Circolari

Circ. n. 07/2026

ISTRUZIONI AGENZIA ENTRATE SU TASSAZIONE AGEVOLATA ANNO 2026 PER:  INCREMENTI RETRIBUTIVI DEFINITI DA RINNOVI CONTRATTUALI 2024-2026  MAGGIORAZIONI/INDENNITA’ SU LAVORO NOTTURNO, FESTIVO, NEI GIORNI DI RIPOSO, A TURNI

Si comunica la pubblicazione, attesa da tempo, della circolare in oggetto con cui l’Agenzia delle Entrate fornisce istruzioni operative per l’applicazione delle novità contenute nell’ultima legge di bilancio(1) relativamente alla tassazione agevolata:

  1. sia degli aumenti retributivi erogati nel 2026 frutto dei rinnovi contrattuali siglati nel triennio 2024-2026;
  2. sia delle maggiorazioni e indennità riconosciute nel 2026 per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali o riconducibili al lavoro a turni.

Con l’obiettivo di fornire alcuni primi commenti, si prendono in esame i principali chiarimenti presenti nella circolare, emanati anche alla luce di alcuni dubbi applicativi emersi in questi mesi.

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  • Tassazione agevolata su incrementi retributivi erogati nel 2026 frutto di rinnovi contrattuali siglati nel triennio 2024-2026

Ricordiamo che si tratta di una tassazione agevolata al 5% per quei lavoratori con un reddito riferito al 2025 non superiore a 33 mila euro in termini complessivi, l’Agenzia delle Entrate ne stabilisce un’applicazione così articolata:

  1. importi corrisposti nel 2026, o meglio fino al 12 gennaio 2027, nel rispetto del noto principio di cassa allargato;
  2. incrementi derivanti dai soli contratti collettivi nazionali (la circolare si sarebbe potuta soffermare maggiormente e più esplicitamente su questo passaggio perché il dettato normativo cita unicamente i rinnovi contrattuali non menzionando il livello di contrattazione);
  3. rilevanza anche della parte di aumento contrattuale stabilita da un CCNL e che, per effetto della tempistica delle tranche, sia già scattata prima del 2026, ovviamente solo relativamente alle mensilità che cadono durante il presente anno (la circolare è piuttosto chiara a riguardo);
  4. rilevanza degli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta (12 mensilità + 13-esima + 14-esima) con inclusione anche  degli “istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi aumenti, quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro (malattia, maternità/paternità, infortunio)”;
  5. estensione dell’agevolazione anche all’importo eventualmente riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo, qualora gli aumenti previsti dal rinnovo contrattuale assorbano tale somma;
  6. esclusione degli scatti di anzianità e delle somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, le ore di straordinario o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo e le indennità di turno;
  7. esclusione di eventuali somme una tantum, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, ad esempio per dare copertura a periodi di carenza contrattuale;
  8. esclusione del TFR, elemento della retribuzione erogato di norma in un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa.

 

 

Detto ciò, dal punto di vista procedurale l’applicazione della tassazione agevolata avverrà, come previsto dalla norma, in automatico da parte del sostituto d’imposta, salva espressa rinuncia scritta del lavoratore interessato che potrà avvalersi della tassazione ordinaria, ad esempio nel caso in cui la detrazione per lavoro dipendente (non applicabile in caso di tassazione agevolata) fosse maggiormente conveniente.

La circolare richiama inoltre l’onere in capo al lavoratore di comunicare al suo datore di lavoro informazioni non in possesso dello stesso relative a eventuali redditi derivanti da altri rapporti di lavoro, considerato che la spettanza dell’agevolazione riguarda soggetti con un reddito nel 2025 pari a 33 mila euro nel complesso, e quindi anche riconducibili a più rapporti di lavoro.

Infine, preme sottolineare che in generale la misura – fortemente sollecitata a suo tempo anche da Confcooperative - potrebbe avere un certo impatto anche per una parte dei lavoratori e dei soci-lavoratori delle nostre cooperative, tenendo conto dei molteplici rinnovi contrattuali siglati a livello nazionale dal sistema cooperativo solo nell’ultimo biennio 2024-2025, qui nuovamente richiamati senza entrare nel merito dei rispettivi incrementi pattuiti.

Anno

CCNL rinnovati da Confcooperative

2024

CCNL per i lavoratori dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli

CCNL per i dipendenti di aziende cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari

CCNL per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo

CCNL per i dipendenti da Istituti di vigilanza privata

CCNL autotrasporto, spedizioni merci e logistica

CCNL pubblici esercizi, ristorazione collettiva, turismo

CCNL per i dipendenti da imprese della distribuzione cooperativa

CCNL per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di credito cooperativo

2025

CCNL per gli imbarcati su natanti di cooperative di pesca

CCNL per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell'edilizia ed attività affini

CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi

CCNL per gli addetti alle aziende cooperative metalmeccaniche

CCNL della Mobilità – Area contrattuale Attività Ferroviarie

CCNL per i lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria

CCNL servizi ambientali

2026

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  • Tassazione agevolata su maggiorazioni o indennità riconosciute nel 2026 per lavoro notturno/festivo/nei giorni di riposo settimanale/a turni come previsto da CCNL

Ricordiamo che si tratta di un’agevolazione a beneficio di dipendenti con un reddito da lavoro non superiore a 40 mila euro nel 2025, e che si sostanzia in una tassazione agevolata del 15% di quanto percepito, fino a un limite massimo di 1.500 euro, a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, lavoro festivo, lavoro nei giorni di riposo settimanali e indennità e altri emolumenti inerenti al lavoro a turni, la circolare si sofferma su alcuni aspetti applicativi, tra cui:

  1. relativamente alle somme che possono rientrare in tale regime, il rinvio alle definizioni di cui al decreto legislativo n. 66/2003 in materia di orario di lavoro e a quanto previsto dai CCNL applicati con, relativamente al “riposo settimanale”, la precisazione che lo stesso vada rintracciato in quello individuato dal CCNL, a prescindere dalla sua coincidenza o meno con la domenica;
  2. inclusione anche delle indennità di reperibilità, sempreché previste dai CCNL, riferibili a lavoro notturno, festivo o a turni;
  3. esclusione di somme erogate in base ad accordi territoriali o aziendali;
  4. esclusione degli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni);
  5. esclusione del TFR;
  6. esclusione delle voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (compresa la 13-esima e la 14-esima);
  7. esclusione delle somme corrisposte a qualsiasi titolo per lavoro straordinario, eccetto che per festivo o notturno, nonché per compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscano in tutto o in parte la retribuzione ordinaria;
  8. esclusione di quei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico che beneficiano di una misura loro dedicata per lavoro notturno e prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi, già prevista in passato e prorogata anche per l’anno 2026;
  9. applicazione anche in questo caso del principio di cassa allargato, con un eventuale assoggettamento a tassazione agevolata anche delle somme erogate fino al 12 gennaio 2027.

Dal punto di vista procedurale, infine, valgono le identiche regole già richiamate relativamente alla tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali (es: applicazione automatica istituto salva espressa rinuncia scritta del lavoratore, onere in capo al lavoratore di comunicare redditi riferiti al 2025 riconducibili ad altri rapporti di lavoro, etc..

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Nel rinviare alla circolare allegata per ulteriori approfondimenti, si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti, fatte salve nostre successive comunicazioni in materia.

 

(1) Circolare Servizio Sindacale Giuslavoristico n.2 del 9 gennaio 2026 - prot. n. 33.

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