Circolari

Circ. n. 1 - 2023

Legge di bilancio 2023 – Norme in materia di ambiente ed energia

martedì 31 gennaio 2023

29 dicembre u.s. è stata pubblicata la legge di Bilancio 2023 (in allegato).

Si riportano di seguito le principali novità introdotte in materia di ambiente ed energia.

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INDICE DEGLI ARGOMENTI

TITOLO II – MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI 2

-         Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale  2

-         Superbonus  3

-         Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023  3

-         Riduzione dell’imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023 e riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano  4

-         Riduzione degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023  4

-         Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento  4

-         Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas  4

-         Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri - attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR) 4

-         Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale  5

-         Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia  5

-         Proroga del termine dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi 5

-         Riduzione dei consumi di energia elettrica  5

-         Estensione credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca  6

TITOLO III – MISURE FISCALI 6

CAPO I - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE. 6

-         Differimento delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax  6

CAPO IV ALTRE MISURE FISCALI 6

-         Bonus mobili 6

TITOLO V - CRESCITA E INVESTIMENTI 6

CAPO I - MISURA PER FAVORIRE LA CRESCITA E GLI INVESTIMENTI 6

-         Fondo per la crescita sostenibile  6

-         Garanzia a favore di progetti del Green New Deal  7

TITOLO VIII TURISMO, SPORT, CULTURA E INFORMAZIONE. 7

-         Fondo per il turismo sostenibile  7

TITOLO X MISURE IN MATERIA AMBIENTALE. 7

-         Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata  7

-         Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica  7

-         Proventi aste CO2  8

 

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TITOLO II – MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

  • Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale

Rif. articolo 1, commi da 2 a 9

I commi da 2 a 9 riconoscono anche nel primo trimestre 2023, elevandone le percentuali, alcuni crediti di imposta già concessi nel 2022 (cfr. D.L. n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022) al fine di fronteggiare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas.

Sono riconosciuti:

  • credito d’imposta per le imprese energivore, nella misura del 45% (in luogo del 40%) delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel mese di primo trimestre 2023;
  • credito d’imposta per imprese dotate di contatori di energia elettrica di specifica potenza disponibile, pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle energivore, in misura pari al 35% (in luogo del 30 per cento) della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023;
  • credito d’imposta per imprese gasivore, in misura pari al 45% per cento (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
  • credito d’imposta per l’acquisto di gas naturale per imprese non gasivore, pari al 45% (in luogo del 40%) della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi diversi dal termoelettrico.

Sono definite le modalità di fruizione dei crediti d’imposta e il regime di cedibilità, fissando al 31 dicembre 2023 i termini per il relativo utilizzo e la relativa cessione.

 

  • Superbonus

Rif. articolo 1, comma 10

Il comma 10 interviene sulle disposizioni in materia di superbonus riconoscendo:

a) la detrazione del 110% anche per le spese per l'installazione di impianti solari fotovoltaici quando realizzata da organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome, realizzate in aree o strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, diversi dagli immobili ove sono realizzati gli interventi cd. trainanti, sempre che questi ultimi siano situati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli (articolo 136, comma 1, lettere b) e c) - Immobili ed aree di notevole interesse pubblico - articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - aree tutelate di interesse paesaggistico).

b ) l’estensione della detrazione del 110% per impianti realizzati nell’ambito delle comunità energetiche e fino alla soglia di 200 chilowatt, fermo restando il calcolo del limite di spesa ammesso alle detrazioni del Superbonus previsto dal comma 10-bis, per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari realizzati dalle ONLUS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.

 

  • Azzeramento degli oneri generali di sistema nel settore elettrico per il primo trimestre 2023

Rif. articolo 1, commi 11 e 12

La disposizione conferma il rinvio ad ARERA per l’annullamento, per il I trimestre 2023, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

 

  • Riduzione dell’imposta sul valore aggiunto e degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023 e riduzione dell'imposta sul valore aggiunto sulle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano

Rif. articolo 1, commi 13 e 14

Il comma 13 proroga la riduzione dell'aliquota IVA al 5% per le somministrazioni di gas metano usato per la combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2023.

Il comma 14 prevede la riduzione al 5% dell’aliquota IVA anche in relazione alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia.

 

  • Riduzione degli oneri generali nel settore del gas per il primo trimestre 2023

Rif. articolo 1, comma 15  

Al fine di contenere per il I trimestre del 2023 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, dispone che l’ARERA fissi una componente negativa degli oneri generali di sistema gas per gli scaglioni di consumo fino a 5.000 metri cubi annui, fino a concorrenza dell’importo di 3.043 milioni di euro, mantenendo l’azzeramento di tutte le altre aliquote.

