Alla luce del nuovo DPCM 8 marzo 2020 contenete
ulteriori misure per contrastare l’emergenza sanitaria in corso, si mette a
disposizione un format per
l’attivazione del lavoro agile che potrà essere utile alle IMPRESE COOPERATIVE,
ma anche alle strutture CONFCOOPERATIVE e ai CSA siti nei territori chiusi.
È fondamentale raggiungere tempestivamente e via mail
tutte le cooperative ubicate nelle zone rosse (tutta la Regione Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino,
Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso,
Venezia) e, pertanto, s’invitano tutte le strutture in indirizzo a fornire
tutto il materiale di supporto alle cooperative coinvolte.
Ricordiamo anche che il lavoro agile può essere attivato a necessità su tutto il territorio
nazionale e quindi, a solo scopo preventivo, invitiamo tutte le
cooperative e le sedi Confcooperative ad effettuare una valutazione rispetto
alla strumentazione necessaria e all’organizzazione interna per fronteggiare
l’eventuale necessità che potrebbe presentarsi a fronte di ulteriori ordinanze
restrittive.
Non c’è bisogno
di accordo con il lavoratore, ma va
rispettata la disciplina vigente (legge 81/2017 – artt.18-23) con una
comunicazione aziendale di cui alleghiamo un
fac-simile. Al momento, questa modalità semplificata di applicazione del
lavoro agile varrà FINO AL MESE DI LUGLIO 2020 (durata dello stato di emergenza
pari a 6 mesi deliberata dal Governo il 31 gennaio 2020).
Il lavoro agile dovrà rispondere a tutti gli altri
requisiti previsti dalla legge e garantire i relativi diritti (orario di
lavoro, diritto alla disconnessione, utilizzo degli strumenti etc).
In questa situazione d’emergenza è possibile chiedere
ai lavoratori di utilizzare i loro PC personali stante l’impossibilità di
movimento e/o le difficoltà nel fornire velocemente strumenti di collegamento
con l’azienda.
Ove non sia
possibile attivare il lavoro agile si raccomanda di permettere la fruizione di
permessi, congedi ordinari e ferie.
Ricordiamo che l'attivazione del lavoro agile deve
avvenire con una comunicazione al lavoratore e l'invio della documentazione
attraverso il portale del Ministero del lavoro per le relative comunicazioni
obbligatorie. Ai fini delle disposizioni sulla sicurezza sul lavoro è possibile
inviare ai lavoratori una informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile
ai sensi dell’art. 22, comma 1, legge 81/2017 secondo il fac-simile predisposto
dall'INAIL.
Il Servizio Sindacale resta a disposizione per ogni
ulteriore evenienza.