Con il decreto legge 215 del 2023 (cd “decreto milleproroghe”, in allegato), sono state approvate disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Il decreto è attualmente in fase di conversione in legge (A.C.1633).
Si segnalano di seguito le disposizioni di maggiore interesse per il settore ambientale e dell’energia che, a margine di alcune previsioni di dettaglio su percorsi di assunzione di personale presso il Ministero e di altre relative ad alcuni siti di bonifica, risultano contenute nell’articolo 12 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica).
PROROGA TERMINI PER ADOZIONE DECRETI DI RIPERIMETRAZIONE DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE (SIN)
Rif. articolo 12, comma 2
Il comma 2 dell’articolo 12 proroga di ulteriori dodici mesi il termine per l’applicazione dell’iter di adozione dei decreti di riperimetrazione dei siti di interesse nazionale (SIN) (già fissato dall’articolo 17 -bis, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021, al 31 dicembre 2023).
Si ricorda che tale articolo, in deroga alla disciplina ordinaria contenuta nel codice ambientale, ha riconosciuto la possibilità per il Ministero dell’ambiente di procedere con decreto ad una riperimetrazione dei siti di bonifica di interesse nazionale - SIN, potendo escludere dai vincoli aree e territori che non soddisfino più i requisiti per la perimetrazione.
La perimetrazione di un SIN, come noto, determina molteplici conseguenze giuridiche per i proprietari delle aree in considerazione delle operazioni preliminari di caratterizzazione e messa in sicurezza del sito, di limitazioni alla proprietà e di attività consentite o meno, sul presupposto, tra l’altro, che “la inclusione di una determinata area all’interno del perimetro di un sito di interesse nazionale ne presuppone la potenziale contaminazione rendendola soggetta a caratterizzazione” (Cass. Pen., Sez. III, 2/2/2018, n. 5075). Ogni Sito di interesse nazionale, infatti, ha caratteristiche specifiche in termini di inquadramento geografico e territoriale (comuni interessati, diverse destinazioni urbanistiche, sia produttive che residenziali), storia produttiva e problematiche ambientali (tipologie di contaminanti riscontrati, contaminazioni storiche, fonti attive di contaminazione, ecc.).
Al fine di dare attuazione all’articolo 17 -bis del decreto -legge n. 152/2021, quindi, la competente Direzione generale del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con proprio decreto n. 13 del 9 febbraio 2022, ha istituito un gruppo di lavoro incaricato di effettuare la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, con la possibilità di escludere alcune aree e territori che non soddisfano più i requisiti. Tra il 2022 e il 2023 sono stati esaminati 18 SIN oggetto di valutazione ai fini della de-perimetrazione: (• Priolo • Pieve Vergonte • Cengio e Saliceto • Crotone – Cassano – Cerchiara • Manfredonia • Serravalle Scrivia • Trento Nord • Fidenza • Cogoleto Stoppani • Pioltello e Rodano • Napoli orientale • Sesto San Giovanni • Terni Papigno • Falconara marittima • Brindisi • Laghi di Mantova e Polo chimico • Area industriale della Val Basento • Taranto).
La proroga del termine previsto per lo svolgimento delle attività risulta quindi funzionale a completare il lavoro avviato e, dunque, a consentire lo svincolo delle aree del territorio che non presentano più le problematiche che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN.
RIFIUTI DA COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE – CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO
Rif. articolo 12, comma 3 e risposta ad interpello MASE 191718 del 23 novembre 2023
L’articolo 12, comma 3, proroga il termine per l’adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto degli inerti da costruzione e demolizione (cfr. articolo 11, comma 8 -undecies, del decreto - legge 29 dicembre 2022, n. 198).
Al riguardo, si ricorda che con il decreto del Ministro della transizione ecologica 27 settembre 2022 n. 152, sono stati stabiliti criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti, derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti (sul decreto cfr. anche circolare Servizio ambiente ed energia n.57 del 2022). La cessazione della qualifica di rifiuto, come noto, rappresenta un tassello indispensabile per la valorizzazione dei rifiuti generati dal comparto edilizia e può dare un forte contributo allo sviluppo delle potenzialità del settore di riciclo e recupero degli inerti, consentendo l’introduzione sul mercato dei prodotti derivanti dal riciclaggio o recupero di alta qualità dei rifiuti inerti, con una sostanziale riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime.
