Dopo svariati mesi dall’entrata in vigore del
Dlgs. n. 81/2015(1) - 25 giugno 2015 - recante
il cd. Codice dei contratti, il
Ministero del Lavoro emana i primi
chiarimenti sulla disciplina delle collaborazioni con la circolare in
oggetto.
Le indicazioni, redatte dalla DG per
l’Attività Ispettiva che dichiara contestualmente di voler avviare quest’anno
specifiche campagne ispettive sul tema, in particolare nel settore dei call-center,
focalizzano la loro attenzione su:
Si tratta di due passaggi particolarmente
significativi, da analizzare considerando le altre novità introdotte dal Legislatore
nel 2015 e così sintetizzabili:
-
abrogazione del contratto di lavoro a progetto e delle presunzioni
verso il contratto di lavoro subordinato – applicabili anche alle Partite IVA -
introdotte nel 2012 con la legge n. 92 (fatta
salva la validità delle vecchie norme per collaborazioni già in essere al 25
giugno 2015);
-
possibilità di instaurare collaborazioni coordinate
continuative -
senza il vincolo del progetto – ex art. 409 c.p.c. disciplina valida nella
sostanza prima del 2003 e che legittima l’utilizzo della collaborazione solo in
presenza di una “prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente
personale, anche se non a carattere subordinato”.
COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE (art. 2)
Il Ministero ricorda che dal 1 GENNAIO 2016, anche al fine di evitare possibili abusi nel ricorso
a collaborazioni non genuine, vige una nuova
figura di collaboratore cui si
applicherà tutta la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.
Questo non significa una trasformazione (riqualificazione)
della collaborazione in lavoro subordinato, visto che la collaborazione
resta, seppur sotto un’altra forma.
Ma scatta verso il collaboratore l’applicazione dei diversi istituti di legge
e contrattuali tipici del subordinato (es. trattamento retributivo, orario
di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele in materia di licenziamenti)
In termini sanzionatori, l’unico aspetto richiamato dal Ministero riguarda la
non osservanza degli obblighi sulle comunicazioni di assunzione (CO),
presenti, a differenza delle collaborazioni, per il lavoro subordinato.
Quanto alle condizioni che devono ricorrere congiuntamente perché alle
collaborazioni si applichino le regole del lavoro subordinato, il Ministero
declina i parametri già indicati dalla legge specificando
l’applicazione della nuova figura in presenza di prestazioni:
-
esclusivamente personali: “prestazioni svolte personalmente dal titolare del
rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti”;
-
continuative: “ossia ripetersi
in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità”;
-
organizzate dal committente, anche rispetto a tempi/luogo
di lavoro: “ogniqualvolta che il
collaboratore operi all’interno di un’organizzazione datoriale rispetto alla
quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a
prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso
committente”.
E’ stato già detto(2) che le differenze con le collaborazioni coordinate
e continuative di cui all’art. 409 c.p.c. sono rintracciabili nel parametro
dell’organizzazione delle collaborazioni da parte del committente (etero-organizzazione) nonché nello svolgimento della prestazione a titolo
esclusivamente e non prevalentemente personale.
E’ a questi aspetti, così come ora
puntualizzati anche dal Ministero, ma spesso approfonditi anche dalla
giurisprudenza, che bisognerà prestazione attenzione per verificare l’esatto
inquadramento della collaborazione (coordinata e continuativa ex art. 409
c.p.c. o organizzata dal committente ex art. 2 Dlgs 81/08).
Il Ministero ricorda inoltre quali
sono i casi esclusi dalla disciplina
delle collaborazioni organizzate dal committente (quelli già
tassativamente elencati dal Legislatore – art. 2, comma 2, del decreto
legislativo 81/08);
-
presenza di
indicazioni specifiche date dalla CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE;
-
attività prestate nell’esercizio
di professioni intellettuali per cui è necessaria l’iscrizione negli appositi
albi professionali;
-
attività
prestate nell’esercizio di funzioni in qualità di componenti di organi di amministrazione e
controllo delle società e di partecipanti a collegi e commissioni;
-
collaborazioni rese per fini istituzionali
nelle associazioni e società sportive dilettantistiche.
Ciò non toglie - sostiene il Ministero
– che anche in questi casi, però, gli
ispettori potrebbero sempre procedere, laddove ne ricorrano i presupposti, ad una
riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094
del Codice Civile.
Per completezza, nonostante il silenzio
del Ministero su questo aspetto, bisogna ricordare che, ai sensi dell’art.
2, comma 2, del decreto legislativo 81/08,
le parti contraenti possono sempre richiedere la certificazione dell’assenza
dei parametri individuati dal Legislatore per le collaborazioni organizzate dal
committente, presso le commissioni di certificazione disciplinate dall’art. 76
del decreto legislativo 276/03.
PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE AGEVOLATA (art. 54)
Il Ministero ricorda che sempre dal 1 GENNAIO 2016, alla luce della
nuova disciplina, è stata introdotta una
procedura di stabilizzazione
agevolata - una sorta di sanatoria – in
favore di quei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato loro
precedenti collaboratori, con l’effetto di estinguere gli eventuali illeciti
amministrativi, contributivi e fiscali, tranne se le violazioni siano già state
accertate prima della nuova assunzione.
Come noto, la procedura è praticabile a patto che:
-
i lavoratori
interessati sottoscrivano atti di conciliazione onnicomprensivi in sede
“protetta” (ex art. 2113 c.c., quarto comma – es. sede sindacale) o presso
commissione certificazione contratti ex art. 76 D.Lgs. 276/03);
-
il
datore di lavoro che ha stabilizzato il lavoratore non receda dal rapporto
entro 12 mesi dall’assunzione, salvo per giusta causa o per giustificato motivo
soggettivo.
Si tratta di una procedura applicabile, con le stesse regole, anche per la
stabilizzazione dei rapporti di lavoro autonomo instaurati con soggetti
titolari di PARTITA IVA, rispetto ai quali, tuttavia, per ora nulla è
cambiato (fatto salvo, come già anticipato, il venir meno per i rapporti
instaurati dopo il 25 giugno 2015, delle presunzioni a suo tempo introdotte
dalla legge 92/2012).
Su tale procedura la circolare offre alcune precisazioni degne di nota:
-
la stabilizzazione
agevolata potrà riguardare anche
collaboratori il cui rapporto sia già terminato (è sufficiente che siano
stati precedenti collaboratori senza che sussista una continuità temporale);
-
la mancata estinzione degli illeciti
conseguenti ad un accesso ispettivo, qualora la procedura di stabilizzazione
sia stata avviata successivamente a questo;
-
la possibilità per gli ispettori di svolgere eventuali
accertamenti solo al termine della procedura di stabilizzazione (e quindi anche
una volta trascorsi 12 mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati);
-
la legittima possibilità di beneficiare contestualmente
degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato prorogati con la legge
di stabilità 2016(3), sempre che
vengano rispettate le condizioni per poterne fruire.
(1) Nostra circolare n. 38 del 25 giugno 2015
prot. n. 3058
(2) Nostra circolare n. 38 del 25 giugno 2015
– prot. n. 3058
(3) Nostra circolare n. 1 dell’11 gennaio
2016 – prot. n. 105