscontro entro tre giorni lavorativi dalla richiesta.

La disposizione prevede, inoltre che, fatta salva l'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è consentito alle imprese agricole l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga a quanto disposto dall’articolo 15 del decreto “effluenti” (DM 25 febbraio 2016).

L’articolo 15, comma 3 richiamato prevede, in particolare, che l'utilizzazione agronomica delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nelle aziende del settore lattiero-caseario che trasformano un quantitativo di latte superiore a 100.000 litri all'anno, avviene esclusivamente su terreni agricoli aventi le seguenti caratteristiche:

  • pH superiore ad 8.0;

  • calcare totale non inferiore al 20 per mille;

  • buona aereazione;

  • soggiacenza superiore a 20 m;

  • tessitura e caratteristiche pedologiche, giacitura e sistemazioni idraulico agrarie tali da garantire assenza di ruscellamento, anche in considerazione della presenza o assenza di copertura vegetale dei suoli all'atto dello spandimento, del tipo di coltura e delle modalità adottate per la distribuzione delle acque reflue.

    Pertanto, sulla base di quanto disposto dall’articolo 78, comma 3-ter in esame, tale disposizione può essere derogata, limitatamente al periodo di emergenza, ferma restando la necessità di acquisire l’autorizzazione sanitaria.

     

    3) VALUTAZIONI AMBIENTALI ED ISTANZE

    L’articolo 103, comma 1, del decreto-legge in esame (che, sul punto, non ha subito modifiche) dispone, in via generale, che “ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.

    Il decreto dispone, inoltre, che “le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento”.

    Rispetto a tale disposizione, si segnala, innanzitutto, come l’articolo 37 del Decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto “liquidità”) incida sui termini indicati nell’articolo 103, comma 1, avendo disposto che “il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020”.

    Pertanto, l’articolo 103 prevede la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020 (secondo quanto disposto dall’articolo 103 del DL “Cura Italia”, in combinato con l’articolo 37 del DL “liquidità”).  La disposizione ha portata generale e rappresenta una sospensione dei termini inerenti lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, che risultino pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o che siano iniziati successivamente a tale data.

Trattandosi di sospensione (e non di una proroga), a far data dal 15 maggio i termini inizieranno nuovamente a decorrere partendo da quello già maturato al 22 febbraio: la sospensione, infatti, opera come una parentesi rispetto al decorso del termine.

La disposizione di applica quindi anche ai procedimenti in materia ambientale, per le valutazioni o le autorizzazioni ambientali.

L’ambito di applicazione riguarda, infatti, tutti i procedimenti amministrativi, sia ad istanza di parte, che ad iniziativa d’ufficio e con riferimento sia a termini stabiliti a pena di decadenza (perentori) che a termini il cui superamento non comporta decadenze (ordinatori), nonché a termini finali ed esecutivi ed a termini endoprocedimentali e preparatori.  Non si rinvengono nella disposizione eccezioni riferibili a tipologie di amministrazioni o a particolari categorie di enti pubblici.

La disposizione precisa, inoltre, che sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento, ossia le ipotesi di silenzio-assenso e silenzio-diniego disciplinate dalla l. 241/1990 e da numerose leggi di settore.

Come esplicitato nella relazione illustrativa, la ratio della sospensione generalizzata, fatte salve le eccezioni indicate ai commi 3 e 4, è diretta ad evitare che le pubbliche amministrazioni “nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo”.

Con riferimento al “silenzio- assenso”, infatti, l’articolo 20 della legge 241/1990 stabilisce che nei procedimenti a istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi, esclusi quelli disciplinati dall’art. 19 (SCIA), per il rilascio di provvedimenti amministrativi, il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda», se la stessa amministrazione non comunica all’interessato, nel termine indicato dall’art. 2, co. 2 e 3, il provvedimento di diniego ovvero se, entro 30 giorni dalla presentazione dall’istanza, non indice una conferenza di servizi.

La legge prevede alcune eccezioni in relazione a determinati interessi pubblici, a casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali e ad altre eccezioni singolarmente individuate.

In particolare, si ricorda che ai sensi dell’articolo 20, comma 4, le disposizioni in materia di silenzio assenso non si applicano, tra le altre ipotesi, agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, la salute e la pubblica incolumità, nonché ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali.

 

4) AUTORIZZAZIONI E CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

L’articolo 103, comma 2, del decreto-legge, nella versione originale, disponeva che “tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

La norma è stata parzialmente modificata in sede di conversione e prevede che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Rispetto al testo approvato inizialmente nel decreto-legge, risultano espressamente inseriti anche i termini di inizio ed ultimazione dei lavori, le segnalazioni certificate di inizio attività, nonché le autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali comunque denominate.