In considerazione delle numerose criticità segnalate dagli operatori a seguito della pubblicazione del decreto ministeriale n. 152 del 2022, tra cui l’eccessiva rigidità dei vincoli per la produzione e l’impiego di aggregato recuperato, è emersa la necessità di apportare alcune modifiche al decreto nonché quella di chiarire la disciplina applicabile agli operatori nelle more dell’adeguamento e dell’emanazione del nuovo decreto.
In tale contesto, è stato elaborato un nuovo schema di regolamento che risulta già trasmesso al Consiglio di Stato per l’acquisizione del relativo parere e notificato alla Commissione europea per la fase di stand still della durata di 90 giorni.
In tale fase transitoria e considerati i lavori di revisione del regolamento, la nuova disposizione, quindi, proroga il termine per l’adeguamento delle imprese ai criteri del decreto 152 del 2021 - già fissato al 4 maggio 2024 - di ulteriori sei mesi, portando la scadenza a novembre 2024).
In materia, si coglie l’occasione per segnalare che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), con la risposta n. 191718 del 23 novembre 2023 all'interpello promosso da un'associazione ONLUS, ha fornito indicazioni sui termini di adeguamento al Regolamento 152/2022 delle autorizzazioni "caso per caso" degli end of waste da costruzione e demolizione.
Nello specifico, l'interpello chiedeva:
- quale sia il termine ultimo assegnato alle imprese già dotate di autorizzazione al recupero per adeguarsi alle prescrizioni dell’art. 8, comma 1, del DM n. 152/2022, in forza della norma di cui all’articolo 11, comma 8-undicies, del D.L. n. 198/2022 come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023;
- se gli impianti oggi autorizzati in forza di previgente disciplina (“i Produttori”), sia in forma semplificata che ordinaria, entro la suddetta data debbano adeguarsi ai criteri del nuovo Regolamento oppure se, sempre entro la suddetta data, debba semplicemente presentare all’autorità competente rispettivamente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando la quantità massima recuperabile, in caso di autorizzazione semplificata, ovvero un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III -bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di autorizzazione ordinaria, e se pertanto l’adeguamento debba essere posto in essere decorsi i 90 giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 216 citato, nel primo caso, o all’esito della procedura espressa di aggiornamento dell’autorizzazione, nel secondo caso.
Il Ministero ha risposto:
- l'articolo 7 del D.M. 152/2022 assegnava al Ministero 180 giorni dall'entrata in vigore (avvenuta il 04/11/2022) per valutare una revisione;
- l'art. 8 del D.M. 152/2022 stabiliva che entro lo stesso termine gli impianti adeguassero al regolamento le proprie autorizzazioni "caso per caso" al recupero degli inerti;
- il termine inizialmente previsto dagli artt. 7 e 8 del D.M. 152/2022 coincideva nel 3 maggio 2023;
- successivamente con la norma di cui all’art. 11, comma 8-undecies, del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. Decreto Milleproroghe), come modificato dalla legge di conversione n. 14/2023, sono stati modificati i termini previsti dagli artt. 7 e 8 del Decreto in questione, prolungando fino al 03 novembre 2023 il monitoraggio sul Regolamento da parte del MASE e, facendo scattare a partire da tale data, il conteggio dei 180 giorni per l’adeguamento da parte dei produttori in riferimento all’aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando la quantità massima recuperabile, o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV del Titolo I della Parte IV ovvero del Titolo III - bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006. Il MASE ha confermato che tale scadenza è fissata al 4 maggio 2024 (interpello disponibile al seguente link https://www.mase.gov.it/pagina/interpelli-ambientali-su-economia-circolare).
RIUTILIZZO DELLE ACQUE REFLUE DEPURATE AD USO IRRIGUO
Rif. articolo 12, comma 3
L’articolo 12, comma 5 interviene in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate ad uso irriguo prorogando al 30 giugno 2024 il termine previsto dall’articolo 7, comma 1, del decreto -legge n. 39 del 2023 entro il quale le regioni e le province autonome territorialmente competenti possono autorizzare il riutilizzo a scopi irrigui in agricoltura delle acque reflue (inizialmente previsto al 31 dicembre 2023).
Per qualsiasi chiarimento o informazione è possibile rivolgersi a Maria Adele Prosperoni (ambiente@confcooperative.it), Capo Servizio Ambiente ed Energia.