Circolari

Circ. n. 10/2016

Circolare Ministero Lavoro n. 3 del 1 febbraio 2016 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE INDICAZIONI OPERATIVE.(Dlgs. n. 81/2015, artt. 2 e 54).

Dopo svariati mesi dall’entrata in vigore del Dlgs. n. 81/2015(1) - 25 giugno 2015 - recante il cd. Codice dei contratti, il Ministero del Lavoro emana i primi chiarimenti sulla disciplina delle collaborazioni con la circolare in oggetto.

Le indicazioni, redatte dalla DG per l’Attività Ispettiva che dichiara contestualmente di voler avviare quest’anno specifiche campagne ispettive sul tema, in particolare nel settore dei call-center, focalizzano la loro attenzione su:

  • COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE (art. 2)

  • PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE AGEVOLATA (art. 54).

Si tratta di due passaggi particolarmente significativi, da analizzare considerando le altre novità introdotte dal Legislatore nel 2015 e così sintetizzabili:

  • abrogazione del contratto di lavoro a progetto e delle presunzioni verso il contratto di lavoro subordinato – applicabili anche alle Partite IVA - introdotte nel 2012 con la legge n. 92 (fatta salva la validità delle vecchie norme per collaborazioni già in essere al 25 giugno 2015);

  • possibilità di instaurare collaborazioni coordinate continuative - senza il vincolo del progetto  ex art. 409 c.p.c. disciplina valida nella sostanza prima del 2003 e che legittima l’utilizzo della collaborazione solo in presenza di una “prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato”.

     

COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE (art. 2)

Il Ministero ricorda che dal 1 GENNAIO 2016, anche al fine di evitare possibili abusi nel ricorso a collaborazioni non genuine, vige una nuova figura di collaboratore cui si applicherà tutta la disciplina del rapporto di lavoro subordinato.

Questo non significa una trasformazione (riqualificazione) della collaborazione in lavoro subordinato, visto che la collaborazione resta, seppur sotto un’altra forma.

Ma scatta verso il collaboratore l’applicazione dei diversi istituti di legge e contrattuali tipici del subordinato (es. trattamento retributivo, orario di lavoro, inquadramento previdenziale, tutele in materia di licenziamenti)

In termini sanzionatori, l’unico aspetto richiamato dal Ministero riguarda la non osservanza degli obblighi sulle comunicazioni di assunzione (CO), presenti, a differenza delle collaborazioni, per il lavoro subordinato.

Quanto alle condizioni che devono ricorrere congiuntamente perché alle collaborazioni si applichino le regole del lavoro subordinato, il Ministero declina i parametri già indicati dalla legge specificando l’applicazione della nuova figura in presenza di prestazioni:

  • esclusivamente personali: “prestazioni svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti”;

  • continuative: “ossia ripetersi in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità”;

  • organizzate dal committente, anche rispetto a tempi/luogo di lavoro: “ogniqualvolta che il collaboratore operi all’interno di un’organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente”.

E’ stato già detto(2) che le differenze con le collaborazioni coordinate e continuative di cui all’art. 409 c.p.c. sono rintracciabili nel parametro dell’organizzazione delle collaborazioni da parte del committente (etero-organizzazione) nonché nello svolgimento della prestazione a titolo esclusivamente e non prevalentemente personale.

E’ a questi aspetti, così come ora puntualizzati anche dal Ministero, ma spesso approfonditi anche dalla giurisprudenza, che bisognerà prestazione attenzione per verificare l’esatto inquadramento della collaborazione (coordinata e continuativa ex art. 409 c.p.c. o organizzata dal committente ex art. 2 Dlgs 81/08).

Il Ministero ricorda inoltre quali sono i casi esclusi dalla disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente (quelli già tassativamente elencati dal Legislatore – art. 2, comma 2, del decreto legislativo 81/08);

  • presenza di indicazioni specifiche date dalla CONTRATTAZIONE COLLETTIVA NAZIONALE;

  • attività prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per cui è necessaria l’iscrizione negli appositi albi professionali;

  • attività prestate nell’esercizio di funzioni in qualità di componenti di organi di amministrazione e controllo delle società e di partecipanti a collegi e commissioni;

  • collaborazioni rese per fini istituzionali nelle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Ciò non toglie - sostiene il Ministero – che anche in questi casi, però, gli ispettori potrebbero sempre procedere, laddove ne ricorrano i presupposti, ad una riqualificazione del rapporto in lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 del Codice Civile.

Per completezza, nonostante il silenzio del Ministero su questo aspetto, bisogna ricordare che, ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 81/08, le parti contraenti possono sempre richiedere la certificazione dell’assenza dei parametri individuati dal Legislatore per le collaborazioni organizzate dal committente, presso le commissioni di certificazione disciplinate dall’art. 76 del decreto legislativo 276/03.

 

PROCEDURA DI STABILIZZAZIONE AGEVOLATA (art. 54)

Il Ministero ricorda che sempre dal 1 GENNAIO 2016, alla luce della nuova disciplina, è stata introdotta una procedura di stabilizzazione agevolata - una sorta di sanatoria – in favore di quei datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato loro precedenti collaboratori, con l’effetto di estinguere gli eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali, tranne se le violazioni siano già state accertate prima della nuova assunzione.

Come noto, la procedura è praticabile a patto che:

  • i lavoratori interessati sottoscrivano atti di conciliazione onnicomprensivi in sede “protetta” (ex art. 2113 c.c., quarto comma – es. sede sindacale) o presso commissione certificazione contratti ex art. 76 D.Lgs. 276/03);

  • il datore di lavoro che ha stabilizzato il lavoratore non receda dal rapporto entro 12 mesi dall’assunzione, salvo per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.

Si tratta di una procedura applicabile, con le stesse regole, anche per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro autonomo instaurati con soggetti titolari di PARTITA IVA, rispetto ai quali, tuttavia, per ora nulla è cambiato (fatto salvo, come già anticipato, il venir meno per i rapporti instaurati dopo il 25 giugno 2015, delle presunzioni a suo tempo introdotte dalla legge 92/2012).

Su tale procedura la circolare offre alcune precisazioni degne di nota:

  • la stabilizzazione agevolata potrà riguardare anche collaboratori il cui rapporto sia già terminato (è sufficiente che siano stati precedenti collaboratori senza che sussista una continuità temporale);

  • la mancata estinzione degli illeciti conseguenti ad un accesso ispettivo, qualora la procedura di stabilizzazione sia stata avviata successivamente a questo;

  • la possibilità per gli ispettori di svolgere eventuali accertamenti solo al termine della procedura di stabilizzazione (e quindi anche una volta trascorsi 12 mesi dall’assunzione dei lavoratori interessati);

  • la legittima possibilità di beneficiare contestualmente degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato prorogati con la legge di stabilità 2016(3), sempre che vengano rispettate le condizioni per poterne fruire.




(1) Nostra circolare n. 38 del 25 giugno 2015 prot. n. 3058

(2) Nostra circolare n. 38 del 25 giugno 2015 – prot. n. 3058

(3) Nostra circolare n. 1 dell’11 gennaio 2016 – prot. n. 105

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