Circolari

Circ. n. 10/2020

d.l. 9/2020

Come preannunciato nelle Circolari n. 7 e 8 del Servizio legislativo, è stato pubblicato in G.U. il decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’

 

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-2019

(D. L. 2 marzo 2020, n. 9 – Prime misure urgenti di sostegno)

 

Il decreto anzitutto chiarisce che l’adozione di misure di contenimento e gestione dell’emergenza a livello statale preclude l’esercizio dei poteri di ordinanza di carattere contingibile e urgente da parte dei sindaci (ciò ai sensi di quanto previsto dagli articoli 32, L. 833/1978, 117, d. l. vo 112/1998 e 50, d. l. vo 267/2000). Sono tuttavia esclusi i poteri regionali: permane dunque la possibilità dell’adozione a livello regionale di disposizioni contingibili e urgenti[1].

 

Quanto alle misure di sostegno, il decreto stabilisce, fra le altre cose:

  • il rinvio di alcune scadenze tributarie, segnatamente i termini per la compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2020 e ulteriori differimenti di altri adempimenti tributari con effetti esclusivamente per l’anno 2020 (v. art. 1);

  • per i soli contribuenti che hanno la residenza, la sede legale ovvero la sede operativa nei comuni della cd “zona rossa”, la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (incluse le scadenze riguardanti la cd “rottamazione ter”)[2] (art. 2);

  • per i soli utenti dei comuni della cd “zona rossa”, la possibilità per l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) di disporre la sospensione temporanea, fino al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle “bollette” relative alle forniture di energia elettrica, gas, acqua e del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani (art. 3);

  • sempre per la sola zona rossa, la sospensione dei termini di pagamento, a carico di persone fisiche ed imprese, relativi ai versamenti dei premi assicurativi, al versamento dei diritti camerali e ad alcune sanzioni per le imprese irrogate dalle Camere di commercio (art. 7);

  • per tutto il territorio nazionale, la sospensione (fino al 30 aprile 2020) dell’obbligo di versamento delle ritenute nei confronti dei propri dipendenti per gli esercenti attività turistico-alberghiera, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator (art. 8);

  • per le sole imprese con sede o unità locali ubicate nei territori della cd zona rossa, la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020 (e di un corrispondente allungamento della durata dei piani di ammortamento) relativa ai mutui agevolati concessi da Invitalia;

  • la sospensione dei procedimenti amministrativi di competenza delle autorità di pubblica sicurezza e la sospensione dei termini ed il rinvio delle udienze processuali relativa ad alcuni territori (v. artt. 9 e 10);

  • il differimento al 15 febbraio 2021 dell’operatività dell’obbligo di segnalazione dello stato di crisi dell’impresa (che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati), previsti, rispettivamente, dall’articolo 14, comma 2, e dall’articolo 15 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. La disposizione si fa carico della preoccupazione segnalata anche dall’Alleanza delle Cooperative Italiane di consentire una gestione efficiente delle procedure di allerta da parte degli organi interni, differendo di ulteriori sei mesi l’entrata in vigore dell’obbligo di segnalazione, anche a fronte delle difficoltà e dei danni economici derivanti dall’emergenza sanitaria (art. 11);

  • l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI con modalità che prevedono l’intervento a titolo gratuito e nella misura massima oggi consentita dalla normativa nazionale e dalla disciplina dell’Unione europea (80 per cento in garanzia diretta e 90 per cento in riassicurazione) (art. 25);

  • l’estensione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, con l’aggiunta di una nuova causale a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima casa erogato da istituti di credito (art. 26);

  • il potenziamento del sostegno ai programmi di penetrazione commerciale all’estero, mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ad imprese esportatrici (cd Fondo Simest, art. 27);

  • una norma che puntualizza le ipotesi di “sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo” e, per l’effetto, assicura il ristoro degli esborsi economici per l’acquisto di titoli di viaggio o di pacchetti turistici da soggetti che, in ragione degli eventi emergenziali, versano nell’impossibilità di usufruire delle correlate prestazioni (art. 28);

  • l’estensione della disciplina relativa alle donazioni antispreco (art. 16, L.166/2016 ), oggi previste per le cessioni di eccedenze alimentari, prodotti medicinali e farmaceutici e altri prodotti di prima necessità non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione, anche alle cessioni gratuite dei prodotti tessili, per l’abbigliamento e per l’arredamento, dei giocattoli, dei materiali per l’edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico, non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo o per altri motivi similari (art. 31);

  • una disposizione che assicura la validità dell’anno scolastico 2019-2020, anche per quelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d’istruzione che non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del personale delle predette istituzioni scolastiche;

  • misure per il settore agricolo (v. Circolare di Fedagripesca n. 696/MM/is del 4/3/2020);

  • varie norme e misure di sostegno di natura lavoristica e previdenziale (v. Circolare del Servizio sindacale).

     

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    Il Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it) resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.




[1] Beninteso tale potere è esercitabile nelle more dell'adozione, in riferimento all'emergenza Coronavirus, dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

[2] I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, vale a dire entro il 31 maggio 2020.