A distanza di circa due mesi dal nostro precedente in materia con cui si anticipava, nella versione di testo bollinato, l’atteso decreto interministeriale (Lavoro-MEF) su criteri e modalità applicative dell’esonero contributivo “BONUS GIOVANI UNDER 35”, in attuazione dell’art. 22 del D.L. “Coesione” n. 60/2024, comunichiamo la pubblicazione sul sito del Ministero del Lavoro del provvedimento definitivo.
Ricordiamo che si tratta di uno strumento non ancora operativo, in attesa della circolare INPS con cui dovranno essere fornite le istruzioni per procedere alla richiesta del beneficio.
Ciò detto, il nuovo testo contiene alcune modifiche rispetto a quello precedentemente diffuso finalizzate a risolvere, seppur in parte, perplessità sul fronte applicativo della misura e riconducibili a incongruenze con la norma primaria, soprattutto in merito a una significativa restrizione della finestra temporale in cui devono cadere le assunzioni a tempo indeterminato di giovani under 35 mai occupati prima a tempo indeterminato.
In particolare, nel testo definitivo, elaborato dopo una nuova interlocuzione con la Commissione europea considerato che le risorse finanziarie sono attinte dal Fondo Sociale Europeo, l’esonero contributivo al 100% per un massimo di 24 mesi (premi INAIL da pagare) nei limiti delle risorse finanziarie disponibili (complessivamente circa 1,5 miliardi), seguirà un doppio canale di riconoscimento come di seguito specificato.
Esonero under 35 base per generalità territori
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- per un ammontare massimo di 500 euro mensili per assunzioni effettuate, come previsto dalla norma, dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025;
- riconoscibile, nei limiti delle risorse disponibili, a fronte di semplice domanda;
Rispetto alla precedente versione del decreto la novità consiste nel ripristinare l’effettivo ambito di applicazione della misura come previsto nella norma primaria e nell’eliminare lee ulteriori procedure e soglie che rimangono invece per l’esonero maggiorato ZES e che non trovano esplicitazione nella legge.
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Esonero under 35 maggiorato per territori ZES
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- nel limite di 650 euro mensili, se la sede di lavoro effettiva si collochi in una determinata regione (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna), per assunzioni effettuate, diversamente da quanto previsto dalla norma, a partire dalla data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea, avvenuta in data 31 gennaio 2025, e comunque SOLO DOPO AVER PRESENTATO DOMANDA ALL’INPS, con la conseguenza che, fermo restando il termine della finestra confermato al 31 dicembre 2025, in assenza della relativa procedura le assunzioni effettuate fino ad oggi e fino a quando non sarà disponibile il modulo di istanza, seppur in possesso dei requisiti richiesti, non ne potrebbero beneficiare;
- datore di lavoro dovrà attendere comunicazione da INPS circa disponibilità risorse per poi procedere, perentoriamente entro 10 giorni da tale comunicazione, alla stipula del contratto che dà titolo all’incentivo;
- ammontare dell’agevolazione in ogni caso non superiore al 50% dei “costi salariali” definiti ai sensi del punto 31 dell’articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 come “importo totale effettivamente pagabile dal beneficiario dell'aiuto in relazione ai posti di lavoro interessati, comprendente la retribuzione lorda prima delle imposte e i contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i contributi assistenziali per figli e familiari durante un periodo”;
Sebbene non esplicitato nel decreto, e in attesa che tale orientamento possa essere assunto dall’INPS con la sua circolare, si ritiene che l’esonero fino ad un ammontare di 500 euro mensili, e quindi non maggiorato a 650, possa spettare anche in relazione ad assunzioni collocate in territori ZES effettuate dal 1° settembre 2024.
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Per il resto, il decreto riporta in maniera sostanzialmente identica gli elementi del testo precedentemente diffuso, tra cui si richiamano in particolare i seguenti profili:
- l’esonero non è applicabile per assumere apprendisti, lavoratori domestici o dirigenti mentre, in deroga alla regola generale, potrà beneficiare dell’esonero anche quell’impresa che assuma un soggetto che risulti essere stato occupato a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che abbia beneficiato solo parzialmente della misura in questione;
- in realtà, rispetto agli apprendisti - recuperando opportunamente una previsione contenuta nella norma primaria e non tradotta nel precedente decreto attuativo – l’esonero spetterà laddove il giovane risulti essere stato assunto con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- la fruizione dell’esonero è subordinata, come di prassi, al rispetto del requisito della regolarità contributiva (DURC), all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge, al rispetto della contrattazione leader, sottoscritta cioè dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nonché ai principi generali di fruizione degli incentivi ex articolo 31 decreto legislativo n. 150/2015;
- non è riconoscibile a imprese che abbiano effettuato licenziamenti economici nei 6 mesi precedenti nella medesima unità operativa o produttiva ed è revocato qualora lo stesso lavoratore assunto con l’esonero o un lavoratore con la stessa qualifica operante nella stessa unità operativa o produttiva venga licenziato per giustificato motivo oggettivo nei 6 mesi successivi;
- non risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni di aliquote di finanziamento previsti a legislazione vigente, essendo compatibile esclusivamente, senza riduzioni, con la maxi-deduzione del costo del lavoro per nuove assunzioni come prorogata ultimamente fino al 2027.