A distanza di circa 2 anni dalle ultime
indicazioni in materia(1), Agenzia delle
Entrate affronta nuovamente il tema della produttività e del c.d. welfare
aziendale.
La nuova circolare, emanata d’intesa con
il Ministero del Lavoro, contiene un’utile
panoramica della disciplina attualmente vigente, aggiornata rispetto alle
modifiche normative intervenute negli anni 2017(2) e 2018(3) e mai finora commentate dall’Agenzia.
Vale porre in evidenza che sulla tassazione
agevolata dei RISTORNI erogati ai
soci-lavoratori ed equiparati alla produttività dei dipendenti non si
registrano novità rispetto alla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
28/E del 15 giugno 2016, cui si rimanda per ulteriori dettagli.
Ciò premesso, nella circolare sono commentate,
come detto, tutte le novità che il legislatore, pur non
stravolgendo l’impianto normativo definito a partire dal 2016, ha via via introdotto in questi due anni
– da noi commentati tempestivamente volta per volta - cui si aggiungono ulteriori chiarimenti degni di attenzione rispetto ad
aspetti già ricompresi nel quadro regolamentare definito con il D.I. del 25 marzo 2016(4).
La circolare dell’Agenzia delle Entrate ha il
pregio di rappresentare in un unico documento - una sorta di vademecum tecnico
di circa 45 pagine - lo STATO
DELL’ARTE qui sinteticamente richiamato:
-
Oggetto: premi
di risultato di ammontare variabile legati a incrementi di produttività,
redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili,
somme per partecipazione agli utili dell'impresa.
-
Accordi:
aziendali o territoriali.
-
Deposito: entro
30gg da sottoscrizione. Termine non perentorio.
-
Destinatari: tutti i lavoratori subordinati del settore privato che
nell'anno precedente hanno avuto un reddito fino a 80.000 euro.
-
Misura:
applicazione di una tassazione agevolata del 10% (comprensiva di addizionali)
entro limite di 3.000 euro/anno.
-
In caso di coinvolgimento paritetico dei
lavoratori:
-
per contratti di 2° livello stipulati prima del 24 aprile
2017: tassazione agevolata del 10% entro il limite di 4.000 euro/anno;
-
per contratti di 2° livello stipulati dal 24 aprile 2017:
tassazione agevolata del 10% ferma a 3.000 euro/anno, ma decontribuzione sui
primi 800 € di premio corrisposti con riduzione di 20 punti percentuali della
contribuzione a carico del datore di lavoro e azzeramento della contribuzione a
carico del lavoratore (riduzione della contribuzione non compensata dallo Stato con effetti
rilevanti, in negativo, ai fini pensionistici del lavoratore).
-
Fungibilità con welfare aziendale: se il dipendente opta per avere il premio sotto forma
di prestazioni di welfare aziendale, non è dovuta neanche l'imposta sostitutiva
del 10%.
-
Riconoscimento automatico, salvo rinuncia del lavoratore.
≈ ≈ ≈
Oltre a riassumere gli assi fondanti del
meccanismo di detassazione e, seppur molto parzialmente (solo in presenza di
coinvolgimento paritetico dei lavoratori e comunque per un ammontare
marginale), di decontribuzione dei premi di produttività, vi sono una serie di ulteriori
aspetti degni di attenzione.
-
1. COINVOLGIMENTO PARITETICO
DEI LAVORATORI
Se fino ad oggi i riferimenti dati - dal legislatore e dalla precedente
circolare - su cosa bisognava intendere per coinvolgimento paritetico dei
lavoratori erano piuttosto vaghi e indefiniti, l’Agenzia delle Entrate introduce ora degli elementi specifici e
concreti imprescindibili, quali la formalizzazione
a livello aziendale di un apposito Piano di Innovazione, che dovrà
essere elaborato dal datore di lavoro o da comitati paritetici aziendali secondo
quanto previsto dalla contrattazione collettiva (a qualsiasi livello).
Secondo la circolare – par. 1.2 - tale piano dovrà riportare necessariamente una serie
di elementi: la disamina del contesto di partenza; le azioni partecipative
e gli schemi organizzativi da attuare e i relativi indicatori; i risultati
attesi in termini di miglioramento e innovazione; il ruolo delle rappresentanze
dei lavoratori a livello aziendale, se costituite.
