Si comunica che, in data 15 luglio 2016, l’Agenzia delle Entrate ha diramato la Circolare n. 31/E del 2016,
in tema di
nuovo regime Iva
del 5 per cento delle cooperative sociali
[inquadramento
generale e questioni di diritto transitorio]
reperibile al seguente indirizzo: http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/indice+circolari.
Sull’inquadramento generale del
nuovo regime e sui primi chiarimenti, anche in punto di diritto transitorio, si
rinvia alla Circolare del Dipartimento politico sindacale n. 1/2016, § 2,
nonché alla Circolare del Servizio legislativo n. 9/2016.
*
Come approfonditamente
esaminato nella citata Circolare n. 1/2016, § 2, il comma
960 dell’articolo unico della legge di stabilità 2016 introduce una nuova
aliquota IVA ridotta, nella misura del 5 per cento, applicabile alle prestazioni
socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e
dai loro consorzi a soggetti svantaggiati. Tale riforma è stata attuata, in
particolare con la istituzione ex novo
della nuova aliquota ridotta del 5 per cento (nuova parte II-bis
della Tabella A, allegata al DPR 633/1972) e l’assoggettamento alla nuova
aliquota delle prestazioni sociali rese dalle cooperative sociali in favore di
specifiche categorie di soggetti svantaggiati.
In relazione al suddetto
regime, ora l’Amministrazione rende taluni chiarimenti:
-
anzitutto l’Agenzia fuga ogni dubbio
circa la compatibilità del nuovo regime con la direttiva 112/UE/2006
(mettendo così a tacere le perplessità manifestate da una parte isolata della
stampa specializzata all’indomani della pubblicazione della legge di stabilità
2016);
-
in secondo luogo, precisa che l’aliquota IVA
del 5 per cento si rende applicabile, al pari della precedente aliquota del 4
per cento, sia alle prestazioni effettuate dalle cooperative sociali in
esecuzione di contratti di appalto, convenzioni e concessioni, sia
a quelle rese direttamente agli utenti, come evidenziato anche dalla
relazione tecnica alla Legge di stabilità 2016;
-
in
terzo luogo, chiarisce che (in forza della abrogazione dell’articolo 1, comma 331, primo e secondo periodo, L. 296/2006) non
è più consentito alle cooperative sociali e loro consorzi di optare per il
regime di maggior favore (cd. facoltà di scelta tra imponibilità ad
aliquota agevolata o esenzione). Infatti, a detta dell’Agenzia, non è decisiva
in questo ambito la sopravvivenza della norma che attribuisce alle ONLUS la
facoltà di scelta del regime fiscale più favorevole tra quello proprio delle
ONLUS e quello dettato dalla normativa speciale di riferimento (art. 10, comma
8, del D. Lgs. 460/1997). Tale disposizione, infatti, opera “solo con riferimento ai tributi diversi
dall’IVA”.
Molteplici chiarimenti sono
resi dall’Agenzia in tema di decorrenza della nuova disciplina e regime
transitorio. Come noto, il comma 963 dell’articolo unico della legge di
stabilità 2016 stabilisce che le disposizioni dei commi 960 e 962 si applicano
alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o
prorogati successivamente al 1° gennaio 2016.
Ciò vuol dire che per le operazioni
compiute in base a contratti stipulati entro tale data e ancora in essere, le
cooperative sociali continueranno ad applicare l’aliquota IVA del 4 per cento o
il regime di esenzione, in base all’opzione già effettuata ai sensi della
normativa allora vigente.
Ora, viene confermato quanto già
chiarito in sede di Risposta all’interrogazione n. 3-02820 presentata alla Commissione Finanze del Senato; e cioè ai fini dell’individuazione, sotto il
profilo temporale, della disciplina applicabile:
-
deve farsi riferimento alla data della
stipula, del rinnovo o della proroga dei contratti in argomento, che avvengono,
generalmente, a conclusione
delle procedure di affidamento esperite e a seguito dell’adozione delle
relative delibere da parte dell’ente concedente;
-
tra i
contratti, che dovranno essere assoggettati al nuovo regime IVA (imponibilità
al 5 per cento) se stipulati, rinnovati o prorogati a decorrere dal 1° gennaio
2016, sono compresi anche quelli aventi come controparte contrattuale
direttamente i soggetti privati, che, in qualità di utenti o familiari
degli stessi, provvedono alla integrale corresponsione delle rette;
-
ai fini della disciplina transitoria, non
dovrà farsi riferimento, in via generale, alla data dell’“accreditamento”
dell’impresa cooperativa, atteso che – a detta dell’Agenzia – l’accreditamento
non ha le caratteristiche per essere giuridicamente qualificato come contratto
o convenzione;
-
in
talune fattispecie (aventi ad oggetto, ad es., la gestione di una casa
di riposo o di un asilo nido), ove sussistono
contestualmente due livelli di
contrattazione (uno, di ordine più generale, stipulato con l’ente
committente entro il 31 dicembre 2015, e l’altro, specifico, stipulato con
l’utente o i suoi familiari successivamente a tale data), il vecchio regime
IVA (4 per cento o esenzione) troverà applicazione fino alla scadenza della
convenzione o concessione principale stipulata con l’ente committente, se
il pagamento del corrispettivo contrattualmente stabilito sia posto interamente
a carico dell’ente committente ovvero laddove sia prevista una
compartecipazione alla spesa da parte dell’ente committente e degli utenti o
delle loro famiglie;
-
infine, nell’ipotesi di concessioni di
lavori pubblici per la realizzazione e successiva gestione, ad esempio, di
asili o residenze sanitarie assistenziali nelle quali siano previsti dei posti
convenzionati (riservati all’ente pubblico committente) e non (ossia
liberamente attribuibili), secondo l’Agenzia, la gestione dei posti non
convenzionati da parte della cooperativa sociale soggiace alla disciplina
dettata dall’accordo originario intercorso con l’ente concedente (nell’ambito
del quale sono generalmente previsti elementi quali il numero di posti
convenzionati e non, la tariffa ad essi applicabile, i requisiti dei relativi
servizi, ecc.), contribuendo a raggiungere l’equilibrio economico-finanziario
determinato nell’anzidetto accordo. Anche in tal caso, pertanto, al contratto
stipulato con i privati, interdipendente dalla concessione principale stipulata
con l’ente committente, si applicherà il vecchio regime IVA (4 per cento o
esenzione) fino alla scadenza della concessione, laddove la stessa sia stata
stipulata entro il 31 dicembre 2015, o il nuovo regime IVA (5 per cento),
nell’ipotesi in cui la concessione sia successiva a tale data.