La disposizione rimane di applicazione generale, incidendo, quindi, anche sulle autorizzazioni e certificazioni ambientali in scadenza, come a titolo di esempio:

  • Autorizzazioni integrate ambientali (Parte II – Titolo III – bis del decreto legislativo n.152 del 2006 – Codice ambientale);

  • Autorizzazioni in materia di scarichi (Parte III del decreto legislativo n.152 del 2006 – Codice ambientale);

  • Autorizzazioni e abilitazioni in materia di rifiuti (raccolta, trasporto, gestione - Parte IV del decreto legislativo n.152 del 2006 – Codice ambientale);

  • Autorizzazioni in materia di emissioni (Parte V del decreto legislativo n.152 del 2006 – Codice ambientale);

  • Autorizzazione unica ambientale (decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35);

  • Autorizzazioni impianti alimentati da fonti rinnovabili (decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)

  • Autorizzazioni paesaggistiche;

  • Certificazioni in materia di gas florurati (decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146, Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006).

    Con riferimento alle certificazioni in materia di gas florurati, si segnala come, a seguito del decreto - legge, siano stati forniti alcuni chiarimenti da parte del Ministero dell’ambiente (nota prot. n.20460 del 23 marzo 2020, in Allegato 1).

    La nota risulta importante per comprendere la portata della proroga, salvo doverne adeguare i termini di riferimento alle nuove scadenze indicate, che ora, rispetto a quanto riportato nella nota del Ministero (redatta prima dell’entrata in vigore della legge di conversione), devono essere riferite agli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 che conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

    La citata circolare, nel riportare le norme del D.P.R. di riferimento, n. 146/2018, prevede che al fine di rendere valida l’estensione delle certificazioni, gli Organismi di certificazione accreditati e designati provvederanno, previo accesso alla loro pagina riservata del Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate (www.fgas.it), a prorogare le date dei certificati da loro rilasciati e in scadenza nel periodo indicato dalla disposizione in commento.

    Viene attribuito ad ACCREDIA, in quanto organismo unico nazionale di accreditamento, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008, il compito di monitorare l’attività degli Organismi di certificazione di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 146/2018.  Parallelamente, Unioncamere, tramite il gestore dell’infrastruttura telematica del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate, metterà a disposizione gli strumenti telematici che consentono, con le medesime modalità attualmente utilizzate per la trasmissione dei certificati e senza ulteriori oneri, la comunicazione, da parte degli Organismi di certificazione del prolungamento della validità dei soli certificati, scaduti o in scadenza, in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 103, comma 2.

    A seguito di questa comunicazione, che avrà immediata efficacia, le persone fisiche e le imprese iscritte al Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 15 del D.P.R. n. 146/2018, in possesso di un certificato in scadenza nel periodo indicato dalla norma, resteranno visibili nella “Sezione C - Sezione delle Persone e delle Imprese Certificate” del citato Registro.

     

    5) COMUNICAZIONI AMBIENTALI

    L’articolo 113, Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti, proroga al 30 giugno 2020 alcuni termini relativi a comunicazioni ambientali. Rispetto alla norma già approvata in sede di decreto – legge, non si registrano modifiche in sede di conversione.

    Nel rinviare, quindi, per i dettagli alla circolare 2/2020 di questo servizio, con riferimento alle comunicazioni di interesse delle imprese, si segnala ce la proroga si applica a:

     

                            a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (mud) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70

    b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente (articolo 15, comma 3)

    c) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120).

    E’ quindi prorogato al 30 giugno 2020 anche Il versamento del diritto annuale d'iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali che, ai sensi dell’articolo 24, comma 4 del decreto 3 giugno 2014, n.120, normalmente deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno tramite versamento su conto corrente postale, bonifico bancario o modalità telematica.

    Con riferimento alle autorizzazioni rilasciate dall’Albo nazionale gestori ambientali per le attività iscritte ai sensi dell’articolo 212 del codice ambientale, si ritiene che le stesse, se in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, debbano intendersi prorogate fino al termine indicato nella norma, in considerazione di quanto previsto dall’articolo 103, comma 2 del decreto- legge in esame, secondo quanto precisato sopra. La disposizione non può ritenersi applicabile alle ipotesi di nuova iscrizione.

    Rispetto agli adempimenti previsti per le imprese di trasporto rifiuti o comunque soggetti all’iscrizione all’Albo gestori, si segnala che l’Albo medesimo, con circolare 4/2020 (in Allegato 2) è precisato che, con riferimento alle iscrizioni, la norma va riferita a procedimenti in corso o ancora da aprire, rimanendo esclusi:

    a) i procedimenti, pur rientranti nella suddetta finestra temporale, ma già conclusi in modo definitivo;

    b) le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.

    E’ stato, inoltre, precisato come rimanga fermo il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell’attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni, ivi incluso l’obbligo di prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella fissata dal decreto, nonché l’obbligo di comunicare le variazioni dell’iscrizione.