A titolo d’esempio, quali azioni di
coinvolgimento paritetico dei lavoratori, l’Agenzia delle Entrate cita gli
schemi organizzativi di innovazione partecipata (“SOP”) e i programmi di
gestione partecipata (“PGP”), censiti quali buone prassi dalla “Fondazione
europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro” (https://www.eurofound.europa.eu/).
Riscontriamo che, nell’offrire tali
indicazioni, la circolare si spinga oltre il mero dettato normativo (nulla ha
precisato su questo tema il legislatore), ma nello stesso tempo sottolineiamo che
qualora si volesse praticare la misura dichiarando il coinvolgimento paritetico
dei lavoratori bisognerà comunque attenervisi.
-
2. FUNGIBILITA’ CON
WELFARE AZIENDALE E MAGGIOR FAVORE IN CASO DI CONVERSIONE DEI PREMI CON
PREVIDENZA COMPLEMENTARE, ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA O AZIONI
In primo luogo ricordiamo che la
detassazione integrale degli interventi di welfare aziendale in alternativa
all’erogazione dei premi aziendali– sempre in esecuzione di contratti di II°
livello e ovviamente nel rispetto degli importi stabiliti dal TUIR – deve
essere espressamente disciplinata nell’accordo quale facoltà attivabile
volontariamente dal lavoratore.
Rispetto al set di interventi detassabili –
su cui si veda più approfonditamente il punto successivo – si evidenzia che qualora il lavoratore, sempre per libera
scelta, opti per la sostituzione dei premi con versamenti alla previdenza
complementare o all’assistenza sanitaria integrativa, tali contributi
risulteranno interamente esenti fiscalmente anche se superano i limiti previsti
dal TUIR (rispettivamente 5.164 € e 3.615,20 €). Lo stesso dicasi qualora il lavoratore eserciti la fungibilità sostituendo azioni ai premi.
Si tratta in tutti questi casi di un
trattamento di miglior favore intervenuto a partire dal 2017 che determina, ad
esempio, un aumento significativo delle somme che se destinate alla previdenza
complementare e/o alla sanità integrativa, risulteranno esenti fiscalmente per
il lavoratore (oltre ai limiti di legge vanno sommati tutti quei contributi
rispetto a cui il lavoratore decide eventualmente di beneficiare come
alternativa ai premi di risultato).
La circolare si sofferma su questo tema - par. 2.2, 2.3 e 2.4 - offrendo
istruzioni puntuali rispetto a deducibilità e trattamento fiscale dei
contributi e delle azioni ricordando anche, per queste ultime, che come
previsto dall’ultima legge di bilancio 2018 in caso di vendita delle azioni
ricevute dal lavoratore in sostituzione del premio di risultato, qualora emerga
una plusvalenza derivante dalla differenza tra prezzo della vendita delle
azioni e il loro valore originario (quello pari in sostanza al premio
scambiato), sarà dovuta un’IRPEF in misura pari al 26%. Viceversa, qualora non
si realizzi alcuna plusvalenza dalla vendita delle azioni, non sarà dovuta
alcuna tassazione.
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3. ESTENSIONE INTERVENTI
DI WELFARE DETASSABILI, COMPRESA COPERTURA RISCHIO NON AUTOSUFFICIENZA E GRAVI
PATOLOGIE
A) Il legislatore negli
ultimi anni ha, come noto, significativamente riconfigurato - riformulando
l’art. 51 del TUIR – l’insieme delle prestazioni, opere, servizi al dipendente
(in natura o tramite rimborsi spese/voucher) che sono escluse, entro
determinati limiti, dal reddito di lavoro dipendente e che possono considerarsi
detassabili anche se fruite dal lavoratore, su sua libera scelta, in
alternativa a premi o utili erogati per effetto di contratti di secondo
livello.
Ricordando che sono esclusi dal reddito da
lavoro dipendenti solo quei benefit che siano comunque offerti alla generalità
dei dipendenti o a categorie/gruppi omogenei di dipendenti (par. 4.9), la circolare approfondisce
quegli ulteriori interventi di welfare –
uso alloggio, veicoli aziendali, concessione di prestiti, abbonamenti trasporto
pubblico – non ricompresi inizialmente dal legislatore nel 2016 (cfr. par. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 e 3.3).