 

  • Estensione riduzione IVA al settore del teleriscaldamento

Rif. articolo 1, comma 16

Il comma 16 estende l’aliquota IVA del 5% alle forniture di servizi di teleriscaldamento contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell’anno 2023.

 

  • Misure in materia di bonus sociale elettrico e gas

Rif. articolo 1, commi 17-19

L’articolo 1, commi da 17 a 19, modifica i requisiti di accesso ai bonus sociali nel settore elettrico e in quello del gas aumentando da 12.000 a 15.000 euro il valore soglia dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per accedere alle agevolazioni per l'anno 2023 con riferimento ai clienti domestici economicamente svantaggiati. La norma prevede inoltre che, per il primo trimestre 2023, le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute e la compensazione per la fornitura di gas naturale sino rideterminate dall'ARERA, con delibera da adottare entro il 31 dicembre 2022.

 

  • Fiscalizzazione oneri generali di sistema impropri - attuazione obiettivo M1C2-7 PNRR)

Rif. articolo 1, commi da 20 a 23

L’articolo 1, ai commi da 20 a 23 – in coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (M1C2-7) – dispone la fiscalizzazione degli oneri generali di sistema afferenti al nucleare e alle connesse misure di compensazione territoriale. Tali oneri non sono dunque più assoggettati all’obbligo di riscossione da parte dei fornitori attraverso la componente tariffaria della bolletta elettrica.

 

  • Misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale

Rif. articolo 1, commi 24-28

L’articolo 1, commi da 24 a 28, reca misure di contenimento delle conseguenze derivanti dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale attraverso l'istituzione di un apposito Fondo con una dotazione finanziaria, per l'anno 2023, pari a 220 milioni di euro.

 

  • Attuazione del Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia

Rif. articolo 1, commi 30-38

L’articolo 1, nei commi da 30 a 38, mira a dare piena attuazione a quanto contenuto nel Regolamento (UE) 2022/1854 che ha previsto l’applicazione di un limite massimo di 180€/MWh ai ricavi di mercato dei produttori o dei loro intermediari, ottenuti dalla produzione e della vendita di energia elettrica da diverse fonti di energia

 

  • Proroga del termine dell'entrata in esercizio degli impianti di produzione di biocarburante avanzato diverso dal biometano, ai fini dell'accesso agli incentivi

Rif. articolo 1, commi 39 e 40

L’articolo 1, comma 39, posticipa dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro cui devono entrare in esercizio gli impianti di produzione di biocarburanti avanzati diversi dal biometano per accedere al riconoscimento, da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE), di una somma pari a 375 euro per ciascun Certificato di immissione di consumo di biocarburanti (CIC). Il comma 40 subordina l'’efficacia della disposizione indicata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

  • Riduzione dei consumi di energia elettrica

Rif. articolo 1, commi 41-44

Le disposizioni stabiliscono che, per il conseguimento degli obiettivi di riduzione dei consumi di energia elettrica nelle ore di picco (cfr. art.4 Regolamento (UE) 2022/1854), venga istituito un servizio di riduzione dei consumi di energia elettrica, affidato da Terna S.p.A. su base concorsuale, mediante procedura aperta a tutti i clienti o gruppi di clienti. Tale procedura ha l’obiettivo di selezionare i soggetti che assumono l’impegno di ridurre i consumi elettrici fino al 31 marzo 2023.

La proposta di procedura di cui al comma 41 individua le ore di picco che, nel rispetto dei parametri previsti dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2022/1854, rappresentano la base per il calcolo dell'obiettivo di riduzione dei consumi e formula le previsioni sul consumo lordo di energia elettrica nelle ore di picco rispetto alle quali è definito l'obiettivo di riduzione dei consumi stessi.

 

  • Estensione credito di imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca

Rif. articolo 1, commi 45-51

Le norme in esame riconoscono un credito d'imposta a favore delle imprese agricole pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023. Tale agevolazione è, altresì, estesa per lo stesso periodo, per le sole imprese esercenti attività agricola e della pesca, anche alla spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all’allevamento degli animali.

 

TITOLO III – MISURE FISCALI

CAPO I - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

  • Differimento delle disposizioni relative a sugar tax e plastic tax

Rif. articolo 1, comma 64

Il comma 64 posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.

 

CAPO IV ALTRE MISURE FISCALI

  • Bonus mobili

Rif. articolo 1, comma 277

Il comma 277 incrementa l’importo per il 2023 della detrazione prevista per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.