    Da ultimo, ai sensi dell’articolo 103, comma 1 (vedi sopra) viene chiarito che “in caso di variazione dell’iscrizione all’Albo gestori per incremento della dotazione veicoli, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà per procedimento non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 aprile 2020”. Come già chiarito, questo termine del 15 aprile è stato ulteriormente prorogato al 15 maggio dall’articolo 37 del DL “liquidità”.

     

    6) DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI

    Risulta di nuova introduzione l’articolo 113-bis che dispone che “Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi”.

    Con riferimento alla disposizione indicata, nel rinviare alla lettura della circolare del Servizio ambiente 4/2020 del 30 marzo u.s., in merito ai chiarimenti forniti dal Ministero dell’ambiente sulle eventuali criticità in materia di deposito temporaneo e stoccaggio di rifiuti, si evidenzia come la norma in commento incida soltanto sui termini ed i quantitativi previsti dal codice ambientale per i depositi temporanei di rifiuti, vale a dire per quei depositi che possono non essere autorizzati, purché vengano rispettate le condizioni fissate dall’articolo 183, richiamato.

    Segnatamente, l’articolo 183 cit. definisce come deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

  • ….

  • i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

  • ….

    L’articolo 113-bis, quindi, incide sulle tempistiche di rimozione rifiuti prevedendo la possibilità di estendere la durata del deposito fino a 18 mesi e di raddoppiare le quantità fissate.

    Secondo la previsione, quindi, è possibile tenere in deposito fino a 60 mc di rifiuti (in luogo dei 30 mc fissati dal codice ambientale), di cui 20 mc di rifiuti pericolosi (in luogo dei 10 mc fissati dal codice ambientale.

    Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni, responsabile del Servizio Ambiente ed Energia (ambiente@confcooperative.it)

       Cordiali saluti.

     

     IL SEGRETARIO GENERALE

       (Marco Venturelli)



 

ALLEGATO

Decreto - legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in GU n.70 del 17 marzo 2020

 

ESTRATTO NORME DI INTERESSE AMBIENTALE

 

DISPOSIZIONE DEL DECRETO LEGGE N.18/2020

PRIMA DELLA CONVERSIONE IN LEGGE

DISPOSIZIONE DEL DECRETO LEGGE N.18/2020 COME MODIFICATA A SEGUITO DELLA LEGGE DI CONVERSIONE

(Norma attualmente vigente)

 

Art. 72-bis - Sospensione dei pagamenti delle utenze

 

1. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, e al ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani, con propri provvedimenti, prevede la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020.

2. Entro centoventi giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell'ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione con la prima fattura dell'energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione.

 

Art. 78 - Misure in favore del settore agricolo e della pesca

...omissis

 

3-ter.   In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le regioni e le province autonome agevolano l'uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le regioni e le province autonome definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui devono attenersi i gestori degli impianti a biogas. Il gestore dell'impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all'autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procede all'accoglimento o al diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l'autorizzazione dell'autorità sanitaria competente, per la durata dell'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all'articolo 2135 del codice civile, l'utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l'utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026

Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

 

1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.

 

 

 

 

2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5. I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all’articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6. L’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 30 giugno 2020.

Art. 103 - Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

 

1.  Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

1-bis.  Il periodo di sospensione di cui al comma 1 trova altresì applicazione in relazione ai termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali.

2.  Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2-bis.   Il termine di validità nonché i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati di novanta giorni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. (214)

2-ter.  Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 luglio 2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo pari alla durata della proroga di cui al comma 2. In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori. (214)

2-quater.  I permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi conservano la loro validità fino al 31 agosto 2020. Sono prorogati fino al medesimo termine anche:

a)  i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

b)  le autorizzazioni al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

c)   i documenti di viaggio di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d)  la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale, di cui al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

e)   la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare di cui agli articoli 28, 29 e 29-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998;

f)   la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro per casi particolari di cui agli articoli 27 e seguenti del decreto legislativo n. 286 del 1998, tra cui ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari.

2-quinquies.  Le disposizioni di cui al comma 2-quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39-bis e 39-bis.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione.

3.  Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e 25 marzo 2020, n. 19, nonché dei relativi decreti di attuazione.

4.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

5.  I termini dei procedimenti disciplinari del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3, del medesimo decreto legislativo, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, sono sospesi fino alla data del 15 aprile 2020.

6.  L'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, è sospesa fino al 1° settembre 2020.

6-bis.  Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689

 

 

Per completezza si riporta anche l’articolo 37 del Decreto - legge 8 aprile 2020, n. 23 (cd. Decreto “liquidità”) che incide sui termini indicati nell’articolo 103

 

 

Art. 37 Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza

1.  Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;

Art. 113 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

 

1.Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell’articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali di cui all’articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

Art. 113 - Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti

 

1.  Sono prorogati al 30 giugno 2020 i seguenti termini di:

a)  presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

b)  presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;

c)  presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

d)  versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 giugno 2014, n. 120.

 

«Art. 113-bis - Proroghe e sospensioni di termini per adempimenti in materia ambientale.

 

1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi».