Con decreto del Presidente del consiglio dei ministri 3 febbraio 2023, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha approvato il nuovo Modello Unico Di Dichiarazione Ambientale (MUD) per l’anno 2023, da utilizzare per la dichiarazione annuale.
Il nuovo modello sostituisce quello fino ad ora impiegato (riportato in allegato al DPCM 17 dicembre 2021).
Tutta la documentazione di riferimento, modello e relative istruzioni per la compilazione, è disponibile all’indirizzo internet: https://www.mase.gov.it/bandi/mud-modello-unico-di-dichiarazione-ambientale-l-anno-2023.
Sulla base di quanto comunicato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il termine per la presentazione del MUD è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il giorno 8 luglio 2023.
A partire dal 15 marzo 2023 è possibile scaricare dal sito di Unioncamere il software per Ia compilazione deIIe Comunicazioni MUD Rifiuti, ImbaIIaggi, VeicoIi fuori uso, Rifiuti da apparecchiature eIettriche ed elettroniche, adeguato alle modifiche introdotte dal nuovo DPCM.
Il software consente di compilare le comunicazioni ed esportare il file contenente i dati da trasmettere alle Camere di commercio attraverso il portale MUD Telematico.
In merito all’adempimento della Comunicazione al catasto, si ricorda che la Legge 70/1994 prevede che tutti gIi obbIighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti daIIe Ieggi, dai decreti e daIIe reIative norme di attuazione in materia ambientaIe, sanitaria e di sicurezza pubbIica, siano soddisfatti attraverso Ia presentazione di un ModeIIo Unico di Dichiarazione ambientaIe (cd. MUD), aIIa Camera di commercio competente suI territorio in cui è insediata I’unità IocaIe cui si riferisce Ia dichiarazione.
I soggetti che svoIgono attività di soIo trasporto e gIi intermediari senza detenzione devono invece presentare iI MUD aIIa Camera di commercio deIIa provincia neI cui territorio ha sede Ia Sede IegaIe deII'impresa cui Ia dichiarazione si riferisce. Deve essere presentato un MUD per ogni unità IocaIe che sia obbIigata, daIIe norme vigenti, aIIa presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
Con specifico riferimento alla comunicazione RIFIUTI, i soggetti tenuti alla presentazione deI MUD – Comunicazione Rifiuti sono individuati nell’articoIo 189, commi 3 e 4 deI D.Igs. 152/2006.
In particoIare, i soggetti obbligati sono:
• chiunque effettua a titolo professionaIe attività di raccoIta e trasporto di rifiuti
• commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
• imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
• imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti pericoIosi
• imprese ed enti produttori iniziaIi di rifiuti non pericoIosi di cui aII'articoIo 184 comma 3 Iettere c), d) e g) deI D.Igs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti
• i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per iI recupero e riciclaggio di particoIari tipoIogie di rifiuti, ad escIusione dei Consorzi e sistemi istituiti per iI recupero e ricicIaggio dei rifiuti di imbaIIaggio che sono tenuti aIIa compiIazione deIIa Comunicazione ImbaIIaggi
• i gestori deI servizio pubbIico di raccoIta, deI circuito organizzato di raccoIta di cui aII’articoIo 183 comma 1 Iettera pp) deI D.Igs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigIi dai produttori di rifiuti speciaIi, ai sensi deII’articoIo 189, comma 4, deI D.Igs. 152/2006.
Sono esonerati daII’obbIigo di presentazione:
- gIi imprenditori agricoIi di cui aII’articoIo 2135 deI codice civiIe con un voIume di affari annuo non superiore a euro ottomiIa, Ie imprese che raccoIgono e trasportano i propri rifiuti non pericoIosi, di cui aII’articoIo 212, comma 8, deI D.Igs. 152/2006, nonché per i soIi rifiuti non pericoIosi, Ie imprese e gIi enti produttori iniziaIi che non hanno più di dieci dipendenti.
- Ie imprese e gIi enti produttori di rifiuti non pericoIosi di cui aII’articoIo 184, comma 3, diversi da queIIi indicati aIIe Iettere c), d) e g) del decreto legislativo 152 del 2006.
Ai sensi deI combinato disposto deII’articoIo 69 deIIa Iegge 28 dicembre 2015, n. 221 e deI comma 6 deII’articoIo 190 deI D.Igs. 152/2006, gIi imprenditori agricoIi di cui aII’articoIo 2135 deI codice civiIe, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti neII’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02, che producono rifiuti pericoIosi, compresi queIIi aventi codice EER 18.01.03*, reIativi ad aghi, siringhe e oggetti tagIienti usati, quando obbIigati aIIa comunicazione MUD, possono adempiere, anche ai fini deI trasporto in conto proprio, attraverso Ia conservazione progressiva per tre anni deI formuIario di identificazione o dei documenti sostitutivi previsti daII’articoIo 193 deI citato decreto IegisIativo, o deI documento di conferimento riIasciato neII’ambito deI circuito organizzato di raccoIta di cui aII’articoIo 183 deI D.Igs. 152/2006 e successive modificazioni.
Al riguardo, si segnala che tale ultima previsione introduce una modalità semplificata di adempimento che si applica ai soggetti obbligati e non costituisce una ipotesi di esonero dall’adempimento. Infatti, nel caso in esame, la mancata conservazione dei formulari in ordine cronologico determina l’applicazione delle sanzioni per mancato adempimento all’obbligo di comunicazione al catasto.
Con riferimento alle modifiche apportate al modello vigente, utilizzato per le dichiarazioni presentate negli anni precedenti, le variazioni si sono rese necessarie per consentire l’adeguamento a nuove disposizioni normative.
In particolare, per garantire l’acquisizione delle informazioni necessarie per ottemperare agli obblighi di comunicazione in materia di rifiuti, si è reso necessario modificare il modello vigente al fine di introdurre:
- i dati di monitoraggio riguardanti il volume e la quantità dei rifiuti accidentalmente pescati (regolamento 2002/92/UE);
- la metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari (decisione delegata 2019/1597/UE);
- la metodologia di raccolta dei dati provenienti dalle utenze non domestiche che possono conferire al di fuori del servizio pubblico di raccolta i propri rifiuti urbani, previa attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi (articolo 198, comma 2-bis del Dlgs 152/2006);
- le nuove metodologie di calcolo contenute nella deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e nella determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- il dato dei distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) che effettuano il ritiro dei relativi RAEE “uno contro uno o uno contro zero” e che possono conferire direttamente all'impianto di trattamento questi rifiuti senza passare per il centro di raccolta comunale;
- una voce dedicata alle bottiglie in PET in quanto la direttiva 2019/904/UE (direttiva SUP), ha introdotto specifici obiettivi di raccolta di bottiglie in plastica per liquidi alimentari (articolo 9, punto 1 e parte F dell’allegato). Tali disposizioni sono state recepite nell’ordinamento nazionale con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 196 recante “Attuazione della direttiva 2019/904/UE sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente”.
Ai fini indicati, sono contemplate le seguenti sezioni:
- Sezione Anagrafica con l’inserimento di alcuni codici EER nella scheda RIC-riciclaggio;
- Comunicazione Rifiuti Urbani e raccolti in convenzione:
- Scheda RU con inserimenti delle voci inerenti il quantitativo e il relativo volume di rifiuti accidentalmente pescati;
- o Scheda RT- Non Pub, nella quale i Comuni devono computare la quota di rifiuti urbani delle utenze non domestiche che hanno conferito al di fuori del servizio pubblico, all’interno dei loro dati di raccolta;
- o Scheda Costi di Gestione, adeguata alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF e alla Determina ARERA n. 2 DRIF/2021;
- o Sezione inerente alla Raccolta differenziata in cui è stato inserito un campo per i rifiuti urbani da cucina e mensa provenienti dalle utenze domestiche, a seguito della decisione delegata 2019/1597/UE che ha introdotto la metodologia comune e i requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari.
- Sezione Comunicazione Imballaggi, con inserimento della voce dedicata alle bottiglie in PET, a seguito dell’adozione della direttiva 2019/904/UE (direttiva SUP) che ha introdotto specifici obiettivi di raccolta delle bottiglie in plastica per liquidi alimentari (articolo 9, punto 1 e parte F dell’allegato).
- Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, con inserimento del campo distributori che effettuano il ritiro “uno contro uno o uno contro zero” dei RAEE e che possono conferire direttamente all'impianto di trattamento senza passare per il centro di raccolta comunale.
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.