Circolari

Circ. n. 08/2022

INDENNITA’ DISOCCUPAZIONE “ALAS” LAVORATORI AUTONOMI SPETTACOLO ISTRUZIONI INPS PER INVIO DOMANDE

Riteniamo opportuno approfondire, in quanto di interesse specifico per il settore in questione, le istruzioni fornite dall’INPS relativamente alla c.d. ALAS, nuova indennità per la disoccupazione involontaria introdotta con il D.L. n. 73/2021 (art. 66, commi 7-16) a vantaggio di lavoratori autonomi dello spettacolo con determinati requisiti e a fronte della presentazione di una specifica domanda telematica all’Istituto (già praticabile) per gli eventi di cessazione intervenuti a partire dal 1° gennaio 2022.
Come si ricorderà, lo strumento è destinato in particolare sia ai lavoratori autonomi che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, sia ai lavoratori autonomi a tempo determinato che prestano la loro attività al di fuori delle già menzionate ipotesi2), nonché ai lavoratori autonomi esercenti attività musicali3).
Prima di entrare nel merito della misura (es. requisiti per beneficiarne; calcolo, importo e durata della prestazione; presentazione della domanda; decorrenza, decadenza e incompatibilità/incumulabilità), la circolare richiama opportunamente, e specularmente, l’obbligo per i datori di lavoro/committenti dei medesimi lavoratori di versare sempre dal 1° gennaio 2022 una specifica contribuzione pari al 2% destinata al finanziamento dell’indennità, profilo su cui l’INPS rimanda tuttavia ad un successivo messaggio.
Come detto, la circolare ribadisce e puntualizza ulteriormente, dedicando appositi sotto-paragrafi a ciascuno di essi, i REQUISITI che i potenziali interessati devono possedere congiuntamente:
 non avere in corso rapporti di lavoro autonomo o subordinato;
 non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie;
 non essere beneficiari del Reddito di Cittadinanza;
 aver maturato almeno 15 giornate di contribuzione versata nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) nel periodo che va dal 1°gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda;
 avere un reddito relativo all’anno civile precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.
In termini di IMPORTO, l’ALAS è pari in via generale al 75% del reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al FPLS, relativo all’anno in cui si è chiuso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno civile precedente, diviso per il numero di contribuzione, o frazione di essi, presenti nel medesimo periodo di osservazione - fatto salvo che la stessa non potrà superare l’importo di 1.335,40 euro (valore individuato per il 2021 e soggetto a rivalutazione periodica ISTAT).
Dal punto di vista della DURATA, la prestazione sarà riconosciuta mensilmente per un numero di giornate pari alle metà delle giornate di contribuzione registrate nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente la conclusione dell’ultimo rapporto di lavoro alla data di conclusione del medesimo rapporto di lavoro, ma comunque per un massimo di 6 mesi – corrispondenti per i lavoratori autonomi dello spettacolo a 156 giorni di contributi giornalieri.
La PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA all’INPS esclusivamente in via telematica dovrà avvenire utilizzando i soliti canali entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro autonomo (o eventualmente dalla data di cessazione del periodo di maternità, malattia, infortunio, fattispecie per le quali vivono regole particolari cui si rimanda alle indicazioni e agli esempi elaborati da INPS nel corpo della circolare). In sede di prima applicazione, per le cessazioni di rapporto di lavoro autonomo intercorse dall’inizio dell’anno fino alla pubblicazione della circolare in oggetto, tale termine decorre dal 14 gennaio u.s., data di pubblicazione appunto della circolare (per cui la prima scadenza per gli eventi di disoccupazione già verificatisi dal 1° gennaio 2022 è fissata al 23 marzo p.v., calcolato come 68esimo giorno dalla pubblicazione della circolare INPS).
Sempre in sede di prima applicazione, per tali domande, la prestazione avrà DECORRENZA dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, come previsto a regime dalla regola generale, che prevede invece in caso di domande presentate in ritardo il riconoscimento della prestazione dal giorno successivo all’invio delle istanze.
La perdita dei requisiti essenziali come visti in precedenza comporta la DECADENZA dal diritto alla prestazione così come il riconoscimento di altra indennità di disoccupazione quale NASpI e DIS-COLL o il diritto all’assegno di invalidità (sempreché il lavoratore non opti per il mantenimento dell’ALAS).
La prestazione in questione, peraltro corredata di contribuzione figurativa ed esente fiscalmente, è infatti in linea generale incompatibile/incumulabile con tutte le altre principali prestazioni riconosciute da INPS.
Nel rinviare al documento allegato per ulteriori approfondimenti, comprese le indicazioni date dall’Istituto rispetto alla presentazione di eventuali ricorsi, si resta a disposizione per ogni eventuale necessità.

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