In particolare, la disposizione prevede che ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 ed a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024 (rispetto al precedente limite di 16.000 euro).

 

TITOLO V - CRESCITA E INVESTIMENTI

CAPO I - MISURA PER FAVORIRE LA CRESCITA E GLI INVESTIMENTI

  • Fondo per la crescita sostenibile

Rif. articolo 1, comma 419

Il comma 419 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024.

 

  • Garanzia a favore di progetti del Green New Deal

Rif. articolo 1, comma 421

Il comma 419 incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024.

 

TITOLO VIII TURISMO, SPORT, CULTURA E INFORMAZIONE

  • Fondo per il turismo sostenibile

Rif. articolo 1, commi 611-612

l fine di potenziare gli interventi finalizzati alla promozione dell'ecoturismo e del turismo sostenibile, che mirino a minimizzare gli impatti economici, ambientali e sociali generando contemporaneamente reddito, occupazione e conservazione degli ecosistemi locali, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito il Fondo per il turismo sostenibile, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le risorse del Fondo di cui al primo periodo sono destinate alle seguenti finalità:

a)  rafforzare le grandi destinazioni culturali attraverso la promozione di forme di turismo sostenibile, l'attenuazione del sovraffollamento turistico, la creazione di itinerari turistici innovativi e la destagionalizzazione del turismo;

b)  favorire la transizione ecologica nel turismo, con azioni di promozione del turismo intermodale secondo le strategie di riduzione delle emissioni per il turismo;

c)  sostenere le strutture ricettive e le imprese turistiche nelle attività utili al conseguimento di certificazioni di sostenibilità.

 

TITOLO X MISURE IN MATERIA AMBIENTALE

  • Credito d’imposta per l’acquisto di materiali riciclati provenienti dalla raccolta differenziata

Rif. articolo 1, commi da 685 a 690

Le disposizioni in esame ripropongono, per gli anni 2023 e 2024, un credito d'imposta, nella misura del 36 per cento delle spese sostenute ed entro il limite di 20.000 euro per ciascun beneficiario, per l'acquisto di materiali riciclati precedentemente introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi 685, 686 e 687).

Si specifica inoltre la disciplina del credito d'imposta (commi 688 e 689) e si rinvia a un decreto ministeriale la specificazione dei requisiti tecnici (comma 690).

 

  • Rifinanziamento Programma sperimentale Mangiaplastica

Rif. articolo 1, comma 691

Il comma 691, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori, prevede il rifinanziamento del fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica”, per un importo di 6 milioni di euro per l’anno 2023 e di 8 milioni di euro per l’anno 2024.

In virtù del rifinanziamento operato dalla norma in esame, le risorse per il 2023 risultano pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

I criteri, le condizioni e le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi in favore dei Comuni, a valere sulle risorse del fondo, sono stati disciplinati con il D.M. 2 settembre 2021.

 

  • Proventi aste CO2

 Rif. articolo 1, commi 707 e 708

L’articolo 1, ai commi 707 e 708 reca alcune modifiche alla disciplina relativa alla destinazione dei proventi delle aste delle quote di emissioni di CO2 che è attualmente normata dall’art. 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020.

In particolare la disposizione in esame precisa che la quota assegnata agli ex Ministeri dell’ambiente e dello sviluppo economico (pari complessivamente al 50% dei proventi, poi ripartita per il 70% al Ministero dell’ambiente e per il 30% al Ministero dello sviluppo economico) è da intendersi, con riguardo ai proventi delle aste maturate negli anni 2020 e 2021, interamente destinata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE), al netto di un importo di 15 milioni di euro, per ciascuna delle suddette annualità, assegnato al Ministero delle imprese e del Made in Italy.

Il comma in esame, inoltre, integra la destinazione della quota dei proventi eccedente una certa soglia prevista dal comma 8 dell’art. 23 del decreto legislativo n. 47 del 2020. Infatti mentre la disciplina vigente prevede che la quota eccedente il valore di 1 miliardo di euro è destinata in parte  al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale (è inoltre prevista un’ulteriore quota massima di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2020 al 2024 da destinare al Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone), il nuovo comma 8-bis introdotto dal comma 707 della norma in esame prevede che la quota eccedente 1,170 miliardi fino al 2024 e di 1,150 miliardi dal 2025 è destinata, nel limite di 500 milioni annuii, a specifiche misure di politica industriale relative alla sostenibilità ambientale dei processi produttivi individuate dal CITE (Comitato interministeriale per la transizione ecologica) nell’ambito del Piano per la transizione ecologica e per la sicurezza energetica.