Con il Decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 (in GU n. 75 del 29 marzo 2024) sono state approvate “Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119 -ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all’amministrazione finanziaria”.
Il decreto - che si compone di 10 articoli suddivisi in due Capi (Capo I - Disposizioni urgenti in materia di agevolazioni fiscali – artt.1-6; Capo II - Ulteriori disposizioni urgenti di natura fiscale e in materia di Amministrazione finanziaria – artt.7-10) - intende introdurre misure più incisive per la tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica.
L’intervento è stato ritenuto necessario alla luce degli ultimi dati certificati dall’ISTAT che hanno portato alla revisione del deficit relativo all’anno 2023 arrivando alla misura del 7,2 % (revisione al rialzo rispetto a quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022).
Tra le novità di maggiore rilievo si segnala il venire meno della deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito a favore degli IACP, delle cooperative di abitazione a proprietà indivisa ed enti del Terzo settore (articolo 1, comma 1, lettera a).
Rispetto a tale previsione, occorre segnalare l’impegno di Confcooperative presso le Istituzioni ed i Ministeri competenti (Ministero economia e finanze e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), per sollecitare un adeguato intervento correttivo. Se, infatti, è assolutamente necessario garantire la tenuta dei conti pubblici dagli effetti della misura del superbonus, al tempo stesso occorre migliorare il decreto per evitare la penalizzazione delle onlus e del terzo settore, anche considerando che la cooperazione sociale non ha potuto utilizzare lo strumento del superbonus nei primi due anni di vita, con conseguente rinvio di investimenti utili a rafforzare la rete dei servizi rivolti esclusivamente alle persone più fragili delle comunità locali, a causa di incomprensibili interpretazioni restrittive dell’Agenzia delle entrate che sono state superate solo da poco e con grande ritardo. Si tratta, quindi di tenere in considerazione le necessità di adeguamento delle IACP e delle cooperative di abitazione che concorrono a contenere l’emergenza sociale abitativa e di enti no profit, soprattutto nel caso di ammodernamento delle strutture relative ai servizi sociali, sociosanitari educativi o di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
Di seguito alcuni elementi di maggiore dettaglio.
Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura
(rif. articolo 1)
L’articolo 1 (modificando l’articolo 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, che modifica l'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) restringe l’ambito di applicazione dell’esenzione dal generale divieto di esercizio dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali riconosciuto dal decreto- legge 16 febbraio 2023, n. 11, ad alcune specifiche categorie di contribuenti. Risulta quindi ridefinito il perimetro dei soggetti non rientranti nel generale divieto dell’esercizio della cessione del credito previsto a partire dal 17 febbraio 2023.
In particolare, l’articolo citato:
- sopprime la disposizione che prevedeva la non applicabilità del generale divieto di esercizio delle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura, qualora i beneficiari della detrazione risultassero essere:
· istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (lettera c) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020);
· cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci (lettera d) dell'articolo 119, comma 9, del decreto- legge n. 34 del 2020);
· organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano (lettera d-bis) dell'articolo 119, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020).
- introduce una disposizione che prevede una deroga al blocco dello sconto in fattura e della cessione del credito per gli interventi realizzati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici. In particolare la norma stabilisce che le disposizioni di cui al comma 1 (divieto della cessione del credito) non si applicano agli interventi di cui all’articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4 quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (interventi di ricostruzione e ripristino nei comuni colpiti da eventi sismici), effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La disposizione introduce, quindi, un limite di spesa di 400 milioni di euro per l’anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009, nell’applicazione della deroga.
- sopprime il comma 3-quater che prevedeva un’ulteriore deroga all'applicazione del divieto introdotto al comma 1. In particolare la norma iniziale stabiliva che il divieto di avvalersi della procedura di cessione del credito o dello sconto in fattura non si applicasse agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1 aprile 2009 effettuati nei comuni dei territori colpiti da tali eventi dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Il divieto non si applicava altresì agli interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022 siti nei territori delle Marche. Il comma 2 prevede alcune delle deroghe al divieto introdotto al comma 1. In questo contesto, la nuova disposizione stabilisce che le sopra citate disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3-bis, primo periodo del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
- risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi dello stesso articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
- risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
- introduce una norma transitoria prevedendo che le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate con il decreto in esame continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto-legge sia stata presentata l’istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo;
- stabilisce l’applicazione alle spese sostenute fino alla data di entrata in vigore del decreto delle disposizioni che prevedono che il divieto di cessione del credito non si applica alle opzioni relative alle spese interventi di superamento delle barriere architettoniche, con detrazione riconosciuta al 75%, sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:
- condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, alle condizioni indicate dalla norma.
Le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
- stabilisce che la deroga al blocco dello sconto in fattura o della cessione del credito (ovvero le eccezioni previste all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e comma 3, lettere a) e b), del decreto-legge n. 11 del 2023), non operi più nei casi in cui, nonostante la presentazione della CILA o di altro titolo abilitativo in data antecedente all’entrata in vigore dello stesso decreto-legge n. 11 del 2023 (17 febbraio 2023), non risulti sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori effettuati alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Quindi, in sintesi, con riferimento a ONLUS, APS, OdV, IACP, Cooperative a proprietà indivisa, tali soggetti potranno comunque continuare ad esercitare le opzioni relativamente al Superbonus se al 30 marzo 2024:
- risulti presentata la CILAS e, per i condomini, anche adottato la delibera di approvazione dei lavori,
- risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo in caso di demolizione e ricostruzione .