B) In un altro
passaggio - par. 3.1 - l’Agenzia delle Entrate ricorda l’esclusione dalla base imponibile IRPEF
dei contributi/premi eventualmente versati dal datore di lavoro per
prestazioni, anche in forma assicurativa, con oggetto il rischio per il
lavoratore di una sua futura non autosufficienza o di incorrere in gravi patologie
(intervento anch’esso fruibile in alternativa ai premi).
Si tratta di una nuova ipotesi di benefit
detassato introdotta dal legislatore nel 2017 e riconducibile sostanzialmente,
come precisato nella circolare, ai contributi/premi versati per le polizze c.d.
“Long Term Care” e “Dread Disease” ovvero le polizze volte ad assicurare le terapie di
lungo corso e le malattie gravi.
Rispetto a tali strumenti sono offerte
indicazioni oltremodo puntuali da rispettare ai fini della detassazione
relativamente ai concetti di “soggetti non autosufficienti”, “gravi patologie”
e prestazioni da garantire cui bisogna riferirsi.
C) Una terza
sottolineatura - par. 3.2 - riguarda la detassazione di benefit erogati in base al CCNL. All’inizio del
2017 il legislatore, con una norma di interpretazione autentica, ha chiarito
come non rientrino nel reddito da lavoro (e quindi sono esenti fiscalmente,
anche se fruite come alternativa ai premi) quelle opere/servizi con finalità di educazione istruzione, ricreazione e
assistenza sociale e sanitaria o culto – art. 51, comma 2, lettera f) del
TUIR – utilizzate dal dipendente anche
in conformità di accordi interconfederali, CCNL o contratti territoriali e non
solo necessariamente in esecuzione di disposizioni contenute in contratti,
accordi o regolamenti aziendali. Si
tratta di una possibilità, unica nel suo genere, che prevede l’eventuale
applicazione della detassazione – e l’integrale deducibilità per l’azienda -
anche per istituti disciplinati dalle parti sociali a livello nazionale.
-
4. MISURAZIONE DEL
RISULTATO INCREMENTALE RAGGIUNTO E LIVELLO DI CONTRATTAZIONE
Uno spazio significativo della circolare – par. 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 - è dedicato a
chiarire il processo di misurazione dei risultati di produttività che danno
origine e legittimano l’erogazione del premio e che come noto devo assumere il
carattere di “incrementalità” nel
tempo considerato dall’accordo di secondo livello quale periodo di osservazione
(es. semestrale, annuale, pluriennale, etc.). Sul tema è opportuno evidenziare/ribadire
come ai fini della fruizione del beneficio:
-
A. l’erogazione del premio in funzione degli obiettivi,
anche in misura differenziata tra i lavoratori, dipende da quanto specificato
nel contratto di secondo livello: il premio può essere pagato al
raggiungimento, in un’ottica incrementale come detto, di uno solo degli
obiettivi - in questo caso alternativi tra loro – o al contrario solo in presenza
del raggiungimento, sempre in ottica incrementale di tutti gli obiettivi
indicati nell’accordo oppure in quota parte rispetto ai soli obiettivi su cui i
relativi parametri/indicatori rispettino l’incrementalità (e il raggiungimento
degli obiettivi può verificarsi per taluni lavoratori e per altri no, con la
determinazione di ammontari di bonus differenti senza che questo faccia venir
meno la legittimità all’agevolazione;
-
B. l’incremento di risultato va verificato nei confronti
della singola impresa che eroga il premio, anche in presenza dell’applicazione
di un contratto territoriale: ciò significa come non sia sufficiente il
raggiungimento di determinati obiettivi – ad esempio in media - a livello
territoriale, ma serva comunque anche in questo caso un risultato
incrementale rilevato nella singola realtà imprenditoriale sebbene l’obiettivo
(e il relativo indicatore/parametro) sia definito da un contratto di secondo
livello come detto territoriale. Ci preme evidenziare come queste indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
risultino perfettamente coerenti con il meccanismo di verifica della
produttività a livello aziendale da noi previsto sia nell’Accordo Interconfederale del 26 luglio 2016 siglato da
Confcooperative, Legacoop e AGCI con CGIL, CISL e UIL(5) proprio per sostenere la tassazione agevolata dei premi
di risultato nelle imprese (PMI) prive di rappresentanza sindacale interna e
che applicano, quindi, accordi territoriali (es, CCNL cooperative agricole 3 agosto 2016).
