Nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2015 è stata pubblicata la legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge in oggetto [allegato], brevemente denominato
Il provvedimento contiene rilevanti modifiche al decreto legge originario, talune di particolare interesse per le cooperative.
Si offrono qui appresso le prime comunicazioni. Quanto ai profili non affrontati nella presente circolare si rinvia a quanto già riportato nella CIRCOLARE DEL SERVIZIO LEGISLATIVO N.3 DEL 12 GENNAIO 2015 e ad eventuali, successivi interventi dei Dipartimenti e/o delle Federazioni interessate.
*
Proroghe in tema di Fondo di garanzia a favore di PMI (Art. 3-bis)
L’articolo sospende dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2015 l’efficacia dell’articolo 1, comma 7, della legge di stabilità per il 2015 che ha esteso alle imprese fino a 499 dipendenti la platea dei soggetti beneficiari degli interventi del Fondo di garanzia per le Piccole e medie imprese.
Sono fatte comunque salve le garanzie eventualmente concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Proroghe in tema di gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni (Art. 4)
Il comma 6-bis differisce al 31 dicembre 2015 i termini – individuati dall’art. 14, comma 31-ter, del D.L. n. 78/2010 – entro i quali diventa obbligatoria la gestione in forma associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni.
I termini oggetto di differimento – per i quali sono attualmente previste scadenze differenti in relazione al numero di funzioni svolte in forma associata – sono quelli entro i quali i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti (ovvero fino a 3.000 abitanti se appartengono o sono appartenuti a comunità montane), esclusi i comuni il cui territorio coincide integralmente con quello di una o di più isole e il comune di Campione d’Italia, esercitano obbligatoriamente in forma associata, mediante unione di comuni o convenzione, le funzioni fondamentali dei comuni (comma 28 art 14 DL 78/2010).
Proroghe in materia sanitaria (Art. 7).
Il comma 4-bis proroga dal 2015 al 2016 il termine entro il quale le regioni devono provvedere, nella percentuale del 90 per cento, alla sostituzione del formato cartaceo delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica a carico del SSN con equivalenti in formato elettronico.
Più in particolare, si modifica l’art. 13, co. 1, ultimo periodo, del decreto legge n. 179/2012 che stabilisce che la sostituzione non può essere inferiore, in percentuale, al 60 per cento nel 2013, all’80 per cento nel 2014 e al 90 per cento nel 2015.
Il comma 4-quater dispone il differimento dell’efficacia fino al 31 dicembre 2016, delle disposizioni che disciplinano i requisiti per il trasferimento della titolarità di farmacia di cui all’articolo 12 della legge n. 475 del 1968. Si stabilisce, in particolare, che fino alla predetta data, per acquisire la titolarità di una farmacia, il solo requisito richiesto è l’iscrizione all’albo dei farmacisti.
In sostanza, viene eliminato il requisito dell’idoneità ovvero dello svolgimento di almeno 2 anni di pratica professionale.
Proroghe in tema di Infrastrutture, Appalti, macchine agricole, sfratti (Art. 8)
Il comma 3 dell’articolo 8 proroga di due anni, fino al 31 dicembre 2016, la disciplina, di cui all’articolo 26-ter del decreto-legge n. 69 del 2013 che prevede la corresponsione in favore dell’appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un’anticipazione pari al 10% dell’importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di anticipazione del prezzo.
Il comma 3-bis eleva, fino al 31 dicembre 2015, dal 10% al 20% dell’importo contrattuale, l’anticipazione del prezzo in favore dell’appaltatore prevista dall’articolo 26-ter del decreto-legge n. 69 del 2013. La disposizione si applica con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura di affidamento avviata successivamente all’entrata in vigore della presente legge di conversione.
Il comma 3-ter prevede che la nuova disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso forme di aggregazione, si applichi dal 1° settembre 2015.
La norma modifica il primo periodo del comma 1 dell’articolo 23-ter del decreto legge n.90 del 2014, che ha fissato due diversi termini per l’applicazione della nuova disciplina a seconda che si tratti di acquisizioni di beni e servizi, per i quali la disciplina è entrata in vigore il 1°gennaio 2015, o di lavori ai quali la disciplina si applicherà a partire dal 1° luglio 2015. La norma fissa pertanto un unico termine a decorrere dal quale si applicherà la nuova disciplina a tutte le procedure di acquisto.
Il comma 3-quater prevede, infine, che la norma non si applichi alle procedure già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Per quanto concerne invece la proroga in materia di sospensione provvisoria delle procedure di sfratto per finita locazione, si rimanda alla CIRCOLARE DI FEDERABITAZIONE N.10 DEL 02 MARZO 2015.
