Segnaliamo per la parte di competenza, rinviando alla Circolare del Servizio Legislativo Legale Fiscale la disamina complessiva del provvedimento, alcune disposizioni introdotte in sede di conversione al Decreto in oggetto (art. 14, commi da 1-bis a 1-quater), dove si prevede la proroga, con parziali riformulazioni, dei BONUS GIOVANI, DONNE E ZES MEZZOGIORNO già disciplinati agli articoli 21-24 del D.L n. 60/2024.
IN ATTESA DELLE CIRCOLARI INPS PER L’EFFETTIVITA OPERATIVITA’ DELLA MISURA, anche considerato che in alcuni casi i bonus sono subordinati a una preventiva autorizzazione europea, ricordiamo che le risorse sono state stanziate nell’ultima legge di bilancio, ma la traduzione attuativa è avvenuta successivamente tramite un apposito emendamento al D.L. n. 200/2025. Ciò detto, le nuove norme prevedono:
- una proroga dell’esonero contributivo in favore di datori di lavoro che assumono DONNE in condizioni di svantaggio fino a tutto il 2026;
- una proroga dell’esonero contributivo in favore di datori di lavoro che assumono GIOVANI under 35 e mai occupati a tempo indeterminato fino al 30 aprile 2026, con alcune modifiche sullo sgravio;
- una proroga dell’esonero contributivo in favore di datori di lavoro che assumono lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno fino al 30 aprile 2026, con alcune modifiche sullo sgravio.
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- PROROGA BONUS DONNE FINO AL 31 DICEMBRE 2026
Si proroga di un anno il termine entro cui i datori di lavoro privati possono assumere a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio vedendosi riconosciuto, nei limiti di finanziamento complessivamente previsti, un esonero contributivo al 100% (premi INAIL da pagare) nel limite di 650 € mensili per un periodo massimo di 24 mesi.
Nel prorogare la misura, si mantiene la disciplina vigente secondo cui l’esonero totale spetterà, previa autorizzazione della misura da parte della Commissione Europea, solo a fronte di un incremento occupazionale con assunzioni che possono riguardare:
- donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea (della quale fanno attualmente parte le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria);
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, operanti nelle professioni e nei settori caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale di genere che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, individuati annualmente con specifico decreto e per l’anno 2026 con il Decreto Interministeriale n. 3795 del 31 dicembre 20253).
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- PROROGA BONUS GIOVANI FINO AL 30 APRILE 2026
Modificandone in parte il relativo regime, anche alla luce delle precedenti interlocuzioni avute con la Commissione Europea per l’annualità 2025, si proroga di 4 mesi il termine entro cui i datori di lavoro privati, assumendo a tempo indeterminato (anche trasformando un precedente contratto a tempo determinato) giovani con meno di 35 anni e mai occupati a tempo indeterminato, beneficiano, nei limiti di finanziamento complessivamente previsti, di un esonero contributivo per 24 mesi al 100% (premi INAIL da pagare) - che scende al 70% in assenza di un incremento occupazionale netto – fino a un ammontare di 500 euro/mese, tetto che sale a 650 €, purché ci sia incremento occupazionale netto, laddove assunzioni si collocano in una sede/unità produttiva ubicata in una regione della ZES unica Mezzogiorno.
La misura è soggetta a una preventiva autorizzazione della Commissione Europea solo relativamente a una sua fruizione maggiorata con tetto mensile a 650 euro.
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- PROROGA BONUS ZES MEZZOGIONO FINO AL 30 APRILE 2026
Modificandone in parte il relativo regime, anche alla luce delle precedenti interlocuzioni avute con la Commissione Europea per l’annualità 2025, si proroga di 4 mesi il termine entro cui i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti, assumendo a tempo indeterminato lavoratori presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, beneficiano, nei limiti di finanziamento complessivamente previsti, di un esonero contributivo per 24 mesi al 100% (premi INAIL da pagare) - che scende al 70% in assenza di un incremento occupazionale netto – fino a un ammontare di 650 euro/mese.
Per questa misura, soggetta anch’essa a una preventiva autorizzazione della Commissione Europea, si conferma il presupposto di dover assumere un soggetto over 35 disoccupato da almeno 24 o, in deroga a tale principio, che risulti essere stato occupato a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che abbia beneficiato solo parzialmente del beneficio in questione
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(3) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n. 3 del 14 gennaio 2026 – prot. n. 71.