Per gli altri bonus (Ecobonus e Sismabonus ordinari), i medesimi soggetti potranno continuare a fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura sempre se al 30 marzo 2024:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo (quindi per interventi di “edilizia libera”), siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis
(rif. articolo 2)
L’articolo 2 esclude l’applicabilità della disciplina della remissione in bonis nell’adempimento dell’obbligo di comunicazione previsto nell’esercizio dell’opzione per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura. La norma, inoltre, stabilisce che il 4 aprile è il termine ultimo per inviare all’Agenzia delle Entrate la sostituzione delle comunicazioni relative alla cessione del credito o allo sconto in fattura, in alternativa alla fruizione diretta, delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente
(rif. articolo 3)
L’articolo 3, al fine del monitoraggio della spesa, introduce l’obbligo per alcuni contribuenti, che si avvalgono del superbonus per interventi di efficientamento energetico o per interventi antisismici, di trasmettere una serie di dati rispettivamente all’ENEA ed al Portale nazionale delle classificazioni sismiche.
La definizione delle modalità e dei termini delle comunicazioni è rimessa ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.
L’omessa trasmissione dei dati previsti, nei termini individuati dal DPR comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di euro 10.000. In luogo della sanzione, per gli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici è presentata a partire dalla data di entrata in vigore del decreto, l’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione e non si applicano le disposizioni materia di remissione in bonis.
Disposizioni in materia di utilizzabilità dei crediti da bonus edilizi e compensazioni di crediti fiscali
(rif. articolo 4)
L’articolo 4 dispone, al comma 1, la sospensione dell’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta per interventi edilizi agevolati in presenza di iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 10.000 euro, per i quali sia già decorso il trentesimo giorno dalla scadenza dei termini di pagamento e non siano in essere provvedimenti di sospensione o sia intervenuta decadenza dalla rateazione.
La sospensione opera fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi.
Si dispone, quindi, che, per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione mediante F24, con alcune specifiche eccezioni (contributi previdenziali e premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
Le disposizioni indicate si applicano dal 1° luglio 2024.
Si riporta di seguito anche una sintesi delle altre disposizioni fiscali introdotte dal nuovo decreto-legge.
Presidi antifrode in materia di cessione dei crediti ACE (aiuto alla crescita economica)
(rif. articolo 5)
L’articolo 5 limita la possibilità di cedere i crediti d’imposta derivanti dalle agevolazioni ACE – aiuto alla crescita economica – consentendo di effettuare una sola cessione e dispone la responsabilità solidale dei soggetti cessionari in caso di utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ricevuto. Dispone poi che alle cessioni dei crediti ACE si applichino gli specifici presidi antifrode disposti dal decreto-legge n. 34 del 2020.
Misure per il monitoraggio di transizione 4.0
(rif. articolo 6)
L’articolo 6 introduce specifiche misure per il monitoraggio dei crediti di imposta per gli investimenti in chiave Transizione 4.0.
In particolare, per usufruire dei crediti di imposta in beni strumentali nuovi in chiave Transizione 4.0 e per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione è aggiornata al completamento degli investimenti.
La disposizione prevede inoltre un flusso informativo tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell’economia e delle finanze, al fine del monitoraggio degli oneri al fine di evitare scostamenti rispetto alle previsioni di spesa.
Disposizioni urgenti in materia fiscale – Contraddittorio
(rif. articolo 7, commi 1-3)
L’articolo 7, commi 1-3, disciplina il diritto di contraddittorio per i procedimenti attivati dall’Amministrazione finanziaria anteriormente alla data del 30 aprile 2024, prevedendo che le disposizioni sul principio del contraddittorio di cui all’articolo 6-bis dello Statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212 del 2000), non si applichino agli atti emessi prima del 30 aprile 2024 e a quelli preceduti da un invito ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997, emesso prima della medesima data.
A tali atti, ai sensi del comma 2, si applica la disciplina vigente prima del 30 aprile 2024. In base al comma 3, qualora l’Amministrazione finanziaria abbia, prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, comunicato al contribuente lo schema d’atto di cui all’articolo 6-bis della legge n. 212 del 2000, agli atti emessi con riferimento alla medesima pretesa si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dal comma 3, ultimo periodo, del medesimo articolo (centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio).
Ulteriore proroga dei termini in materia di registrazione degli aiuti di Stato Covid-19
(rif. articolo 7, comma 4)
La norma dispone un’ulteriore estensione dei termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato, di aiuti di stato Covid-19 che sono conferiti in via automatica ovvero il cui importo è determinabile solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali in cui sono dichiarati.
Per effetto del comma in esame, i termini per la registrazione sono prorogati nel seguente modo:
- i termini in scadenza dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, sono prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 31 marzo 2024);
- i termini in scadenza dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, sono prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 31 marzo 2024);
- i termini in scadenza dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, sono prorogati al 30 novembre 2024 (in luogo del 30 settembre 2024).
Disposizioni urgenti in materia fiscale - Ravvedimento speciale
(rif. articolo 7, commi 6 e 7)
L’articolo 7, al comma 6 proroga dal 31 marzo 2024 al 31 maggio 2024 il termine per il perfezionamento del “ravvedimento speciale” delle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022. Al comma 7 concede ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato il ravvedimento speciale riguardante le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi d’imposta precedenti, di procedere alla regolarizzazione versando le somme dovute in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2024 oppure in rate successive.
Misure in favore dei territori interessati da eccezionali eventi meteorologici
(rif. articolo 9, commi 1 e 2)
L’articolo 9, comma 1 prevede uno stanziamento, pari a 66 milioni di euro, per la realizzazione di interventi nei territori della Regione Toscana colpiti da eventi metereologici eccezionali nel novembre del 2023.
Il comma 2, invece, mira a sostenere l’accesso al credito nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpiti dai recenti eventi alluvionali.