Proroghe in tema di Ambiente (Art. 9).
È altresì prorogato dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine iniziale di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per gli operatori del settore del trasporto di rifiuti pericolosi.
Si prevede inoltre che le sanzioni previste dall’art. 260-bis, commi 1 e 2, del Codice dell’ambiente, in caso di inadempimenti relativi al SISTRI, trovino applicazione a decorrere dal 1° aprile 2015.
Proroghe in materia tributaria (art. 10).
Il comma 8-bis dell’art. 10 posticipa di un anno l’operatività delle semplificazioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) previste dall’articolo 1, comma 641 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) e relative all’eliminazione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA unificata e della comunicazione dati IVA.
Infatti la decorrenza delle modifiche apportate con il citato comma viene fatta slittare al momento della dichiarazione relativa all’imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016.
Il comma 12 vicies, da par suo, stabilisce il differimento al 31 dicembre 2017 dell’esecuzione del recupero dell’accisa nei confronti del soggetto obbligato al pagamento, ove lo stesso non risulti penalmente responsabile, all’esito di un procedimento penale definito con sentenza anteriore al 1° aprile 2010. Il differimento dell’esecuzione è disposto in attesa di apposita regolamentazione che disciplini l’estinzione definitiva della pretesa tributaria nei confronti di questi contribuenti incolpevoli che, oltre al danno perpetrato dalle organizzazioni criminali, hanno subito la beffa di un carico tributario particolarmente oneroso, per giunta fondato su disposizioni tributarie particolarmente incerte ed ambigue.
Inoltre, il comma 11-bis posticipa all’anno 2016 l’operatività della disciplina dell’imposta municipale secondaria, di cui all’articolo 11 del D.Lgs. n. 23 del 2011, in materia di federalismo fiscale municipale.
Di conseguenza si proroga di un anno l’operatività dei vigenti tributi comunali (TOSAP, COSAP imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari e addizionale per l’integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza), che verranno sostituiti dall’IMU secondaria a decorrere dal 2016.
I commi 12-ter e 12-quater dell’articolo 10 apportano modifiche alla disciplina dei requisiti dei centri di assistenza fiscale – CAF, introdotta dal decreto legislativo in materia di semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175 del 2014).
Si interviene in particolare sull’articolo 35, comma 2 del predetto D.lgs. 175/2014, posticipando al 30 settembre 2015, in luogo del 31 gennaio 2015, il termine entro il quale i centri che richiedono l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale devono presentare una relazione tecnica, dalla quale emerga il rispetto dei requisiti sulle garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro, la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente utilizzati, i sistemi di controllo interno nonché il piano di formazione del personale.
Si interviene inoltre sull’articolo 35, comma 3 del predetto decreto, che reca la disciplina dei centri autorizzati successivamente al 13 dicembre 2014. Per tali soggetti, la norma in esame precisa che il requisito del numero minimo di dichiarazioni trasmesse nei primi tre anni di attività (necessario allo svolgimento dell’attività di assistenza fiscale) si considera soddisfatto se è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all’uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato.
Si posticipa, infine, di un anno l’applicazione dei predetti requisiti minimi: si prescrive dunque che le condizioni relative al numero di dichiarazioni trasmesse trovi applicazione anche per i centri di assistenza fiscale già autorizzati al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto legislativo 175/2015), ma con riferimento alle dichiarazioni trasmesse negli anni 2016, 2017 e 2018, in luogo delle annualità 2015, 2016.
Il comma 12-quinquies, invece, è volto ad estendere la concessione di un nuovo piano di rateazione dei debiti fiscali ai contribuenti decaduti dal beneficio fino al 31 dicembre 2014 che presentino richiesta entro il 31 luglio 2015. A seguito della presentazione della richiesta, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata da una pubblica amministrazione prima di eseguire un pagamento (ai sensi dell’articolo 48-bis del DPR n. 602 del 1973), la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
Con il comma 12-novies, si proroga dal 15 maggio 2015 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale si può utilizzare in compensazione il credito d’imposta riconosciuto per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle aree del Mezzogiorno, così come previsto dall’articolo 2 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70.
La proroga del termine viene effettuata mediante modifica al vigente articolo 2, comma 6 del citato D.L. 70/2011 estendendo al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale è consentita la compensazione del credito di imposta in discorso, senza quindi riaprire i termini entro i quali si può fruire dell’agevolazione in materia di incremento occupazionale nelle aree del Mezzogiorno.
*
Si resta a disposizioni per ulteriori chiarimenti.