-
C. Nel caso di gruppi
aziendali valgono analoghe considerazioni essendo in generale agevolabile il premio solo se l’incremento
del risultato viene raggiunto nella singola impresa appartenente al gruppo
(il raggiungimento di un risultato di gruppo è unicamente ammesso dall’Agenzia
delle Entrate qualora la contrattazione collettiva sia centralizzata in capo ad
una sola società, es. la casa-madre, fatto salvo che non possono essere
comunque prese in considerazione le società partecipate non residenti in Italia).
-
5. ULTERIORI PRECISAZIONI
E FATTISPECIE PARTICOLARI
Nella sua circolare l’Agenzia delle Entrate
affronta molteplici ulteriori aspetti e fattispecie particolari che
presumibilmente necessitavano di ulteriori chiarimenti/delucidazioni, frutto
anche di alcune incertezze e perplessità nell’applicazione in questi anni della
relativa disciplina.
Ne richiamiamo brevemente alcuni, rimandando
alla circolare disponibile in allegato per ulteriori approfondimenti:
-
par. 4.1: il computo dei premi
di risultato erogati ad un lavoratore da più datori di lavoro - ad esempio perché
nel corso dell’anno il dipendente ha cambiato impresa – per verificare il rispetto
dei limiti imposti dalla norma, anche in considerazione del fatto che il
coinvolgimento paritetico dei lavoratori potrebbe registrarsi in una realtà, ma
non in un’altra;
-
par. 4.5: precisazione sui 30 giorni di tempo per
depositare il contratto di secondo livello. Si tratta di un termine ordinatorio non perentorio e, quindi,
derogabile a patto che il deposito preceda comunque l’erogazione dei premi.
-
par. 4.7: la possibilità di concedere anticipazioni/acconti dei premi di
risultato rispettando il presupposto di fondo di un’erogazione comunque
successiva alla verifica del risultato raggiunto;
-
par. 4.8: la conferma del principio di cassa quale
regola generale per determinare il reddito di lavoro dipendente e quindi, di
conseguenza, la disponibilità in capo al
lavoratore della somma di denaro/bene/servizio/voucher quale momento di
percezione del benefit che assume rilevanza per verificare il rispetto dei
limiti di valore/importo definiti dal TUIR;
-
par. 4.10: l’impossibilità
di detassare i contributi di assistenza sanitaria qualora siano versati a Casse
prive di finalità mutualistica, vale
a dire in tutte quelle ipotesi in cui “esista per ciascun
iscritto/dipendente una stretta correlazione fra quanto percepito dalla cassa a
titolo di contribuzione ed il valore della prestazione resa nei confronti del
lavoratore, o dei suoi familiari e conviventi, al punto che la prestazione
sanitaria – sotto forma diretta ovvero di rimborso alla spesa – ove erogata,
non possa comunque mai eccedere, in termini di valore, il contributo versato
dal dipendente o dal suo datore di lavoro”;
-
par. 4.11: le modalità
di conservazione della documentazione per la rimborsabilità delle spese, comprese
di quelle sostenute nei precedenti periodi di imposta che a determinate
condizioni possono essere escluse, in deroga al principio di cassa generale
appena visto, dal reddito da lavoro dipendente.
≈ ≈ ≈
(1) Nostra circolare n. 27 del 24 giugno 2016
prot. n. 3131.
(2) Nostre circolari n. 1 del 4 gennaio 2017
e n. 14 del 2 maggio 2017 – prot. n. 2200.
(3) Nostra circolare n. 1 del 17 gennaio
2018.
(4) Nostra circolare n. 25 del 20 maggio 2016
– prot. n. 2579.
(5) Nostra circolare n. 31 del 27 luglio 2016
– prot. n. 3871.