-
il rinvio di alcune scadenze tributarie,
segnatamente i termini per la compilazione della dichiarazione dei redditi
precompilata 2020 e ulteriori differimenti di altri adempimenti tributari con
effetti esclusivamente per l’anno 2020 (v. art. 1);
-
per i soli contribuenti che hanno la residenza, la
sede legale ovvero la sede operativa nei comuni della cd “zona rossa”, la sospensione dei termini dei versamenti che
scadono nel periodo dal 21 febbraio al 30 aprile 2020, derivanti da cartelle di
pagamento e avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali (incluse le
scadenze riguardanti la cd “rottamazione ter”)[2]
(art. 2);
-
per i soli utenti dei comuni della cd “zona rossa”, la possibilità per l’Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente (ARERA) di disporre la sospensione temporanea, fino
al 30 aprile 2020, dei termini di pagamento delle “bollette” relative alle
forniture di energia elettrica, gas, acqua e del servizio integrato di gestione
dei rifiuti urbani (art. 3);
-
sempre per
la sola zona rossa, la sospensione dei termini di pagamento, a carico di
persone fisiche ed imprese, relativi ai versamenti dei premi assicurativi, al
versamento dei diritti camerali e ad alcune sanzioni per le imprese irrogate
dalle Camere di commercio (art. 7);
-
per tutto
il territorio nazionale, la sospensione (fino al 30 aprile 2020) dell’obbligo
di versamento delle ritenute nei confronti dei propri dipendenti per gli
esercenti attività turistico-alberghiera, le agenzie di viaggio e turismo e i
tour operator (art. 8);
-
per le
sole imprese con sede o unità locali ubicate nei territori della cd zona rossa,
la sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate con scadenza non
successiva al 31 dicembre 2020 (e di un corrispondente allungamento della
durata dei piani di ammortamento) relativa ai mutui agevolati concessi da Invitalia;
-
la sospensione dei procedimenti amministrativi
di competenza delle autorità di pubblica sicurezza e la sospensione dei termini
ed il rinvio delle udienze processuali relativa ad alcuni territori (v. artt. 9
e 10);
-
il differimento al 15 febbraio 2021 dell’operatività
dell’obbligo di segnalazione dello stato di crisi dell’impresa (che
grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui
creditori pubblici qualificati), previsti, rispettivamente, dall’articolo 14,
comma 2, e dall’articolo 15 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza,
di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019. La disposizione si fa carico
della preoccupazione segnalata anche dall’Alleanza delle Cooperative Italiane
di consentire una gestione efficiente delle procedure di allerta da parte degli
organi interni, differendo di ulteriori sei mesi l’entrata in vigore dell’obbligo
di segnalazione, anche a fronte delle difficoltà e dei danni economici
derivanti dall’emergenza sanitaria (art. 11);
-
l’intervento del Fondo di garanzia per le
PMI con modalità che prevedono l’intervento a titolo gratuito e nella
misura massima oggi consentita dalla normativa nazionale e dalla disciplina
dell’Unione europea (80 per cento in garanzia diretta e 90 per cento in
riassicurazione) (art. 25);
-
l’estensione del fondo di solidarietà per i
mutui per l’acquisto della prima casa, con l’aggiunta di una nuova causale
a supporto della richiesta di sospensione del pagamento delle rate del mutuo
prima casa erogato da istituti di credito (art. 26);
-
il potenziamento del sostegno ai programmi di
penetrazione commerciale all’estero, mediante la concessione di finanziamenti a
tasso agevolato ad imprese esportatrici (cd Fondo Simest, art. 27);
-
una norma che puntualizza le ipotesi di “sopravvenuta impossibilità della prestazione
dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo”
e, per l’effetto, assicura il ristoro degli esborsi economici per l’acquisto di
titoli di viaggio o di pacchetti turistici da soggetti che, in ragione degli
eventi emergenziali, versano nell’impossibilità di usufruire delle correlate
prestazioni (art. 28);
-
l’estensione
della disciplina relativa alle donazioni antispreco (art. 16, L.166/2016 ),
oggi previste per le cessioni di eccedenze alimentari, prodotti medicinali e
farmaceutici e altri prodotti di prima necessità non più commercializzati o non
idonei alla commercializzazione, anche alle cessioni gratuite dei prodotti
tessili, per l’abbigliamento e per l’arredamento, dei giocattoli, dei materiali
per l’edilizia e degli elettrodomestici, nonché dei personal computer, tablet, e-reader e altri dispositivi per la lettura in formato elettronico,
non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per
imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo
o per altri motivi similari (art. 31);
-
una disposizione che assicura la validità dell’anno
scolastico 2019-2020, anche per quelle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale d’istruzione che non possono effettuare almeno 200 giorni di lezione
a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, in deroga a quanto
stabilito dall’articolo 74 del testo unico di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente,
i termini previsti per la validità dei periodi di formazione e di prova del
personale delle predette istituzioni scolastiche;
-
misure per il settore agricolo (v. Circolare di Fedagripesca n. 696/MM/is del
4/3/2020);
-
varie
norme e misure di sostegno di natura lavoristica e previdenziale (v.
Circolare del Servizio sindacale).
*
Il Servizio legislativo (servlegale@confcooperative.it)
resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.